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alla prova l’art. 464 ter c.p.p. dispone che il consenso del p.m., risultante da atto scritto, sia affiancato dalla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La messa alla prova in fase di indagini determina una stasi delle attivita’ investigative, salva l’ipotesi dell’art. 464 sexies c.p.p., che concerne l’acquisizione delle prove non rinviabili e di quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.

L’ipotesi di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari col p.m. che esprime il proprio consenso si puo’ ricondurre a quella disciplinata dall’art. 447 c.p.p. ( richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari).

In caso di esito positivo della prova, il procedimento non si concludera’ con decreto di archiviazione ma con sentenza che dichiara l’estinzione del reato, anche perche’ la pronuncia del giudice deve essere idonea al giudicato ed il decreto di archiviazione non lo e’.

D’altra parte, con l’atto di assenso, il p.m. ha formulato l’imputazione, cosi’ transitando dal procedimento al processo. In caso di esito negativo della prova, oppure di revoca della sospensione disposta su richiesta dell’imputato, il procedimento riprendera’ il corso dal momento in cui era rimasto sospeso.

3.3 TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA RICHIESTA

Un atto volontario dell’imputato per l’attivazione del procedimento di cui si tratta e’ evidentemente inevitabile perche’ la messa alla prova non solo rappresenta una forma di esecuzione anticipata di una sanzione penale non preceduta da

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un pieno accertamento di responsabilita’, ma anche perche’ essa prevede, per la sua concreta attuazione, l’adempimento di prestazioni di facere, come quelle del lavoro di pubblica utilita; pertanto, il consenso dell’imputato, come gia’ anticipato, e’ imprescindibile.113

L’art. 464-bis c.p.p. dispone che l’istanza con la quale l'imputato intenda accedere alla messa alla prova possa essere presentata entro un termine finale che si differenzia in relazione alla fase e al grado in cui si sta svolgendo il processo.

Il comma 2◦ del medesimo articolo prevede che l'istanza possa essere avanzata, oralmente o per iscritto dall'imputato.

L’istanza puo’ essere presentata fino a che non siano state formulate le conclusioni nell'udienza preliminare, a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. ove si tratti di giudizio ordinario.

Secondo la procedura indicata nell’art. 464 quater il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.,decide con ordinanza nel corso della medesima udienza, sentite le parti e la persona offesa.

Secondo alcuni Autori114 questa disposizione va letta ritenendo

che il legislatore non abbia inteso applicare il beneficio ai soli reati per i quali e’ prevista la citazione diretta a giudizio, ma anche a quei reati per i quali e’ prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, nonostante il limite edittale di quattro anni di reclusione.

In merito al termine ultimo entro il quale presentare la richiesta, in caso di procedimenti plurisoggettivi innanzi al g.u.p., la norma va letta congiuntamente al principio recentemente

113 Art. 8, par 3 lett a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici stabilisce che

“nessuno puo’ essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio”

114 V. Bove, Messa alla prova per gli adulti: tra prime applicazioni, vuoti normative,

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dettato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione115 in

tema di giudizio abbreviato, che fissa il limite nella discussione del difensore interessato alla richiesta (e non in quella dell’ultimo difensore).

Vista la complessita’ della procedura, le recenti esperienze giudiziarie hanno registrato la tendenza del magistrato a rinviare il processo e fissare apposita udienza in camera di consiglio ex art 464 quater, comma 1◦ c.p.p..

Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458 comma 1◦ c.p.p., ovvero quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore. Il giudice naturale competente a decidere sulla richiesta e’, dunque, il giudice per le indagini preliminari.

Nei casi di procedimento per decreto l’art. 464-bis comma 2◦ c.p.p. prevede che la richiesta di messa alla prova debba essere presentata con l’atto di opposizione, e quindi col medesimo atto col quale, ai sensi dell’art. 461, comma 3◦ c.p.p. l’imputato puo’ formulare richiesta di giudizio immediato ovvero di rito alternativo premiale.

In argomento di decreto penale di condanna, merita segnalare l’ordinanza del Tribunale di Savona116 nella parte in cui il

Tribunale ligure ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del

115

Cass. Pen. Sez. Un. Sent. n. 20214 del 27 marzo 2014, dep. 15 maggio 2014 in

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/05/29/rito-abbreviato-le-sezioni-unite- sul-termine-ultimo-per-la-richiesta-sez-un-202142014/

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procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione; difatti è a pena di nullità che il giudice deve inserire, nel decreto penale di condanna, tale avviso: solo attraverso l'opposizione, infatti, l'imputato può riprendere in mano le sorti del procedimento, evitando che il decreto divenga esecutivo.

L'assenza di ogni richiamo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, quale procedimento speciale percorribile a seguito di opposizione al decreto penale, denuncia una dimenticanza del legislatore: nessun dubbio, infatti, può sorgere circa la possibilità di opporsi al decreto richiedendo al contempo la sospensione con messa alla prova: è lo stesso legislatore che espressamente lo prevede, all'art. 464-bis co. 2◦ c.p.p.

Sia nel caso di giudizio immediato che nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, dati i tempi molto ristretti, e’ verosimile che l’imputato non riesca a predisporre d’intesa con l’U.E.P.E. il programma di trattamento.

In questi casi, secondo le linee guida tracciate dal Tribunale di Firenze in data 7/12/2014 sara’ sufficiente, ai fini della ammissibilita’, allegare all’istanza di sospensione del procedimento la richiesta di elaborazione del programma con l’attestazione di ricevimento U.E.P.E117

Nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio la richiesta puo’ essere avanzata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche quando in precedenza sia stata rigettata nel corso delle indagini preliminari.

117 Laddove non vi sia il tempo necessario per raccogliere tutta la documentazione

necessaria da allegare alla richiesta (come, ad esempio nel caso di giudizi direttissimi, opposizione a decreto penale di condanna) deve essere inoltrata all’U.E.P.E. la sola istanza, che varra’ quale presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l’ U.E.P.E.rilascera’ in ogni caso una attestazione da depositare all’autorita’ giudiziaria; la richiesta corredata dagli allegati verra’ formalizzata il prima possibile.

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Dati i tempi stringenti del direttissimo e’ probabile che l’interessato non sia neanche in grado di presentare al giudice la attestazione di presentazione della richiesta all’U.E.P.E ed in questo caso si ritiene che il giudice possa concedere un termine a difesa per consentire la produzione della documentazione. Il legislatore, introducendo un termine ( per la presentazione dell’istanza), introduce altresi’ un ulteriore elemento di differenza rispetto al processo penale minorile, dove l’ordinanza di sospensione puo’ essere adottata durante l’udienza preliminare, nel corso del dibattimento e, secondo alcuni orientamenti, perfino in appello.118

Come anticipato, il beneficio derivante dall’istituto della messa alla prova e’ ammesso per i soli reati previsti ex art. 168 bis c.1◦ c.p., ovvero per i reati per i quali e’ prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 2◦c.p.p..

Sembrerebbe, in questa ipotesi, che una richiesta di sospensione non possa intervenire dinanzi al giudice per l’udienza preliminare; invece, la previsione che ne consente la presentazione in questa sede si puo’ spiegare in base al fatto che, siccome ex art. 551 c.p.p., anche nel caso di procedimenti connessi il p.m. deve presentare per tutti gli imputati la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., si puo’ verificare che in sede di udienza preliminare il giudice debba esaminare la richiesta avanzata da uno degli imputati con riferimento al quale ricorrono i presupposti per la sospensione.

Un’altra lettura, per consentire la presentazione della richiesta anche in sede di udienza preliminare, si puo’ argomentare sulla base che la disciplina non spiega come operino le circostanze aggravanti.

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Non avendo il legislatore richiamato l’art. 4 c.p.p., ai fini della sospensione occorre prendere in esame la sola pena edittale del reato, a prescindere, cioe’, dalle sue forme di manifestazione. In questo caso l’istituto in oggetto risulta applicabile anche in quelle ipotesi in cui il p.m., in base agli artt. 4 e 550 comma 1◦ c.p.p., richieda il rinvio a giudizio con le forme dell’art. 416 c.p.p. in relazione a reati come ad esempio il furto, la truffa ai danni dello Stato che, nella forma non circostanziata, prevedono una pena edittale non superiore a quattro anni.119

Nel caso di costituzione di parte civile, l’art. 464 quater c. 8◦c.p.p.prevede che alla sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l’art. 75 , comma 3◦, c.p.p.

Da questo deriva che, se l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova viene proposta nel corso dell’udienza preliminare o del dibattimento, la parte civile gia’ costituita puo’ trasferire l’azione in sede civile senza subire la sospensione del processo civile sino alla pronuncia della sentenza penale.

Ci si e’ chiesti quale sia rilevanza, in sede civile, dell’accertamento (sia pure sommario) di responsabilita’ dell’imputato, nel caso il giudice accolga la richiesta di sospensione in accoglimento della richiesta.

L’accertamento costituisce il presupposto sul quale si fonda la misura in oggetto, e questo e’ confermato anche dall’art. 464 quater comma 1◦c.p.p. il quale dispone che il giudice decide con ordinanza la sospensione solo quando non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p..

L’accertamento della sussistenza del fatto di reato e della colpevolezza dell’imputato sono imposti, evidentemente,

119 A. Scalfati La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla l. n.

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dall’osservanza del principio di legalita’ e dalla presunzione di innocenza. Il convincimento del giudice sulla responsabilita’ dell’imputato costituisce un presupposto logico del provvedimento di messa alla prova, anche perche’, trattandosi di una misura penale, per la sua applicazione non si puo’ prescindere da elementi di prova che attestino la responsabilita’ dell’imputato120.

Quindi, in base a questo, in caso si sospensione del procedimento con messa alla prova, la costituita parte civile trasferira’ la propria azione civile e portera’ con se’ anche un accertamento espresso dal giudice penale sulla responsabilita’ dell’imputato per il reato commesso, il quale pero’ non fa stato nel processo civile ed e’ dunque “ribaltabile” da parte del giudice civile.

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