L’Anagrafe delle prestazioni
Genova, 14-15 gennaio 2020 (1^ edizione) Genova, 24-25 febbraio 2020 (2^ edizione)
Docente:
Alessandro Cairo
Dottore commercialista e revisore contabile
Anagrafe delle prestazioni
L. n. 412/1991 - Art 24 - Anagrafe delle prestazioni
Per perseguire l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica destinata agli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni e per razionalizzare i criteri di attribuzione degli stessi, il legislatore ha istituito l’anagrafe delle prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con l’art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Anagrafe delle prestazioni
La normativa relativa all’anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche (art. 58 D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80/1998; art. 53 D.Lgs. n.
165/2001) che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l’obiettivo di un contenimento degli affidamenti di incarichi e di una rivisitazione degli stessi anche sotto il profilo retributivo.
Anagrafe delle prestazioni
L’anagrafe delle prestazioni è stata creata per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle Amministrazioni Pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.
La disciplina prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 enuncia i principi sull’incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.
Ciò spiega la disciplina dell’Anagrafe nell’art. 53
Anagrafe delle prestazioni
La normativa relativa all’anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose Circolari e Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica che si sono succedute nel tempo:
• Circolare n. 10 del 16 dicembre 1998
• Circolare n. 5 del 29 maggio 1998
• Circolare n. 198 del 31 maggio 2001
• Circolare n. 5 (Nicolais) del 21 dicembre 2006
• Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008
• Circolare n. 1 del 14 gennaio 2010
Anagrafe delle prestazioni
La Circolare n. 5 del 21/12/2006 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative” specifica(va) che il suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe si riferisce:
- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001.
Circolare Nicolais
Anagrafe delle prestazioni
A tal proposito, occorre evidenziare che, malgrado la suddetta Circolare preveda l’obbligo di comunicazione solo per gli incarichi conferiti alle persone fisiche, per una proficua e completa attività di collaborazione avviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le Pubbliche Amministrazioni, è stato richiesto di comunicare anche gli incarichi conferiti alle persone giuridiche, in considerazione dell’aumento delle stesse negli ultimi anni (associazioni professionali, società di professionisti, onlus, ecc.), sempre al fine di perseguire l’obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica cui la normativa mira.
(Vedi Relazione al Parlamento 2015)
Circolare Nicolais
Anagrafe delle prestazioni
Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare:
• annualmente, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti anche per compiti e doveri d’ufficio come previsto dall’art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
• semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Sono esclusi da comunicazione gli incarichi liberamente esercitabili (art. 53, co. 6, lett. a) – f bis)
Circolare Nicolais
Anagrafe delle prestazioni
• A partire dal 2008 il Dip.to Funzione Pubblica ha dato l’avvio all’»Operazione Trasparenza»
• Varie norme impongono di pubblicare dati e informazioni sui propri siti web (profilo del committente)
• Problema: discrasia tra dati comunicati all’Anagrafe delle prestazioni e dati presenti sul proprio sito web.
• L’art. 53 veniva di volta in volta modificato
Anagrafe delle prestazioni
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, modificando l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, ha affiancato all’obiettivo primario di monitorare la spesa pubblica per gli incarichi quello della trasparenza e della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Anagrafe delle prestazioni
Da Operazione Trasparenza all’open data
L’importanza del principio della trasparenza nella P.A. è stato rafforzato dall’emanazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che, all’art. 15, ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni debbano pubblicare e aggiornare (..) anche gli incarichi di consulenza o collaborazione completi degli elementi che li compongono, stabilendo altresì che la pubblicazione di tutte le informazioni contemplate, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Funzione Pubblica (prevista dall’art. 53, co. 14, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato) costituiscono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la successiva liquidazione dei compensi
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 novellato dagli artt. 8 e 22, co. 12, del D.Lgs. n. 75/2017 (Madia)
D.Lgs. n. 33/2013, artt. 15 e 18
Linee guida ANAC – Determinazione n. 1310 del 28/12/2016
Linee guida ANAC – Deliberazione n. 50 del 4/7/2013
Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 novellato, da ultimo, dal D.Lgs. n.
75/2017 E inoltre
o Problematica distinzione incarichi esterni Vs appalti di servizi ex D.Lgs. n. 50/2016
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Vedi art. 53, commi 12 - 14
D.Lgs. n. 165/2001 a confronto
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
D.Lgs. n. 33/2013, art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
In vigore dal 23 giugno 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. (segue)
Consulenti e collaboratori
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e smi), sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le Amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della Funzione Pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
[5.
Consulenti e collaboratori
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Vedi schema Delibera ANAC 1310 – 2016 WEBINAR
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
Elementi di contesto
• Art. 53, comma 14
• Circ. F.P. n. 5/1998, n. 5/2006 (Nicolais) e n. 2/2008
• F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012
• ANAC Det. n. 1310 del 28/12/2016
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
Art. 53, comma 14
(…) le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo Decreto Legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
Circ. F.P. n. 5/1998, n. 5/2006 (Nicolais) e n. 2/2008
In questa sede si ritiene opportuno specificare che l’obbligo di comunicazione si riferisce:
- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 (Nicolais);
- sono escluse le collaborazioni liberamente esercitabili
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
Circ. Funzione Pubblica n. 5/1998, n. 5/2006 (Nicolais) e n. 2/2008
L’articolo 3, comma 54, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 modifica l’articolo 1, comma 127, della Legge n. 662 del 1996 disponendo che le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di “collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza” per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l’indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell’ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto (Circolare n. 2/2008).
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012
D. 9 - L'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni" prevede la comunicazione di incarichi affidati a "consulenti e collaboratori esterni";
quali sono i riferimenti normativi utili a conoscere la natura degli incarichi da comunicare?
R.9 - Per la compilazione della sezione consulenti e collaboratori esterni del sito, si richiamano gli ultimi riferimenti normativi utili:
• la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 in materia di affidamenti di incarichi esterni e di Co.Co.Co emanata dall'Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni di questo Dipartimento, a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais, contenente «Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative nelle Pubbliche Amministrazioni"; (segue)
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012
• La Circolare n.2/08 in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA. a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n. 244)
• La Circolare n. 1/10 - Relativa alla pubblicazione e comunicazione di dati inerenti Pubbliche Amministrazioni e dipendenti a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione contenente indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale, di Anagrafe delle prestazioni e di Consoc (segue)
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012
In particolare, si rimanda ad un'attenta lettura della Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 e n. 2 dell'11 marzo 2008 a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto Linee di indirizzo in materia.
La suddetta Circolare n. 5, al paragrafo 4, sottolinea, come il D.Lgs.
165/2001, all'art. 7, comma 6, e seguenti costituisca la disciplina generale di riferimento in tema di ricorso a collaborazioni esterne e chiarisce come l'obbligo di comunicazione si riferisca a tutti gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione e, quindi, a tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni all’Amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Consulenti e collaboratori
Tipologie di incarichi da comunicare
F.A.Q. Anagrafe prestazioni agg. al 7/12/2012
10. D. L'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni" prevede la comunicazione di incarichi affidati a "consulenti e collaboratori esterni"; tale comunicazione concerne anche gli incarichi relativi a persone giuridiche?
R. Per la compilazione della sezione consulenti e collaboratori esterni del sito, si rimanda alla lettura degli ultimi riferimenti normativi. Per quanto attiene le modalità di inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi conferiti, sebbene la Circolare n. 5 del 21/12/2006, a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, preveda solo la comunicazione per quelli conferiti a persone fisiche, sarebbe opportuno, ai fini di una proficua e completa attività di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, avviata nell'ambito "Operazione Trasparenza", comunicare anche gli incarichi riferiti alle persone giuridiche, al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica a cui la normativa è improntata.
Anagrafe delle prestazioni
L’attuale quadro normativo di riferimento (2018)
Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente
Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al
“Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016).
Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”
Consulenti e collaboratori
Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016
Anagrafe delle prestazioni
Collegamento ipertestuale
Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati In vigore dal 23 giugno 2016
1. Le Pubbliche Amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B (Funzione Pubblica) pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente Decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis (le PP.AA.) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del
collegamento ipertestuale
, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.Consulenti e collaboratori
Anagrafe delle prestazioni
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
In vigore dal 23 giugno 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (57)
(57) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97.
Dipendenti