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Termini dell’azione del consumatore

Nel documento Il consumatore e l'ordinamento russo (pagine 90-95)

Il successivo articolo 19 della legge “Sulla tutela dei diritti dei

consumatori” ha il compito di mettere in pratica, nel contesto della

vendita di beni di consumo, le disposizioni previste in termini generali all’interno dell’articolo 5 della stessa legge, attinenti al diritto alla

91 qualità dei prodotti e il conseguente dovere, imposto al produttore (esecutore, venditore), della determinazione dei “termini di vita utile del prodotto”, “data di scadenza” e “periodo di garanzia”; al suo interno pertanto vengono analizzati nel dettaglio i termini e le condizioni d’esercizio dell’azione volta a far valere i diritti riconosciuti al consumatore.

Il primo comma dell’articolo riconosce al consumatore il potere di esercitare i suoi diritti quando gli eventuali vizi della cosa venduta vengono scoperti durante il “periodo di garanzia” o entro “la data di scadenza”, determinati dal produttore. Il legislatore si preoccupa di fornire un periodo di garanzia legale a favore del consumatore anche nell’eventualità in cui per il prodotto acquistato non siano stati indicati i termini di cui sopra. In questi casi il consumatore vede riconosciuto il diritto di proporre l’azione “se il vizio è stato scoperto entro un termine

ragionevole38, in ogni caso entro i due anni dal giorno della consegna,

salvo che un periodo più lungo non sia previsto dalla legge e per accordo tra le parti” (articolo19 comma 2). Si riconosce così al

38 Il legislatore non fissa in modo espresso quando in termine posso ritenersi

“ragionevole”, per questo motivo si dovrà ricavare tale termine di volta in volta in base alle caratteristiche concrete del prodotto e facendo particolare attenzione ad eventuali “periodi di garanzia” stabiliti da standard statali oppure nel caso in cui non siano previsti basandosi sugli indici di durata dei bene previsti con i documenti normativi in materia di standardizzazione. In ogni caso bisogna tenere conto del fatto che eventuali indicazioni statali sui termini di garanzia hanno carattere indicativo e non risultano vincolanti.

92 consumatore, la possibilità di agire contro il professionista, senza però godere del vantaggio dell’inversione dell’onere della prova.

Nell’ipotesi in cui il produttore non abbia fornito nessuna indicazione sul periodo di garanzia del prodotto, si riconosce al venditore la possibilità di fornire al consumatore una propria garanzia convenzionale. Qualora il termine di garanzia previsto contrattualmente sia inferiore a due anni e le non conformità del prodotto siano scoperte dall’acquirente dopo la scadenza del periodo di garanzia, ma entro i due anni dalla consegna, permane comunque l’obbligo del venditore o produttore di rimediare alle carenze del prodotto, se il consumatore dimostra che queste risalgono ad un momento antecedente la consegna del bene all’acquirente.

La norma in esame attua una differenziazione dell’onere della prova a seconda del momento in cui si manifestano i difetti, nel senso che:

 se i difetti si manifestano entro il periodo di garanzia, sarà il venditore a dover provare che al momento della consegna del bene questo risultava conforme e che i vizi della cosa derivano da cause a lui non imputabili;

 se i difetti si manifestano decorso il periodo di garanzia o entro i due anni dalla consegna, quando la garanzia non è indicata, sarà il consumatore ad essere gravato dall’onere di provare che essi esistevano al momento della consegna.

93 Il professionista, nell’ipotesi in cui il difetto si manifesti entro la scadenza del periodo di garanzia, viene a trovarsi in una situazione piuttosto sfavorevole, in quanto sarà particolarmente difficile dimostrare che il difetto di conformità sia stato determinato da un evento fortuito, oppure dalla condotta del consumatore; la posizione del consumatore invece può essere considerata molto più favorevole, poiché godendo della presunzione di non conformità, non perde la possibilità di fare valere i suoi diritti a causa delle difficoltà legate alla prova dell’esistenza del difetto all’atto della consegna.

È possibile notare come la legge stabilisce i termini entro i quali deve essere rilevato il difetto di conformità, senza però fornire nessuna indicazione dei termini entro i quali il consumatore debba esercitare l’azione; da qui si deve desumere come i reclami possono essere presentati senza limiti di tempo, a condizione però che il consumatore sia in grado di dimostrare che il difetto sia stato scoperto entro i termini previsti al comma 1 del presente articolo.

Il momento il cui inizia a decorrere il periodo di garanzia o il periodo di vita utile del prodotto coincidono con il momento della consegna del prodotto al consumatore, se questo non è determinabile si dovrà considerare la data di realizzazione del prodotto. Si riconosce al venditore la possibilità di stabilire in accordo con la controparte all’interno della garanzia convenzionale un diverso momento iniziale di

94 decorrenza dei termini, sempre a condizione dell’assenza di indicazioni fornite dal produttore.

In parte diverso regime viene previsto per i difetti considerati di maggiore gravità, cioè i “difetti di qualità sostanziale”. In questa ipotesi, sia che il vizio venga scoperto dopo la scadenza del periodo di garanzia, sia dopo il termine previsto per legge di due anni dalla consegna (in caso indicazioni non fornite da parte del produttore), il consumatore può richiedere comunque l’eliminazione senza spese del difetto, se riesce a dimostrare che il difetto esisteva già prima della consegna del bene o è derivato da cause preesistenti ad essa.

A differenza delle ipotesi disciplinate in precedenza, questa volta il legislatore si occupa di fissare precisi termini di decadenza dell’azione; il consumatore potrà agire infatti entro due anni dal giorno della consegna oppure per tutto il periodo di “vita utile” del prodotto; in mancanza di quest’ultimo si potrà agire nel più ampio termine di dieci anni dalla consegna. Sul professionista grava l’obbligo di soddisfare le richieste del consumatore, nel termine di 20 giorni dalla data della richiesta, nel caso di mancato adempimento entro i termini oppure nell’eventualità che il difetto sostanziale risulti ineliminabile, la legge riconosce la possibilità al consumatore di esperire a sua scelta uno degli altri rimedi indicati al comma 3 dell’articolo 18 (sostituzione del

95 prodotto, rimborso delle somme impiegate per eliminare il difetto oppure restituzione del prodotto e conseguente rimborso del prezzo39.)

Par. 3.4 Responsabilità del professionista per il ritardo

Nel documento Il consumatore e l'ordinamento russo (pagine 90-95)

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