• Non ci sono risultati.

TRASPORTI GENERATI DAI PRESIDI OSPEDALIERI (INTER-OSPEDALIERI NON URGENTI)

Nel documento SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE (pagine 21-37)

Ambito: trasporti inter-ospedalieri non urgenti

Art. 1 Esigenze:

AUSL e ASMN, in considerazione dell’architettura del sistema di presidi ospedalieri sul territorio provinciale e sulla scorta degli storici volumi di attività, ritengono necessario:

- costituire un unico centro di raccolta e gestione delle richieste dei trasporti inter-ospedalieri generati dai presidi provinciali, denominato Centrale Trasporti Reggio Soccorso (di seguito CT-RES)

- costituire una flotta di mezzi ambulanza dedicata a tale attività (di seguito “flotta TIO”), a distribuzione distrettuale, la cui consistenza è riportata nella tabella seguente

DISTRETTO OSPEDALE UOM CONSISTENZA

Castelnovo ne’ Monti H S. Anna Ambulanza h24 n. 1 7/7

Scandiano H Magati Ambulanza h24

Ambulanza h12

n. 1 7/7 n. 1 5/7

Montecchio H Franchini Ambulanza h24

Ambulanza h12

Art. 2

Basi operative:

a) Possono accedere alla Convenzione per i Trasporti Inter-ospedalieri NON urgenti tutte le Associazioni aderenti all’ANPAS e aderenti alla CRI che hanno superato positivamente la valutazione ai fini della DG Accreditamento regionale e intendono concorrere alla costituzione della rete provinciale Trasporti Generati dai Presidi Ospedalieri partecipando alla composizione della “flotta TIO”

b) La singola UOM indicata all’art 1 può essere attribuita:

- ad una singola Associazione, che garantisca la disponibilità del mezzo dedicato per l’intero arco temporale richiesto

- a più Associazioni, che concorrano alla copertura dell’arco temporale richiesto, ognuna per frazioni di esso (giornaliero/settimanale)

c) Per gli automezzi di trasporto infermi che compongono la “flotta TIO” dedicata ai trasporti generati dai presidi ospedalieri sono da considerarsi, di norma, punti di partenza i “punti”

topografici elencati nella tabella seguente

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

CRI Carpineti Via Crispi 5/A Carpineti

CRI Casina Via Matteotti 2/1 Casina

CRI Toano Via Provinciale Est 6/A Toano

PA C. Verde Busana Via Canedoli 18 Busana

PA C. Verde Villa Minozzo P.zza del Volontariato 1 Villa Minozzo PA C. Verde C. Monti - Vetto Via Boschi 24 Castelnovo ne’ Monti

Distretto di Scandiano

CRI Baiso Via Immovilla 1 Baiso

CRI Castellarano Via Roma 58 Castellarano

CRI Rubiera Via De Gasperi 1/B Rubiera

CRI Scandiano Via Pistoni e Blosi 1 Scandiano

PA EMA Via Aldo Moro 11 Casalgrande

Distretto di Montecchio

CRI Canossa Piazza Matilde di Canossa 1 Canossa

CRI Cavriago Via Poletti 7 Cavriago

PA C. Arancione Montecchio Via della Croce Arancione 2 Montecchio AP C. Bianca Sant’Ilario Via Fellini 4 Sant'Ilario d'Enza

Distretto di Reggio Emilia

CRI Reggio Emilia Via del Chionso 32 Reggio Emilia

CRI Quattro Castella Via Maresciallo Tito 65 Montecavolo

PA C. Verde Reggio Emilia Via della Croce Verde 1 Reggio Emilia

PA C. Verde Albinea Via Grandi 4/12 Albinea

PA Castelnovo Sotto Via Petrarca 6 Castelnovo Sotto

Distretto di Correggio

CRI Correggio Via Vittorio Veneto 34 Correggio

CRI Fabbrico Via Verdi 1 Fabbrico

Distretto di Guastalla

CRI Guastalla Via Allende 4 Guastalla

CRI Novellara Largo della solidarietà e della pace 1 Novellara

CRI Reggiolo Via Cappelletta 14 Reggiolo

PA C. Azzurra Poviglio Via Ceci 13/15 Poviglio

Per il solo Distretto di Reggio Emilia, in considerazione dei volumi di attività, si individua nell’ASMN il punto di stazionamento dei mezzi richiesti e garantiti per l’esecuzione dei trasporti inter-ospedalieri non urgenti generati da Reparti e Servizi dell’ASMN.

Art. 3

Modalità di servizio:

a) La CT-RES raccoglie da Reparti / Servizi dei presidi ospedalieri e commissiona alle UOM componenti la “flotta TIO”;

- in via prioritaria: servizi per trasporti inter-ospedalieri non urgenti e precisamente:

 Trasporto di pazienti ricoverati residenti nel territorio dell’Azienda AUSL da Ospedali del Presidio AUSL verso altri Ospedali del Presidio Ospedaliero o Istituti di ricovero pubblici e/o privati accreditati;

 Trasporto di pazienti in costanza di ricovero, anche non residenti, da Ospedali del Presidio AUSL ad altri istituti di ricovero pubblici in ambito regionale;

 Trasporto di pazienti dal SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), in costanza di ricovero, verso strutture residenziali convenzionate in ambito regionale;

- secondariamente, e comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di mezzi appartenenti alle Associazioni competenti per territorio: servizi per dimissioni

b) Le Associazioni contraenti garantiscono la disponibilità continuativa e senza interruzione dei mezzi a copertura delle UOM indicate nell’art 1 con relativo equipaggio, esclusivamente deputati ai trasporti commissionati da CT-RES;

c) In deroga a quanto indicato al comma b) precedente, nei Distretti di Scandiano, Montecchio e Correggio-Guastalla l’UOM “flotta TIO” nelle sole ore notturne può essere condivisa con la rete dedicata ai trasporti in emergenza-urgenza, ovvero coincidere con le UOM PP_D come indicato nel comma b) art. 2 della “Sezione I: Emergenza-Urgenza” della presente Convenzione;

d) Su ogni UOM le Associazioni contraenti possono far ruotare tutti i mezzi-ambulanza nelle loro disponibilità che ottemperino ai criteri indicati nei commi a) b) c) dell’art 4. Eventuali

cambi di equipaggio o sostituzione di mezzo devono essere attuati tempestivamente e con soluzioni organizzative interne tali da non inficiare la reale continuità del servizio e la disponibilità del mezzo;

e) La CT-RES commissiona i trasporti generati da ogni presidio ospedaliero prioritariamente alle UOM richieste e garantite dalle Associazioni che insistono nell’area territoriale del Distretto corrispondente;

f) In situazioni particolari (contemporaneità di impiego; ottimizzazione dei tempi-macchina), ai soli fini di contenere i tempi di attesa, CT-RES è autorizzata ad impiegare le UOM a disposizione anche per trasporti generati in Distretti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 4 Mezzi:

a) Le Associazioni contraenti si impegnano ad utilizzare mezzi pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dall’attuale normativa ed in particolare, per i servizi oggetto della presente Sezione II della Convenzione:

- le ambulanze devono avere caratteristiche minime di “mezzo Tipo A” (autoambulanza progettata e attrezzata per il trasporto di pazienti), come da Norma Europea EN1789/2007;

b) Per la sola UOM “Ambulanza INF h12” richiesta per il Distretto di Reggio Emilia:

- le ambulanze devono avere caratteristiche minime di “mezzo Tipo B” (autoambulanza progettata e attrezzata per il trasporto, il trattamento avanzato ed il monitoraggio dei pazienti), come da Norma Europea EN1789/2007;

c) In ottemperanza alla “DG Accreditamento regionale”, i mezzi “Ambulanza tipo A” e

“Ambulanza tipo B”:

- hanno limiti di impiego definiti in 7 anni o 300.000 Km

- devono essere dotati di attrezzatura/materiale sanitario di soccorso, il cui onere di approvvigionamento è posto a carico della Associazione contraente, così come la manutenzione e l’idonea conservazione. L’AUSL si impegna a fornire i farmaci, l’attrezzatura ed il materiale di medicazione.

Le Associazioni contraenti si impegnano a fornire al preposto ufficio regionale ed alla CT-RES, tutte le notizie necessarie all’aggiornamento dell’apposito elenco regionale, relativo a numero, tipologia e dotazione dei mezzi di soccorso di proprietà delle Associazioni stesse.

d) Le Associazioni si impegnano ad adeguare tempestivamente i mezzi in dotazione ad eventuali nuovi standard che si venissero a definire, ovvero a nuovi criteri normativi, nonché a permettere la monitorizzazione / verifica dell’ottemperanza ai contenuti dei commi del

Art. 5

Mezzi di comunicazione:

a) I collegamenti telefonici tra CT-RES e “postazioni” delle Associazioni contraenti sono assicurati mediante rete telefonica pubblica.

b) I collegamenti tra CT-RES e mezzi della “flotta TIO” attualmente sono assicurati da:

- telefono cellulare dedicato, con limitazioni all’uso, di proprietà dell’ASMN L’ASMN garantisce la fornitura e la manutenzione di:

- un telefono cellulare per ogni Associazione contraente, come elencato al comma c) dell’art 2

c) Le Associazioni contraenti, al fine di garantire l’allerta e il contatto con la CO118EO in caso di evoluzioni delle condizioni sanitarie del trasportato che richiedano l’intervento del sistema di emergenza si impegnano ad utilizzare mezzi dotati di:

 terminali di bordo operante su rete 3G o superiore, per trasmissione/ricezione dati, di proprietà ASMN

 radio veicolare operante sulla frequenza radio VHF di proprietà dell’ASMN

 radio veicolare operante sulla frequenza radio VHF di proprietà delle Associazioni contraenti

Le Associazioni si impegnano a seguire le corrette modalità di uso degli apparati forniti dall’ASMN.

Le Associazioni si impegnano ad applicare le variazioni del protocollo di comunicazione determinate dall’evoluzione degli strumenti di comunicazione, in fase di analisi di fattibilità.

Le Associazioni contraenti si impegnano a garantire un corretto utilizzo degli apparati radio, telefonici e altri terminali forniti in uso e a segnalare tempestivamente alla CT-RES eventuali necessità di intervento tecnico.

d) per ogni rapporto relativo ad aggiornamento delle tecnologie in uso, variazione del protocollo comunicazione, aggiornamento del registro degli apparati di proprietà dell’ASMN e per ogni altra operazione tecnica e amministrativa sugli stessi, la CT-RES avrà come interlocutore delle singole Associazioni il “referente comunicazioni” già individuato nel comma c) art. I_5 della Sezione I della Convenzione

Art. 6 Personale:

a) Le Associazioni contraenti si impegnano ad utilizzare equipaggi composti da almeno “1 soccorritore per l’ambulanza di trasporto” + “1 autista per l’ambulanza di trasporto” (2 unità)

- I componenti degli equipaggi delle UOM “flotta TIO” con qualifica di soccorritore per l’ambulanza di trasporto devono aver frequentato, con superamento dell’esame finale, un corso di formazione teorico - pratico “di inserimento” inerente il soccorso sanitario territoriale di almeno 40 h complessive, e un periodo di “tirocinio pratico” sulle UOM addette al soccorso pari ad almeno 12 h, organizzati e tenuti dalla Associazione stessa. Per il mantenimento delle competenze devono essere effettuate almeno 10 ore teorico-pratiche annue e un periodo di affiancamento strutturato di 12 h sulle UOM addette al soccorso.

- I componenti degli equipaggi delle UOM “flotta TIO” con qualifica di autista per l’ambulanza di trasporto, devono sostenere la formazione teorico-pratica alla “guida in sicurezza” per un periodo non inferiore a 10 h, e un periodo di affiancamento su UOM addette al soccorso di almeno 12 h. Per il mantenimento delle competenze devono essere effettuate almeno 10 ore teorico-pratiche annue specificamente orientate alle competenze di guida.

Il percorso formativo, il superamento dell’esame finale del corso e il mantenimento della idoneità agli aggiornamenti annuali devono essere certificati dal Direttore Sanitario della singola Associazione alla CT-RES.

c) Sul mezzo “Ambulanza INF h 12” a partenza dall’ASMN sono impiegati:

- un infermiere specificamente formato

- un soccorritore che ha completato il percorso formativo previsto al comma b) dell’art.6 della

“Sezione I Emergenza-Urgenza” della presente Convenzione

- un autista soccorritore che ha completato il percorso formativo previsto al comma b) dell’art.6 della “Sezione I Emergenza-Urgenza” della presente Convenzione

Art. 7

Responsabilità:

a) Il Presidente e/o Rappresentante Legale di ogni Associazione convenzionata è responsabile della rispondenza dei servizi di soccorso alle norme indicate nella presente Sezione II della Convenzione e della rispondenza dei mezzi ai requisiti specificati. Il Direttore Sanitario è responsabile del personale e dei volontari in termini di idoneità e formazione.

b) Ogni Associazione contraente si impegna a nominare un Responsabile della Gestione del servizio, che ha i compito di vigilare sullo svolgimento delle attività, verificando che le stesse sia condotte con modalità tecnicamente corrette nel rispetto di diritti e dignità degli utenti, delle norme e degli accordi convenzionali.

Art. 8

a) Le modalità di registrazione degli interventi ai fini documentali, da consegnare a punto di raccolta dati centralizzato identificato dall’AUSL, devono almeno comprendere:

I. data ed orario di trasmissione del servizio da parte della CT-RES II. identificativo mezzo inviato

III. identificativi Ospedale/Reparto/Servizio di partenza IV a) identificativi Ospedale/Reparto/Servizio di destinazione oppure

IV b) indirizzo di destinazione in caso di dimissione commissionata alla “flotta TIO”

V. indicazione del soggetto che si assume il carico economico in caso di dimissione commissionata alla “flotta TIO” (AUSL / Privato)

Le Associazioni si impegnano a fornire con cadenza mensile i dati di attività relativi ai servizi effettuati.

Art. 8 bis

Trattamento dei dati sensibili:

L’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia nomina l’Associazione convenzionata quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai pazienti trasportati con l’obbligo per quest’ultima di trattare i dati medesimi in conformità alle norme contenute nel decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. ed alle istruzioni che le verranno impartite dall’Azienda Usl, Titolare del trattamento dei dati.

L’Associazione con la firma della presente convenzione dichiara di accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti trasportati e di attenersi alle disposizioni di legge in materia ed alle istruzioni che il Titolare Azienda Usl vorrà impartire in proposito.

Art. 9

Uso dei locali - Fornitura di biancheria.

E’ garantito l’uso di locali agli equipaggi preposti all’attività di trasporto generato dai presidi ospedalieri, per i quali sia richiesto lo stazionamento nei presidi ospedalieri. E’ prevista la fornitura di biancheria per le ambulanze adibite ai servizi medesimi, con onere di smaltimento a carico delle Aziende; il personale delle Associazioni è comunque tenuto a conservare il decoro degli ambienti adibiti e la raccolta della biancheria stessa.

Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi avviene attraverso i punti di raccolta e smaltimento della

Art. 10

Riconoscimento economico:

In ottemperanza alla normativa europea in materia di concorrenza, l’affidamento diretto dei servizi di trasporto inter-ospedaliero non urgente alle Associazioni accreditate che aderiscono alla Convenzione (Sezione II: Trasporti generati dai presidi ospedalieri) è consentito unicamente a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti e documentati dalle Associazioni per garantire l’erogazione dell’attività oggetto della Convenzione. La quantificazione dei rimborsi per ogni UOM dedicata a questa tipologia di servizi, come richiesto nell’art. 1 della Sezione II della Convenzione e garantito dalle Associazioni accreditate che aderiscono alla composizione della “flotta TIO”, è dettagliata nella specifica Sezione IV “Accordo Economico” del presente documento.

Il rimborso, calcolato per la singola UOM sulla scorta dei criteri indicati nella succitata Sezione IV, sarà riconosciuto alla singola Associazione accreditata contraente nella quota parte corrispondente alla percentuale di copertura dell’attività della singola UOM.

I servizi di dimissione a carico AUSL commissionati alla “flotta TIO”, fatte salve le modalità di individuazione del vettore e i criteri di priorità indicati al comma a) dell’art. 3 Sezione II, rientrano nell’attività oggetto di rimborso delle spese.

Per quanto attiene i servizi di dimissione a carico privato (utente, struttura, altro…-comunque NON a carico AUSL), all’utente ospedalizzato è consegnata adeguata informativa relativa a:

- diritto dell’utente di scegliere il vettore di sua preferenza

- modalità di individuazione del vettore da parte di CT-RES in caso di rinuncia dell’utente ad avvalersi del diritto di scelta

- regolazione economica diretta fra Associazione che esegue il servizio ed utente

Le Associazioni sono tenute a presentare all’AUSL- ASMN:

- bilancio approvato entro il 30 aprile di ciascun anno,

- i costi sostenuti per le attività oggetto della presente convenzione debitamente riclassificati nel prospetto informatico perfezionato da ANPAS-ER e a disposizione di ciascuna Associazione,

- la scheda risorse, allegata al documento di cui alla Sezione IV “Accordo Economico”.

La determinazione dei criteri per il riconoscimento dei rimborsi è dettagliata nella Sezione IV

“Accordo Economico”.

Art. 11

Clausola Penale:

Qualora l’Associazione compia inadempienze in merito alla disponibilità dei mezzi e degli equipaggi previsti in convenzione, l’AUSL avrà la facoltà di applicare le sotto specificate penali:

- mancata presenza del mezzo garantito h 24 con equipaggio composto da due persone:

è prevista una penale di € 200,00 per frazione di 12 ore

- mancata presenza del mezzo garantito h 12: è prevista una penale di € 70,00

Art. 12

Assicurazioni:

a) l’Associazione contraente stipula apposita polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi conseguenti l’attività convenzionata.

b) l’Associazione stipula polizza assicurativa, a copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività del proprio personale.

c) l'ASMN IRCCS e l'AUSL, a loro volta, stipulano apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, degli infortuni e della responsabilità civile per danni a terzi, connessi all'attività del proprio personale.

d) l’Associazione contraente esonera AUSL e ASMN IRCCS da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio prestato da proprio personale volontario o dipendente.

Art. 13

Commissione Tecnica:

AUSL – ASMN, CRI e ANPAS nominano propri rappresentanti quali componenti di una Commissione Tecnica che ha il compito di valutare la reale applicazione dei disposti della presente Sezione II della Convenzione (non conformità, scopertura sede, criticità individuate nell’applicazione dei protocolli, proposizione di modifiche tecnico-operative ai protocolli in uso…) La Commissione Tecnica si riunisce su richiesta di una delle parti.

Art. 14 Durata:

La presente convenzione ha validità dall’1/01/2015 per una durata di anni 5 (cinque), rinnovabile previo accordo tra le parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. all’AUSL o ASMN o le Associazioni convenzionate possono, previa comunicazione con lettera raccomandata da inviare

Sono fatte salve eventuali modifiche rese obbligatorie dalla applicazione di disposizioni nazionali o regionali.

Art. 15

Collaborazione

Le parti contraenti si impegnano a promuovere il confronto continuo per favorire la collaborazione, il miglioramento dei servizi prestati e la condivisione di regole e di valori.

Art. 16

Registrazione:

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Art. 17

Certificazione antimafia

1. Dato atto che è in corso di presentazione la richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura di Reggio Emilia, in considerazione dell’urgenza di procedere alla stipula della presente convenzione per garantire la continuità dei servizi di trasporto inter-ospedalieri non urgenti, i committenti ritengono di procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.

2. Il presente contratto viene stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, venga emessa una informazione antimafia interdittiva, l’Amministrazione recede ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 159/2011.

SEZIONE III: ORDINARI

Ambito: a) trasporti ordinari

b) trasporti organi e materiali

La presente convenzione disciplina i rapporti normativi ed economici per la gestione dei servizi di trasporto ordinari in favore di cittadini infermi, residenti nella provincia di Reggio Emilia e non trasportabili con i mezzi ordinari.

Le Associazioni di Volontariato si rendono disponibili a provvedere ai trasporti di che trattasi, compatibilmente alle proprie disponibilità sia di mezzi che di personale, dichiarando il numero dei mezzi messi a disposizione (è ammessa la disponibilità di un unico mezzo per gruppi di sedi nell’ambito del distretto) e gli orari di attività (notti e festivi compresi) secondo lo schema allegato al documento di cui alla Sezione IV “Accordo Economico”.

I mezzi ed il personale impiegati per i trasporti ordinari saranno distinti sul piano organizzativo da quelli impiegati per i trasporti in emergenza urgenza e per i trasporti inter-ospedalieri non urgenti.

Art. 1

Tipologie di trasporto ammesse

Sono a carico dell’Ausl i seguenti trasporti:

a) Dimissioni dai P.S./ Reparti/Poliambulatori degli Ospedali del territorio al domicilio di pazienti intrasportabili con i comuni mezzi ed afferiti in emergenza- urgenza per i quali non sia ritenuto necessario il ricovero; b) Trasporti finalizzati all’ottenimento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il SSN per i pazienti titolari dei seguenti codici di esenzione rilasciati dai medici referenti Responsabili del Dipartimento Cure Primarie:

- ADI (assistenza domiciliare integrata);

- OC (pazienti oncologici): il rilascio è vincolato alla certificazione rilasciata dal Servizio di Oncologia;

- ADMA (assistenza residenziale-semiresidenziale per pazienti affetti da HIV) - CP (Casa Protetta)

c) Trasporti sanitari per pazienti Dializzati limitatamente all’ottenimento delle prestazioni dialitiche o sanitarie correlate alla patologia in possesso del seguente codice di esenzione.

e) Trasporti per ricoveri in Ospedali pubblici e/o Case di Cura accreditate e dimissioni da Ospedali pubblici e/o Case di Cura accreditate in favore di ospiti residenti su posti convenzionati delle RSA e Case Protette.

f) Dimissioni temporanee per il domicilio e rientro di pazienti intrasportabili con altri mezzi ricoverati presso la Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Correggio e pazienti GRACER/GRAD RSR di Albinea.

Tutti gli altri trasporti (consulenze, visite specialistiche, terapie fisiche ecc.) sono a carico degli Enti Gestori.

Art. 2

Trasporti con onere a carico dell’utente

Sono da considerarsi a carico dell’utente le seguenti tipologie di trasporto, e in particolare, tutte le tipologie non espressamente previste all’art. 1 ed in particolare:

- ricovero programmato o non urgente

- dimissione dai reparti di ricovero per pazienti che non rientrino nelle categorie specificate nell’art. 1)

- dimissione dal Pronto Soccorso non rientrante nella casistica di cui all’art.1 lett. a) - dimissione al domicilio di paziente di struttura protetta convenzionata

- trasferimento ad altra struttura sanitaria e/o sociale richiesta dal paziente stesso

- prestazioni diagnostico-terapeutiche in generale, visite ambulatoriali, visite fiscali od assimilabili, anche se motivati da certificazione medica

- trasferimento o consulenza e prestazioni diagnostico-terapeutiche, da strutture private alla strutture pubblica e/o accreditata.

Art. 3

Trasporti di sangue, materiale biologici e parti anatomiche

Le Associazioni aderenti alla convenzione si rendono disponibili per i trasporti occasionali e periodici di sangue, materiali biologici e parti anatomiche nelle fasce orarie diurne e notturne, di tutti i giorni della settimana, festivi e prefestivi compresi.

Art. 4

Modalità di autorizzazione/verifica

Relativamente ai trasporti a carico dell’Ausl il diritto al trasporto deve essere attestato dall’Ausl

Nel documento SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE (pagine 21-37)

Documenti correlati