Denominazione della prova Norma / metodo Sovrapressione/Overpressure OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità totale/Total acidity OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 Acidità volatile/Volatile acid content OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)
(0,02-0,2 g/l) OIV-MA-AS313-14A R2009
Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value
OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L
304/18 22/11/2011 All I e XIV
Ceneri/Ash OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C
OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa
libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total
Sulphur dioxide
OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)
AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter OIV-MA-AS2-03B R2012 Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo
alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)
OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation) (> 0,01% vol)
Reg 1308/2013 17/12/2013 GU CE L347 20/12/2013 All II parte IV punto 14 + MI0002 rev. 11/2020
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)
OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic
strength by volume OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 15-6-2022
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 aprile 2022 .
Definizione delle risorse finanziarie da destinare al «Fon-do per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico».
IL MINISTRO
Visto l’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce, nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasfe-rimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per le finalità previste dall’ar-ticolo, autorizza ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile alla costi-tuzione di una nuova fondazione, posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero;
Viste le modifiche apportate al predetto art. 42 dall’art. 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno esteso l’ambito di operatività del
«Fondo per il trasferimento tecnologico», con particolare riferimento al settore biomedicale, e modificato la disci-plina della citata fondazione costituita da ENEA;
Vista, pertanto, la vigente disciplina dell’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare:
a) il comma 1, che, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le si-nergie con il sistema della tecnologia e della ricerca appli-cata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale ver-so la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteg-giare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazio-ne di poli di alta specializzaziorealizzazio-ne, istituisce realizzazio-nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il
«Fondo per il trasferimento tecnologico», finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valoriz-zazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale;
b) il comma 1 -bis , che stabilisce che al «Fondo per il trasferimento tecnologico» possono essere assegnate ul-teriori somme, nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversio-ne industriale del settore biomedicale, e che a tale firiconversio-ne il Ministero dello sviluppo economico provvede al ver-samento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui al comma 3 dell’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da
riasse-gnare al pertinente capitolo di spesa di cui al «Fondo per il trasferimento tecnologico»;
c) il comma 4, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, per l’attuazione degli interventi pre-visti dal medesimo art. 42, si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile;
d) il comma 5, che prevede che per le predette fi-nalità, compresa la realizzazione di programmi di svi-luppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l’ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata «Fondazione Enea Tech e Biomedical », sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le ulteriori assegnazioni al pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico»
disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che assegna al predetto fondo l’importo complessivo di 1.050 milioni di euro per le annualità dal 2022 al 2035, ripartite nella misura di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, 70 milioni di euro per l’nualità 2024 e 80 milioni di euro per ciascuna delle an-nualità dal 2025 al 2035;
Visto l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di at-trazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina per l’attuazione, attraverso la sotto-scrizione di «Contratti di sviluppo», delle misure di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Viste le risultanze istruttorie fornite dalla Direzione ge-nerale per gli incentivi alle imprese in merito alla dispo-nibilità di risorse nell’ambito del fondo di cui al comma 3 dell’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Accertata la disponibilità, tenuto conto dello stato di attuazione dell’intervento agevolativo dei Contratti di sviluppo e dell’ammontare delle assegnazioni finanziarie già destinate alla realizzazione di specifiche finalità, di ri-sorse capienti per disporre, in attuazione della previsione recata dal richiamato art. 42, comma 1 -bis , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il versamento di un importo pari a 200 milioni di euro;
Visto l’art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, al fine di velocizzare gli inter-venti nell’ambito del settore biomedicale, prevede che:
a) con decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le risorse che, nell’ambito del Fon-do per il trasferimento tecnologico, sono da destinare alla
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promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale;
b) per tali finalità, è istituito, nello stato di previsio-ne del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, de-nominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da asse-gnare ai sensi del comma 1 -bis dell’art. 42 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, operante per il poten-ziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione;
c) per la realizzazione dei predetti interventi, il Mi-nistero dello sviluppo economico si avvale della Fonda-zione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato art. 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
d) il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
Ritenuto, pertanto, necessario definire, in attuazio-ne dell’art. 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, l’ammontare delle risorse finanziarie, previste dalle asse-gnazioni precitate, da destinare al «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico» di cui al medesimo comma;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell’art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», previsto dal medesimo comma, sono destinate le seguenti risorse:
a) euro 200.000.000,00, a valere sul fondo di cui all’art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-sto 2008, n. 13. Per tale finalità è autorizzato il versa-mento del corrispondente importo all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del «Fondo per la ricerca e lo svilup-po industriale biomedico». Il versamento delle predette risorse sarà disposto con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mini-stero dello sviluppo economico;
b) quota parte delle assegnazioni annuali del perti-nente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimen-to tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta) per cento del rela-tivo ammontare e pari a euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 49.000.000,00 per il 2024;
euro 56.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In relazione ai predetti importi, ai sensi dell’art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Mi-nistero dell’economia e delle finanze provvede alle oc-correnti variazioni di bilancio.
2. Per quanto non disposto dal comma 1, resta ferma la destinazione delle risorse già stanziate per gli inter-venti del «Fondo per il trasferimento tecnologico» di
cui all’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a quota parte delle assegnazioni annuali al per-tinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimen-to tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al residuo 30 (trenta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 21.000.000,00 per il 2024; euro 24.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-ni di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2022
Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI Il Ministro dell’economia
e delle finanze FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economi-co, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 706
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA 20 maggio 2022 .
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicem-bre 2019 nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’arcipelago delle isole Eolie. (Ordinanza n. 894).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLAPROTEZIONECIVILE
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 feb-braio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’arcipelago del-le isodel-le Eolie a seguito deldel-le forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, con stanziamento di risorse pari ad euro 2.100.000 a valere sul Fondo per le emer-genze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 set-tembre 2020, con la quale lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, è stato integrato di euro 260.000 a valere sul Fondo
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per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 feb-braio 2021, con la quale lo stato di emergenza dichiarato nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, recante «Di-sposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’ar-cipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-tezione civile n. 867 del 25 febbraio 2022, recante «Ulte-riori disposizioni urgenti di protezione civile nel territo-rio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell’arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti ma-reggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legisla-tivo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecu-zione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l’intesa della Regione Siciliana;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La Regione Siciliana è individuata quale ammini-strazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 mar-zo 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente ge-nerale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto re-sponsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordi-nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasfe-rimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 657/2020, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione
ci-vile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e del-le attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratui-to, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presen-te ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni cen-trali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori one-ri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli inter-venti di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsa-bile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6203 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657/2020, che viene al medesimo intestata fino al 28 febbraio 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità spe-ciale, non attribuite a interventi già pianificati e approva-ti, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamen-te connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d) , del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento del-la protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operatività della con-tabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al com-ma 2, provvede alla chiusura della medesicom-ma e al trasfe-rimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla conta-bilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civi-le, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al com-ma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse gia-centi sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Sta-to per la successiva riassegnazione al Fondo per le emer-genze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 138 15-6-2022
10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diver-si da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, è tenu-to a relazionare al Dipartimentenu-to della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compre-si quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito
dell’effetti-va ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2022
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
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