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Terzo nucleo di documenti

Nel documento SCRITTI EDITI E INEDITI (pagine 136-186)

REGOLE O COSTITUZIONI

PER L’ISTITUTO DELLE FIGLIE DI M ARIA SS. AUSILIATRICE AGGREGATE ALLA SOCIETÀ’ SALESIANA (TORINO 1878) Testo J

La prima edizione a stampa delle costituzioni delle Figlie di Maria Ausi­

liatrice era diventata una esigenza a ragione del grande sviluppo preso rapi­

damente dall’istituto. Così si esprimeva don Bosco nella sua lettera di pre­

fazione alla medesima edizione:

« Finché l’istituto era concentrato nella Casa-Madre di Mornese, alcune copie delle Regole manoscritte potevano bastare a che ogni Suora ne potesse venire in cognizione; ma ora che per la Divina Provvidenza si sono moltiplicate le Case e le Suore ivi ripartite, esse non sono più sufficienti.

Per la qual cosa io ho giudicato della maggior gloria di Dio, e di vantaggio all’anima vostra, il farle stampare; ed ora ve le presento ».

La prima edizione stampata è una pubblicazione molto modesta nella veste tipografica (mm 1 3 5 x 9 0 ). In 63 pagine contiene la prefazione di don Bosco « Alle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice », il testo delle costituzioni, e il rituale della vestizione e della professione.

La prefazione, che nella sua brevità comprende due parti (di carattere descrittivo la prima, esortativo la seconda), conferisce un particolare valore al documento costituzionale, essendo dello stesso fondatore.

Le costituzioni hanno il Visto per 1’« imprimatur » dal vicario generale della diocesi di Torino.2

La copertina, la prefazione e il Visto portano tutti e tre la data 1878.

Tuttavia il testo pare sia stato stampato solo nell’anno 1879; infatti alcune modifiche di rilievo risentono delle « Osservazioni » fatte a don Bosco dalla S. C. dei Vescovi e Regolari nell’aprile del 1879. Tra le « Osservazioni » alcune riguardavano appunto l’istituto delle FM A. Su questo argomento do­

vremo ancora ritornare.

1 Prefazione alle prime Regole stampate delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Torino, 8.12.1878), minuta di mano di don Bonetti, in ASC 132 Figlie di Maria Ausiliatrice;

Regole o Costituzioni delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società salesiana (Torino 1878) 3-4.

2 Mons. Giuseppe Zappata, vicario generale capitolare dell’archidiocesi di Torino.

146 Parte Seconda: Presentazione dei documenti

Collocazione nella tradizione del testo delle costituzioni

Le numerose e varie convergenze che si verificano nello studio compara­

Terzo nucleo di documenti; Testo J 147 sono proibiti onesti ed innocenti giuo-senza permesso.

cherelli? Puossi esentare dalla ricreazione ms.G

148 Parte Seconda: Presentazione dei documenti

(Gb) Per sollevare... giocherelli? Niuna può esentarsi dalla ricreazione senza per­

messo.

t. 11° art. 1°

L’ufficio della B.V. sarebbe da raccoman­

dare di recitarlo colla massima devozio­

ne, lentamente, con voce uguale (uniso­

na?) e facendo all’asterisco un po’ di pausa.

(G b) L’ufficio della B.V. sia recitato colla massima... voce unisona e facendo...

pausa.

L ’esame finora compiuto fra i due testi (ms.G e testo J) ci porta a riaf­

fermare la dipendenza della prima edizione a stampa delle costituzioni delle F M A dal ms.G. Ciò nonostante, le divergenze che emergono nel confronto dei due testi in questione sono ancora numerose e rilevanti: trasposizioni, modifiche, integrazione di articoli nuovi.

Risaltano subito le trasposizioni: all’interno degli articoli, nell’ordine suc­

cessivo degli articoli nel titolo corrispondente, e nel passaggio di articoli da un titolo ad un altro.

Le modifiche sono date da rilievi, aggiunte, omissioni, sintesi di articoli e divisione di altri molto estesi. Sono di particolare interesse le differenze che si costatano nella copertina del primo testo stampato in rapporto al frontespizio del ms.G e a quello dei manoscritti anteriori.

a) Nella dicitura del titolo del primo testo stampato: « Regole o Costi­

tuzioni per l’istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società salesiana », si riprende il termine Regole ma lo si identifica con quello di Co­

stituzioni.5 Appare per la prima volta la specificazione aggregate alla Società

sale-5 Sembra opportuno inserire per intero una precisazione fatta in seduta del primo capitolo generale dei salesiani nel 1877 e che riguarda appunto la distinzione tra Regole e Costituzioni: « Lettura del Verbale / Osservazione: Si erano usate promiscuamente in detto proemio le parole Regole o Costituzioni. Qui si fece notare un p o ’ in lungo la distin­

zione. Nei tempi antichi non si notava alcuna diversità tra l ’una e l’altra; tuttavia era generalmente usata la parola Regola e quasi mai la parola Costituzione. Nei tempi poste­

riori si fece dal diritto canonico fra le due parole distinzione assoluta. Si chiamarono regole solo quelle generali monastiche antiche adoperate molto estesamente come sarebbero quelle di S. Basilio, di S. Agostino, di S. Benedetto. Qualora qualche nuova istituzione religiosa si fosse voluto iniziare bisognava che abbracciasse una di queste regole e si mo­

dellasse su quelle; si facessero poi note particolari ed aggiungessero articoli per adattarsi alle circostanze del tempo e dell’istituzione e specialmente per indicare il modo pratico di eseguire quella regola. Al complesso degli articoli che serviva a spiegare ed a compiere la regola si diede dal Diritto Canonico il nome di Costituzioni. Avendo voluto S. Francesco di Sales istituire un ordine Religioso di femmine, adattò la Regola di S. Agostino tale quale essa è, ed esso fece le Costituzioni cioè le spiegazioni con articoli particolari del

cherelli. Niuna può assentarsi dalla ri­

creazione senza permesso ».

NelPart. 1. si omette la parte finale del­

l’articolo corrispondente nel ms.G: « in cui abbiano luogo simili officiature ». E si aggiunge la glossa (Gx) ma corretta da don Bosco.

Terzo nucleo di documenti: Testo J 149

siana. Il fatto ha una certa importanza, in quanto è presumibilmente poste­

riore alle « Osservazioni » pervenute a don Bosco dalla S. C. dei Vescovi e Regolari circa la situazione giuridica dell'Istituto delle F M A nei riguardi della Società salesiana .6

b) E’ pure di rilievo la sostituzione della scritta: « Tutto alla maggior gloria di Dio », posta in alto nei mss. E, F, G , I, con il versetto: « Laudabit usque ad mortem anima mea Dominum. / L ’anima mia loderà il Signore fino alla morte (Eccli. LI, 8) » messo al di sotto del titolo. Tale versetto espri­

me l’atteggiamento di lode già emerso nelle deliberazioni prese durante le adunanze delle superiore nell’agosto 1878. Difatti al n. 1 della II deliberazione si legge: « Santificarsi e rendersi utili all’istituto “ glorificando il Signore” , ecco i due fini non divisibili della nostra Congregazione » ?

Tra gli articoli nuovi del testo in esame alcuni rispondono a esigenze

senso di quelle regole generali, dimostrando specialmente il modo pratico con cui le monache della Visitazione le dovevano eseguire. Ora poi si variò ancora alquanto. Volendo istituire una congregazione Religiosa non è più necessario modellarsi su d ’una regola antica;

ma le nuove che si fanno prendono sempre il nome di Costituzioni. Fuori del Diritto canonico ora si chiamano regole le fondamentali stabilite primariamente dal fondatore di uno istituto ed approvate dalla S. Sede articolo per articolo. Invece si chiamano Costitu­

zioni le norme pratiche le quali si stabiliscono in seguito per l’unanime osservanza pratica della regola. D i questo genere sono li statuti fatti in diversi tempi da Capitoli generali » (Conferenza 22, in Verbali del I Capitolo generale dei salesiani [1877], manoscritto origi­

nale inedito, in ASC 046, p. 284-285).

6 Si veda più avanti a p. 154-156.

E’ da notare in proposito che la dipendenza dell’istituto delle FMA dalla Società salesiana era esplicita nelle costituzioni delle FMA fin dal ms.A. Già nel titolo « Sistema generale dell’istituto» all’art. Io veniva stabilito: « L ’Istituto delle suore o figlie di Maria Ausiliatrice è sotto l’immediata dipendenza del superiore generale della società di S.

Francesco di Sales cui danno il nome di Superiore maggiore ».

Don Bosco riteneva che l’appartenenza dell’istituto delle FMA alla Società salesiana fosse compresa nell’approvazione pontificia delle costituzioni della Società di S. Francesco di Sales. Questo si deduce chiaramente dalla lettera di don Domenico Pestarino al nipote, don Giuseppe Pestarino, in data 17 aprile 1874, pochi giorni dopo che la S. Sede aveva approvato definitivamente la Società di S. Francesco di Sales (3 aprile 1874). In quella lettera si legge: « Disse [don Bosco] l’istituto di Maria Ausiliatrice fu incastrato nella Congregazione approvata di S. Francesco di Sales » (Lettera di don Domenico Pestarino a don Giuseppe Pestarino [Torino, 17.4.1874], manoscritto autografo, in AGFM A; edito in Cronistoria II 73).

Tuttavia, il rapporto di dipendenza stabilitosi non era in conformità con le dispo­

sizioni della S. C. dei Vescovi e Regolari e l’atto giuridico dell’aggregazione non conferiva al superiore maggiore della Società di S. Francesco di Sales nessuna ingerenza di giurisdi­

zione sull’istituto delle FMA. Infatti, al tempo di don Bosco l’atto giuridico dell’aggrega­

zione — riservato al Moderatore supremo di un’Ordine — faceva si che un istituto religioso aggregato partecipasse sostanzialmente della spiritualità dell'Ordine aggregante, oltre che dei beni spirituali e delle opere meritorie di cui esso godeva. L ’Istituto aggregato conservava però la sua autonomia, e l’Ordine aggregante si impegnava a dare un aiuto spirituale e — se necessario — si prestava per un’assistenza morale e per il ministero pastorale, senza alcuna ingerenza giurisdizionale. Cf Ma c c a Valentino, Aggregazione, in D IP I 150-151.

7 Cronistoria II 429.

150 Parie Seconda: Presentazione dei documenti

sorte dalla esperienza, altri invece può darsi che rendano normativa una pratica entrata nell’uso, come ad es. l’art. 6. del t. V I I I . Lo si può cogliere da una lettera che madre Mazzarello indirizza a don Lemoyne il 17 marzo 1879, nella quale tra l’altro gli chiede: « Favorisca dire a Suor Santina che noti la professione di queste Suore fatta quest’oggi ».8

Le convergenze e le divergenze che abbiamo messo in rilievo provano sufficientemente che il testo J dipende dal ms.G riveduto e corretto — a quanto sembra — in vista della prima edizione a stampa, anche se poi ciò non avvenne.

Preparazione del testo da stamparsi

Risulta evidente che la redazione (ms.§) di cui è copia il testo J deve essere stata preparata appositamente.

Nello studio del primo testo a stampa si costata l’influsso apportato dalle osservazioni (G x) contenute nel ms.G. Siccome tali osservazioni sono causa di parecchie varianti, cambiamenti ed introduzione di articoli nuovi, ci sembra utile riportarle tutte, salvo quelle che già sono state corrette o inserite da don Bosco nello stesso ms.G.

note (Gx) t. 1° art. 4°

Capitolo clausura con qualche schiar[i- mento]

t. 1° art. 5°

Riportare nel Cap. del regime

testo J

Nel t. I. art. 4. si omette la parte rela­

tiva alla clausura (modificata da don Bo­

sco nel ms.D): « Vi sarà clausura, ma nei limiti compatibili coll’adempimento dei loro doveri ». E nel t. XII. « Della Clau­

sura » a modo di premessa si rileva la prima parte dell’art. 1° nel ms.G:

« Non potendo le Suore di Maria Ausi­

liatrice professare stretta Clausura a mo­

tivo degli uffici di carità, che debbono prestare al prossimo, osserveranno tutta­

via le regole seguenti: »

1. Non introdurranno... una Suora.

Nel t. III. « Regime interno dell’istituto » all’art. 4. si inserisce sostanzialmente il contenuto dell’art. 5° del t. 1° del ms.G.

* Lettera di madre Mazzarello a don Lemoyne {Alassio, 17.3.1879), manoscritto ori­

ginale, in ASC 9.4 Mazzarello; edito in LMM 95-96.

La madre, in visita alla casa di Alassio, è presente alla professione di tre novizie.

Scrive a don Lemoyne che era ancora nella casa di Mornese. Si noti che il testo delle costi­

tuzioni di cui ci occupiamo viene consegnato alle suore soltanto nel settembre del 1879.

Terzo nucleo di documenti: Testo J 151 precisando il loro riferimento al capitolo superiore.9 E nel t. V . si trascrive l ’art.

9° sul « Capitolo generale » steso da don Bosco nel ms.G il quale dice così:

« O gni sei anni si terrà un capitolo ge­

nerale cui prenderanno parte il Superiore M a g g[iore] il capitolo superiore e le D i­

rettrici di ciascuna casa. Iv i saranno trat­

tati gli affari di generale interesse, e si potranno anche modificare gli articoli del­

le costituzioni ».

t. 8° art. 3°

Prima di emettere i v oti non sono o p ­ portuni alcuni giorni di Esercizi spiri­

tuali?

152 Parte Seconda: Presentazione dei documenti

Sembra che la stessa persona con un trat­

to di penna voglia cancellare l’ultima parte dell'art. 6°: « ... la esponga alla Su­

periora, che si darà sollecitudine di prov­

vedere al bisogno » t. 16° art. 17°

Veda artic. 11 Regole della Miserie [ordia].

Capo 7° Delle Infermità 12

Nell’art. 21. del testo J che corrisponde all’art. 17° del ms.G, si aggiunge alla fine: « Per avvalorarle viemaggiormente nello spirito, alle inferme obbligate al letto si darà la santa Comunione almeno una volta per settimana, ove il genere di malattia ed il luogo lo permetta ».

Il modo di procedere nell’accettazione dei suggerimenti, oltre alla certezza che fu don Bosco ad accogliere in parte le osservazioni nel m s.G, ci permette di ritenere che sia stato ancora lui l’autore delle varianti sopra indicate.

E’ possibile pure individuare gli articoli in cui si risentono le delibera­

zioni delle adunanze delle direttrici (1878).

Nel t. V II. « Condizioni di accettazione », gli articoli 4. e 5. completano la deliberazione IV n. 4, e gli art. 6. e 7. ne lasciano intravedere l’influsso, nono­

stante siano abbastanza rimaneggiati rispetto alla deliberazione stessa.13 Il nuovo articolo a proposito del silenzio (t. X. art. 8.) riportato sopra si ispira alla deliberazione IV n. 2:

« In quanto all’osservanza delle ore giornaliere di silenzio si stabilisce che nel tempo di laboratorio solamente dalle 10 alle 10.30 antimeridiane e dalle 5 alle 5.30 pomeridiane, sarà permesso alle suore di parlare sommessamente mentre continue­

ranno i loro lavori. Il canto di una lode sacra non rompe il silenzio »,14

alla salute di qualche Suora, ella dovrà renderne avvertita la Superiora, e poi riposare tranquilla sulle determinazioni, che a suo riguardo verranno prese » (Ivi N° 321).

« Nel raccomandare ad ogni Suora i riguardi alla propria sanità per i motivi ac­

cennati, ad ognuna si vuole opportunamente ricordare di non cadere nell’altro estremo consistente nell’eccessiva gelosia della corporale sanità con pregiudizio della salute spiri­

tuale essendo cosa ammessa da tutti i Dottori di spirito, che la troppa premura della sani­

tà, è un funesto ostacolo alla santità » (Ivi N° 322).

12 Siccome all’art. 11 indicato nella nota corrisponderebbe il N° 329 delle cosi. F.d.M., ma la variante introdotta nell’art. 21. del testo ] è in rapporto con il N° 330, facciamo la trascrizione di tutti e due: « A nessuna inferma può essere lecito abbandonare il letto o l’infermeria senza il consenso del medico e dell’infermiera; né andare al proprio impiego senza quello della Superiora. Che se poi la convalescenza fosse diuturna e non impedisse all’inferma di occuparsi di qualche lavoro, la Superiora le ne accorderà il suo assenso, e le assegnerà il lavoro medesimo» (Ivi N° 329).

« Alle inferme obbligate a letto, od impotenti a portarsi in chiesa o cappella per la SS. Comunione, ogni otto giorni e nelle feste principali dell’anno si dovrà portar loro il SS. Sacramento» (Ivi N° 330).

13 Cf Cronistoria II 432.

14 Cronistoria II 431-432.

Terzo nucleo ài documenti: Testo J 153

Al t. XVI. « Regole generali » sono aggiunti, tra gli altri, gli articoli 28.

e 29. che prescrivono i suffragi da farsi in caso di morte delle suore, della superiora generale e del superiore maggiore. Nella deliberazione IV n. 3 era stato detto in proposito:

« Le disposizioni particolari per il numero delle Messe da celebrarsi per le sorelle defunte e per il modo di eseguire i funerali sono rimesse al superiore gene­

rale, con preghiera di voler emanare una regola apposita che serva di norma »,15 Si osservano ancora alcune modifiche che si possono mettere in relazione con le stesse deliberazioni. Nel t. V I I I . « Della Vestizione e della Professione » la modifica dell’art. 1. relativa al tempo del postulato corrisponde effettiva­

mente alla deliberazione III n. 3: « Il postulato sarà almeno di sei mesi ».

Ugualmente nell’art. 2. (t. V II I .) la soppressione della possibilità di prolun­

gare il postulato è in perfetto accordo con la deliberazione III n. 2: « Si usi caritatevole rigore nel mettere alla prova le postulanti, e si mandino a casa se non hanno le qualità morali e fisiche volute dalla regola ».l6

Altre varianti di notevole importanza, presenti nel testo stampato, in­

ducono a ritenerle attribuibili a don Bosco. Fatti storici e documenti coevi al momento in cui si colloca il testo J sono rivelatori di un intervento auto­

revole a riguardo sia di elementi giuridici, sia di elementi ascetico-spirituali.

1. Elementi giuridici. In base alla « Esposizione alla S. Sede dello stato morale e materiale della Congregazione Salesiana — Marzo 1879 — »,17 la S. C. dei Vescovi e Regolari fa delle « Osservazioni » e le indirizza a don Bosco in data 5 aprile 1879. Don Bosco risponde con lettera al Cardinal prefetto della stessa S. Congregazione (3.8.1879) unendovi il testo stampato delle costituzioni delle F M A .18 Lo scritto di don Bosco provoca nuove « Os­

15 Ivi 432.

16 Ivi 430.

17 Esposizione alla S. Sede dello stato morale e materiale della Pia Società di S. Fran­

cesco di Sales nel Marzo 1879, minuta scritta da don Rua corretta da don Bosco; bozze con correzioni di don Bosco e di altre mani, in ASC 133 Esposizione 1, 2, 3, 4, 5; redazione definitiva edita in MB XIV 756-763.

Nella minuta una buona parte relativa all'Istituto delle FMA è stesa dal fondatore.

E ’ pure di mano sua la variante introdotta: « fondato [ l’istituto] in Mornese diocesi di Acqui nel 1873 [ j z ' c ] . Suo scopo s i è di esercitare opere di carità in favore delle povere ragazze come i salesiani fanno per i poveri fanciulli ».

18 Lettera di don Bosco al card. Ferrieri prefetto della S. C. dei Vescovi e Regolari (Torino, 3.8.1879), minuta di don Berto corretta da don Bosco, in ASC 131.01 Ferrieri;

edita in MB XIV 220-223; Ep. I II 505-508. Presso l’ASCR si conserva il testo delle costi­

tuzioni delle FMA stampato nel 1878.

154 Parte Seconda: Presentazione ■ dei documenti

servazioni » dalla S. Congregazione, in data 3 ottobre 1879, alle quali il fondatore fa riscontro con appositi «Schiarimenti» (12.1.1880).19

Alcuni contenuti di rilievo del testo stampato delle costituzioni (1878) dimostrano che questo, benché sia cronologicamente anteriore agli « Schiari­

menti », venne modificato in rapporto ad essi. Ciò fa pensare che nell’appor- tare modifiche si tennero presenti le « Osservazioni » riguardanti l’istituto delle FM A.

Crediamo conveniente riportare qui « Osservazioni » e « Schiarimenti » che in qualche modo hanno relazione con le costituzioni e che servono a lu­

meggiare alcune varianti che si costatano nel testo della prima edizione.

A) Osservazioni della S. C. dei Vescovi e Regolari (5.4.1879). Schiari­

menti di don Bosco (3.8.1879) 20

Osservazione N° 3 « All’articolo Ispettoria Piemontese si dice che al Sacro Ministero dei Salesiani sono confidati alcuni ricoveri di donne. Una tale commis­

sione non può darsi che dall’autorità vescovile rispettiva e doveva esprimersi se essa eravi intervenuta, ed in che consiste il detto Sacro Ministero ».

Schiarimento: « Nell'aprire Istituti femminili21 e nell'assumere la direzione spirituale furono seguite tutte le norme descritte nel Capitolo X delle nostre Costi­

tuzioni. Sono questi Istituti mancanti affatto di mezzi materiali cui i salesiani a richiesta degli Ordinarli prestano caritatevolmente il religioso servizio. Questo sacro ministero è sempre concertato e limitato dall’Ordinario Diocesano in tutto ciò che si riferisce ai SS. Sacramenti della confessione, comunione, alla celebrazione della Santa Messa, alla parola di Dio, catechismi e simili ».

Osservazione N° 5 : « Nella medesima Esposizione si aggiunge una relazione sopra un Istituto di donne sotto la denominazione di Maria Ausiliatrice, e nulla si dice, se questo Istituto abbia un Superiore Generale da cui dipendano le Suore, e se esso sia del tutto indipendente, come dev’essere, dall’istituto dei Salesiani ».

Schiarimento-, «Quando furono approvate le Costituzioni Salesiane si trattò e si discusse quanto riguardava l’istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice.

L’Istituto di Maria Ausiliatrice dipende dal Superiore Generale della Pia Società Salesiana nelle cose temporali, ma in ciò che concerne l’esercizio del culto religioso e l’amministrazione dei Sacramenti sono totalmente soggette alla giurisdizione del­

l’Ordinario. Il Superiore dei Salesiani somministra i mezzi materiali alle Suore e col consenso del Vescovo stabilisce un sacerdote con titolo di direttore Spirituale per ogni casa di Suore.

Parecchi Vescovi hanno già approvato questo Istituto femminile ed ora si sta facendo il dovuto esperimento per conoscere praticamente le modificazioni da introdursi prima di umiliarle alla S. Sede per l’opportuna approvazione.19

Lettera di don Bosco al card. Ferrieri prefetto della S. C. dei Vescovi e Regolari 1

9T orin o, 12.1.1880), minuta di don Berto corretta da don Bosco, in ( ASC 131.01 Ferrieri;

edita in MB X IV 224-228; Ep. I l I 540-544.

20 MB X IV 221-223; Ep. I l I 507.

21 E ’ significativo che don Bosco inizi la risposta con l ’espressione: « N ell’aprire Istituti femminili », che darà origine a una seconda Osservazione.

Terzo nucleo di documenti: Testo J 155

Siccome poi in varii punti delle loro regole è notato il limite della dipen­

denza delle Suore dal Superiore dei Salesiani, così viene unita una copia delle loro

denza delle Suore dal Superiore dei Salesiani, così viene unita una copia delle loro

Nel documento SCRITTI EDITI E INEDITI (pagine 136-186)

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