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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Sezione Lavoro. RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO Dottor MEOLA Salvatore

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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Sezione Lavoro

RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO Dottor MEOLA Salvatore

RELAZIONE DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE CAUSA PERLA ADRIANO C/ INPS

DISPOSTA DAL TRIBULANE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO

Dott. Salvatore MEOLA Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione Strada del Salice Nuovo (S. Lorenzo), 72/A 71122 - FOGGIA

Causa nr. 4462/2017

GdL dr./dr.ssa: Monica Sgarro Avvocato: Giuseppe Placentino

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PREMESSE:

Con ordinanza del/della dott./dr.ssa Monica Sgarro , in qualità di Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, il sottoscritto dr. Salvatore Meola, Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, è stato incaricato di procedere alla consulenza medico-legale in qualità di C.T.U. sulla persona di

Perla Adriano

nella causa di lavoro promossa da

Perla Adriano c/ I.N.P.S.

.

Nell’affidarmi l’incarico, invitandomi ad esaminare con attenzione i documenti contenuti nei fascicoli di parte, il Giudice del Lavoro ha posto i seguenti quesiti:

Accerti il C.T.U.:

• Se la parte ricorrente sia totalmente inabile e si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se necessiti di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 legge n. 508/1988);

• In caso di risposta affermativa, quando è insorto il predetto stato invalidante ed in particolare se dall’epoca della domanda amministrativa o successivamente e in quest’ultimo caso da quale momento, indicando i criteri mediante i quali si è ritenuto di poterla stabilire.

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DATI STORICI:

Dalla lettura del ricorso a firma dell’Avv. Giuseppe Placentino, rappresentante e difensore legale dell’istante, si evince quanto segue:

In quanto affetto dalle seguenti patologie: “Psicosi schizoaffettiva, spondilosi, spondilolistesi L5”, in data 10/11/2016, il sig. Perla Adriano presentava, alla Commissione Medica integrata ASL-INPS per l’accertamento dell’invalidità civile, domanda amministrativa intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile.

La Commissione Medica preposta visitava l’istante in data 23/1/2017 e, in quella circostanza, lo riconosceva invalido nella misura dell’80%, senza concedergli né la Pensione di Inabilità, né la Indennità di Accompagnamento.

Ritenendo che il proprio quadro clinico non fosse stato valutato in maniera adeguata e, quindi, di essere stata lesa nei suoi diritti, la parte ricorrente ricorreva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia che riteneva opportuno far eseguire una Consulenza Tecnica d’Ufficio; questa, era affidata allo scrivente, con verbale di giuramento copia del quale è allegata al fascicolo di parte.

Lo stesso, dopo aver esaminato i documenti allegati agli atti e dopo aver invitato l’INPS a mezzo PEC/Portale dei Servizi per il CTU, visitava presso il suo domicilio, come da autorizzazione del GdL, il/la sig./sig.ra Perla Antonio (CF: PRL.DRN.85S19.H926V), la cui identità è stata accertata con documento di riconoscimento attualmente in corso di validità.

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DOCUMENTI ALLEGATI AGLI ATTI:

Si evidenziano i dati salienti dei documenti sanitari integrati al fascicolo di parte e ritenuti utili ai fini della risposta ai quesiti posti dal GdL:

11/4/2013 Lettera di dimissione relativa a ricovero del 4/4/2013 presso la SC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo.

Diagnosi: Spondilolistesi di L5.

Consigli: il paziente chiede le dimissioni per motivi personali.

Ricovero il 16/4/2913 per essere sottoposto ad intervento chirurgico di PIIF L5-S1 e stabilizzazione ibrida L4-S1 con DTO Zimmer.

14/11/2014 Cartella clinica relativa a ricovero c/o la UOC Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale di Manfredonia.

Diagnosi: Disturbo schizoaffettivo (295.70 – ICD 10 nr.4); lisi bilaterale istmo articolare L5.

Diaria: 18/11/2014: non esistono problemi circa la validità del test; il soggetto non ha tentato in nessun senso di modificare l’immagine di sé che ne sarebbe derivata.

I disturbi emotivi del soggetto sono gravi e possono talora inficiare tutta la sfera del comportamento.

Le capacità di valutazione della propria personalità appaiono integre e senza particolari resistenze alla loro comunicazione.

Le reazioni psicologiche sono accentuate; possono essere presenti preoccupazioni per il proprio stato di

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salute. Ai tratti di timidezza e riservatezza si associano

… (non leggibile) tratti di sensibilità, note pessimistiche, sensi di sfiducia e, probabilmente, pigrizia. Sono

possibili … (non leggibile), senza essere in grado di valutare realisticamente le conseguenza dei suoi comportamenti, fino a produrre dei veri e propri atti antisociali.

L’adattamento agli stereotipi di comportamento del gruppo è carente, ma raramente si possono ricostruire tratti di autentico anticonformismo.

Sono presenti segni di rigidità adattativa. Il soggetto presenta tendenza alla suscettibilità. Insofferenza alle critiche. Sul piano comportamentale si può sottolineare la tendenza ad osservare scrupolosamente norme e regolamenti.

Il soggetto preferisce la solitudine e cerca di gestire in maniera del tutto autonoma le proprie … (non

leggibile) e i propri problemi; tale autonomia si traduce sovente in aperto disinteresse per le persone e gli eventi del suo ambiente.

È possibile una certa difficoltà di adattamento ed una notevole dispersione di interessi. Il soggetto tende a praticare attività estensive piuttosto che intensive, superficiali e poco autonome, piuttosto che profonde e costanti. È possibile che la quantità degli obiettivi da raggiungere attenui la chiarezza delle operazioni

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comportamentali necessarie a farlo. Il tono dell’umore tende a presentare brusche variazioni in senso disforico.

Esame psichico: paziente vigile e orientato. Umore disforico. Delirio di veneficio. Sensorio integro.

Osservazione all’ingresso (Equipe infermieristica):

Sguardo: sfuggente.

Gestualità: eccessiva.

Linguaggio: taciturno.

Postura: contratta.

Stato psichico: delirante.

Aggressività: non presente.

Igiene personale: rifiuto parziale.

Alimentazione: stimolata.

Abbigliamento: trascurato.

Rapporti interpersonali: non comunica con operatori, degenti e familiari.

Regole sociali: accettazione parziale.

Assunzione terapia: accettazione completa.

RM colonna lombo-sacrale: lisi bilaterale dell’istmo di L5 associata a modica spondilolistesi e a pseudo erniazione, con tendenza alla migrazione verso l’alto, con tendenza alla migrazione verso l’alto, del disco intersomatico tra L5- S1 che mostra aspetti di tipo degenerativo.

Degenerato anche il disco a L4-L5 che è protruso posteriormente ad ampio raggio e che determina impronta mediana e paramediana sul sacco durale.

Ridotta ampiezza degli spazi D11-D12 e D12-L1 con

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ernia di Schmorl circondata da orletto di sclerosi in corrispondenza del versante somatico inferiore di D12.

Fenomeni di disidrosi a carico di entrambi i dischi intersomatici e modeste protrusioni disco-osteofitarie posteriori ad ampio raggio.

Il cono midollare si proietta all’altezza di L1.

Canale spinale di ampiezza nella norma.

Scomparsa della lordosi fisiologica.

Terapia: Tegretol … Xeplion …

5/2/2015 Certificato Medico rilasciato dal dr. Carmine Mattiello c/o il CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis.

Testo: vista la cartella clinica ambulatoriale è risultato affetto da “Psicosi di tipo schizo-affettivo” in cui la

componente ideativa è prevalentemente paranoidea e la componente affettiva è per lo più ipertrofico-eccitata.

Alta emotività espressa sistemica.

Seguito dal novembre 2014, più spesso con interventi domiciliari.

Attualmente assume, con sufficiente compliance, Olanzapina 10 mg/die.

La prognosi “quoad valetudinem” è sfavorevole.

8/11/2016 Certificato Medico rilasciato dalla dr.ssa Giovanna De Santis, medico curante dell’attore, rilasciato su Mod. C INPS.

Anamnesi: già 80%.

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Diagnosi: psicosi di tipo schizoaffettivo. Lisi bilaterale istmo articolare L5.

14/12/2016 Verbale visita Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap della ASL di San Marco in Lamis (data presentazione domanda: 10/11/2016).

Obiettività deambulazione autonoma, sensorio integro, umore deflesso.

Documenti: psicosi schizoaffettivo, spondilosi, spondilolistesi L5.

Diagnosi: Psicosi schizoaffettivo, spondilosi, spondilolistesi L5.

GML: Portatore di handicap (comma 1 art. 3).

23/1/2017 Verbale visita Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile INPS (data presentazione domanda:

10/11/2016).

Obiettività: deambulazione autonoma, sensorio integro, umore deflesso.

Documenti: Psicosi schizoaffettivo, spondilosi, spondilolistesi L5.

DML: Psicosi schizoaffettivo, spondilosi, spondilolistesi L5.

GML: invalido con risuzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80%.

29/1/2018 Certificato Medico rilasciato dal dr. Mattiello Carmine c/o il CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis.

Diagnosi: Disturbo paranoide di personalità con isolamento in casa e ritiro sociale.

Il disturbo della relazione con l’esterno è

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profondamente alterato.

La prognosi “quoad valetudinem” è pessima.

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VISITA MEDICA

A)- Dati anamnestici

Perla Adriano, di anni 34, nasce il 19/11/1985 a San Giovanni Rotondo dove risiede in Via Biase Lauriola snc.

Attualmente, è domiciliato presso il C.R.A.P. “Nuova Dimensione”, sito a Foggia in Via Motta della Regina snc.

Accesso Domiciliare in occasione delle operazioni peritali espletate in data 20/12/2018 Perla Adriano, in un primo momento, ha rifiutato di aprire l’uscio di casa, quindi lo ha dischiuso e, dopo aver violentemente inveito contro lo scrivente, il suo rappresentante legale e sua madre, ha accusato tutti gli astanti di essersi macchiati del reato di

“violazione di domicilio”, essendosi recati presso il suo appartamento senza il suo consenso.

Dopo aver disconosciuto l’eventualità di essere stato artefice del ricorso al quale si riferisce questa consulenza tecnica d’ufficio, l’attore ha accettato di conferire con lo scrivente a patto che questi accedesse al suo appartamento da solo.

In seguito a diniego ed alla condizione che il mio accesso fosse condiviso dall’avvocato e dalla madre dell’attore lasciando l’uscio di casa aperto, la parte ricorrente acconsentiva a dialogare con lo scrivente a patto che questi leggesse un documento che l’attore stesso proiettava, a mezzo PC, sul televisore di casa.

Il contenuto del file di cui sopra è oggetto di un esposto denuncia che si allega in copia alla presente consulenza tecnica d’ufficio e che lo scrivente, in virtù dei fatti di cui è venuto a conoscenza, a norma di legge, ha presentato alla Caserma dei Carabinieri di Foggia in data 22/12/2018.

Durante il colloquio in seguito instauratosi, il signor Perla Adriano, che si presentava l’attenzione dello scrivente in scadenti condizioni di nutrizione e sanguificazione, mal curato nell’igiene e nell’aspetto, in evidente stato di agitazione ed aggressivo nei

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confronti della madre, invitava lo scrivente ad osservare una lesione pregressa e

consolidata della regione sternale, consistente in una depressione del terzo inferiore dello sterno, come da pregressa frattura, localizzata nella zona usualmente utilizzata per la esecuzione di un massaggio cardiaco esterno durante le manovre di rianimazione cardio- circolatoria.

Visto l’evidente stato di agitazione della parte ricorrente e l’aspro ed aggressivo confronto più volte verificatosi fra l’attore e la propria genitrice, lo scrivente riteneva opportuno sospendere le operazioni peritali.

Accesso Domiciliare in occasione delle operazioni peritali espletate in data 25/3/2019 Ritenendo di non aver condotto proficuamente a termine il mandato affidato dal giudice del lavoro, questo consulente tecnico d’ufficio chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a visitare nuovamente la parte ricorrente che, nel frattempo, a causa di un procedimento penale a proprio carico, era stato tradotto dapprima presso la Casa Circondariale di Foggia, quindi, in regime di arresti domiciliari, presso il C.R.A.P. “Nuova dimensione”, sito a Foggia in Via Motta della Regina, snc.

Le operazioni peritali suppletive, sono state effettuate in data 25/3/2019, alla presenza della coordinatrice del C.R.A.P sig.ra Catalano Giuseppina e della Responsabile di servizio sig.ra Mancini Grazia.

Anamnesi fisiologica, familiare e lavorativa

Perla Adriano riferisce di essere nato a termine e di essere stato allattato artificialmente.

In epoca fisiologica devono essere collocati i primi atti della vita vegetativa e di relazione.

Non ha assolto gli obblighi della leva militare perché facoltativa.

In possesso del diploma di perito tecnico informatico, dichiara di essere in possesso di Partita Iva come libero professionista, ma di non aver mai lavorato.

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.

I genitori, separati, sono entrambi viventi. Ha due germani: un fratello affetto da celiachia, ed una sorella affetta da sindrome di Cushing.

Celibe, non ha figli.

Riferita a dieta libera.

Anamnesi positiva per pregresso uso-abuso di sostanze stupefacenti (uso di cannabis e derivati, fino alla data dell’arresto avvenuto il 24/12/2018), ed uso-abuso di alcolici, che ha assunto in quantità ingenti fino all’anno 2015, quando ha smesso volontariamente.

Attualmente, riferisce di essere astemio.

Anamnesi Patologica Remota e Prossima

• Spondilosi

• Spondilolistesi di L5

• Riferito blefarospasmo

• Disturbo di personalità paranoide (diagnosi contenuta nell’orientamento

diagnostico riportato nella cartella clinica numero 23.464 del CSM Gargano Sud – San Marco in Lamis).

Anamnesi chirurgica

• Riferiti interventi chirurgici per fimosi e criptorchidismo.

Anamnesi farmacologica

• Attualmente l’attore non assume alcun farmaco

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Profilo psicologico attuale

Interrogata sul comportamento dell’attore all’interno della struttura, la signora Catalano Giuseppina, Coordinatrice del C.R.A.P. presso il quale la parte ricorrente è detenuta agli arresti domiciliari, ha affermato che, attualmente, il signor Perla gestisce in autonomia la propria vita quotidiana, rendendosi disponibile anche verso i bisognosi, aiutando gli altri ospiti che dovessero trovarsi in difficoltà.

Si sta integrando sempre più nella vita comunitaria e sta ricominciando a dedicare tempo alla propria persona, dedicandosi in maniera particolare alla lettura ed alla scrittura.

Partecipa a tutte le attività della vita della comunità, provvedendo, in prima persona, alla gestione della cucina ed alla preparazione dei pasti, alle attività di riassetto e pulizia dei locali comuni, partecipando ai gruppi di discussione ed alle attività culturali

eventualmente organizzate, e gestendo, sotto tutoraggio, un blog su internet.

Per il momento, a causa degli arresti domiciliari, non può partecipare ad attività riabilitative esterne.

Esame obiettivo generale

Perla Adriano si è presentato all’attenzione dello scrivente in apparenti buone condizioni generali di salute, ben curato nell’igiene e nell’aspetto, vigile, lucido, collaborante,

accessibile al colloquio, ben orientato nel tempo e nello spazio, capace di deambulare in maniera autonoma, di modificare a proprio piacimento il decubito e di gestire

autonomamente i cambi posturali.

Null’altro degno di nota da segnalare. Visti i quesiti posti dal giudice del lavoro, si è ritenuto di poter soprassedere all’esame obiettivo dei singoli organi ed

apparati.

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CONSIDERAZIONI

In questa causa, il petitum consiste nel mancato riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100% e nel diniego del diritto al percepimento della indennità di accompagnamento.

In virtù di ciò, il giudice del lavoro ha nominato lo scrivente come suo ausiliario, affinché il signor Perla Adriano potesse essere sottoposto ad una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata al riscontro dell’esistenza (o meno) dei requisiti sanitari necessari e sufficienti affinché potesse essergli riconosciuto il diritto al percepimento della spettanza richiesta.

La risposta al quesito posto dal giudice del lavoro scaturisce, essenzialmente, dall’esito delle seconde operazioni peritali effettuate dallo scrivente in data 25 marzo u.s., nonché dall’analisi della documentazione fruibile ed utile all’uopo.

Alla data delle attuali operazioni peritali, Perla Adriano si è presentato all’attenzione dello scrivente nel pieno delle proprie facoltà mentali, in buone condizioni generali di salute, ben curato nell’igiene e nell’aspetto, collaborante, accessibile al colloquio, ben orientato nel tempo e nello spazio.

Ha ripercorso, per sommi capi, assieme allo scrivente, gli eventi che hanno caratterizzato le operazioni peritali espletate in data 20/12/2018, ammettendo di essere stato, a

quell’epoca, costantemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che ne

alteravano il comportamento e lo inducevano ad essere aggressivo verso terzi.

Tale circostanza, è confermata dalla cartella clinica codice 23.464 del Servizio

Dipartimentale di Salute Mentale (CSM Gargano Sud – San Marco in Lamis”) che, a pagina 5 della diaria, in riferimento agli eventi occorsi in data 16/11/2018, alle ore 11:45,

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evidenziava nelle note il riferito abuso di stupefacenti, e l’essere in atto di comportamenti sospettosi, interpretativi ed aggressivi.

Secondo quanto riferito dalla Coordinatrice del C.R.A.P. “Nuova Dimensione” presso il quale l’attore è domiciliato, il sig. Perla è attualmente completamente autonomo, tanto da gestire in maniera indipendente la propria vita quotidiana, caratterizzata, tra l’altro, da attenzioni verso la propria persona (ha ripreso a leggere e scrivere e, con la supervisione di un tutor, gestisce un blog su internet), quanto verso le necessità degli altri ospiti della comunità.

Partecipa a tutte le attività interne (gestione della cucina, preparazione dei pasti, riassetto e pulizia dei locali, partecipazione a gruppi di discussione e ad attività culturali), escluse le attività riabilitative esterne alle quali attualmente non può avere accesso a causa del

regime di arresti domiciliari ai quali è sottoposto.

Tutto ciò, in assenza di terapia farmacologica di alcun genere.

In virtù di quanto fino ad ora evidenziato, in scienza e coscienza, questo CTU può rispondere al quesito posto dal giudice del lavoro affermando che:

La parte ricorrente non è totalmente inabile, non si trova nell’impossibilità

di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e non necessita di

assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.

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CONCLUSIONI

Esaminati gli atti ed espletate le operazioni peritali, sulla scorta delle considerazioni precedentemente esposte, in scienza e coscienza, possiamo affermare che:

La parte ricorrente non è totalmente inabile, non si trova nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.

Foggia, 6 aprile 2019 Il C.T.U.

Dr. Salvatore Meola

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Ufficio principale e recapito postale: Via Marco Giuliani n. 18, interno 2 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Ufficio secondario: Via Papa Urbano VI n. 4 – BARI Sito web: www.difesasalute.org

Avv. Giuseppe PLACENTINO Dott. Matteo PETRACCA Tel. (+39) 339.1631246 Telefax (+39) 0882.412700

e-mail: avvocatoplacentino1@gmail.com

PEC: placentino.giuseppe@avvocatifoggia.legalmail.it P. Iva: 03109720718

Codice fiscale: PLC GPP 76M11 H926A

Trasmissione via e-mail alla casella PEC

Esimio dott. MEOLA Salvatore

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI C.T.U. DEL DOTT. MEOLA SALVATORE.

PROC. CIVILE N. 4462/2017 DI R.G.L. RICORRENTE: PERLA ADRIANO.

Questo difensore evidenzia delle criticità nell’elaborato peritale in parola:

1° CONTRODEDUZIONE) Valutazione errata della patologia psichiatrica, senza l’avallo di un collega psichiatra.

Nel caso che ci occupa, la Commissione, a seguito di visita medica, in data 23 gennaio 2017, riconosceva il ricorrente “persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell’80%”.

Con il massimo rispetto, questa difesa ritiene necessario chiederle:

Perché non è stata richiesta da lei una consulenza integrativa da parte di uno psichiatra?

La ragione di questa opportunità è semplice: il ricorrente si trova agli arresti domiciliari presso una comunità di Foggia dedicata ai malati psichiatrici (C.R.A.P. “Nuova Dimensione”). Ebbene, nel corso del processo penale che si sta svolgendo presso il Tribunale Penale di Foggia, è stata depositata una “perizia” che afferma la pericolosità sociale del prevenuto, in presenza di gravi patologie mentali.

In giurisprudenza si è ripetutamente chiarito che, nella suddetta materia, vige il principio secondo cui il consulente ha il potere di assumere informazioni da terzi ed effettuare accertamenti su ogni elemento utile e necessario al fine di rispondere compiutamente ai quesiti formulati dal giudice (si vedano, al riguardo, Cass. 11 marzo 1995, n. 2865; Cass.

19 dicembre 1980, n. 6569).

(18)

Pertanto, voglia il c.t.u. rispondere al seguente quesito a chiarimenti:

2. <<DICA IL C.T.U.: COME MAI NON HA RITENUTO NECESSARIO ASSUMERE INFORMAZIONI DA PARTE DI UN CONSULENTE SPECIALIZZATO IN PSICHIATRIA?>>.

2° CONTRODEDUZIONE). Mancata indicazione di una percentuale precisa di invalidità civile.

E’ necessario premettere quanto segue. La richiesta giudiziaria riguarda l’accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire o:

1) la pensione di inabilità civile, oppure in aggiunta:

2) l’indennità di accompagnamento.

Quindi, si tratta di due quesiti medico-giuridici.

Ciò detto, lei conclude escludendo sia una provvidenza che l’altra, ma senza indicare una percentuale precisa (numerica) di invalidità civile.

In altre parole, manca un riferimento ai criteri di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992.

In particolare, non si comprende perché abbia deciso <<di soprassedere all’esame obbiettivo dei singoli organi ed apparati>> (cfr. p. 11 della bozza). Ahimè, il decreto ministeriale prevede dei codici riferiti alle patologie tabellate, dai quali codici l’esaminatore può discostarsi in due casi: in mancanza di una patologia tabellata, oppure modificando il valore secondo il suo prudente apprezzamento. In altre parole, la “ratio legis” è proprio quella di impedire l’arbitrio interpretativo. Andando a leggere il ricorso introduttivo, si evince che questa difesa ritiene applicabile il codice 1209 (che prevede una percentuale fissa di invalidità del 100%), invece del codice 1210: lei cosa ne pensa a riguardo?

Tutti i documenti allegati agli atti sono sottoscritti da psichiatri, i quali evidenziano

<<disturbi affettivi gravi>>, <<disturbo schizoaffettivo>> (cartella clinica del ricovero c/o la UOC Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale di Manfredonia), ma anche che lo stesso paziente <<non comunica con gli operatori>>.

Viceversa, nella bozza si legge che lo stesso ricorrente sarebbe <<collaborante>>, <<in buone condizioni generali di salute>>.

Evidentemente, si tratta della stessa persona, ma in due diverse condizioni: è necessario, a modesto parere dello scrivente, che prima di consegnare l’elaborato peritale definitivo sia interpellato uno psichiatra.

2. <<DICA IL C.T.U., UNA VOLTA LETTO IL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1992, IN CUI AL CODICE 1209 E’ INDICATA UNA PERCENTUALE FISSA DEL 100%, SE TALE PERCENTUALE DEL 100% PUO’ ESSERE ATTRIBUITA AL SIG. PERLA ADRIANO>>.

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In fede. Cordiali saluti.

Avv. PLACENTINO Giuseppe

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RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI PRODOTTE DALL’AVV.

PLACENTINO GIUSEPPE, RAPPRESENTANTE LEGALE E DIFENSORE DELLA PARTE RICORRENTE

In riscontro alla Sua inviata a mezzo PEC in data 30/5/2019, si risponde quanto segue.

In riferimento alla prima controdeduzione:

1° CONTRODEDUZIONE) Valutazione errata della patologia psichiatrica, senza l’avallo di un collega psichiatra.

Nel caso che ci occupa, la Commissione, a seguito di visita medica, in data 23 gennaio 2017, riconosceva il ricorrente “persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell’80%”.

Con il massimo rispetto, questa difesa ritiene necessario chiederle:

Perché non è stata richiesta da lei una consulenza integrativa da parte di uno psichiatra?

La ragione di questa opportunità è semplice: il ricorrente si trova agli arresti domiciliari presso una comunità di Foggia dedicata ai malati psichiatrici (C.R.A.P. “Nuova Dimensione”). Ebbene, nel corso del processo penale che si sta svolgendo presso il Tribunale Penale di Foggia, è stata depositata una “perizia” che afferma la pericolosità sociale del prevenuto, in presenza di gravi patologie mentali.

In giurisprudenza si è ripetutamente chiarito che, nella suddetta materia, vige il principio secondo cui il consulente ha il potere di assumere informazioni da terzi ed effettuare accertamenti su ogni elemento utile e necessario al fine di rispondere compiutamente ai quesiti formulati dal giudice (si vedano, al riguardo, Cass. 11 marzo 1995, n. 2865; Cass. 19 dicembre 1980, n. 6569).

Pertanto, voglia il c.t.u. rispondere al seguente quesito a chiarimenti:

2. <<DICA IL C.T.U.: COME MAI NON HA RITENUTO NECESSARIO ASSUMERE INFORMAZIONI DA PARTE DI UN CONSULENTE SPECIALIZZATO IN PSICHIATRIA?>>.

si specifica che:

• Questo CTU non è a conoscenza dei documenti relativi al processo penale in corso che si sta svolgendo presso il Tribunale di Foggia, che esula da questo procedimento civile, e, pertanto, non può entrare nel merito di quanto si sta verificando in esso.

In quanto difensore e rappresentante legale dell’attore, Le consta personalmente, in quanto persona informata sui fatti, che lo scrivente abbia chiesto ed ottenuto dal GdL l’autorizzazione all’accesso a tutti gli atti sanitari in possesso del

Dipartimento di Salute Mentale (CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis).

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Tale documentazione mi è stata consegnata ed è stata attentamente e puntualmente analizzata.

Il giudizio formulato dallo scrivente attraverso la presente relazione medico-legale è il frutto della analisi di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo di parte, di tutta la documentazione sanitaria fornita dal CSM di San Marco in Lamis, del confronto incrociato delle informazioni da essi dedotte, di una approfondita analisi verbale delle evidenze cliniche con un dei medici curanti in servizio presso lo stesso CSM (che ha conosciuto e valutato personalmente la parte ricorrente), e del parere ufficiale e qualificato della sig.ra Catalano Giuseppina, Coordinatrice del C.R.A.P. presso il quale l’attore è attualmente agli arresti domiciliari.

Quest’ultima, ha relazionato, con dovizia di particolari, sull’attuale

comportamento dell’attore, confermando, tra l’altro, la totale astensione dalla assunzione di qualsiasi tipo di farmaco.

Detto ciò, poiché è noto che

l’organico medico in servizio presso i Centri di Salute Mentale

è composto da MEDICI PSICHIATRI, l’affermazione che lo scrivente non abbia ritenuto opportuno o necessario assumere informazioni da parte di alcun consulente specializzato in psichiatria È FALSA.

In relazione alla seconda controdeduzione:

2° CONTRODEDUZIONE). Mancata indicazione di una percentuale precisa di invalidità civile.

E’ necessario premettere quanto segue. La richiesta giudiziaria riguarda l’accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire o:

1) la pensione di inabilità civile, oppure in aggiunta:

2) l’indennità di accompagnamento.

Quindi, si tratta di due quesiti medico-giuridici.

Ciò detto, lei conclude escludendo sia una provvidenza che l’altra, ma senza indicare una percentuale precisa (numerica) di invalidità civile.

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In altre parole, manca un riferimento ai criteri di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992.

In particolare, non si comprende perché abbia deciso <<di soprassedere all’esame obbiettivo dei singoli organi ed apparati>> (cfr. p. 11 della bozza). Ahimè, il decreto ministeriale prevede dei codici riferiti alle patologie tabellate, dai quali codici l’esaminatore può discostarsi in due casi: in mancanza di una patologia tabellata, oppure modificando il valore secondo il suo prudente apprezzamento. In altre parole, la “ratio legis” è proprio quella di impedire l’arbitrio interpretativo. Andando a leggere il ricorso introduttivo, si evince che questa difesa ritiene applicabile il codice 1209 (che prevede una percentuale fissa di invalidità del 100%), invece del codice 1210: lei cosa ne pensa a riguardo?

Tutti i documenti allegati agli atti sono sottoscritti da psichiatri, i quali evidenziano

<<disturbi affettivi gravi>>, <<disturbo schizoaffettivo>> (cartella clinica del ricovero c/o la UOC Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale di Manfredonia), ma anche che lo stesso paziente <<non comunica con gli operatori>>.

Viceversa, nella bozza si legge che lo stesso ricorrente sarebbe <<collaborante>>, <<in buone condizioni generali di salute>>.

Evidentemente, si tratta della stessa persona, ma in due diverse condizioni: è necessario, a modesto parere dello scrivente, che prima di consegnare l’elaborato peritale definitivo sia interpellato uno psichiatra.

2. <<DICA IL C.T.U., UNA VOLTA LETTO IL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1992, IN CUI AL CODICE 1209 E’ INDICATA UNA PERCENTUALE FISSA DEL 100%, SE TALE PERCENTUALE DEL 100% PUO’ ESSERE ATTRIBUITA AL SIG. PERLA ADRIANO>>.

sottolineando che i quesiti ai quali lo scrivente deve rispondere sono quelli posti dal GdL e non dal rappresentante legale dell’attore, in base ai propri desiderata, si specifica che l’oggetto della presente relazione medico-legale è contenuto nei seguenti interrogativi posti dal GdL a questo CTU:

Accerti il C.T.U.:

• Se la parte ricorrente sia totalmente inabile e si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se necessiti di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1

(23)

legge n. 508/1988);

• In caso di risposta affermativa, quando è insorto il predetto stato invalidante ed in particolare se dall’epoca della domanda amministrativa o successivamente e in quest’ultimo caso da quale momento, indicando i criteri mediante i quali si è ritenuto di poterla stabilire.

Questi, sono esclusivamente riferiti alla necessità di accertare l’esistenza (o meno) dei requisiti sanitari necessari e sufficienti affinché possa essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente al percepimento della Indennità di Accompagnamento.

L’esame obiettivo che il CTU deve effettuare, è pertanto finalizzato ad accertare se la parte ricorrente, che attualmente gode di apparenti buone condizioni generali di salute:

1. Sia o meno totalmente inabile;

2. Sia capace di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;

3. Sia bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di espletare autonomamente gli atti quotidiani del vivere.

Non è richiesto, a questo CTU, di esprimersi sulla percentuale d’invalidità riconoscibile, se non in maniera indiretta, dichiarando la esistenza (o meno) di una totale inabilità che, nel caso specifico, non essendo stata riscontrata, sottintende una percentuale d’invalidità civile riconoscibile “INFERIORE AL 100%”.

Alla attenta analisi dei quesiti, Le sarà inoltre risultato chiaro che, in caso di negatività del primo quesito, il CTU non è tenuto a rispondere alla seconda domanda, in quanto la attuale inesistenza di uno stato di dipendenza da terzi, basata sulle patologie dichiarate, SOTTINTENDE LA INESISTENZA DELLO STATO INVALIDANTE ANCHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(24)

AMMINISTRATIVA E ALLA DATA DELLA VISITA MEDICA CONTESTATA.

Non ha senso effettuare un esame obiettivo completo, a carico di tutti gli apparati ed organi , in un soggetto che, affetto “presumibilmente” da una patologia psichiatrica, lamenti l’esistenza di un’altra sola patologia osteoarticolare, già

diagnosticata, attualmente asintomatica e correttamente valutata dalla commissione medica esaminatrice, e che, per il resto, gode attualmente di apparenti buone condizioni generali di salute.

Per rispondere ai quesiti posti dal GdL, oltre che sull’analisi comportamentale del soggetto esaminando, è quindi sufficiente soffermarsi a valutare:

• Le condizioni cliniche generali;

• Il tipo di sensorio;

• Il grado di collaborazione ed il grado di accessibilità al colloquio,

• Il grado di orientamento temporo-spaziale;

• Eventuali deficit cognitivi e/o alterazioni comportamentali;

• Capacità di deambulazione autonoma;

• Capacità di modificare autonomamente il decubito e la postura;

• Capacità di curare la propria persona;

• Capacità di interazione con tutti coloro che lo circondano;

• Quant’altro sia utile all’uopo.

In riferimento alla diagnosi della patologia psichiatrica dalla quale il sig. Perla sarebbe affetto, si specifica che, a pag. 1 della cartella clinica nr. 23464 del Dipartimento di Salute Mentale “CSM Gargano Sud – San Marco in Lamis”, alla voce

“orientamento diagnostico”, si legge: 301.0 – DISTURBO DI PERSONALITA’

PARANOIDE”:

(25)
(26)
(27)

Trattasi di una noxa completamente differente da quella da Lei sollecitata attraverso la rivendicazione dell’utilizzo del cod. patologia 1209, contenuto nelle tabelle di invalidità civile pubblicate nel D.M. 47/92, e corrispondente a:

Che si tratti di due patologie completamente differenti è intuibile anche dalla lettura della Classificazione delle Malattie, dei Traumatismi e delle Procedure Terapeutiche (ICD-9-CM), nella quale:

• Le schizofrenie sono tutte classificate con il cod. ICD-9 295.XX

• I disturbi di personalità paranoide sono contrassegnati tutti dal cod. ICD-9 301.XX.

Ma cosa sono i Disturbi specifici di personalità?

I Disturbi specifici di personalità sono patologie psichiatriche distinguibili in tre gruppi:

A. Disturbi di personalità paranoide, schizoide o schizotipico: gli individui appartenenti a questo gruppo appaiono spesso strani o eccentrici;

B. Disturbi di personalità Istrionico, Narcisistico, Antisociale e Borderline:

soggetti melodrammatici, emotivi o imprevedibili;

C. Disturbi di personalità di Evitamento, Dipendente, Ossessivo-Compulsivo e Passivo-Aggressivo: soggetti ansiosi o paurosi.

(28)

A questi, si aggiungono i Disturbi di Personalità Non Altrimenti Specificati, categoria utilizzata per condizioni emotive miste, non inquadrabili in nessuno dei precedenti Disturbi di Personalità Specifici.

Disturbo Paranoide di Personalità (ICD-9 301.00)

Si intende la tendenza pervasiva e immotivata ad interpretare le azioni della gente come deliberatamente umilianti o minacciose, con tendenza a dubitare, senza giustificazione, della lealtà o della affidabilità di amici o colleghi.

I soggetti affetti da questo disturbo, sono tipicamente ipervigili e prendono precauzioni contro qualunque minaccia percepita, tendono ad evitare la colpa o il rimprovero anche quando questi sono infondati, e sono percepiti dagli altri come guardinghi, misteriosi o intenti a complottare.

Sono generalmente querolomani, tendono ad esagerare le difficoltà, sono ipercritici verso gli altri, ma hanno difficoltà ad accettare critiche su loro stessi.

Affettivamente, appaiono freddi, non hanno un gran senso dell’umorismo, sono percepiti come osservatori acuti, ambiziosi e capaci, ma, contemporaneamente, sono valutati ostili e testardi.

Mostrano un eccessivo bisogno di autosufficienza e risultano egocentrici, con una eccessiva valutazione delle proprie capacità.

Poiché questi individui sono iperprotettivi nei confronti delle proprie idee, che tendono a mantenere celate, difficilmente compromettono la propria relazione con il prossimo, anche se, frequentemente, accusano difficoltà lavorative che generalmente risultano solo grossolanamente compromesse.

Durante i periodi di estremo stress, si possono verificare transitori sintomi

psicotici, generalmente di durata insufficiente per fare una diagnosi addizionale.

(29)

Il disturbo paranoide di personalità deve essere soprattutto differenziato dai Disturbi deliranti e dalla Schizofrenia Paranoide, disturbi nei quali sono presenti sintomi psicotici come deliri e allucinazioni che NON FANNO MAI PARTE DI UN DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITA’.

Altra diagnosi differenziale deve essere effettuata nei confronti dei Disturbi Antisociali di Personalità, che sono caratterizzati da un comportamento antisociale che dura tutta la vita ed è totalmente assente del disturbo paranoide di personalità, e con i

Disturbi Schizoidi di personalità, che sono privi di ideazione paranoide prevalente.

Importanti sono i criteri di diagnosi previsti per il Disturbo Paranoide di Personalità:

1. Tendenza pervasiva e immotivata, comparsa entro la prima età adulta e presente in una varietà di contesti, di interpretare le azioni delle persone come

deliberatamente umilianti o minacciose, come indicato da almeno 4 dei seguenti elementi:

1. Sospetto, senza giustificazione, di essere sfruttato o danneggiato dagli altri;

2. Dubbio, senza giustificazione, sulla lealtà o affidabilità di amici o colleghi;

3. Individuazione di significati nascosti umilianti o minacciosi in rimproveri o eventi benevoli;

4. Portare rancore o non dimenticare insulti o offese;

5. Riluttanza nel confidarsi per timore ingiustificato di utilizzo di tali informazioni contro di lui;

6. Facilità all’offesa e tendenza alla reazione con rabbia o contrattaccando;

7. Dubbio, senza giustificazione, della fedeltà del coniuge o partner sessuale.

2. NON COMPARE ESCLUSIVAMENTE DURANTE IL DECORSO DELLA SCHIZOFRENIA O DI UN DISTURBO DELIRANTE.

(30)

Il trattamento di questo disturbo psichiatrico, spesso consistente nella somministrazione di farmaci stabilizzanti dell’umore o, in alternativa, di farmaci antipsicotici, spesso

maltollerati a causa della comparsa di senso di stordimento e malessere generale, trova il suo strumento principale in “sedute psichiatriche individuali”, reiterabili nel tempo, secondo necessità.

Una variante del Disturbo Paranoide di Personalità è il Disturbo Schizoide di Personalità (ICD-9 301.20), nel quale i soggetti, che non desiderano né provano piacere nelle relazioni strette (anche familiari), sono essenzialmente solitari e non hanno amici stretti o confidenti, scelgono attività solitarie e non mostrano desiderio di

esperienze sessuali.

SCHIZOFRENIA (ICD-9 295.XX)

La schizofrenia è una patologia psichiatrica caratterizzata da perdita del contatto con la realtà (psicosi), false percezioni (allucinazioni), falsi convincimenti (deliri), linguaggio e comportamento disorganizzati, appiattimento dell’affettività, deficit cognitivi

(compromissione del ragionamento e della capacità di risoluzione dei problemi) e malfunzionamento occupazionale e sociale.

La sua etiologia, tuttora sconosciuta, trova una base biologica su:

• Alterazioni delle strutture cerebrali ( aumento dei ventricoli cerebrali,

assottigliamento della corteccia cerebrale, diminuzione ippocampale anteriore, ecc.);

• Variazione di neurotrasmettitori legati all’attività di dopamina e glutammato.

All’uopo, si sottolinea che, nel fascicolo di parte, risulta essere allegato il referto di una TAC encefalo eseguita in data 22/11/2018, le cui note salienti si trascrivono

(31)

integralmente per comodità del lettore, e che risulta esaustivo per ASSENZA DI REPERTI PATOLOGICI A CARICO DEL CERVELLO:

22/11/2018 TC Encefalo eseguita c/o il Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Alessandria.

Referto: non evidenti raccolte ematiche acute intra o extrassiali e sovra o sottotentoriali. Regolare il volume del sistema ventricolare e dei solchi corticali. Le strutture della linea mediana sono in asse. Con finestra per osso, non

evidenti linee di frattura. Noti ispessimenti mucosi ai seni mascellari frontali e alle cellette etmoidali.

Dal punto di vista sintomatologico, la malattia evolve attraverso le seguenti fasi successive:

Fase premorbosa: paziente asintomatico o con compromissione delle competenze sociali, lieve disorganizzazione cognitiva o alterazione percettica, anedonia, …

Fase prodomica: emergono i disturbi subclinici: ritiro o isolamento, irritabilità, sospettosità, pensieri insoliti, percezioni distorte, deliri ed allucinazioni che esordiscono nell’arco di giorni/settimane o di alcuni anni;

Fase centrale: i periodi sintomatici possono essere episodici, con esacerbazione e remissioni ben identificabili, o continui. I deficit funzionali sono ingravescenti;

Fase tardiva: lo schema di malattia si stabilizza, assieme alla invalidità da essa scaturente, oppure diminuisce lievemente.

(32)

La schizofrenia è un modesto fattore di rischio per i comportamenti violenti; minacce di violenza e accessi aggressivi minori sono di gran lunga più frequenti rispetto a

comportamenti seriamente pericolosi, a meno che non facciano abuso di sostanze.

Con il codice ICD-9 295-70 si indica, invece, il Disturbo Schizoaffettivo.

Inizialmente inquadrato come un sottotipo di Schizofrenia, questa categoria diagnostica dovrebbe essere presa in considerazione per quelle condizioni che non soddisfano i criteri né per schizofrenia, né per un disturbo dell’umore, ma che, in un certo momento, presentano contemporaneamente stigmate della schizofrenia e dell’umore, mentre, in altri momenti, sono caratterizzati da sintomi psicotici ma senza sintomi dell’umore.

La diagnosi viene posta solo quando non può essere provato che un fattore organico ha causato il disturbo.

La relazione del Disturbo Schizoaffettivo con la Schizofrenia è incerta.

I criteri di diagnosi non possono prescindere da una OSSERVAZIONE

PROTRATTA NEL TEMPO (Osservazione di tipo longitudinale), per il fatto che, presentando elementi in comune con i disturbi Paranoidi di Personalità (comparsa di transitori sintomi psicotici di durata insufficiente a formulare diagnosi di Disturbi Schizoaffettivi), una OSSERVAZIONE TRASVERSALE (cioè limitata ad un breve intervallo di tempo, quale può essere quella circoscritta ad un breve ricovero), PUÒ CONDURRE ERRONEAMENTE ALLA DIAGNOSI DI DISTURBI

SCHIZOAFFETTIVI.

Nel caso in questione, possiamo osservare quanto segue:

1. In data 14/11/2014, il sig. Perla veniva ricoverato presso la UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Manfredonia, dal quale veniva

(33)

dimesso con diagnosi di “DISTURBO SCHIZOAFFETTIVO” (295.70 – ICD-9, nr.4);

2. Tale diagnosi veniva riportata nel certificato medico rilasciato dal dr. Carmine Mattiello, psichiatra del CSM di San Marco in Lamis, che, in data 5/12/2015, scriveva: “vista la cartella clinica ambulatoriale, è affetto da “Psicosi di tipo Schizo-affettivo” … .

Da tali due rilievi, scaturiscono due considerazioni:

• i due eventi si verificano nel periodo di tempo compreso fra il mese di Novembre 2014 e il 5/2/2015;

• Il primo di essi, relativo al ricovero in ambiente ospedaliero, è stato caratterizzato da un tipo di osservazione e valutazione clinica che, secondo quanto detto a proposito della diagnosi dei Disturbi Schizoaffettivi, a causa della sua limitata durata, deve essere considerato come un PERIODO DI OSSERVAZIONE TRASVERSALE,

assolutamente non idoneo alla diagnosi di tali disturbi

. Infatti, nel caso in questione, vista la possibilità di comparsa di brevi acuzie facilmente confondibili tra le due patologie per la comparsa di segni e sintomi vagamente comuni, una valutazione estremamente circoscritta nel tempo può comportare un orientamento diagnostico completamente differente rispetto a quello che può scaturire da una osservazione opportunamente protratta nel tempo.

Volendo traslare la situazione in questione dal campo psichiatrico al campo medico, è come se un medico di pronto soccorso pretendesse di fare diagnosi di Diabete Mellito Scompensato in un paziente che si ricovera in regime d’urgenza per una crisi di iperglicemia, senza prima effettuare tutte le indagini di laboratorio utili al fine di differenziare questa patologia da altre che possono essere

ugualmente caratterizzate da un incremento della glicemia (Importanza del ruolo della osservazione di tipo longitudinale rispetto a quella trasversale).

(34)

• Il secondo evento, è quello relativo alla conferma della diagnosi di Disturbo Schizoaffettivo formulata dal dr. Carmine Mattiello (Psicosi di tipo Schizo- affettiva – nota del CTU: ICD-9 295.7), che questi affermava di aver dedotto da una cartella clinica ambulatoriale non meglio precisata,

presumibilmente riferita al CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis, presso il quale lui stesso lavorava:

5/2/2015 Certificato Medico rilasciato dal dr. Carmine Mattiello c/o il CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis.

Testo: vista la cartella clinica ambulatoriale è risultato affetto da “Psicosi di tipo schizo- affettivo” in cui la componente ideativa è prevalentemente paranoidea e la compoente affettiva è per lo più ipertrofico-eccitata.

Alta emotività espressa sistemica.

Seguito dal novembre 2014, più spesso con interventi domiciliari.

Attualmente assume, con sufficiente compliance, Olanzapina 10 mg/die.

Com’è noto all’Avv. Placentino, questo CTU è venuto in possesso, previa opportuna richiesta di autorizzazione al GdL, di tutta la documentazione sanitaria prodotta dal su indicato CSM, consistente in:

Cartella clinica 1 (data apertura 13/11/2014 – data chiusura 9/9/2015) Cartella clinica 2 (data apertura 29/11/2016 – data chiusura 30/12/2016) Cartella clinica nr. 23464 (data di apertura 29/01/2018).

La prima cartella clinica citata (cart. clinica nr. 1), abbraccia quindi l’intero arco

temporale in precedenza evidenziato e, pertanto, dovrebbe essere il documento dal quale il dottor Mattiello, dipendente del CSM dal quale provengono tali documenti, avrebbe dovuto estrarre la diagnosi di “Psicosi di tipo Schizo-Affettiva”.

(35)

In realtà, l’attenta e puntuale diagnosi effettuata dai medici del CSM, di tipo LONGITUDINALE in quando spalmata su quasi un anno di osservazione, È COMPLETAMENTE DIFFERENTE, consistendo in un “DISTURBO

DEL’UMORE INDOTTO DA SOSTANZE STUPEFACENTI – ICD-9 292.84”, peraltro confermata dalla parte ricorrente durante le operazioni peritali, quando

affermava di essere stato dedito ad abuso di alcolici fino al 2015 e di cannabis e suoi derivati fino alla data del suo arresto (cfr pag. 11 di questa relazione medico-legale):

(36)
(37)

Poiché tale diagnosi veniva riportata nel Certificato Medico rilasciato dalla dr.ssa Giovanna De Santis che, in qualità di Medico Curante dell’attore, provvedeva a perfezionare la domanda amministrativa mediante la compilazione del Certificato Medico su Mod. C INPS:

8/11/2016 Certificato Medico rilasciato dalla dr.ssa Giovanna De Santis, medico curante dell’attore, rilasciato su Mod. C INPS.

Anamnesi: già 80%.

Diagnosi: psicosi di tipo schizoaffettivo. Lisi bilaterale istmo articolare L5.

la diagnosi di Psicosi Schizoaffettiva veniva fatta propria dalla Commissione Medica INPS che, visitato l’attore in data 23/1/2017, confermava la diagnosi psichiatrica e, utilizzando il baréme 1210 contenuto nelle tabelle del D.M. 47/92, che veniva associato al cod. ICD-9 295.00, riconosceva all’attore una percentuale d’invalidità compresa fra il 71 e l’80%.

Quest’ultima, sommata alla percentuale d’invalidità riconoscibile a causa della esistenza di una spondilolistesi (baréme 7008), portava al riconoscimento di una percentuale d’invalidità totale nella misura dell’80%:

(38)

In realtà, tale percentuale di invalidità complessiva, alla luce degli eventi e delle risultanze documentali accertate, RISULTA RIDONDANTE, se si tiene conto che, essendo tutt’altra la diagnosi effettuata dopo quasi un anno di osservazione clinica da parte del CSM Gargano Sud, e non essendo questa contemplata da alcun barème

contenuto nelle tabelle ministeriali pubblicate nel D.M. 47/92,

la percentuale totale di invalidità che la Commissione Medica INPS avrebbe dovuto riconoscere

all’istante si sarebbe dovuta limitare al 15%, scaturente dalla patologia osteoarticolare

.

In epoca successiva alla visita medica contestata dall’attore, il dr. Carmine Mattiello si uniformava alla storia clinica della parte ricorrente, sostituendo, nelle proprie

certificazioni, la vecchia diagnosi di “Disturbo Schizo-affettivo” con quella di

“Disturbo paranoide di personalità”, allineandosi alla diagnosi contenuta nella coeva cartella clinica del CSM di San Marco in Lamis:

29/1/2018 Certificato Medico rilasciato dal dr. Mattiello Carmine c/o il CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis.

Diagnosi: Disturbo paranoide di personalità con isolamento in casa e ritiro sociale.

Il disturbo della relazione con l’esterno è profondamente alterato.

La prognosi “quoad valetudinem” è pessima.

(39)
(40)
(41)

Riassumendo, la storia clinica tracciata dalle cartelle cliniche del CSM Gargano Sud di San Marco in Lamis, è caratterizzata dai seguenti momenti nodali:

• Cartella clinica nr. 1 (periodo nov. 2014 – sett. 2015): diagnosi di Disturbo dell’umore indotto da sostanze (ICD-9 292.84);

• Cartella clinica nr. 2 (nov. 2016- dic. 2016): diagnosi di Psicosi non specificata (ICD-9 298.90);

• Cartella clinica nr. 23464 (aperta il 29/1/2018): diagnosi di Disturbo di personalità paranoide – ICD-9 301.00).

Detto ciò, visti i rilievi posti alla presente relazione medico-legale dal rappresentante legale della parte ricorrente, si conclude che:

• Il sig. Perla Adriano, all’epoca della visita contestata dalla stessa parte ricorrente, così com’è deducibile dall’attenta lettura dei documenti acquisiti presso il CSM di San Marco in Lamis, era affetto da “DISTURBI DELL’UMORE

INDOTTO DA SOSTANZE”, del cui uso l’attore stesso ha fatto ammissione durante le operazioni peritali condotte dallo scrivente;

• Per tale motivo, l’unica patologia a quell’epoca riconoscibile, consisteva nella

“spondilolistesi”, con conseguente possibilità di riconoscimento di una percentuale totale di invalidità pari al 15%;

• La inesistenza della patologia psicotica schizoaffettiva, fa automaticamente decadere il riconoscimento dello status di Soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92, in quanto non giustificato dalla lieve entità dei postumi scaturenti dalla patologia osteoarticolare riconoscibile;

• La storia clinica dell’attore, basata sull’attenta lettura della documentazione sanitaria fornita dal CSM di San Marco in Lamis, consente di affermare che, a

(42)

partire dal 29/1/2018, il sig. Perla Adriano è affetto da un “Disturbo di personalità paranoide”, che non è previsto da alcun barème contenuto nelle Tabelle del DM 47/92, e, pertanto, non può essere considerato ai fini del calcolo della percentuale d’invalidità totale riconoscibile all’attore.

E neppure invocando il criterio della analogia per patologia e/o gravità, possono essere utilizzati i barème previsti per la schizofrenia, essendo le due patologie completamente differenti tra di loro.

All’uopo, si specifica che l’unico barème contenente riferimenti alla esistenza di alterazioni della personalità è quello contrassegnato dal cod. patologia 6411 che, essendo riferito a soggetti affetti da cirrosi epatica con encefalopatia epatica intermittente, non è utilizzabile nel caso in questione.

Detto ciò, si ribadiscono le precedenti conclusioni:

La parte ricorrente non è totalmente inabile (percentuale d’invalidità

riconoscibile 15%), non si trova nella impossibilità di deambulare senza

l’aiuto di un accompagnatore, e non necessita di assistenza continua per il

compimento degli atti quotidiani del vivere.

(43)

CONCLUSIONI

Esaminati gli atti ed espletate le operazioni peritali, sulla scorta delle considerazioni precedentemente esposte, in scienza e coscienza, possiamo affermare che:

La parte ricorrente non è totalmente inabile (percentuale d’invalidità riconoscibile 15%), non si trova nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, e non necessita di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani del vivere.

Foggia, 15/6/ 2019 Il C.T.U.

Dr. Salvatore Meola

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