• Non ci sono risultati.

F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012

D. 9 - L'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni" prevede la comunicazione di incarichi affidati a "consulenti e collaboratori esterni";

quali sono i riferimenti normativi utili a conoscere la natura degli incarichi da comunicare?

R.9 - Per la compilazione della sezione consulenti e collaboratori esterni del sito, si richiamano gli ultimi riferimenti normativi utili:

la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 in materia di affidamenti di incarichi esterni e di Co.Co.Co emanata dall'Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni di questo Dipartimento, a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais, contenente «Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative nelle Pubbliche Amministrazioni"; (segue)

Anagrafe delle prestazioni

L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)

Consulenti e collaboratori

Tipologie di incarichi da comunicare

F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012

La Circolare n.2/08 in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA. a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n. 244)

La Circolare n. 1/10 - Relativa alla pubblicazione e comunicazione di dati inerenti Pubbliche Amministrazioni e dipendenti a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione contenente indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale, di Anagrafe delle prestazioni e di Consoc (segue)

Anagrafe delle prestazioni

L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)

Consulenti e collaboratori

Tipologie di incarichi da comunicare

F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012

In particolare, si rimanda ad un'attenta lettura della Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 e n. 2 dell'11 marzo 2008 a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto Linee di indirizzo in materia.

La suddetta Circolare n. 5, al paragrafo 4, sottolinea, come il D.Lgs.

165/2001, all'art. 7, comma 6, e seguenti costituisca la disciplina generale di riferimento in tema di ricorso a collaborazioni esterne e chiarisce come l'obbligo di comunicazione si riferisca a tutti gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione e, quindi, a tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni all’Amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

Anagrafe delle prestazioni

L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)

Consulenti e collaboratori

Tipologie di incarichi da comunicare

F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012

10. D. L'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni" prevede la comunicazione di incarichi affidati a "consulenti e collaboratori esterni"; tale comunicazione concerne anche gli incarichi relativi a persone giuridiche?

R. Per la compilazione della sezione consulenti e collaboratori esterni del sito, si rimanda alla lettura degli ultimi riferimenti normativi. Per quanto attiene le modalità di inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi conferiti, sebbene la Circolare n. 5 del 21/12/2006, a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, preveda solo la comunicazione per quelli conferiti a persone fisiche, sarebbe opportuno, ai fini di una proficua e completa attività di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, avviata nell'ambito "Operazione Trasparenza", comunicare anche gli incarichi riferiti alle persone giuridiche, al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica a cui la normativa è improntata.

Anagrafe delle prestazioni

L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)

Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente

Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al

“Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016).

Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”

Consulenti e collaboratori

Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016

Anagrafe delle prestazioni

Collegamento ipertestuale

Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati In vigore dal 23 giugno 2016

1. Le Pubbliche Amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B (Funzione Pubblica) pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente Decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis (le PP.AA.) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del

collegamento ipertestuale

, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Consulenti e collaboratori

Anagrafe delle prestazioni

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

In vigore dal 23 giugno 2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (57)

(57) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n.

97.

Dipendenti

Documenti correlati