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È pronta la normativa quadro per le amministrazioni. Accorpate le disposizioni su servizi, forniture e lavori

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Academic year: 2022

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AP PP PA AL LT TII

Appalti pubblici, in arrivo il Testo unico per le regioni

di Marco Capisani

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ulla linea di partenza il Testo unico regionale per gli appal- ti pubblici. Le normative in ma- teria di forniture, servizi e lavori verranno riunite in un unico provvedimento, che le regioni re- cepiranno adeguando il proprio ordinamento. Dalla pianificazio- ne semplificata alla disciplina della sub-contrattazione, pas- sando per la formazione dei tec- nici della p.a. fino alla nuova fi- gura del responsabile tecnico, le novità di rilievo non mancano. Il Testo unico ha debuttato il 21 ot- tobre scorso durante il convegno

«La legislazione regionale in ma- teria di appalti pubblici nel nuo- vo quadro costituzionale» che l’istituto Itaca (Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti) ha organizzato a Milano.

Il dilemma

«Anche alla luce delle compe- tenze attribuite alle regioni con la riforma del titolo V della Co- stituzione», sottolinea Carlo Lio, presidente di Itaca, nonché as- sessore alle opere pubbliche, po- litiche per la casa e protezione ci- vile della regione Lombardia, «la legge Merloni non appare più in grado di rispondere in maniera adeguata all’evoluzione del set-

tore degli appalti e alle esigenze delle istituzioni e degli operato- ri». Le regioni si sono trovate, dunque, di fronte al dilemma di scegliere tra attuare normative studiate in assoluta autonomia o incamminarsi lungo un percorso comune ma più disagevole. Nel primo caso il rischio sarebbe sta- to quello di rimanere impanta- nati in una palude di stridenti conflitti, realizzando percorsi le- gislativi discrepanti rispetto al mobile mercato dei lavori pubbli- ci. In alternativa, la strada avrebbe portato, superati gli ostacoli, a un più federalismo condiviso. E, infatti, la scelta è ri- caduta sull’elaborazione di un bozza di legge sugli appalti pub- blici, mirando a concretizzare la spinta federalistica e seguire al contempo l’orientamento della direttiva comunitaria. L’esame del Testo unico provvisorio (mes- so a punto da Itaca) sarà chiuso entro il prossimo dicembre e poi passerà al vaglio della conferen- za dei presidenti regionali per il sì definitivo.

Il testo

Sono una sessantina di artico- li e una serie di allegati tecnici a costituire il Testo unico. Gli alle- gati saranno strumento di rego- lamentazione e facilmente modi- ficabili tramite un atto della giunta, mentre l’intero ciclo

dell’appalto (fase interna, fase di evidenza pubblica e fase di ese- cuzione) verrà coperto da un solo provvedimento, anche per quel che riguarda servizi e forniture, già in linea con la direttiva Ue che presto regolamenterà il set- tore. Il T.u. crea ex novo il servi- zio regionale per gli appalti pub- blici, al cui interno operano l’os- servatorio e l’archivio regionali, un comitato di garanti per assi- curare la corretta applicazione della disciplina e il rapporto an- nuale sugli appalti. Direttamen- te per i dipendenti pubblici è sta- to disegnato un sistema di incen- tivi per la qualificazione e forma- zione, mentre, a livello dirigen- ziale, compiti e ruoli del respon- sabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e dei re- sponsabili tecnici vengono chia- riti con una lista delle norme na- zionali disapplicate in virtù della riforma del titolo V della Costitu- zione. (legge costituzionale n.3 del 2001). Nel rapporto pub- blico-privato, infine, riprende vi- gore l’istituto del partenariato, sfruttando l’idea della finanza di progetto.

È pronta la normativa quadro per le amministrazioni.

Accorpate le disposizioni su servizi, forniture e lavori

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AP PP PA AL LT TII

Il Testo unico degli appalti regionali

FREL pubblica la pro- posta di legge regionale messa a punto da Itaca e presentata il 21/10/2002 avente a oggetto il Testo unico per gli appalti pubblici (norme per la qualificazione e la sem- plificazione della pro- grammazione, progetta- zione, affidamento, rea- lizzazione e collaudo di appalti pubblici di for- niture, servizi e lavori)

TITOLO I

Finalità, Definizioni e Norme Generali

ART. 1 Finalità

1

La regione con la presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazio- ne, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici da eseguirsi sul territorio regionale, fatti salvi quelli di competenza concorrente con lo stato.

2

Le disposizioni della presen- te legge perseguono gli obiet- tivi di massima efficienza, effica- cia, trasparenza e qualità del ci- clo dell’appalto anche attraver- so:

a) una continua qualificazione di una efficace struttura organiz- zativa della Regione anche al fine di supportare un analogo processo di qualificazione delle strutture delle amministrazio- ni aggiudicatrici;

b) un continuo processo di mi- glioramento degli allegati tec- nici della legge quali strumenti di chiarezza, certezza delle re-

lazioni e qualificazione degli operatori economici interessati agli appalti pubblici.

3

Nell’applicazione della legge, lo svolgimento delle attività, e i contenuti delle stesse, sono anche finalizzate o debbono te- nere conto e realizzare:

a) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico-artistico, nonché l’uso oculato delle risor- se naturali con particolare ri- guardo ai materiali e le fonti energetiche non rinnovabili;

b) nella garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori economici, la tutela dei lavoratori, con la sicurezza nei luoghi di lavoro e la regola- rità delle posizioni assicurative e previdenziali.

ART. 2 Definizioni

1

Ai fini della presente legge:

gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipula- ti per iscritto tra uno o più opera- tori economici e una o più ammi- nistrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la pre- stazione di servizi ai sensi delle direttive europee. In particolare:

a) «Appalti pubblici di lavori» so- no appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiun- tamente, l’esecuzione e la pro- gettazione di lavori relativi a una delle attività ai sensi dell’allegato II della direttiva europea unificata o di un’ope- ra, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazio- ne aggiudicatrice. Per «opera»

si intende il risultato di un in- sieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione eco-

nomica o tecnica autonoma.

b) Gli «appalti di forniture» sono appalti pubblici aventi per og- getto l’acquisto, la locazione fi- nanziaria, la locazione o l’ac- quisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di pro- dotti.

c) Gli «appalti pubblici di servizi»

sono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione dei ser- vizi di cui all’allegato I della di- rettiva europea unificata.

2

Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, la- vori di posa in opera e di installa- zione è considerato un appalto pubblico di forniture.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all’al- legato I della direttiva europea unificata è considerato un ap- palto pubblico di servizi quan- do il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto i servizi di cui all’allegato I della direttiva eu- ropea unificata e che preveda le attività di cui all’allegato II del- la direttiva europea unificata esclusivamente a titolo acces- sorio rispetto all’oggetto princi- pale dell’appalto è considerato un appalto pubblico di servizi e non un appalto pubblico di la- vori.

3

Ai fini della presente legge il contratto di concessione è da assumere con le seguenti de- finizioni:

a) la «concessione di lavori pub- blici» è un contratto che pre- senta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavo- ri ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamen- te nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato

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da un prezzo.

b) Una «concessione di servi- zi» è un contratto che pre- senta le stesse caratteristi- che di un appalto pubblico di servizi ma nel quale il corri- spettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servi- zi o in tale diritto accompa- gnato da un prezzo.

4

Ai fini della presente legge gli operatori economici coin- volti nel ciclo dell’appalto sono designati con le seguenti defi- nizioni.

a) I termini «fornitore», «pre- statore di servizi» e «im- prenditore» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggrup- pamento di tali persone e/o organismi che offrano sul mercato, rispettivamente prodotti, servizi o la realiz- zazione di lavori o opere. Il termine «operatore economi- co» designa sia il fornitore sia il prestatore di servizi sia l’imprenditore.

b) L’operatore economico che ha presentato un’offerta è de- signato con il termine di «of- ferente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o nego- ziata è designato con il ter- mine di «candidato».

5

Si considerano «ammini- strazioni aggiudicatrici»: lo stato, la regione, gli enti loca- li, gli organismi di diritto pub- blico e le associazioni costituite da uno o più enti o da uno o più di tali organismi di dirit- to pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo: istituito per sod- disfare specificatamente biso- gni di interesse generale aven- ti carattere non industriale o commerciale, dotato di perso- nalità giuridica e la cui atti- vità sia finanziata in modo

maggioritario dallo stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pub- blico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzio- ne o di vigilanza sia costitui- to da membri dei quali più del- la metà è designata dallo sta- to, dalla regione, da enti loca- li o da altri organismi di di- ritto pubblico.

6

Ai fini della presente legge

«il ciclo dell’appalto» desi- gna lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare un appalto di for- nitura, servizio o lavoro; esso include le fasi così definite:

a) «fase interna», è quella che include tutte le attività e at- ti dal momento della pro- grammazione fino alla pre- disposizione di tutti i docu- menti necessari alla indizio- ne di una gara di appalto.

b) «fase di evidenza pubblica», è quella che include tutte le attività e atti dalla indizione di una gara fino alla scelta e assegnazione del contratto di appalto.

c) «fase di esecuzione» è quel- la che include tutte le atti- vità e atti dalla firma del con- tratto di appalto fino al col- laudo o consegna della forni- tura, servizio o lavoro ap- paltato.

ART. 3

Ambito di applicazione

1

Le disposizioni della presente legge disciplinano l’affida- mento, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori e/o forniture e/o servizi da parte delle amministrazioni aggiudi- catrici che operano nel territorio della regione.

2

Ai fini della presente legge sono da intendere ammini- strazioni aggiudicatrici la regio-

ne, le province, i comuni e gli al- tri enti locali, le società e le aziende pubbliche; le associazio- ni o consorzi fra tutti o parte dei soggetti anzidetti; tutti gli orga- nismi di diritto pubblico come definiti dalla presente legge.

3

Enti e società operanti nei settori dell’energia, traspor- ti, acque e telecomunicazioni so- no tenute al rispetto della pre- sente legge in tutti i casi previsti per le amministrazioni aggiudi- catrici a esclusione di quelli pre- visti dalla direttiva 93/38/Cee e dal rispettivo decreto di recepi- mento nazionale.

4

Sono altresì amministrazioni aggiudicatrici, aziende in qualsiasi forma costituite nelle quali una o più amministrazioni di cui al paragrafo precedente esprimano una presenza nel ca- pitale sociale o nell’organo di amministrazione superiore al 50%.

5

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a tutti gli appalti di lavori, fornitu- re e servizi altresì comunque fruenti di contributo pubblico su- periore al 50% del-l’importo dell’appalto. Sono dunque assi- milate alle amministrazioni ag- giudicatrici anche società a mag- gioranza privata che si trovino a effettuare appalti in queste con- dizioni, nonché i concessionari di lavori e servizi pubblici nei casi previsti dalla presente legge.

TITOLO II

Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (ovvero della fase interna)

ART. 4 Responsabile unico

del procedimento

1

Le amministrazioni aggiu- dicatrici nominano un re-

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Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

sponsabile unico del procedi- mento comprensivo delle fasi della progettazione, dell’affi- damento e dell’esecuzione di ogni singolo appalto.

2

Il responsabile unico del procedimento deve posse- dere adeguate competenze pro- fessionali in relazione alla ti- pologia dell’appalto e garanti- re l’assicurazione della confor- mità di tutti gli atti relativi a tutte le fasi dell’appalto di cui è responsabile.

3

Qualora l’organico delle am- ministrazioni aggiudicatri- ci non consenta il reperimen- to delle idonee figure profes- sionali, le amministrazioni stesse possono incaricare del- le funzioni di responsabile uni- co del procedimento figure pro- fessionali dipendenti da altre amministrazioni pubbliche ov- vero possono incaricare o as- sumere idonee figure profes- sionali con rapporto di lavoro a tempo determinato.

4

Le amministrazioni aggiu- dicatrici possono affidare, in relazione alla complessità del-l’intervento, compiti di sup- porto all’attività del respon- sabile unico del procedimento, a soggetti interni aventi le ne- cessarie competenze, agli uffi- ci tecnici dell’amministrazio- ne regionale, delle ammini- strazioni provinciali o di altri enti o strutture di diritto pub- blico anche a carattere asso- ciativo, ovvero a operatori eco- nomici esterni, con le moda- lità previste dalla presente legge per l’affidamento di ap- palti di servizi.

5

Le funzioni del responsabi- le unico del procedimento sono definite negli allegati tec- nici, in relazione ai diversi ti- pi di appalto. L’amministra- zione aggiudicatrice è tenuta a definire un regolamento in- terno nel quale sono regolate le modalità di attribuzione del-

le funzioni e i compensi attin- gendo per questi a parte del fondo di cui al comma 8 dell’ar- ticolo 5 della presente legge.

Con il regolamento le ammi- nistrazioni aggiudicatrici de- finiscono il valore minimo de- gli appalti di servizi e di for- niture oltre il quale è obbli- gatoria la nomina del respon- sabile unico del procedimento.

6

I concessionari e i soggetti privati, tenuti all’applica- zione della presente legge, pos- sono nominare un responsabi- le unico del procedimento e in ogni caso devono garantire lo svolgimento dei compiti asse- gnati al Rup dalla stessa leg- ge e dai relativi allegati tec- nici.

ART. 5 Programmazione

1

Le amministrazioni aggiu- dicatrici sono tenute alla programmazione degli appal- ti pubblici di forniture, servi- zi e lavori attraverso la defi- nizione di un programma trien- nale e un elenco annuale de- gli appalti pubblici. Con il re- golamento di cui al comma 5 dell’articolo 4, l’amministra- zione aggiudicatrice definisce il valore minimo degli appalti di servizi e di forniture oltre il quale gli stessi debbono es- sere inseriti nel piano trien- nale e nell’elenco annuale. Di norma il valore minimo coin- cide con quello di cui al com- ma 5 dell’articolo 4.

2

Il programma triennale e l’elenco annuale sono ap- provati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisco- no parte integrante. L’elenco annuale deve contenere l’indi- cazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previ- sione o sul proprio bilancio, ov- vero disponibili in base a con- tributi o risorse comunitarie,

statali, regionali o di altri en- ti pubblici. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché gli interventi dipen- denti da sopravvenute dispo- sizioni di legge o regolamen- tari. Sono fatte salve disposi- zioni previste in materia di or- dinamento finanziario e con- tabile degli enti locali.

3

L’inserimento della forni- tura, del servizio o del la- voro nel programma trienna- le costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progetta- zione.

4

L’inserimento di un appal- to nell’elenco annuale è pos- sibile solo previa approvazio- ne del progetto preliminare.

5

Le forniture, i servizi e i la- vori non ricompresi nell’e- lenco annuale non possono be- neficiare di alcuna forma di fi- nanziamento da parte di pub- bliche amministrazioni.

6

Lo schema di programma triennale e i suoi aggior- namenti annuali nonché l’elen- co annuale sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell’amministrazione aggiudi- catrice per almeno 60 giorni consecutivi. Tale pubblicazio- ne potrà essere estesa me- diante l’utilizzo di siti Inter- net messi a disposizione dalla regione.

7

Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adot- tati sulla base di schemi tipo definiti dalla regione. I pro- grammi e gli elenchi sono co- municati all’osservatorio re- gionale degli appalti pubblici.

8

Le amministrazioni aggiu- dicatrici prevedono lo stan- ziamento nei propri bilanci di un apposito fondo, non infe- riore al 2% del valore degli ap- palti inseriti nel piano trien- nale, per la predisposizione di studi, indagini, ricerche, rilie-

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vi utili per un efficace e cor- retto aggiornamento del piano triennale e dell’elenco annua- le. Le amministrazioni aggiu- dicatrici, con proprio regola- mento, disciplinano le moda- lità per la costituzione e l’uti- lizzazione del predetto fondo.

ART. 6 Progetti, capitolati e documenti tecnici

1

L’affidamento dell’appalto è preceduto dalle attività di studio e di elaborazione ne- cessarie a prefigurare e valu- tare preventivamente gli esiti attesi dall’affidamento. Tali attività si esplicano mediante la redazione di documenti tec- nici ed economici che indivi- duano e precisano le caratte- ristiche del-l’appalto da affi- dare.

2

Il progetto è il documen- to tecnico e/o morfologico quando necessario, a giudizio del responsabile unico del p r o c e d i m e n t o , p r o d o t t o dall’attività di progettazione.

Esso è costituito da un insie- me di elaborati le cui carat- teristiche e i cui specifici con- tenuti dipendono dal livello di definizione di volta in vol- ta richiesto, in funzione sia della natura dell’oggetto dell’appalto sia della proce- dura che si utilizzerà per provvedere all’affidamento.

3

Il capitolato speciale è il do- cumento tecnico esplicativo, contestuale al progetto, conte- nente gli elementi di specifi- cazione delle caratteristiche tecniche ed economiche dell’ap- palto. Le forme e le modalità con le quali tali elementi ven- gono espressi dipendono dal corrispondente livello di defi- nizione del progetto nonché dalla natura dell’oggetto dell’appalto e dalla procedura che si utilizzerà per provve-

dere all’affidamento.

4

L’affidamento dell’appalto può comportare anche la re- dazione preventiva di altri do- cumenti tecnici che avranno un livello di elaborazione omoge- nea a quella richiesta per il progetto e il capitolato in fun- zione dell’oggetto dell’appalto e della procedura che si uti- lizzerà per provvedere all’affi- damento.

ART. 7 Tipologie progetti

e capitolati

1

Ai fini della presente legge le gare di appalto sono espe- rite sulla base di progetti:

a) progetti preliminari b) progetti definitivi c) progetti esecutivi

così come definiti negli alle- gati tecnici.

2

In relazione ai suddetti li- velli di definizione del pro- getto le amministrazioni ag- giudicatrici definiscono conte- stualmente e rispettivamente:

a) capitolati esigenziali b) capitolati prestazionali c) capitolati oggettuali

così come definiti negli spe- cifici allegati tecnici.

3

I requisiti essenziali di pro- getti e capitolati sono defi- niti negli allegati tecnici alla presente legge. La giunta re- gionale provvederà all’aggior- namento e alla definizione pro- gressiva delle caratteristiche essenziali dei progetti e dei ca- pitolati anche per tipologie di lavori, forniture e servizi.

4

La progettazione si ispira tra l’altro a principi di mi- nimizzazione dell’impegno di risorse di materiali non rin- novabili e di massimo riutiliz- zo delle risorse naturali im- pegnate per l’opera, il servizio o la fornitura, e di massima manutentibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, so-

stituibilità dei componenti, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo e si svol- ge in modo da assicurare:

a) la qualità dell’opera, servi- zio o fornitura e la rispon- denza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei re- quisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

5

Il responsabile unico del procedimento provvede a integrare, ridurre o modifica- re le prescrizioni di norma pre- viste negli allegati tecnici in relazione ai contenuti e agli allegati documentali dei pro- getti preliminari, definitivi ed esecutivi qualora questo sia dallo stesso ritenuto necessa- rio in ragione della dimensio- ne e della tipologia dei lavori, servizi e forniture.

ART. 8 Tipologie studi e documenti speciali

1

Le amministrazioni aggiu- dicatrici sono tenute alla predisposizione dei seguenti documenti tecnici in tutti i ca- si nei quali questi sono richiesti da leggi dello stato, della re- gione o da direttive europee.

La predisposizione di tali do- cumenti è altresì consigliata ogni qualvolta ciò favorirà il miglior raggiungimento degli obiettivi della presente legge così come indicati all’art.1.

a) Studio della sicurezza b) Piano della sicurezza c) Studio di compatibilità am-

bientale

d) Valutazione di impatto am- bientale

e) Uso di materiali non rinno- vabili

f) Uso di fonti energetiche non rinnovabili

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Il Testo unico degli appalti regionali -

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2

I requisiti minimi dei do- cumenti tecnici sopra indi- cati sono definiti negli allega- ti tecnici.

3

La giunta regionale prov- vederà all’aggiornamento e alla progressiva strutturazio- ne di documenti tipo.

ART. 9

Attività di progettazione

1

Le prestazioni relative alla progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva, quelle necessarie per la pre- disposizione dei capitolati cor- rispondenti, nonché quelle per la predisposizione di studi e documenti speciali, quando previsti, sono affidate e rea- lizzate nel rispetto delle nor- me nazionali ed europee sulle responsabilità professionali.

2

Le amministrazioni aggiu- dicatrici sono tenute a de- finire norme regolamentari, nel-l’ambito delle proprie com- petenze e nel rispetto della pre- sente legge, per le prestazioni di cui al comma precedente ri- chieste a dipendenti delle stes- se o affidate a uffici consorti- li o di altre amministrazioni di diritto pubblico.

3

Nei regolamenti le ammi- nistrazioni definiscono mo- dalità e importi di compensi e/o premi singoli o collettivi an- che in relazione ai tempi as- segnati per la loro definizione e agli esiti effettivi delle pre- visioni progettuali in sede di collaudo dell’oggetto dell’ap- palto progettato.

4

I compensi e i premi per le attività di cui al presente articolo, richieste dall’mmini- strazione a propri dipendenti o a dipendenti di organismi di diritto pubblico, non possono eccedere il valore di due terzi delle relative tariffe profes- sionali e sono di norma supe- riori a un terzo delle stesse.

5

Le amministrazioni aggiu- dicatrici in tutti casi in cui non dispongano di competen- ze o risorse interne ricorrono a operatori economici con ade- guate professionalità. In ogni caso l’amministrazione è te- nuta a verificare che l’opera- tore economico prestatore del servizio abbia le competenze necessarie e i titoli sanciti da norme nazionali sulle profes- sioni.

6

Nel caso l’importo della prestazione richiesta abbia un valore superiore a 40 mila euro, la scelta dell’operatore deve avvenire con l’espleta- mento di una procedura di ga- ra secondo quanto previsto dal Titolo III delle presente legge.

7

Gli affidatari di incarichi di progettazione non pos- sono partecipare agli appalti e alle concessioni di lavori pub- blici, nonché agli eventuali subcontratti, per i quali ab- biano svolto la suddetta atti- vità di progettazione; ai me- desimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subcontratti non può partecipare un sog- getto controllato, controllante o collegato all’affidatario di in- carichi di progettazione. Le si- tuazioni di controllo e di col- legamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice ci- vile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipen- denti dell’affidatario dell’in- carico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimen- to dell’incarico e ai loro di- pendenti, nonché agli affida- tari di attività di supporto al- la progettazione e ai loro di- pendenti.

8

Sarà cura della giunta re- gionale aggiornare periodi- camente, consultando gli or- dini professionali, gli allegati tecnici contenenti disciplinari

tipo per tipologie di progetti e documenti tecnici speciali in coerenza con quanto definito nel presente articolo.

ART. 10 Validazione

1

I progetti e i relativi capi- tolati sono sottoposti, pri- ma dell’avvio di una fase di evidenza pubblica e comunque prima della firma del contrat- to di appalto, alla procedura di validazione.

2

Responsabile della valida- zione è il responsabile uni- co del procedimento, il quale verifica la coerenza dei diver- si livelli di progettazione e at- testa formalmente tale requi- sito, in ogni caso per il pro- getto esecutivo.

3

La validazione del proget- to esecutivo viene effettua- ta in modo formale ed è fina- lizzata alla redazione di un do- cumento di validazione del pro- getto e del capitolato con il qua- le si attesta la conformità de- gli stessi:

a) alle esigenze e/o prestazio- ni definite nel progetto pre- liminare e/o definitivo e nel capitolato esigenziale e/o pre- stazionale;

b) alle norme tecniche, di qual- siasi natura, prescritte per lo specifico oggetto dell’appalto;

c) alle finalità fissate all’art.

1 delle presente legge.

Le modalità e la formaliz- zazione deve esser effettuata secondo quanto indicato negli allegati tecnici.

4

La validazione, nei casi di progetti di particolare com- plessità o valore e quando il responsabile unico del proce- dimento lo ritenga motivata- mente necessario, può essere affidata a un operatore ester- no nel rispetto delle norme pre- viste dalla presente legge per l’affidamento di appalti di ser-

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vizi e dei requisiti del valida- tore così come definiti nell’al- legato tecnico di riferimento.

5

L’affidamento della valida- zione all’esterno deve av- venire previa definizione dei requisiti che il validatore de- ve possedere in relazione al progetto oggetto della valida- zione e in coerenza con le spe- cifiche contenute nell’allegato tecnico relativo.

TITOLO III

Indizione e svolgimento della gara

per l’affidamento dell’appalto

e della concessione (ovvero della fase di evidenza pubblica)

ART. 11 Tipologie e fasi delle procedure

1

Le procedure di affidamen- to degli appalti sono quelle previste dalla presente legge e si distinguono, secondo le de- finizioni della direttiva euro- pea unificata, in:

a) procedure aperte, o pubbli- ci incanti in cui ogni opera- tore economico interessato può presentare offerta previa definizione dei requisiti sog- gettivi che ognuno di questi deve possedere;

b) procedure ristrette, o lici- tazioni private, o appalti-con- corso cui partecipano opera- t o r i e c o n o m i c i i n v i t a t i dall’amministrazione aggiu- dicatrice previa pubblicazio- ne di un preavviso nei modi e tempi stabiliti dalle leggi e dalle direttive europee;

c) procedure negoziate, o trat- tative private in cui l’ammi- nistrazione aggiudicatrice de- finisce direttamente il con- tratto di appalto con uno o più operatori economici au-

tonomamente scelti, even- tualmente in specifici albi di fiducia istituiti in modo tra- sparente e predefinito pub- blicamente.

2

Oltre alle procedure di cui al comma precedente l’am- ministrazione aggiudicatrice può ricorrere a procedure par- ticolari che integrano le pre- cedenti. In particolare sono de- finite:

a) il dialogo competitivo, b) l’accordo quadro,

alle quali è possibile ricor- rere in tutti i casi in cui ri- corrano le condizioni previste, e con le procedure definite dal- la presente legge.

3

La scelta delle procedure per l’affidamento è stretta- mente connessa alle condizio- ni con le quali l’amministra- zione aggiudicatrice si trova a operare. In particolare essa è condizionata e motivata dai se- guenti elementi:

a) grado di definizione del pro- getto e del capitolato;

b) tempi necessari per l’affi- damento e realizzazione dell’appalto;

c) esito di una precedente ga- ra di appalto.

4

L’indizione di una gara d’appalto per un lavoro, for- nitura o servizio, qualunque sia la procedura scelta, ha co- me condizione minima indi- spensabile la predisposizione di un progetto preliminare e di un capitolato esigenziale a cura dell’amministrazione ag- giudicatrice.

5

Qualunque sia la procedu- ra adottata e quindi i do- cumenti posti a base della ga- ra di appalto, l’obiettivo della gara è comunque quello di de- finire la migliore offerta sulla base di un progetto esecutivo e un capitolato oggettuale.

6

La definizione del progetto esecutivo e del capitolato oggettuale del lavoro, fornitu-

ra o servizio è condizione es- senziale per la firma del con- tratto di appalto da parte dell’amministrazione aggiudi- catrice.

7

Per appalti di importo su- periore a un milione di eu- ro e caratterizzati da partico- lare complessità tecnologica, accertata e motivata dal re- sponsabile unico del procedi- mento, il contratto di appalto può avere a oggetto anche la progettazione esecutiva oltre che la sua esecuzione.

8

Nel caso la procedura di ga- ra sia finalizzata all’affida- mento di un contratto di ap- palto di progettazione ed ese- cuzione, condizione essenziale per la firma del contratto è la definizione preventiva del pro- getto definitivo e del capitola- to prestazionale. In questo ca- so l’amministrazione aggiudi- catrice deve definire clausole contrattuali precise con le qua- li vengono stabiliti tempi di consegna e relativi modi per la validazione del progetto ese- cutivo.

9

Qualunque sia la procedu- ra adottata le amministra- zioni aggiudicatrici sono te- nute a verificare che fra i sog- getti invitati a presentare of- ferta non sussistano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

ART. 12

Bandi di gara e pubblicità

1

Al fine di uniformare i com- portamenti delle ammini- strazioni aggiudicatrici e di semplificare gli adempimenti, la giunta regionale delibera, per le singole procedure di af- fidamento, avvisi, bandi tipo, schemi tipo di documentazio- ne per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica.

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Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

2

Oltre alle forme di pubbli- cità previste dalle leggi na- zionali e dalle direttive euro- pee per importi pari o sopra la soglia, gli avvisi di gara per l’esecuzione di appalti di qual- siasi importo, con la specifi- cazione del luogo di esecuzio- ne dell’appalto e del termine, sono pubblicati sul sito Inter- net della regione e/o sui siti nazionali quando previsto.

3

Il termine di ricezione del- le domande di partecipa- zione non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pub- blicazione nel Bollettino Uffi- ciale della Regione. Nel caso in cui l’urgenza della doman- da renda impossibile il rispet- to di tale termine, questo non può comunque essere inferio- re a dieci giorni. Per gli ap- palti di importo pari o supe- riore alle soglie europee i tem- pi saranno quelli fissati dalle stesse direttive.

4

Quando non si tratti di ope- re eseguite direttamente dall’amministrazione regiona- le, la pubblicazione degli av- visi di gara nel Bollettino Uf- ficiale della Regione viene ri- chiesta mediante lettera rac- comandata con avviso di rice- vimento della richiesta.

5

Il termine per la ricezione delle offerte non può esse- re inferiore a 30 giorni dalla data di invio della lettera da parte dell’amministrazione ag- giudicatrice e comunque, in ca- so di urgenza motivata, non inferiore a dieci giorni. Per ap- palti di importo pari o supe- riore alle soglie europee i tem- pi sono quelli fissati dalle stes- se direttive.

6

Per importi sotto la soglia europea e maggiori delle so- glie sotto indicate, i bandi di gara sono pubblicati per estrat- to su almeno un quotidiano avente una diffusione regio- nale e/o nazionale.

- per lavori < X00.000 euro - per servizi < Y0.000 euro - per forniture < Z0.000 euro

ART. 13

Selezione degli operatori economici

1

L’aggiudicazione degli ap- palti avviene previo accer- tamento dell’idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiu- dicatrici. Tale accertamento è eseguito secondo i criteri di ca- pacità economica e finanziaria e di capacità professionali e tecniche e secondo criteri og- gettivi e non discriminatori.

2

Le amministrazioni aggiu- dicatrici prendono in con- siderazione esclusivamente le offerte presentate da operato- ri economici riconosciuti ido- nei secondo i criteri di cui al primo comma.

3

Qualora un’amministrazio- ne aggiudicatrice stabilisca nel bando di gara o nei docu- menti relativi all’appalto cri- teri di selezione e/o livelli mi- nimi di selezione da soddisfa- re ai fini dell’aggiudicazione di uno specifico appalto, essa non può accettare gli opera- tori economici che non soddi- sfino i suddetti criteri o i li- velli minimi

4

Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni aggiudicatri- ci scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la si- tuazione personale e profes- sionale degli operatori econo- mici e delle informazioni e for- malità necessarie per la valu- tazione dei requisiti minimi di carattere economico, finanzia- rio e tecnico che questi devo- no possedere, i candidati che inviteranno a presentare un’of- ferta, o a trattare fra quelli che possiedono le qualifiche ai sensi della presente legge.

5

Le amministrazioni aggiu- dicatrici che aggiudicano un appalto mediante procedu- ra ristretta e mediante proce- dura negoziata con pubblica- zione di un bando di gara pos- sono prevedere il numero mi- nimo di candidati che inten- dono invitare a presentare un’offerta o a trattare. Tale nu- mero minimo non può essere inferiore a cinque candidati nelle procedure ristrette e di tre candidati nelle procedure negoziate. Possono altresì fis- sare il numero massimo di can- didati che intendono invitare a presentare un’offerta. In ogni caso deve essere assicurata un’effettiva concorrenza. I nu- meri così fissati sono indicati nel bando di gara. Qualora si valgano della facoltà di ridur- re il numero dei candidati, le amministrazioni aggiudicatri- ci si basano su criteri di sele- zione oggettivi e non discri- minatori. Tali criteri sono in- dicati nel bando di gara.

6

Le amministrazioni aggiu- dicatrici invitano a presen- tare offerte o a trattare un nu- mero di candidati almeno pa- ri al numero minimo di can- didati prestabilito, e a condi- zione che i candidati siano in possesso dei requisiti minimi necessari per l’esecuzione dell’appalto.

ART. 14 Motivi di esclusione

1

È escluso dalla partecipa- zione all’appalto ogni ope- ratore economico che è stato condannato con sentenza defi- nitiva a norma del diritto na- zionale per le fattispecie se- guenti:

a) Mafia (……) b) Corruzione (……) c) Frode (……)

2

Possono essere esclusi dal- la partecipazione alle gare gli operatori economici:

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a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legi- slazione vigente, o a carico dei quali è in corso un pro- cedimento per la dichiara- zione di una di tali situazio- ni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;

b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condan- na passata in giudicato, ov- vero sentenza di applicazio- ne della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del co- dice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sul- la loro moralità professiona- le o per delitti finanziari;

c) che nell’esercizio della pro- pria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsia- si mezzo di prova dall’ammi- nistrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al paga- mento dei contributi previ- denziali e assistenziali a fa- vore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al paga- mento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemen- te colpevoli di false dichia- razioni nel fornire informa- zioni che possono essere ri- chieste ai sensi del presente articolo;

h) che nell’esercizio della pro- pria attività sia stato con- dannato per gravi reati com- messi per non avere ottem- perato a norme sulla sicu-

rezza sul lavoro;

3

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

a) i soggetti che nell’esecuzio- ne dei contratti si sono resi responsabili di grave ina- dempienza contrattuale nei confronti dell’amministrazio- ne aggiudicatrice, accertata con decreto motivato dal di- rigente responsabile del con- tratto al termine di un ap- posito procedimento in con- traddittorio con il contraen- te inadempiente;

b) i soggetti risultati aggiudi- catari in altre procedure di gara indette dall’ammini- strazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla co- stituzione della cauzione.

c) Negli atti di gara, anche informale, può essere previ- sta la facoltà in caso di falli- mento o di risoluzione del con- tratto per grave inadempi- mento o rinuncia dell’origi- nario appaltatore, di inter- pellare il secondo classifica- to al fine di convenire un nuo- vo contratto per la realizza- zione integrale o il comple- tamento lavori, da stipular- si alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in ca- so di fallimento o di risolu- zione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato.

ART. 15 Capacità economica

e finanziaria

1

Di regola, la capacità eco- n o m i c a e f i n a n z i a r i a dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni banca- rie o, se del caso, comprova-

ta copertura assicurativa con- tro i rischi professionali;

b) bilanci o estratti di bilanci, ove la pubblicazione del bi- lancio sia obbligatoria in ba- se alla legislazione del pae- se nel quale l’operatore eco- nomico è stabilito;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del ca- so, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base al- la data di costituzione o a l l ’ a v v i o d e l l e a t t i v i t à dell’operatore economico, nel- la misura in cui i riferimen- ti di tale fatturato siano di- sponibili.

2

Le amministrazioni aggiu- dicatrici precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, le referen- ze di cui al paragrafo 1 da es- se scelte, nonché le altre even- tuali referenze probanti che de- vono essere presentate.

3

L’operatore economico che per una ragione giustifica- ta non è in grado di presenta- re le referenze chieste dall’am- ministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la pro- pria capacità economica e fi- nanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.

ART. 16 Capacità tecniche

e professionali

1

Nelle procedure di aggiudi- cazione degli appalti pub- blici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può esse- re provata in uno o più dei se- guenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell’impiego dei prodotti da for- nire:

a) presentazione di un elenco delle principali forniture ef-

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Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

fettuate negli ultimi tre an- ni, con indicazione dei ri- spettivi importi, periodi e de- stinatari, pubblici o privati:

- nel caso di forniture effet- tuate a pubbliche autorità, le consegne sono provate da cer- tificati rilasciati o vistati dall’autorità competente;

- nel caso di forniture a pri- vati, le consegne sono certifi- cate dall’acquirente ovvero, in mancanza di un tale certifica- to, semplicemente dichiarate dal fornitore;

b) descrizione dell’attrezzatu- ra tecnica, delle misure adot- tate dal fornitore per garan- tire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ri- cerca di cui dispone;

c) indicazione dei tecnici o de- gli organi tecnici, che faccia- no o meno parte integrante dell’impresa del fornitore, e da più particolarmente di quelli responsabili del con- trollo della qualità;

d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e foto- grafie la cui autenticità sia c e r t i f i c a b i l e a r i c h i e s t a dell’amministrazione aggiu- dicatrice;

e) certificati rilasciati da isti- tuti o servizi ufficiali incari- cati del controllo della qua- lità, di riconosciuta compe- tenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben in- dividuati mediante riferi- menti a determinate specifi- che o norme;

f) qualora i prodotti da forni- re siano di natura comples- sa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità par- ticolare, una verifica esegui- ta dall’amministrazione ag- giudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, pur- ché tale organismo accon- senta, in merito alle capacità

di produzione del fornitore e, se necessario, agli strumen- ti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché alle mi- sure adottate per garantire la qualità.

2

Nelle procedure di aggiu- dicazione degli appalti pub- blici di servizi, la capacità dei prestatori di fornire i servizi può venir valutata con riferi- mento, in particolare, alla lo- ro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

La capacità tecnica dei pre- statori di servizi può essere provata in uno o più dei se- guenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da pre- stare:

a) indicazione dei titoli di stu- dio e professionali del pre- statore di servizi o dei diri- genti dell’impresa e in parti- colare del responsabile o dei responsabili della prestazio- ne dei servizi;

b) presentazione di un elenco dei principali servizi presta- ti negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pub- blici o privati, dei servizi pre- stati:

- nel caso di amministrazio- ni aggiudicatrici, la prestazio- ne dei servizi è provata da cer- tificati rilasciati o vistati dall’autorità competente;

- nel caso di committenti pri- vati, l’effettiva prestazione va certificata dal committente ov- vero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente di- chiarata dal prestatore di ser- vizi;

c) indicazione dei tecnici o de- gli organi tecnici, che faccia- no o meno parte integrante dell’impresa del prestatore di servizi, e più particolarmen- te di quelli responsabili del controllo della qualità;

d) dichiarazione indicante l’or-

ganico medio annuo del pre- statore di servizi e il nume- ro dei dirigenti con riferi- mento agli ultimi tre anni;

e) dichiarazione circa l’attrez- zatura, i mezzi e l’equipag- giamento tecnico di cui il pre- statore di servizi dispone per fornire i servizi in questione;

f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qua- lità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

g) qualora i servizi da presta- re siano di natura comples- sa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità par- ticolare, una verifica esegui- ta dall’amministrazione ag- giudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è sta- bilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità tecnica del pre- statore di servizi e, se ne- cessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui di- spone, nonché sulle misure adottate per garantire la qua- lità;

h) indicazione della quota dell’appalto che il prestatore di servizi intende eventual- mente subappaltare.

3

Nelle procedure di aggiu- dicazione degli appalti pub- blici di lavori, la capacità tec- nica dell’imprenditore può es- sere comprovata da quanto se- gue:

a) titoli di studio e professio- nali dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della con- duzione dei lavori;

b) elenco dei lavori eseguiti ne- gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certifi- cati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indi-

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canti l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavo- ri e precisanti se questi sono stati effettuati a regola d’ar- te e con buon esito; se del ca- so, questi certificati sono tra- smessi direttamente all’am- ministrazione aggiudicatrice dall’autorità competente;

c) dichiarazione circa l’attrez- zatura, i mezzi e l’equipag- giamento tecnico di cui l’im- prenditore disporrà per l’ese- cuzione dell’opera;

d) dichiarazione indicante l’or- ganico medio annuo dell’im- presa e il numero dei diri- genti con riferimento agli ul- timi tre anni;

e) dichiarazione indicante i tec- nici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte inte- grante dell’impresa, di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera.

5

L’amministrazione aggiu- dicatrice precisa nel bando di gara o nell’invito a presen- tare offerte le referenze, fra quelle previste ai paragrafi 1, 2 e 3, di cui richiede la pre- sentazione.

ART. 17 Raggruppamenti di operatori economici

1

I raggruppamenti di opera- tori economici sono auto- rizzati a presentare offerte o a candidarsi. A tali raggrup- pamenti non può essere ri- chiesto di assumere una for- ma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’of- ferta o di una richiesta di par- tecipazione; ciò può tuttavia es- sere imposto al raggruppa- mento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, qualora la trasfor- mazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto e sia stato indicato nel bando di gara.

2

L’Amministrazione aggiu- dicatrice è tenuta a preci- sare nel bando di gara le mo- dalità e/o i criteri con i quali valutare i requisiti del rag- gruppamento ai fini dell’am- missione del candidato a pre- sentare offerta.

3

I candidati o gli offerenti non possono essere respin- ti soltanto per il fatto che sia- no persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi o di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che com- portano inoltre servizi e/o la- vori di posa in opera e di in- stallazione, alle persone giu- ridiche può essere imposto d’in- dicare nell’offerta o nella do- manda di partecipazione il no- me e le qualifiche professio- nali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

ART. 18 Norme di garanzia

della qualità

1

Qualora si richieda la pre- sentazione di certificati ri- lasciati da organismi indipen- denti per attestare l’ottempe- ranza dell’operatore economi- co a determinate norme in ma- teria di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudica- trici fanno riferimento ai si- stemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e c e r t i f i c a t i d a o r g a n i s m i conformi alla serie delle nor- me europee relative all’accre- ditamento. Le amministrazio- ni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri. Esse ammetto- no parimenti altre prove rela- tive all’impiego di misure equi- valenti di garanzia della qua- lità prodotte dagli operatori

economici.

2

Qualora il lavoro, servizio o fornitura comporti rischi sociali e/o ambientali e diffi- coltà di controllo delle attività espletate dall’appaltatore, le amministrazioni aggiudicatri- ci possono anche prevedere forme di attestazione o certi- ficazione etica e/o ambientale comunque coerenti con norme internazionali ed europee no- te e generalmente riconosciu- te.

ART. 19

Sistemi di qualificazione unici nazionali

1

Nel caso sia istituito a li- vello nazionale e con legge dello stato un sistema unico di qualificazione per determina- ti operatori economici e deter- minate tipologie di appalti, le amministrazioni aggiudicatri- ci sono tenute al rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti nazionali.

2

Nei casi di cui al comma 1, il certificato o attestato di qualificazione è condizione ne- cessaria e sufficiente per es- sere «offerente» o «candidato»

di un appalto pubblico.

3

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, un «offerente» risulti aggiudicatario di un appalto, l’amministrazione aggiudica- trice può verificare l’effettivo possesso da parte dello stesso dei requisiti per i quali ha ot- tenuto la certificazione o l’at- tenzione della qualificazione.

ART. 20 Albi speciali

1

Le amministrazioni aggiu- dicatrici, nei settori per i quali non sono istituiti siste- mi unici nazionali di qualifi- cazione, possono istituire albi speciali di operatori economi- ci ai quali affidare appalti pub-

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Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

blici. Essi rispondono a due esi- genze fondamentali, quella del- la valorizzazione delle risorse locali e quella della traspa- renza nella loro formazione.

2

Nel caso l’amministrazione aggiudicatrice abbia a di- sposizione albi speciali di ope- ratori economici con i requisi- ti minimi per la tipologia di attività da appaltare con non meno dieci operatori inseriti nello specifico albo, può ricor- rere allo stesso per l’affida- mento di appalti di importo in- feriore alle soglie definite dal- le direttive europee.

3

In ogni caso l’Albo speciale è istituito previa definizio- ne di un regolamento reso pub- blico e noto alla generalità dei soggetti economici interessati.

Tale regolamento può condi- zionare l’accesso all’albo al possesso delle certificazioni di cui all’articolo 18.

4

Il regolamento dovrà defi- nire norme di funziona- mento finalizzate anche a ga- rantire la rotazione degli affi- damenti e verifiche concor- renziali.

ART. 21

Contratto di concessione

1

È ammesso il ricorso all’af- fidamento in concessione di un lavoro o di un servizio so- lo nel caso che la contropre- stazione a favore del conces- sionario consista unicamente nel diritto di gestire l’opera e/o il servizio oggetto di conces- sione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pa- gamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla con- troprestazione derivante dal- la gestione dell’opera e/o del servizio.

2

Requisiti minimi per l’affi- damento a soggetti privati della gestione di opera e ser-

vizio che comportino anche la esecuzione di un lavoro, forni- tura o servizio sono:

a) la predisposizione di un pro- getto preliminare e di un ca- pitolato esigenziale e/o sche- ma di convenzione per la ge- stione dell’opera o del servi- zio;

b) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a fare l’offerta;

c) i criteri per la valutazione della migliore offerta.

3

La concessione può essere affidata a trattativa priva- ta in ogni caso in cui il con- cessionario sia un organismo di diritto pubblico, il quale è tenuto al rispetto della pre- sente legge se la concessione comporti l’affidamento ad al- tri soggetti di lavori, fornitu- re e servizi.

4

Nel caso la concessione sia affidata a un soggetto pri- vato, al quale siano stati ri- chiesti i requisiti solo per la gestione dell’opera e/o del ser- vizio, questi è tenuto al rispetto della presente legge per tutte le attività che comportino l’af- fidamento ad altri soggetti di lavori, forniture e servizi per i quali non sono stati richiesti in fase di gara specifici ed ido- nei requisiti.

5

Il concessionario non è te- nuto al rispetto delle nor- me contenute nel titolo della presente legge in tutti i casi in cui i candidati concessiona- ri sono stati qualificati anche per l’esecuzione dei lavori e/o dei servizi e forniture attinenti alla concessione.

6

L’amministrazione aggiu- dicatrice può in ogni caso prevedere per l’esecuzione dei lavori inerenti alla concessio- ne una percentuale non supe- riore al prezzo, stabilito in fa- se di gara, di accompagna- mento della controprestazione del diritto di gestire l’opera o

il servizio concesso.

ART. 22 Promotore privato

1

I soggetti privati possono proporre alle amministra- zioni aggiudicatrici progetti per la realizzazione di lavori pubblici o la erogazione di ser- vizi in concessione quando ri- corrano le condizioni econo- m i c o - f i n a n z i a r i e p r e v i s t e nell’articolo precedente.

2

L’amministrazione deve va- lutare la proposta e può ac- cogliere il progetto anche nel caso non sia previsto nel piano triennale. Gli allegati tecnici specificano caratteristiche dei progetti, tempi e modalità di valutazione e promozione.

3

Previa valutazione della utilità e conformità alle nor- me e strumenti di pianifica- zione l’amministrazione per l’affidamento della concessio- ne attiva di norma la proce- dura del dialogo competitivo.

4

Nei documenti di gara do- vrà essere evidenziato il rimborso del costo del progetto per il promotore, nel caso que- sto non sia affidatario della concessione e degli eventuali rimborsi per gli altri parteci- panti al dialogo nel caso non siano affidatari.

ART. 23 Procedure aperte

1

La procedura aperta o pub- blico incanto è scelta di nor- ma previa definizione almeno:

a) d e i r e q u i s i t i m i n i m i dell’operatore titolato a fare l’offerta;

b) del progetto esecutivo;

c) del capitolato oggettuale.

2

Di norma la procedura aper- ta comporta la richiesta di offerta di solo prezzo.

3

È ammessa la richiesta di offerte anche di altri ele-

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menti quali il tempo di esecu- zione, modifiche del progetto e del capitolato o altri docu- menti tecnici, purché siano de- finiti criteri oggettivi di tipo matematico per la valutazio- ne della migliore offerta. In questo caso la scelta della pro- cedura può anche essere fatta con a base un progetto di mas- sima e un capitolato di tipo pre- stazionale.

ART. 24 Procedure ristrette

1

La procedura ristretta tipo licitazione privata è scelta di norma previa definizione:

a) dei requisiti minimi del sog- getto titolato a fare offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;

b) del progetto esecutivo;

c) del capitolato oggettuale.

2

Di norma la licitazione pri- vata comporta la richiesta di offerta di solo prezzo.

3

È ammessa la richiesta di offerte anche di altri ele- menti quali il tempo di esecu- zione, modifiche del progetto e del capitolato o altri docu- menti tecnici, purché siano de- finiti criteri oggettivi di tipo matematico per la valutazio- ne della migliore offerta. In questo caso la scelta della pro- cedura può anche essere fatta con a base un progetto defini- tivo e un capitolato di tipo pre- stazionale.

4

La procedura ristretta di ti- po appalto-concorso è scel- ta previa definizione:

a) dei requisiti minimi del sog- getto titolato a fare offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;

b) del progetto preliminare e/o definitivo;

c) del capitolato esigenziale e/o prestazionale.

5

L’appalto-concorso compor- ta di norma la richiesta di

offerta di una pluralità di ele- menti oltre al prezzo.

6

Nel caso sia impossibile sta- bilire in via preventiva cri- teri oggettivi di tipo matema- tico per la valutazione della mi- gliore offerta, l’amministra- zione aggiudicatrice può no- minare una commissione con- sultiva di esperti prima della indizione della gara e, co- munque, prima della richiesta di offerta ai soggetti titolati a fare offerta.

7

La composizione, la nomi- na, i compiti e il funziona- mento di tali commissioni de- vono rispettare quanto stabi- lito nell’art. della presente leg- ge.

8

La valutazione degli ele- menti qualitativi dell’offer- ta sono di norma effettuati per l’attribuzione degli specifici punteggi attraverso il metodo del confronto a coppia secon- do quanto indicato nello spe- cifico allegato tecnico.

ART. 25 Procedure negoziate

1

La procedura negoziata o trattativa privata è scelta previa definizione:

a) dei requisiti minimi del sog- getto o dei soggetti con i quali definire i termini del contrat- to di appalto o la presenza di questo o questi nello specifico albo di fiducia eventualmente istituito dalla amministrazio- ne aggiudicatrice;

b) del progetto esecutivo;

c) del capitolato oggettuale.

2

Di norma la trattativa pri- vata comporta la compara- zione delle offerte sulla base del solo prezzo ed è svolta con almeno tre soggetti di cui al punto a) del comma preceden- te. Nei casi in cui l’ammini- strazione aggiudicatrice non sia in possesso di albi di fidu- cia la stessa può fare ricorso

ad albi di fiducia di ammini- strazioni aggiudicatrici omo- loghe.

3

La trattativa privata può essere esperita anche sulla base di un progetto definitivo e un capitolato prestazionale:

a) qualora non sia stata pre- sentata alcuna offerta, non siano state presentate offer- t e a p p r o p r i a t e i n e s i t o all’esperimento di una pro- cedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano so- stanzialmente modificate e purché una relazione sia tra- smessa alla commissione a ri- chiesta di quest’ultima;

b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ov- vero per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, l’appalto possa venire affidato unicamente a un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l’estrema urgenza, determi- nata da avvenimenti impre- vedibili per l’amministrazio- ne in questione, non possano essere osservati i termini ri- chiesti per la procedura aper- ta, ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema ur- genza non devono essere in al- cun caso imputabili alle am- ministrazioni aggiudicatrici.

4

La scelta della trattativa privata deve essere sempre debitamente motivata a esclu- sione degli appalti sotto i se- guenti importi:

- lavori < 150.000 euro - servizi < 40.000 euro - forniture < 20.000 euro

ART. 26 Accordi quadro

1

Un «accordo quadro» è un accordo stipulato tra diver-

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Il Testo unico degli appalti regionali -

segue

si operatori economici e un’am- ministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest’ultima, previo espletamento delle pro- cedure previste dalla presen- te legge, in tutte le fasi, ad ec- cezione di quella relativa all’aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accor- do sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pre- gio tecnico, i termini di con- segna o di esecuzione e i prez- zi; mediante tale accordo gli operatori economici si impe- gnano su talune modalità, fis- sate dalle amministrazioni ag- giudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in appli- cazione dell’accordo.

2

Le amministrazioni aggiu- dicatrici, che hanno stipu- lato un accordo quadro ai sen- si del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell’accordo secondo la se- guente procedura:

a) per ogni appalto da aggiu- dicare le amministrazioni ag- giudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori eco- nomici parti dell’accordo qua- dro;

b) le amministrazioni aggiu- dicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun ap- palto specifico, tenuto conto di elementi quali la com- plessità dell’oggetto dell’ap- palto e il tempo necessario per la trasmissione delle of- ferte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto de- ve restare riservato fino alla scadenza del termine previ- sto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiu- dicatrici aggiudicano ogni ap- palto all’offerente che ha pre- sentato l’offerta migliore sul- la base dei criteri di aggiu-

dicazione fissati.

La procedura si applica esclusivamente tra l’ammini- strazione aggiudicatrice e gli operatori economici origina- riamente parti dell’accordo quadro.

3

Le amministrazioni aggiu- dicatrici stipulano gli ac- cordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a con- dizione che il numero di ope- ratori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia suf- ficiente.

4

La durata di tali accordi non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali de- bitamente giustificati, a cin- que anni. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatri- ci di fare un uso improprio de- gli accordi quadro, o di avva- lersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.

ART. 27 Dialogo competitivo

1

In caso di aggiudicazione di un appalto pubblico parti- colarmente complesso e a con- dizione che il criterio di ag- giudicazione dell’appalto sia quello dell’offerta economica- mente più vantaggiosa, si può ricorrere ad una procedura ne- goziale definita dialogo com- petitivo.

2

Un appalto è considerato particolarmente complesso allorché l’amministrazione ag- giudicatrice:

- non è obiettivamente in gra- do di definire i mezzi tecnici o di altro tipo suscettibili di soddisfare i suoi bisogni;

- o non è obiettivamente in gra- do di valutare quel che il mer- cato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finan- ziarie;

3

Le amministrazioni aggiu- dicatrici pubblicano un ban- do di gara, selezionano i can-

didati e trattano con questi sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni.

Successivamente esse redigo- no il capitolato d'oneri, verifi- cano se le capacità dei candi- dati siano adeguate alla solu- zione tecnica prescelta, invi- tano tutti i candidati o un nu- mero ristretto di questi a pre- sentare un’offerta e valutano le offerte, senza trattative, sul- la base dei criteri fissati al fi- ne di determinare l’offerta eco- nomicamente più vantaggiosa.

4

Le amministrazioni aggiu- dicatrici precisano nel ban- do di gara tutti requisiti che gli operatori economici devo- no possedere per essere am- messi alla procedura di ap- palto. Tali requisiti consisto- no in quanto segue:

a) esclusivamente nelle infor- mazioni determinate secon- do le disposizioni della pre- sente legge relative ai requi- siti degli operatori economi- ci;

b) oppure in tali informazioni e nell’obbligo di presentare una bozza di soluzione e, se del caso, una stima dei costi per la sua realizzazione.

I criteri di selezione quali- tativa definiti nel bando di ga- ra restano invariati per tutta la durata della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

Le amministrazioni aggiu- dicatrici possono decidere di in- vitare a trattare un numero ri- stretto di candidati conformi ai criteri di selezione. In tal caso li indicano nel bando di appalto e riducono il numero di invitati in maniera obietti- va sulla base dei soli criteri di selezione fissati in detto ban- do.

Nel caso in cui sia richiesta una bozza di soluzione, le am- ministrazioni aggiudicatrici possono definire i requisiti re- lativi alla situazione finanzia-

(15)

38

A

AP PP PA AL LT TII

ria ed economica degli opera- tori economici, in termini di percentuali del valore stimato delle bozze di soluzione che i vari candidati devono presen- tare e i requisiti relativi all’esperienza e alla capacità tecnica in funzione delle com- petenze e dell’esperienza ri- chieste per la realizzazione delle bozze di soluzione.

5

Le amministrazioni aggiu- dicatrici rendono noti i lo- ro bisogni e le loro esigenze in termini di obiettivi da conse- guire e, se del caso, in termi- ni di prestazioni o di requisi- ti funzionali. Tali bisogni so- no annunciati con la massima precisione possibile.

I bisogni così definiti costi- tuiscono la base per la formu- lazione delle eventuali bozze di soluzione e della stima dei costi, nonché per le trattative.

6

I criteri di aggiudicazione non possono essere modifi- cati nel corso della procedura, tranne nel caso in cui non sia- no più appropriati all’oggetto dell’appalto quale è definito nel capitolato d’oneri dopo la fase delle trattative.

Tali criteri sono precisati nel bando di gara o nel documen- to in cui sono indicati i biso- gni dell’amministrazione ag- giudicatrice; tuttavia, qualora non sia richiesta una bozza di soluzione, possono essere pre- cisati negli inviti a partecipa- re alla fase delle trattative.

7

Le amministrazioni aggiu- dicatrici che non hanno ri- chiesto di allegare una bozza di soluzione alla domanda di partecipazione possono solle- citare la presentazione di una siffatta bozza negli inviti a par- tecipare alle trattative. Il ter- mine previsto per tale pre- sentazione deve essere appro- priato alla complessità dei bi- sogni cui le bozze di soluzione devono rispondere e, in ogni

caso, non può essere inferiore a 25 giorni dalla data di invio degli inviti.

8

Le trattative con i candi- dati selezionati sono fina- lizzate esclusivamente alla di- scussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice.

Nel corso delle trattative le amministrazioni aggiudicatri- ci non possono rivelare agli al- tri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazio- ni riservate comunicate da un partecipante.

9

Le amministrazioni aggiu- dicatrici, dopo aver dichia- rato concluse le trattative e averne informato tutti i par- tecipanti, verificano, appli- cando i criteri di selezione già fissati secondo il paragrafo 2, se le capacità economiche, fi- nanziarie e tecniche dei can- didati siano adeguate alla so- luzione tecnica specificata nel capitolato d’oneri definitivo.

Qualora le capacità economi- che, finanziarie e tecniche di uno o più candidati, come at- testate nelle domande di par- tecipazione alle trattative, ri- sultino inappropriate per tale soluzione tecnica, le ammini- strazioni aggiudicatrici invi- tano per iscritto i candidati in questione a presentare la do- cumentazione necessaria al fi- ne di verificare, sulla base dei citati criteri, se possiedano le capacità adeguate alla solu- zione tecnica prescelta.

Gli inviti a presentare un’of- ferta sono trasmessi per iscrit- to. A essi è allegato il capito- lato d’oneri definitivo in cui so- no specificati i requisiti tecni- ci.

A condizione che il numero dei candidati ottemperanti ai criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudi- catrice, il numero dei candi-

dati invitati a presentare un’of- ferta non può essere inferiore a tre.

Le amministrazioni aggiu- dicatrici possono prevedere l’attribuzione ai partecipanti di premi e importi in denaro.

10

Il dialogo competitivo è la procedura di norma utilizzata per valutare la pro- posta del promotore di cui all’art. 22 e scegliere l’opera- tore economico al quale affi- dare la concessione di cui all’art. 21.

ART. 28 Offerta di prezzo

1

Nel caso di gare d’appalto per le quali è richiesta una offerta di solo prezzo l’ammi- nistrazione è tenuta a preci- sare le modalità di scelta del vincitore.

2

Nel rispetto delle norme na- zionali e delle direttive eu- ropee le amministrazioni ag- giudicatrici sono tenute a sce- gliere il prezzo più basso.

3

Se per un determinato ap- palto, talune offerte ap- paiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’am- ministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute perti- nenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in que- stione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

- le soluzioni tecniche adotta- te e/o le condizioni eccezio- nalmente favorevoli di cui di- spone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i ser- vizi o per eseguire i lavori;

- l’originalità delle forniture,

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