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I termini e la decadenza dell’azione

3. Il promovimento dell’azione da parte del Ministro

3.1. I termini e la decadenza dell’azione

23S. Di Amato, in Titolarità dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati e poteri del Ministro della Giustizia, Cass. Pen., fasc. 7-8, 2011, pag. 2833B

36 Il termine stabilito – a pena di decadenza - dall’art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, per promuovere l’azione disciplinare sia del Ministro della giustizia, sia che si tratti del Procuratore generale, è di un anno dalla notizia del fatto.

L’articolo appena citato difatti prevede che: << l'azione disciplinare è

promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare >>. Nella interpretazione di questa disposizione, si è

precisato che << l'art. 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 fa decorrere il

termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di Cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della

giustizia25>>.

Da tali disposizioni è possibile carpire delle regole fondamentali che aiutano meglio a inquadrare il discorso sui termini dell’azione, ma, soprattutto, sull’istituto della denunzia circostanziata.

Come già accennato nei capitoli precedenti26, il termine per promuovere

l’azione da parte del Ministro è un termine del tutto autonomo e indipendente rispetto a quello del Procuratore generale, invero, la

25 In Cassazione Sezioni Unite Civili n. 10626 del 15 maggio 2014, Pres. Rovelli, Rel. Petitti,

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37 coesistenza di due titolari dell’azione non deve sfociare in una lesione dei

diritti spettanti ai medesimi titolari nell’esercizio delle loro funzioni27. Si è

ritenuto, inoltre, che l’azione disciplinare abbia inizio quando l’organo legittimato si sia espresso sulla volontà di iniziare il procedimento in capo all’interessato; pertanto se l’azione è promossa dal Ministro della giustizia l’inizio del procedimento è determinato dalla richiesta di indagini rivolta al Procuratore Generale, mentre se è esercitata da quest’ultimo il procedimento ha inizio con la comunicazione al Consiglio superiore della Magistratura. Nello specifico, è utile stabilire quando inizia a decorrere il termine annuale di cui parla l’art. 15, comma 1, infatti esso cambia a seconda del titolare dell’azione. Per quanto concerne il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il termine annuale di decadenza decorre dall’acquisizione di una compiuta e oggettiva notizia del fatto, che sia idonea a integrare gli elementi tipici della fattispecie dell’illecito e che sia acquisita tramite quei modi previsti dagli artt. 15, comma 1, e 14, comma 4, d.lgs. n. 109 del 2006. Nel caso siano necessarie delle indagini sommarie per delibare la segnalazione pervenuta, il termine annuale inizierà a decorrere solo all’esito dell’acquisizione degli elementi obiettivi funzionali alla configurabilità dell’illecito28.

27 In riferimento a tale tema la Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittimo tali caratteri di

indipendenza ed autonomia nel promovimento dell’azione, osservando che: << sarebbe “assai

discutibile, sul piano della stessa legittimità costituzionale, prevedere un meccanismo di estinzione per causa altrui di un potere istituzionale riconosciuto dalla legge”, sì che questa ipotesi “non appare comunque ragionevolmente applicabile all’azione disciplinare di competenza del Ministro della giustizia, al quale è riconosciuta addirittura dalla Costituzione ex art. 107, comma 2, messa a repentaglio – in ipotesi – nella stessa sua sperimentabilità per disposto di legge ( solamente ) ordinaria”; pertanto, dalla estinzione del potere di azione anche per il titolare che non abbia conoscenza dei fatti “ne verrebbe su un piano generale una seria menomazione alla tutela del prestigio della funzione giudiziaria, tutela che trova in Costituzione un sicuro riconoscimento” >>;

Corte cost. 15 Aprile 1992, n. 196, in Cass. pen., 1992, 2911

28 Tale sistema, nel piano applicativo, può comportare dei problemi critici dovuti al fatto che nel

procedimento disciplinare, a differenza che di quello penale, non sono stati istituiti i registri della notizia di reato previsti all’art. 335 c.p.p., sarà dunque la Sezione disciplinare a verificare

38 Il termine annuale di decadenza per il promovimento dell’azione disciplinare da parte del Ministro della giustizia, invece, inizia a decorrere dall’acquisizione della notizia del fatto di oggettiva rilevanza disciplinare, la quale è ottenuta per via delle attività ispettive o di inchiesta, o grazie alle segnalazioni trasmesse dal Csm, dai consigli giudiziari, dai dirigenti degli uffici giudiziari, oppure, infine, attraverso l’acquisizione di una notizia circostanziata29.

Il termine resta sospeso30 << se per il medesimo fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero il magistrato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna31>> L’art. 15, comma 1 bis, introdotto dalla legge n. 269/ 2006, prevede espressamente un termine decennale entro il quale deve essere promossa l’azione. Tale termine sembra perlopiù un termine di decadenza32, e ciò lo si

può ricavare dal fatto che sia un termine tendenzialmente rigido33, mentre

quello di prescrizione è mobile. Il decorso di entrambi i termini, determina l’impromovibilità dell’azione disciplinare e non l’estinzione del procedimento, benché l’art. 15, comma 7, riferisca genericamente l’estinzione all’inosservanza dei termini previsti dallo stesso art. 153435

direttamente la tempestività dell’azione, stabilendo essa stessa il momento in cui il titolare dell’azione abbia avuto notizia circostanziata dell’illecito.

29 M. Cassano, Il procedimento disciplinare, in Ordinamento giudiziario: organizzazione e profili

processuali, a cura di D. Carcano, Milano, Giuffrè editore, 2009, pg. 487 ss.

30 S. Di Amato, in La responsabilità disciplinare dei magistrati, pg.428. 31 Art. 15, comma 8, lett. a).

32 Anche se non mancano coloro che considerano tale termine come un termine di prescrizione;

Vedi Fresa, in AA.VV., Profili procedurali, cit., Milano, 2010, 359.

33 L’art. 15, comma 8, prevede che possa essere solo sospeso.

34 S. Di Amato, in La responsabilità disciplinare dei magistrati, cit., pg. 430.

35 Nelle declaratoria di impromovibilità dell’azione non sarà necessario il consenso dell’incolpato,

39 In conclusione, suddetti termini, stabiliti a pena di decadenza dalla legge, sono di estrema rilevanza, giacché riescono ad individuare il lasso di tempo in cui il magistrato è sottoposto al potere di iniziativa dei titolari dell’azione disciplinare, in modo tale da poter garantire sia la difesa del magistrato stesso, sia i principi di autonomia e indipendenza.

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