• Non ci sono risultati.

3

Per i direttori dei lavori e i responsabili tecnici della fornitura o del servizio, nel ca-so di varianti e tempi di ese-cuzione maggiori rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, e non previsti a nor-ma della presente legge, i com-pensi possono essere propor-zionalmente ridotti secondo criteri che debbono essere espressamente contenuti nel disciplinare di incarico.

4

I collaudatori non apparte-nenti alle amministrazioni aggiudicatrici ed esercitanti la libera professione sono com-pensati tenendo conto delle ta-riffe indicate dagli ordini pro-fessionali. L’amministrazione aggiudicatrice è comunque te-nuta a stabilire nel disciplinare di incarico modi, tempi e one-ri per l’espletamento dell’in-carico a dell’in-carico del collaudato-re, dell’appaltatore e della sta-zione appaltante.

5

I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudi-catrici sono compensati te-nendo conto della responsabi-lità professionale derivante dall’incarico affidato e del tem-po impegnato per l’espleta-mento dell’incarico. L’ammi-nistrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel disciplinare di incarico mo-di, tempi ed oneri per l’esple-tamento dell’incarico a carico del collaudatore, dell’appalta-tore e della stazione appal-tante. Il compenso del collau-datore non può comunque su-perare di dieci volte il valore equivalente al costo del tem-po impegnato per il collaudo calcolato sulla base della re-tribuzione percepita come di-pendente. Il tempo presunto e quello effettivamente impie-gato per il collaudo dovrà es-sere evidenziato nel discipli-nare e nella relazione rispet-tivamente.

TITOLO V

Strutture, strumenti, or-ganizzazione della regione per la trasparenza e quali-ficazione delle forniture, servizi e lavori pubblici

ART. 42

Strutture della regione

1

La regione è impegnata a garantire la effettiva appli-cazione delle norme della pre-sente legge adeguando le pro-prie strutture anche al fine di garantire la massima collabo-razione ed assistenza alle am-ministrazioni aggiudicatrici te-nute alla applicazione della stessa.

Entro tre mesi dalla sua ap-provazione, la Giunta è impe-gnata a istituire e rendere ope-rativi:

a) il Comitato dei garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle conces-sioni, in breve definito Co-mitato dei garanti;

b) il Servizio regionale per gli appalti e le concessioni, in breve definito Servizio regio-nale;

c) l’Osservatorio regionale per gli appalti e le concessioni, in breve definito Osservato-rio;

d) l’Archivio regionale tecnico degli appalti e delle conces-sioni, in breve definito Ar-chivio.

2

La regione pubblica ogni an-no un Rapporto annuale su-gli appalti pubblici nel quale sono riportati i dati raccolti dall’Osservatorio nonché le at-tività significative del Comi-tato, del servizio e dell’archi-vio regionali.

3

La regione è impegnata ad una verifica periodica del-lo stato di applicazione della legge servendosi delle

strut-ture di cui al comma 1.

4

La verifica periodica, quan-do effettuata, viene pubbli-cata nel Rapporto annuale de-gli appalti pubblici e presen-tata pubblicamente alle parti sociali, economiche e profes-sionali interessate anche al fi-ne di migliorare e qualificare l’attività delle amministrazio-ni aggiudicatrici.

5

La regione è impegnata ad armonizzare le proprie nor-me con quelle delle altre re-gioni, dello stato e dell’Unio-ne europea aderendo all’asso-ciazione Itaca e impegnando le proprie strutture nelle attività a tal fine realizzate dalla stes-sa associazione.

ART. 43

Comitato dei garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti

e concessioni pubbliche

1

È istituito il Comitato dei garanti per la trasparenza e la qualità degli appalti e con-cessioni pubbliche.

2

Il Comitato è composto da tre membri di riconosciuta professionalità, indipendenza e rettitudine morale, scelti fra personalità di riconosciuta competenza.

3

I componenti sono nomina-ti dal presidente della giun-ta regionale in base alla pro-cedura seguente:

a) il Presidente del consiglio regionale dà notizia, me-diante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della re-gione e con altra forma di pub-blicità ritenuta necessaria dell’avvio della procedura per la nomina del Comitato con invito alla presentazione, en-tro 30 giorni, della richiesta di candidatura. La domanda è corredata dal curriculum e della documentazione com-provante il possesso dei

re-46

A

AP PP PA AL LT TII

quisiti professionali indicati nell’avviso;

b) il Consiglio regionale, ac-certato d’ufficio il possesso di tutti i requisiti richiesti, con deliberazione adottata a mag-gioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, for-ma, sulla base delle profes-sionalità possedute dai can-didati, tre elenchi composti da non meno di dieci nomi-nativi e rispettivamente per l’area delle discipline giuri-diche, per l’area delle disci-pline economiche e per l’area delle discipline tecnico-inge-gneristiche;

c) il presidente del consiglio regionale provvede a sorteg-giare, in seduta pubblica, un componente da ciascuno de-gli elenchi previsti dalla let-tera b). Della data e dell’ora della seduta pubblica è dato avviso nel Bollettino ufficia-le della regione con almeno dieci giorni di anticipo. L’esi-to del sorteggio è comunica-to al presidente della giunta regionale.

4

I componenti il Comitato durano in carica tre anni e non possono essere riconfer-mati. Ciascuno di essi presie-de il collegio a turno per un anno, cominciando dal più an-ziano per età. Possono essere prorogati in carica con atto mo-tivato fino alla nomina dei suc-cessori, per non oltre sei me-si. Non possono esercitare, a pena di decadenza, attività li-bero professionale o di consu-lenza, non possono essere am-ministratori di enti o di società.

Ad essi spettano i compensi e le indennità previste per i con-siglieri regionali in carica.

5

Nel caso siano dipendenti di enti o società pubbliche, private o miste, prime della as-sunzione della carica debbono comprovare la sospensione o la interruzione del loro

rap-porto di dipendenza.

6

Nel caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi causa, di un compo-nente il Comitato nel corso del mandato, il presidente del con-siglio regionale provvede, con le modalità previste al comma 3, a sorteggiare, dal corri-spondente elenco, un nuovo componente che resta in cari-ca fino alla scari-cadenza natura-le del colnatura-legio.

7

Il Comitato dei garanti vi-gila sulla regolarità delle procedure degli appalti pub-blici di interesse regionale e svolge le funzioni previste nel-la presente legge. A questo fi-ne il Comitato può avvalersi del Servizio, dell’Osservatorio e dell’archivio istituiti a nor-ma della presente legge.

8

Il Comitato può promuove-re indagini conoscitive nei settori in cui le informazioni acquisite facciano presumere l’esistenza di irregolarità, di-sfunzioni o cattivo funziona-mento delle norme.

9

Il Comitato informa la giun-ta e il consiglio regionale dell’esito delle proprie indagi-ni e raccomanda ad essi l’ado-zione degli opportuni provve-dimenti.

ART. 44

Il servizio regionale appalti e concessioni

1

La giunta regionale ai fini di quanto previsto dalla pre-sente legge si avvale del Ser-vizio regionale per gli appalti pubblici e le concessioni.

2

La giunta regionale entro tre mesi dalla approvazio-ne della presente legge isti-tuisce il servizio di cui al com-ma precedente e nomina il re-sponsabile del servizio.

3

La giunta regionale ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla presente legge

può definire rapporti conven-zionati con enti e società qua-lificate incaricate di collabo-rare con il servizio regionale per la realizzazione e il mi-gliore raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

4

Il Servizio regionale svolge tutte le attività espressa-mente richiamate nella pre-sente legge ed è responsabile del funzionamento dell’Osser-vatorio regionale di cui all’ar-ticolo 46 e dell’archivio regio-nale di cui all’articolo 50 del-la legge.

5

Il Servizio è lo strumento tecnico della giunta regio-nale per lo svolgimento di tut-te le attività e compiti espres-samente attribuiti a essa dal-la presente legge.

6

Il Servizio è lo strumento tecnico-gestionale dell’Au-torità regionale per gli appal-ti pubblici per lo svolgimento di tutte le attività e compiti espressamente attribuiti ad essa dalla presente legge.

7

Il Servizio è il tramite tecni-co per la gestione delle tecni- con-venzioni e/o incarichi che la giunta definisce con società o en-ti per la realizzazione di aten-tività utili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

8

Il Servizio è lo strumento del-la regione per del-la realizzazio-ne degli obiettivi e delle attività definite e condotte nell’ambito dell’associazione Itaca.

ART. 45

Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni

1

È istituito presso il Servizio regionale per gli appalti e le concessioni l’Osservatorio re-gionale degli appalti pubblici.

2

Al fine di massimizzare l’ef-ficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei da-ti da parte delle stazioni

ap-47

A

AP PP PA AL LT TII

Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

paltanti, al solo Osservatorio regionale compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo degli appalti.

L’Osservatorio regionale ha il compito di rapportarsi con tut-ti i soggettut-ti istut-tituzionali com-petenti a qualunque livello, an-che nazionale e comunitario, per finalizzare le informazio-ni raccolte ai servizi informa-tivi e statistici che saranno ne-cessari al soddisfacimento dei bisogni legittimati.

3

L’Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consen-tano l’interscambio delle infor-mazioni con gli altri Osserva-tori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello na-zionale e comunitario, che deb-bano accedere o utilizzare le informazioni.

4

L’Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumenta-le di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di ottimizza-re qualità e costi di gestione.

5

L’Osservatorio regionale ri-leva e raccoglie informa-zioni e dati statistici sulle mo-dalità di esecuzione e i risul-tati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subap-palto, di contrattazione collet-tiva e di prevenzione degli infortuni;

6

Nell’Osservatorio regionale ha sede l’articolazione re-gionale dell’Osservatorio na-zionale dei lavori pubblici, le cui relazioni sono definite da specifici protocolli d’intesa sti-pulati fra la regione e l’Auto-rità per la vigilanza sui lavo-ri pubblici.

7

La regione istituisce un ap-posito capitolo di spesa per il funzionamento dell’Osser-vatorio regionale dei lavori pubblici.

ART. 46 Raccolta, accesso

e diffusione delle informazioni

1

Le amministrazioni aggiudi-catrici, le amministrazioni statali anche a ordinamento au-tonomo, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi appalti pubblici sul territorio della regione, sono tenuti ad in-viare alla regione le informazio-ni e i dati richiesti secondo mo-dalità stabilite dalla presente legge.

2

Le informazioni possono ri-guardare le fasi che precedo-no l’affidamento stesso e gli atti riguardanti l’esecuzione ed il col-laudo.

3

L’invio delle informazioni e dei dati richiesti a norma del presente articolo costituisce re-quisito di legittimità e condizio-ne di efficacia degli atti del pro-cedimento di esecuzione dell’ap-palto pubblico cui le informazio-ni e i dati stessi si riferiscono.

4

L’inserimento della clausola che preveda l’obbligo di invio delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo costitui-sce condizione per la sottoscri-zione, da parte della regione, del-le intese per la realizzazione di appalti di competenza statale nel territorio regionale.

5

Gli elementi essenziali delle informazioni da trasmettere sono indicati negli allegati tecni-ci della presente legge.

6

Le amministrazioni aggiudi-catrici sono tenute a inviare alla regione notizie riguardanti gli incarichi affidati a progetti-sti, direttori lavori, responsabili tecnici e collaudatori nell’ambito delle attività connesse con ap-palti pubblici di lavori, forniture e servizi, di cui alla presente leg-ge.

7

Le informazioni di cui so-pra verranno inserite e

dif-fuse con il Rapporto annuale sugli appalti pubblici.

ART. 47

Rapporti con le autorità nazionali per la

concorrenza e la statistica

1

La regione assicura la mas-sima collaborazione alle Au-torità e organismi nazionali in tema di «concorrenza» e di «sta-tistica» inerenti al settore de-gli appalti pubblici di fornitu-re, servizi e lavori.

2

La collaborazione è garan-tita tramite il Servizio re-gionale per tutti gli appalti pubblici e le concessioni da rea-lizzare o realizzati nel terri-torio regionale.

3

Il Servizio regionale ga-rantisce la collaborazione attivando anche il Comitato dei Garanti per quanto attiene al-la «concorrenza» e con il sup-porto dell’Osservatorio Regio-nale per quanto attiene alla

«statistica».

4

Il Servizio regionale ga-rantisce alle autorità e agli organismi nazionali la unicità dei rapporti con le ammini-strazioni aggiudicatrici.

5

Le autorità e gli organismi nazionali possono richiede-re dirichiede-rettamente dati e/o infor-mazioni alle singole ammini-strazioni aggiudicatrici della Regione solo quando sia stato preventivamente informato il Servizio regionale o in pre-senza di protocolli o conven-zioni definiti con la regione o dalla regione avallati in ap-posita sede.

ART. 48 Coordinamento e qualificazione strutture pubbliche

1

Oltre quelli già richiamati il Servizio regionale ha il

48

A

AP PP PA AL LT TII

compito di promuovere la qua-lificazione delle strutture del-le amministrazioni aggiudica-trici attraverso:

a) attività per la conoscenza puntuale delle attività, pro-fessionalità e risorse presen-ti nelle amministrazioni ag-giudicatrici;

b) iniziative di formazione e qualificazione delle struttu-re delle amministrazioni;

c) la diffusione di conoscenze, strumenti e indirizzi e l’as-sistenza alla loro applicazio-ne;

d) consulenze e pareri in me-rito all’applicazione e perse-guimento degli obiettivi del-la presente legge;

e) il supporto alle attività pro-grammate dal Comitato dei garanti;

f) la diffusione delle esperien-ze più significative dell’ar-chivio regionale;

g) la diffusione di indirizzi per l’accelerazione e la semplifi-cazione delle procedure an-che attraverso la proposizio-ne di documenti orientati al-la qualità secondo le norme europee della serie En Iso 9000.

Il servizio promuove altresì attività ed iniziative nei con-fronti degli operatori economici interessati alla applicazione e miglioramento delle norme del-la presente legge.

ART. 49

Archivio regionale tecnico

1

È istituito l’Archivio regio-nale tecnico quale stru-mento di conoscenza per la pro-mozione del miglioramento qualitativo della progettazio-ne, gestione e collaudo degli appalti.

2

L’Archivio raccoglie i pro-getti e i documenti tecnici che le amministrazioni sono te-nute ad inviare alla regione.

Esso ha carattere permanen-te ed è destinato anche alla consultazione da parte degli enti che intendano avvalerse-ne per l’espletamento delle ga-re d’appalto fermo ga-restando, per quanto riguarda in parti-colare i progetti, il rispetto del-le norme relative all’esercizio della professione.

3

La giunta regionale, su pro-posta del servizio regiona-le, determina:

- l’articolazione e il funziona-mento dell’Archivio;

- le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici;

- gli eventuali premi da corri-spondersi per i migliori pro-getti e documenti tecnici in-seriti nell’Archivio regionale;

- la disciplina dei rapporti con gli autori dei progetti e dei relativi compensi in caso di utilizzazione dei progetti.

4

All’Archivio possono essere inviati progetti e documen-ti tecnici da amministrazioni non tenute all’invio degli stes-si.

ART. 50

Elaborazione e diffusione di indirizzi per la trasparenza e la qualificazione

1

La giunta regionale è tenuta a promuovere iniziative for-mative e definire provvedi-menti anche con incentivi fi-nalizzati alla trasparenza e al-la qualificazione del rapporto delle amministrazione aggiu-dicatrici con gli operatori eco-nomici, con particolare ri-guardo ai «prestatori di servi-zi» delle professioni tecniche.

2

Gli incarichi, interni o esterni, inerenti alle atti-vità relative a :

- progettazione;

- responsabile unico del pro-cedimento;

- responsabili della sicurezza;

- direzione dei lavori;

- responsabili tecnici delle for-niture e servizi;

- collaudazione.

sono affidati con disciplina-ri di incadisciplina-rico conformi e coe-renti con quanto contenuto nella presente legge e debbo-no possedere i requisiti mini-mi indicati negli allegati tec-nici alla presente legge.

3

Il Servizio regionale è te-nuto a promuovere attività di formazione e aggiornamen-to in collaborazione con gli or-dini professionali anche al fi-ne di proporre alla giunta pro-grammi e incentivi specifici.

ART. 51 Controlli campionari

1

Il Comitato dei garanti è te-nuto a definire per ogni fa-se del ciclo dell’appalto un campione di attività da sotto-porre a controllo.

2

Per la fase interna sono og-getto di controllo almeno nove attività di progettazione con verifiche puntuali del di-sciplinare, del progetto e del documento di validazione.

Per la fase di evidenza pub-blica sono soggetti a controllo almeno 18 gare di appalto con verifiche puntuali dal bando di gara fino al verbale di ag-giudicazione.

Per la fase di esecuzione so-no soggetti a controllo almeso-no 27 contratti di appalto con ve-rifiche puntuali dalla firma del contratto fino al collaudo dell’appalto.

3

Per l’attuazione dei controlli il Comitato si avvale del Ser-vizio regionale che provvede at-traverso la nomina di ispettori.

4

Gli ispettori hanno diritto a richiedere al responsabi-le unico del procedimento, al direttore dei lavori o al re-sponsabile Tecnico e al

col-49

A

AP PP PA AL LT TII

Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

laudatore tutti i dati e le informazioni concernenti l’ap-palto e di esaminare tutti i do-cumenti amministrativi, con-tabili e tecnici relativi a tutte le fasi del ciclo dell’appalto.

5

Delle visite ispettive è redat-to apposiredat-to verbale che viene trasmesso al Comitato dei ga-ranti e alle autorità interessate nel caso vi siano palesi irregola-rità che richiedano interventi ur-genti.

6

Le incongruenze e i limiti connessi con la legge saranno segnalate nel rapporto annuale con l’indicazione delle possibili soluzioni.

7

L’intervento ispettivo del Co-mitato può essere richiesto da operatori che ne abbiano un interesse legittimo solo per la fa-se di efa-secuzione e in relazione al-le previsioni progettuali, al pia-no di igiene e sicurezza, alle pia- nor-me tecniche, economiche e proce-durali, al ruolo e compiti dei sog-getti incaricati della direzione e gestione del contratto di appalto alle attività svolte dall’appalta-tore con riferimento al rispetto delle norme del lavoro ed am-bientali. Tali interventi vanno a comporre e rientrano nella defi-nizione della numerosità del campione di cui al comma 2.

8

Ha titolo per richiedere tale intervento ogni associazione di categoria degli operatori eco-nomici e dei lavoratori operanti nel settore al quale si riferisce il contratto di appalto.

9

Di tutte le attività ispetti-ve il Servizio regionale ed il Comitato dei garanti ne ri-ferisce nel rapporto annuale sugli appalti pubblici.

ART. 52 Elaborazione e aggiornamento degli allegati tecnici

1

Gli allegati tecnici sono par-te inpar-tegranpar-te della legge. Le

amministrazioni aggiudicatri-ci e gli operatori economiaggiudicatri-ci so-no tenuti alla loro conforme ap-plicazione.

2

Il Servizio regionale è te-nuto ad aggiornare con con-tinuità gli allegati tecnici pro-ponendo alla giunta modifiche o integrazioni degli stessi con-sultando e/o verificando le stes-se con gli operatori economici, sociali e istituzionali interes-sati.

3

La giunta provvede alla tempestiva approvazione con apposita deliberazione e se-condo quanto previsto (riferi-mento a procedura regionale accelerata o semplificata).

ART. 53 Cooperazione fra amministrazioni

aggiudicatrici

1

La regione favorisce forme di associazione e cooperazione fra gli enti locali per l’esercizio delle funzioni previste nella pre-sente legge.

2

Le forme di associazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di raziona-lizzazione della spesa pubblica.

3

Le azioni di incentivazione sono definite con apposito atto della giunta regionale e sono ispirate all’individuazio-ne di forme di particolare con-siderazione nell’assegnazione di finanziamenti gestiti da strutture comuni e al ricono-scimento del massimo suppor-to tecnico e amministrativo per la costituzione di strutture tec-niche comuni tra gli enti.

TITOLO VI

Promozione, incentiva-zione e attestaincentiva-zione della qualità e qualificazione del-le amministrazioni aggiu-dicatrice degli operatori

coinvolti nel ciclo dell’ap-palto.

ART. 54 Trasparenza e informazione

1

L’Osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifi-che tecnispecifi-che definite dalla Con-ferenza dei presidenti delle re-gioni e delle province autono-me, anche al fine di rendere comuni le informazioni e fa-vorirne la condivisione con analoghi sistemi informativi di altre regioni.

2

I soggetti di cui all’art. 3 sono tenuti ad inviare , an-che per via telematica, tutte le informazioni che saranno ri-chieste dall’Osservatorio re-gionale.

3

L’Osservatorio regionale, oltre a rendere accessibili in via generalizzata le infor-mazioni raccolte dai soggetti di cui all’articolo 3, pubblica semestralmente un rapporto sui contratti stipulati nel

3

L’Osservatorio regionale, oltre a rendere accessibili in via generalizzata le infor-mazioni raccolte dai soggetti di cui all’articolo 3, pubblica semestralmente un rapporto sui contratti stipulati nel

Documenti correlati