• Non ci sono risultati.

La tipologia dei beni giuridici

2. Il bene giuridico

2.5. La tipologia dei beni giuridici

Ai fini di una corretta indagine sul contenuto del principio di offensività, non si può prescindere dal passare in rassegna quelle che sono le fondamentali tipologie di beni giuridici tutelati dalla legislazione penale italiana.

Una prima distinzione, che si fonda sulla natura del soggetto che ne è titolare, è quella tra beni individuali e beni collettivi.

I beni individuali sono quei beni che fanno capo a singole persone e che l’ordinamento, in linea di principio, riconosce e garantisce a tutti gli esseri umani. Si pensi, ad esempio, alla vita, alla salute, alla libertà personale o morale, all’onore, al patrimonio ecc.

Al contrario, i beni ‘collettivi’ sono quei beni la cui titolarità spetta allo Stato come espressione della collettività organizzata, ai singoli poteri o organi dello Stato e ad altri enti pubblici (c.d. beni istituzionali), ovvero la cui integrità rispecchia un interesse diffuso fra tutti i consociati o comunque fra cerchie ampie

58 Cfr., fra gli altri, G.MARINUCCI – E.DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 512 e G.FIANDACA

E.MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009, 222 e ss. Per una approfondita

analisi dei principi politico-criminali che devono governare le scelte di incriminazione in un diritto penale della prevenzione vedi C.E.PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it.

dir. proc. pen., 1990, 430 e ss.

31

e indeterminate di soggetti (c.d. beni a titolarità diffusa)60. A tal proposito, si deve

dare atto della spiccata tendenza del diritto penale contemporaneo ad accordare la propria tutela ad una gamma sempre più ampia di beni collettivi, facenti, per l’appunto, capo a istituzioni, alla generalità dei consociati o a cerchie più o meno estese di soggetti.

Si pensi all’integrità del territorio, all’amministrazione della giustizia, all’incolumità pubblica, alla fede pubblica, all’economia nonché all’ambiente, tipico esempio, quest’ultimo, di bene a titolarità diffusa61.

Questa tendenza è stata imposta dalle numerose trasformazioni economiche- sociali ed istituzionali, dalle innovazioni tecnologiche, dalle modifiche intervenute in campo internazionale ecc., le quali, mettendo in luce nuovi beni, hanno stimolato nel legislatore la consapevolezza del loro valore nonché il bisogno di essere tutelati con la sanzione penale.

Altra importante distinzione nell’ampio genus dei beni giuridici, che si fonda sulle ragioni poste dal legislatore a fondamento della rispettiva tutela, è quella, alla quale si è già fatto rapido cenno, tra i “beni strumentali” (o intermedi) e i “beni

finali”.

In particolare, mentre i primi – ampiamente presenti tra i beni collettivi – vengono tutelati in quanto la loro integrità è strumento e condizione per la

60 La suddivisione della categoria dei beni collettivi in beni ‘istituzionali’ e in beni ‘ a titolarità

diffusa’ è di G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 541. Tuttavia, per completezza argomentativa si deve dare atto che, nella della dottrina amministrativa, si è soliti distinguere, nell’ambito delle posizioni soggettive che assumono una dimensione super individuale, tra interessi diffusi e interessi collettivi(cfr. per tutti, F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Dike, Roma, 2012, 29 e ss.): mentre i primi sono quegli interessi adespoti (ossia privi di titolari), non riferibili ad una pluralità determinata di individui ma, al contrario, comuni a tutti i soggetti di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente, i secondi – che nascono da un processo di soggettivizzazione degli interessi diffusi – sono comuni a più individui che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso. Pertanto, l’interesse collettivo, pur essendo al pari dell’interesse diffuso un interesse super individuale, si connota per la sua riferibilità ad un gruppo non occasionale.

61 Per un’attenta disamina sulle diverse tipologie di beni giuridici cfr. G.MARINUCCI – E.DOLCINI Corso di diritto penale, cit., 541. Vedi anche A.DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e tutela processuale, Jovene, Napoli, 1999, 17 e ss. Si segnala, inoltre, la presenza di numerose norme incriminatrici introdotte recentemente a tutela di beni collettivi di nuova emersione: a titolo esemplificativo, seppur non esaustivo, l’art. 640 bis c.p. (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) e l’art. 316 c.p. (“malversazione a danno dello Stato”) a tutela del risparmio e degli interessi collettivi (opere o attività) al cui soddisfacimento tendono le sovvenzioni e i finanziamenti pubblici; l’art. 12 della legge 197 del 1991, Legge sull’antiriciclaggio del denaro (“carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante”), a tutela della fiducia nei consociati nella genuinità e veridicità di tali mezzi di pagamento.

32

sopravvivenza di uno o più beni ulteriori – i beni finali per l’appunto –, questi ultimi restano sullo “sfondo”, nel senso che la loro effettiva lesione o messa in pericolo è irrilevante. In altri termini ciò che richiede la norma incriminatrice ai fini della punibilità è la sola offesa al bene strumentale.

Numerosi sono i beni strumentali emersi di recente nella legislazione italiana: si pensi, ad esempio, al controllo sulla gestione d’imprese ed enti economici esercitato da pubbliche istituzioni come la Banca d’Italia, la Consob, l’Isvap ecc. In tutte queste ipotesi, ciò che forma oggetto della tutela penale è l’esercizio delle funzioni di vigilanza di istituzioni pubbliche caratteristiche delle economie avanzate, mentre l’ostacolo all’esercizio di dette funzioni è l’evento che le norme mirano a prevenire e sanzionare. Al contrario, risulta irrilevante il verificarsi o meno di eventi ulteriori che offendono o singoli patrimoni del pubblico, soci, creditori, risparmiatori, etc. compromessi dalla gestione degli enti economici sottoposti a vigilanza62.

Secondo un certo orientamento63, inoltre, un esempio di beni strumentali sarebbe

rappresentato proprio dall’insieme dei beni ambientali: l’acqua, il suolo, l’aria, i boschi, le foreste etc. sarebbero, dunque, penalmente protetti come condizioni e strumenti per assicurare l’integrità di altri beni, individuali e collettivi, quali la vita, la salute, il patrimonio dei singoli e di intere comunità, l’equilibrio climatico ecc.

In realtà, i beni ambientali ricevono una protezione autonoma in nessun modo subordinata al verificarsi di un pericolo o di un danno per i beni finali, la cui offesa resta al di fuori delle fattispecie legali.

62 Ad es. l’art. 134 comma 1 della Legge bancaria (d. lgs. 385 del 1993 e successive modificazioni)

tutela l’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia sulle condizioni economiche delle banche e degli intermediari finanziari, reprimendo le false comunicazioni trasmesse dai gestori di quelle imprese “al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza”.

L’art. 171 comma 1 del T.U. in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. 58 del 1998) tutela le funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob, tra l’altro, sulle società di gestione di fondi comuni di investimento e sulle società di investimento a capitale variabile (Sicav), punendo i gestori di tale imprese che, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, trasmettono false comunicazioni sulle condizioni economiche di quegli enti o sulle attività svolte per conto degli investitori.

La presenza nell’ordinamento di attività giuridicamente regolate che rappresentano l’esercizio di funzioni proprie di enti o organi pubblici è cresciuta negli ultimi anni a fronte dell’esigenza di governare e controllare processi economici complessi, sia nazionali che internazionali; da ciò la creazione delle istituzioni pubbliche sopra citate. Per garantire al meglio l’esercizio di queste funzioni contro tutte quelle condotte in grado di impedirle, ostacolarle o turbarle, il legislatore in numerosi casi è ricorso alla sanzione penale.

33

La ragione di una siffatta tutela risiede nel fatto che il legislatore non può aspettare che si produca la morte o il pericolo di morte diuna o più persone come conseguenza dell’immissione di sostanze cancerogene nell’acqua potabile o nell’aria, né tantomeno può attendere il distacco di una valanga o il verificarsi di altro disastro come effetto di opere di disboscamento. Salva ovviamente l’incriminazione di questi eventi che verrà comunque assicurata dalle norme che tutelano l’incolumità pubblica, è necessario che il legislatore intervenga anticipatamente, sanzionando penalmente già la purezza dell’acqua e dell’aria, il patrimonio boschivo etc., e ciò di regola avviene ricorrendo alla struttura dei reati di pericolo astratto64.

I beni giuridici, peraltro, non sempre ricevono una tutela piena e incondizionata, ben potendo accadere – e spesso accade – che la loro protezione sia condizionata dalla presenza di interessi contrapposti, spesso dotati di rilievo costituzionale o, comunque, aventi un’importanza tale da non poter essere totalmente sacrificati a vantaggio di un altro interesse.

Le modalità con cui il legislatore giunge al contemperamento dei diversi interessi in gioco non è univoco65.

Mentre in alcuni casi, infatti, il bilanciamento viene garantito attraverso la fissazione, in norme generali e astratte contenute in fonti legislative o sub- legislative, di limiti o soglie che devono essere rispettati nello svolgimento di determinate attività, con la conseguente subordinazione della sanzione penale al superamento o alla violazione di detti standards, in altre ipotesi, invece, il legislatore rimette la valutazione del conflitto alla valutazione di determinate autorità amministrative, espressa in singoli atti quali autorizzazioni, concessioni,

64 Ibidem. Nello stesso senso cfr. anche T.PADOVANI, La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei delitti e delle pene, 1984, 117 e ss.

65 Sulla contrapposizione degli interessi in conflitto cfr. anche T.PADOVANI, La problematica del bene giuridico, cit., 118 e ss., il quale, proprio con riferimento ai beni ambientali, osserva come sia l’Amministrazione a gestire in concreto il conflitto tra interessi contrapposti: ed infatti la salubrità dell’aria o la purezza dell’acqua, ad esempio, non costituiscono l’oggetto di una tutela assoluta alla quale chiunque operi nel contesto ambientale deve piegarsi, in quanto nella situazione conflittuale tra gli interessi della produzione industriale o agricola, della salute pubblica, della integrità fisica o anche degli interessi patrimoniali contrapposti, il contemperamento è in larga misura affidato all’Amministrazione a cui spetta il compito di ricercare il punto di equilibrio più adeguato. La sanzione penale, quindi, interviene a garantire il rispetto delle modalità stabilite per gestire il conflitto, essendo la punizione ancorata, non già al fatto di inquinare tout court, ma di farlo in assenza o in violazione di quell’atto (ad. es. la licenza) che l’amministrazione ha ritenuto sufficiente a tutelare i contrapposti interessi. Vedi amplius infra cap. II.

34

licenze etc., sicché il reato si configura come il compimento di una determinata attività in assenza o in contrasto con il prescritto provvedimento amministrativo. Lasciando da parte i problemi di compatibilità con il principio della riserva di legge in materia penale che siffatte tecniche di tutela comportano, anche in questo caso si deve dare atto che uno dei principali campi di materia caratterizzato da una tutela non assoluta dei beni giuridici è proprio quello ambientale66.

Pur venendo dettagliatamente analizzato nel prosieguo della trattazione, è sin da ora opportuno sottolineare come ad una tutela incondizionata dei beni ambientali si oppongono molteplici interessi antagonistici, di indiscutibile rilievo collettivo e spesso di rango costituzionale, quali gli interessi dell’iniziativa economica, della produzione, della competitività in termini di costi etc.

La necessità di evitare il sacrificio dei suddetti valori, di pari dignità rispetto al bene ambiente, ha giustificato il ricorso da parte del legislatore a tecniche di tutela incentrate sia sulla fissazione di standards generali e astratti quali, ad esempio, i limiti di accettabilità delle varie sostanze inquinanti, sia sul rinvio a concreti provvedimenti amministrativi per l’individuazione delle tipologie o delle quantità di sostanze nocive accettabili67.

Ebbene, dette tecniche di tutela, e più in generale l’ancoraggio della punibilità al superamento di determinate soglie quantitative o alla presenza di autorizzazioni amministrative, hanno condotto una parte della dottrina a ritenere che in tali casi

66 Il problema della compatibilità con il principio della riserva di legge in materia penale si pone,

da un lato, in quanto la rigida adesione alla stesso non permetterebbe a fonti diverse dalla legge formale il compimento di scelte politiche criminali, con la conseguenza che la fissazione, ad esempio, di limiti di tollerabilità in materia di inquinamento dovrebbe essere effettuata esclusivamente dal Parlamento; dall’altra parte, si pone nel momento in cui il rinvio al provvedimento della pubblica autorità per la determinazione di soglie limite non fosse preceduto da una legge che con chiarezza e precisione descriva la classe di provvedimenti amministrativi e i presupposti per la loro emanazione. Per un’analisi esaustiva dei problemi di compatibilità con il principio della riserva di legge delle tecniche di tutela penale dell’ambiente cfr. M.CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura ‘sanzionatoria’, Cedam, Padova, 1996, 252 e ss.

Cfr. anche D.PULITANÒ, La formulazione della fattispecie di reato: oggetti e tecniche, in AA.VV.,

Beni e tecniche della tutela penale, Franco Angeli Editore, Roma, 1987, 33 e ss.

67 G.MARINUCCI – E.DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 540. Gli autori correttamente osservano

come “il punto di arrivo di questa conciliazione tra il bene giuridico e gli interessi tutelati è la configurazione di una serie di reati di pericolo astratto: il pericolo per i beni ambientali (..) non deve essere valutato in concreto dal giudice, ma desunto da parametri di pericolosità prestabiliti in via generale, ovvero dal singolo provvedimento amministrativo”. Sui problemi di compatibilità tra il modello dei reati di pericolo astratto e il principio di offensività, in termini generali e con specifico riferimento al settore ambientale, vedi infra, cap. I par. 4 e cap II.

35

il diritto penale non agirebbe a presidio di beni giuridici, bensì a tutela di mere funzioni.

Documenti correlati