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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE CON LE PUBBLICHE ASSISTENZE E I COMITATI LOCALI CROCE ROSSA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA RELATIVAMENTE AI TRASPORTI SANITARI IN:

 EMERGENZA-URGENZA

 TRASPORTI GENERATI DAI PRESIDI OSPEDALIERI (INTER- OSPEDALIERI)

 ORDINARI/TRASPORTO ORGANI E MATERIALI

Convenzione tra

- L’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia Via Amendola 2, C.F. 01598570354, rappresentata dal Direttore Generale F.F. Dott.ssa Eva Chiericati;

- l'Azienda Ospedaliera - IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) con sede in Reggio Emilia in Viale Umberto I 50, C.F. 01614660353, rappresentata dal Direttore Generale pro- tempore Dott. Fausto Nicolini;

e

I Comitati Locali Croce Rossa Italiana e le Pubbliche Assistenze, disciplinate dalla Legge 266 dell’11.8.1991, presenti sul territorio provinciale di Reggio Emilia che hanno superato positivamente la valutazione ai fini della “DG Accreditamento regionale” e intendono concorrere alla costituzione delle reti provinciali di trasporto sanitario delineate nella presente Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso che

le Associazioni di Volontariato concorrono al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, l’Azienda Usl di Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova – IRCCS di Reggio Emilia ritengono indispensabile valorizzare il volontariato, quale espressione autonoma dei cittadini, in quanto fattore indispensabile allo sviluppo della società ed alla realizzazione delle più elevate condizioni di vita sociali e sanitarie del nostro territorio. Le Aziende intendono promuovere l’integrazione tra il servizio pubblico ed il volontariato, rappresentando

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solidarietà umana. Il Volontariato garantisce inoltre la possibilità di disporre di un potenziale di operatori, capacità e mezzi che sono difficilmente acquisibili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Constatato:

 che l’Azienda USL Reggio Emilia (di seguito AUSL) e l'Azienda Ospedaliera - IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova (di seguito ASMN) hanno competenza in materia di soccorso territoriale in emergenza - urgenza (D.P.R. 27 Marzo 1992 e provvedimenti collegati; Intesa Stato - Regioni del 11/04/1996 e successiva n. 1711 del 22/05/2003; Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1349 del 14/07/2003) e competenza in materia di emergenza di massa nel territorio provinciale (Intesa Stato - Regioni del 11/04/1996 e successiva n. 1711 del 22/05/2003;

nota n. 1667/105 EMER del 24/04/1996 - Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Servizio di Emergenza Sanitaria; Delibera di Giunta Emilia Romagna n. 609 del 25/05/2015);

 che la copertura dell’intero territorio provinciale per attività di soccorso territoriale in emergenza - urgenza, secondo i criteri indicati dal Comunicato relativo al DPR 27/03/1992 della Presidenza Consiglio dei Ministri, Gruppo di lavoro Stato - Regioni del 02/12/1991, costituisce una priorità organizzativa;

 che è espressamente previsto dalla legislazione vigente un centro unico di risposta alla richieste di soccorso (ricezione - processo della chiamata - coordinamento del soccorso), denominato Centrale Operativa 118 (CO118EO), localizzato a Parma e con competenza sovra-provinciale (Area Vasta Emilia Ovest: Piacenza-Parma-Reggio E.);

 che il consolidamento del modello Hub&Spoke promosso dal Piano Sanitario Regionale 1999- 2001 ha reso necessario identificare una flotta di mezzi dedicati ai servizi di trasporto inter- ospedalieri;

 che l’evoluzione anagrafica e multipatologica della popolazione, associata alla riorganizzazione dei percorsi ospedalieri, ha condotto ad un progressivo incremento dei volumi dei trasporti ordinari dal/verso il territorio verso/dagli ospedali;

 che, analogamente, anche i trasporti relativi alla movimentazione di materiali e organi risultano in progressivo aumento;

 che ASMN e AUSL hanno costituito un centro unico di risposta alle richieste di trasporto pazienti e materiali generate da ASMN e Presidi Ospedalieri dell’AUSL, denominato Centrale Trasporti – Reggio Emilia Soccorso (di seguito: CT-RES);

 che nella Provincia di Reggio Emilia le attività di trasporto sul territorio sono svolte unicamente

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per le strutture di soccorso e trasporto infermi previsti nella Delibera di Giunta RER n. 44 del 26/01/2009 (di seguito “DG Accreditamento regionale”), avendo superato positivamente la relativa visita di valutazione;

Oggetto della Convenzione:

La presente Convenzione intende disciplinare i rapporti tra i contraenti relativamente a:

SEZIONE I : EMERGENZA-URGENZA

 servizi di soccorso, effettuati dalle Associazioni e disposti dalla CO118EO per attività di emergenza-urgenza, “ordinaria” e “straordinaria” (maxi emergenze);

 trasporti inter-ospedalieri urgenti*, commissionati dalla CO118EO e relativi ai trasferimenti da effettuarsi in regime di urgenza da ASMN o dai Presidi Ospedalieri dell'AUSL verso strutture pubbliche/private accreditate.

*I trasporti inter-ospedalieri urgenti sono quei trasporti che:

1) devono essere effettuati immediatamente a causa delle condizioni cliniche del paziente

2) sono caratterizzati dalla necessità di mezzo attrezzato (con monitor defibrillatore e ventilatore) e accompagnamento di professionista sanitario

SEZIONE II : TRASPORTI GENERATI DAI PRESIDI OSPEDALIERI

 trasporti inter-ospedalieri non urgenti**, commissionati dalla CT-RES e relativi ai trasferimenti programmati o comunque non in regime di urgenza da ASMN o dai Presidi Ospedalieri dell'AUSL verso strutture pubbliche/private accreditate

** I trasporti inter-ospedalieri non urgenti sono quei trasporti che:

1) sono programmati, con o senza assistenza professionale

2) sono programmabili, ma non sono stati programmati o non sono programmabili, ma in ogni caso possono essere effettuati con delay > a 30’

SEZIONE III: ORDINARI

 trasporti ordinari:

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 commissionati dalla CT-RES e relativi alle dimissioni da Reparti/Servizi di ASMN o dei Presidi Ospedalieri AUSL verso il territorio

 commissionati direttamente dall’utenza alle Associazioni di Volontariato che aderiscono alle presente Convenzione, relativi a trasporti non urgenti dal territorio verso ASMN o Presidi Ospedalieri AUSL nei confronti di utenti che rientrino nelle categorie aventi diritto di trasporto a carico AUSL, occasionale (allegato ‘Trasporti con oneri a carico Ausl’) o periodicamente programmato (es. dialisi)

 trasporti organi e materiali, possono essere:

- occasionali: commissionati da CO118EO (relativamente alle procedure

“espianto/trapianto” urgente), o da CT-RES (trasporto organi non urgente, trasporto programmato materiali)

- periodici: commissionati dai Presidi Ospedalieri AUSL e relativi a tipologie specifiche (trasporto sangue, trasporto provette)

SEZIONE IV: ACCORDO ECONOMICO

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SEZIONE I: EMERGENZA-URGENZA

Ambito: a) servizi di soccorso

b) trasporti inter-ospedalieri urgenti

Art. 1)

Basi operative (postazioni):

a) Per gli automezzi di soccorso che compongono la rete dedicata ai trasporti in emergenza-urgenza sono da considerarsi basi operative e punti di partenza i “punti” topografici elencati nella tabella seguente (“postazioni”, secondo la dizione utilizzata nella “DG Accreditamento regionale”), che rispondono a:

• criteri temporali d’intervento indicati nel Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al D.P.R. 27/3/92 (Gazzetta Ufficiale del 30.5.92);

• dati storici di attività

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

CRI Carpineti Via Crispi 5/A Carpineti

CRI Casina Via Matteotti 2/1 Casina

CRI Toano Via Provinciale Est 6/A Toano

PA C. Verde Busana Via Canedoli 18 Busana

PA C. Verde Villa Minozzo P.zza del Volontariato 1 Villa Minozzo PA C. Verde C. Monti - Vetto Via Boschi 24 Castelnovo ne’ Monti

Distretto di Scandiano

CRI Baiso Via Immovilla 1 Baiso

CRI Castellarano Via Roma 58 Castellarano

CRI Rubiera Via De Gasperi 1/B Rubiera

CRI Scandiano Via Pistoni e Blosi 1 Scandiano

PA EMA Via Aldo Moro 11 Casalgrande

Distretto di Montecchio

CRI Canossa Piazza Matilde di Canossa 1 Canossa

CRI Cavriago Via Poletti 7 Cavriago

PA C. Arancione Montecchio Via della Croce Arancione 2 Montecchio A.P. C. Bianca Sant’Ilario Via Fellini 4 Sant'Ilario d'Enza

Distretto di Reggio Emilia

CRI Reggio Emilia Via del Chionso 32 Reggio Emilia

CRI Quattro Castella Via Maresciallo Tito 65 Montecavolo PA C. Verde Reggio Emilia Via della Croce Verde 1 Reggio Emilia

PA C. Verde Albinea Via Grandi 4/12 Albinea n 10

PA Castelnovo Sotto Via Petrarca 6 Castelnovo Sotto

CRI Bagnolo Via Tassone 3 Bagnolo

Distretto di Correggio

CRI Correggio Via Vittorio Veneto 34 Correggio

CRI Fabbrico Via Verdi 1 Fabbrico

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CRI Novellara Largo della solidarietà e della pace 1 Novellara

CRI Reggiolo Via Cappelletta 14 Reggiolo

PA C. Azzurra Poviglio Via Ceci 13/15 Poviglio

b) Gli eventuali spostamenti delle postazioni delle Unità Operative Mobili (UOM, secondo la dizione utilizzata nella “DG Accreditamento regionale”) delle Associazioni/Comitati contraenti, corrispondenti agli indirizzi elencati e stabilite nella presente Convenzione, tenuto conto del loro impatto sul disposto convenzionale, sono attuabili:

 per le postazioni, previa comunicazione a CO118EO e a ASMN - AUSL Reggio Emilia. Le postazioni dovranno comunque rispondere ai criteri previsti dalla “DG Accreditamento regionale”;

 per i punti di stazionamento di UOM diversi dalle postazioni, previa autorizzazione da parte di CO118EO e di ASMN - AUSL Reggio Emilia. La mancata autorizzazione comporterà il recesso dell’Associazione interessata dalla presente Convenzione.

c) Eventuali postazioni ulteriori a quelle previste ed elencate al comma a) del presente articolo, saranno convenzionabili a fronte di nuove esigenze sanitarie, su richiesta dell’AUSL di Reggio Emilia e previo accordo con la CO118EO, tenuto conto dell’offerta delle Associazioni presenti nel territorio interessato e firmatarie del presente accordo:

- area in cui la percentuale di servizi effettuati in tempo maggiore di 20 minuti risulti essere superiore al 5%

- ovvero, richieste dall’AUSL per particolari esigenze dettate dalle caratteristiche del territorio (caselli autostradali / insediamenti produttivi…)

- presenza in modalità PP - come indicato al comma a) dell’Art. 2) - almeno nelle 12 ore diurne

- contestuale rispetto di quanto previsto: comma d) dell’art Art. 2), comma a) dell’Art. 3), commi a) b) d) e) dell’Art. 4), comma b) dell’Art. 5), commi a) b) dell’Art. 6)

- completamento del percorso di Accreditamento regionale delle Strutture di Soccorso/

Trasporti infermi (Delibera di Giunta RER 26/01/2009, n.44).

c) Le UOM “Auto-medica” e “Auto-infermieristica” hanno, quale sede di stazionamento e partenza, la sede ospedaliera presente nel Distretto di assegnazione.

A tal fine l’AUSL mette a disposizione ambienti idonei sia per il personale che per gli automezzi addetti al servizio, localizzando tali ambienti di norma nell'area del Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero o in area ad esso adiacente.

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d) Il territorio di competenza delle UOM che stazionano nelle singole postazioni è determinato dalla ripartizione che risponde al criterio di attivazione della UOM con minor tempo di intervento, ovvero di quella a maggior risorsa professionale resa disponibile dalle Aziende Sanitarie, secondo protocollo di intervento della CO118EO. Resta inteso che la CO118EO, in base alle necessità di intervento e coordinamento su tutto il territorio provinciale, può utilizzare qualsiasi mezzo convenzionato di ogni Associazione per attività in tutto l’ambito provinciale e, in particolari circostanze, anche al di fuori di esso. In tali casi, in situazioni di carattere straordinario, la CO118EO si impegna ad adottare il criterio della triangolazione per la copertura del territorio. Le competenze territoriali sono state individuate con il concorso ed in accordo con i rappresentanti delle Associazioni interessate. Eventuali variazioni del territorio di competenza in corso di validità della presente Convenzione, determinate da modifiche dell’attuale assetto, saranno concordate con le Associazioni interessate. Le singole Associazioni si impegnano a fornire la loro collaborazione al fine di integrare la rete delle competenze territoriali con tutte le informazioni utili alla rapida individuazione delle località di intervento (punti di riferimento

“naturali”, manufatti rilevanti ecc…), da riportare sul supporto informatico;

Art. 2

Modalità di servizio:

a) si intendono in “Pronta Partenza h 24” (PP) le UOM richieste e garantite continuativamente e senza interruzione presso i punti di stazionamento con relativo equipaggio, esclusivamente deputati agli interventi in emergenza-urgenza;

b) si intendono in “Pronta Partenza _ Disponibili h 24” (PP_D) le UOM richieste e garantite, le quali:

- di norma e comunque prioritariamente sono deputate agli interventi di soccorso in emergenza- urgenza e ai servizi inter-ospedalieri urgenti commissionati da CO118EO;

- secondariamente e nel solo orario notturno possono effettuare trasporti inter-ospedalieri non urgenti e trasporti di dimissione commissionati da CT-RES

L’equipaggio è costituito da operatori disponibili (ovvero anche dedicati ad altra attività, o in stand by presso la sede), comunque in grado di “attivarsi” e garantire la partenza entro e non oltre 15 minuti dalla richiesta.

Le Associazioni garantiscono la disponibilità di un mezzo con modalità PP_D per ogni Distretto Sanitario (escluso il Distretto di Reggio Emilia, salvo future esigenze), anche in forma consorziata; lo schema di fornitura deve essere puntualmente comunicato alla CO118EO e alla CT-RES

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c) E’ richiesta alle Associazioni che accedono alla Convenzione la disponibilità a fornire le UOM nel numero e con le modalità di servizio sotto indicati:

ASSOCIAZIONE UOM POSTAZIONE

PUNTO DI STAZIONAMENTO Distretto di Castelnovo ne’ Monti

C L CRI Carpineti n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Crispi 5/A Carpineti C L CRI Casina n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Matteotti 2/1 Casina C L CRI Toano n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Provinciale Est 6/A Toano PA C. Verde A. A. Busana n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Canedoli 18 Busana

PA C. Verde Villa Minozzo n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) P.zza del Volontariato 1 Villa Minozzo PA C. Verde Villa Minozzo

. UOM Gazzano – Civago…. n° 1 UOM h 24 PP_D*(mezzo ‘Tipo B’) Civago

PA C. Verde C. Monti - Vetto n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Boschi 24 Castelnovo ne’ Monti PA C. Verde C. Monti - Vetto

. UOM Vetto………. n° 1 UOM h 24 PP** (mezzo ‘Tipo B’) Vetto d'Enza

PA C. Verde A. A. Busana…….

PA C. Verde C. Monti – Vetto….

PA C. Verde Villa Minozzo……

C. L. C.R.I. Casina………

C. L. C.R.I. Toano ………

C. L. C.R.I. Carpineti ………

N° 1 Auto-medica h24 in quota 23,48%

in quota 23,48%

in quota 23,48%

in quota 9,85%

in quota 9,85%

in quota 9,85%

Osp. S. Anna Castelnovo ne’ Monti

Mezzo ed equipaggio aziendali n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Osp. S. Anna Castelnovo ne’ Monti

Distretto di Scandiano

C L CRI Carpineti

. Postazione Baiso n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’)*** Via Immovilla 1 Baiso C L CRI. Castellarano n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Roma 58 Castellarano C L CRI. Rubiera n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via De Gasperi 1/B Rubiera C L CRI Scandiano n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Pistoni e Blosi 1 Scandiano PA E.M.A. n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Aldo Moro 11 Casalgrande C L CRI Scandiano N° 1 Auto-medica h24 Ospedale Magati di Scandiano C L CRI Scandiano n° 1 UOM h 24 PP_D (mezzo ‘Tipo B’) Via Pistoni e Blosi 1 Scandiano

Distretto di Montecchio

C L CRI Canossa n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Piazza Matilde di Canossa 1 Canossa C L CRI Cavriago n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Poletti 7 Cavriago

PA C. Arancione Montecchio n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) V. della Croce Arancione 2 Montecchio AP C. Bianca S. Ilario n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Fellini 4 Sant'Ilario d'Enza

AP C. Bianca S. Ilario…………...

PA C. Arancione Montecchio…..

N° 1 Auto-medica h24 in quota 50%

in quota 50%

Ospedale Franchini di Montecchio

AP C. Bianca S. Ilario………….

PA C. Arancione Montecchio…

n° 1 UOM h 24 PP_D§ (mezzo Tipo B) in quota 25%

in quota 75%

Via Fellini 4 Sant'Ilario d'Enza

V. della Croce Arancione 2 Montecchio

Distretto di Reggio Emilia

C L CRI Reggio Emilia n° 2 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via del Chionso 32 Reggio Emilia PA C. Verde Reggio Emilia n° 2 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via della Croce Verde 1 Reggio Emilia C L CRI Quattro Castella n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Maresciallo Tito 65 Quatto Castella PA Castelnovo Sotto n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Petrarca 6 Castelnovo Sotto C L CRI Correggio

. Postazione Bagnolo………. n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Tassone 3 Bagnolo PA C. Verde Albinea n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Grandi 4 Albinea

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PA C. Verde Reggio Emilia in quota 50%

C L CRI Reggio Emilia PA C. Verde Reggio Emilia

N° 1 Auto-medica h24 in quota 50%

in quota 50%

Ospedale ASMN Reggio Emilia

Distretto di Correggio

C L CRI Correggio n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Vittorio Veneto 34 Correggio C L CRI Fabbrico n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Verdi 1 Fabbrico

C L CRI Correggio N°1 Auto-medica h24 Ospedale S. Sebastiano Correggio C L CRI Correggio n° 1 UOM h 24 PP_D (mezzo ‘Tipo B’) Via Vittorio Veneto 34 Correggio

Distretto di Guastalla

C L CRI Guastalla n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Allende 4 Guastalla C L CRI Guastalla

. Postazione Reggiolo……… n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Cappelletta 14 Reggiolo

C L CRI Novellara n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) L.go d. solidarietà e d. pace 1 Novellara PA C. Azzurra Poviglio n° 1 UOM h 24 PP (mezzo ‘Tipo B’) Via Ceci 13/15 Poviglio

C L CRI Guastalla……….

PA C. Azzurra Poviglio………....

N° 1 Auto-medica h24 in quota 85%

in quota 15%

Ospedale Civile di Guastalla

C L CRI Guastalla n° 1 UOM h 24 PP_D (mezzo ‘Tipo B’) Via Allende 4 Guastalla

Per le sole sedi storicamente presenti sul territorio che insistono in aree disagiate si concorda sul convenzionamento dei mezzi con modalità di servizio differenti, in particolare:

* PA C. Verde Villa Minozzo, UOM Gazzano-Civago-Asta (sede a rotazione): modalità in PP_D, ovvero equipaggio disponibile con i criteri indicati al comma b) Art. 2

** PA C. Verde C. Monti – Vetto, UOM Vetto: modalità PP nelle sole ore diurne di sabato e domenica e festivi.

*** CL CRI Carpineti, postazione Baiso: modalità PP nelle sole ore notturne 7/7 e nelle ore diurne di sabato e domenica

§ UOM PP_D nel distretto di Montecchio è disponibile nelle sole ore notturne

d) Le Associazioni convenzionate devono porre a disposizione della CO118EO le UOM richieste per tutto l’arco di tempo previsto. Su ogni UOM le Associazioni contraenti possono far ruotare tutti i mezzi-ambulanza e i mezzi-automedica nelle loro disponibilità che ottemperino ai criteri indicati nei commi a) b) c) dell’art. 4). Eventuali cambi di equipaggio o sostituzione di mezzo devono essere attuati tempestivamente e con soluzioni organizzative interne tali da non inficiare la reale continuità del servizio e la disponibilità del mezzo;

e) Eventuali mezzi non richiesti e messi spontaneamente ed occasionalmente a disposizione dalla singola Associazione dovranno possedere gli stessi requisiti indicati al comma d) dell’art. 2, essere preliminarmente e tempestivamente segnalati alla CO118EO (nel momento di "ingresso in servizio"); gli stessi mezzi sono tenuti all’osservanza, sotto il profilo tecnico-operativo, di quanto previsto dalla presente Convenzione;

f) In caso di particolari necessità le Associazioni in Convenzione sono tenute a porre a disposizione della CO118EO, direttamente o attraverso eventuale organismo di coordinamento tra loro istituito, tutti i mezzi in servizio, anche se dedicati ad altra attività, sino alla risoluzione dell’emergenza

(10)

Art. 3

Dipendenza operativa :

a) Le Associazioni in convenzione pongono le UOM convenzionate elencate al comma c) dell’Art. 2) a disposizione esclusiva della CO118EO e non sono autorizzate ad utilizzarle ad altro fine durante gli orari stabiliti dalla presente Convenzione, ad eccezione di quanto previsto al comma b) dell’Art. 2), esclusivamente su richiesta della CT-RES;

b) E’ fatto divieto alle Associazioni convenzionate di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso.

Qualora pervengano richieste di soccorso direttamente alle Associazioni, la CO118EO si impegna comunque a gestire il servizio solo nei casi in cui le Associazioni trasmettano tempestivamente alla CO118EO le richieste giunte, prima dell’invio del mezzo, specificando:

1. luogo dell’evento e tutti i riferimenti necessari ad identificarlo 2. dinamica dell’accaduto

3. riferimento telefonico dell’allertatore

4. qualsiasi altra informazione che possa essere utile a fini di “filtro” e gestione;

c) Le Associazioni dovranno adeguare il proprio assetto operativo alle direttive impartite dalla CO118EO / Sistema Emergenza Territoriale RE, e in particolare quelle contenute nei protocolli relativi a:

I. modalità di attivazione*

II. modalità conduzione intervento, coordinamento e triage, destinazione ospedaliera* * III.definizione reports di fine missione*

IV.dotazione di materiale sanitario e presidi*

V. maxi-emergenze*

* In considerazione delle variazioni intercorse e in fase di consolidamento inerenti (architettura della rete regionale delle centrali operative 118 Information / Communication Tecnology utilizzata), i protocolli citati saranno perfezionati in corso di validità della presente convenzione e riportati in documenti allegati che ne costituiranno parte integrante.

d) Nei rapporti tecnico - operativi con la CO118EO, al solo fine di migliorare il servizio offerto all'utenza, le Associazioni si pongono come "interlocutore esperto" relativamente all'area territoriale di competenza e a tale scopo si impegnano ad acquisire per loro uso interno il materiale cartografico, e/o altro, utile ad integrare le informazioni fornite dalla CO118EO per il riconoscimento ed il raggiungimento del luogo dell'intervento.

e) Per assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni di massa programmate:

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 le Associazioni contattate direttamente dagli organizzatori degli eventi, fatta salva la regolazione economica diretta con l’Ente organizzatore, sono tenute a:

- indicare all’organizzatore il corretto percorso per la stima delle esigenze di assistenza (tabella di calcolo del rischio / calcolo delle risorse sanitarie necessarie / comunicazione alla CO118EO), in ottemperanza alla Delibera di Giunta RER 609/2015 (recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di Indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”),

- comunicare direttamente e preventivamente alla CO118EO, tramite apposito format disponibile sul sito web della CO118EO, la partecipazione all’iniziativa e la natura della stessa, con tutte le notizie necessarie a permettere la corretta valutazione delle necessità di coordinamento e gestione dei soccorsi (variazioni ordine di competenza territoriale, modificazioni viabilità, indicazione Pronto Soccorso).

 in caso di avvenimenti in cui l’assistenza sanitaria sia affidata dall’organizzatore direttamente alla CO118EO, questa si impegna ad impiegare in modo equo ed omogeneo tutte le Associazioni con le quali le Aziende Sanitarie hanno in essere il rapporto convenzionale, assicurando comunque il coinvolgimento prioritario delle Associazioni che insistono sul territorio nel quale si svolga l’avvenimento. Gli aspetti economici saranno regolati direttamente dalle Associazioni con gli Enti organizzatori.

f) Maxi-emergenza

 si istituisce l’Esecutivo Provinciale Maxi-emergenza, costituita da:

- un referente aziendale / CT-RES

- un referente C.R.I., appositamente delegato - un referente A.N.P.A.S., appositamente delegato

 l’Esecutivo Provinciale Maxi-emergenza ha competenza nella stesura dei protocolli di intervento locali, che dovranno risultare armonici con quanto è in via di definizione a livello di Area Vasta Emilia Ovest

Si stabilisce fin d’ora che:

- l’avvio del protocollo relativo all’intervento di soccorso in caso di maxi-emergenza è di pertinenza della CO118EO

- in caso di allertamento per una situazione di maxi-emergenza, le Associazioni si adoperano per mettere a disposizione della CO118EO tutti i mezzi e il personale richiesti e reperiti, anche distogliendoli da altre attività

(12)

- il comportamento sul luogo dell’evento, le modalità di distribuzione del personale, i ruoli reciproci, le dotazioni aggiuntive e la responsabilità della loro fornitura, lo schema di comunicazioni in caso di maxi-emergenza saranno riportati nell’Allegato “Maxi-Emergenze” * - le Associazioni garantiscono la formazione inerente il “Protocollo di intervento in caso di maxi emergenza” a tutti i propri operatori, mediante apposito corso di formazione interna; il nucleo degli istruttori, appartenente alle diverse Associazioni, sosterrà apposito “Corso di formazione per istruttori” organizzato e gestito dall’Esecutivo Provinciale Maxi Emergenza; l’attività di formatori ed istruttori è coordinata dall’Esecutivo Provinciale Maxi Emergenza.

Art. 4 Mezzi :

a) Le Associazioni contraenti si impegnano ad utilizzare mezzi pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dall’attuale normativa ed in particolare, per i servizi in urgenza/emergenza oggetto della presente Sezione I della Convenzione:

- le ambulanze devono avere caratteristiche minime di “mezzo Tipo B” (autoambulanza progettata e attrezzata per il trasporto e il trattamento di base e il monitoraggio dei pazienti), come da Norma Europea EN 1789/2007;

- le automediche devono essere immatricolate come autoveicolo di soccorso avanzato con personale sanitario a bordo, in conformità al D.M. 5 Novembre 1996 (G.U. n 268 del 15 Novembre 1996) e alla nota del M.I.T. Prot. 43325 del 9 Maggio 2007

b) In ottemperanza alla “DG Accreditamento regionale”, i mezzi “Ambulanza tipo B”:

- hanno limiti di impiego definiti in 7 anni o 300.000 Km

- devono essere dotati di attrezzatura/materiale sanitario di soccorso, il cui onere di approvvigionamento è posto a carico della Associazione contraente, così come la manutenzione e l’idonea conservazione. L’AUSL si impegna a fornire i farmaci, l’attrezzatura ed il materiale di medicazione necessario. L’elenco dei farmaci, presidi sanitari che l’AUSl metterà a disposizione verrà dettagliato in uno specifico allegato che verrà adottato successivamente, al termine dei lavori dell’apposito gruppo.

c) In ottemperanza alla “DG Accreditamento regionale”, i mezzi “Automedica” e

“Autoinfermieristica”:

- hanno limiti di impiego definiti in 7 anni o 300.000 Km

- devono essere dotati di materiale e strutture fisse (come indicato nell’allegato ‘…‘), il cui onere di approvvigionamento, manutenzione e conservazione è posto a carico dell’Associazione

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contraente; la dotazione “speciale”, strumentale e di materiali in utilizzo alla équipe sanitaria, è posta a carico dell’AUSL

d) Le Associazioni contraenti si impegnano a fornire al preposto ufficio regionale ed alla CT-RES, tutte le notizie necessarie all’aggiornamento dell’apposito elenco regionale, relativo a numero, tipologia e dotazione dei mezzi di soccorso di proprietà delle Associazioni stesse

e) Le Associazioni si impegnano ad adeguare tempestivamente i mezzi in dotazione ad eventuali nuovi standard che si venissero a definire, ovvero a nuovi criteri normativi, nonché a permettere la monitoraggio / verifica dell’ottemperanza ai contenuti dei commi del presente articolo da parte di personale della CT-RES/AUSL-RE.

Art. 5

Mezzi di comunicazione :

a) I collegamenti telefonici tra CO118EO e “postazioni” delle Associazioni contraenti sono assicurati esclusivamente mediante rete telefonica privata, i cui oneri di installazione e manutenzione sono a carico della Azienda USL. Le Associazioni si impegnano a garantire un corretto utilizzo dei dispositivi telefonici in uso e a segnalare tempestivamente alla CO118EO ogni eventuale problema si verificasse nel collegamento.

b) I collegamenti tra CO118EO e mezzi di soccorso delle Associazioni contraenti attualmente sono assicurati da:

- terminali di bordo operante su rete 3G o superiore, per trasmissione/ricezione dati, di proprietà ASMN

- radio veicolare operante sulla frequenza radio VHF, di proprietà dell’ASMN - radio portatile operante sulla frequenza radio VHF, di proprietà dell’ASMN - telefono cellulare dedicato, con limitazioni all’uso, di proprietà dell’ASMN - radio veicolare operante sulla frequenza, di proprietà delle Associazioni contraenti L’ASMN garantisce la fornitura e la manutenzione di:

- terminali di bordo per ogni mezzo ambulanza adibito ai servizi di emergenza - urgenza

- un apparato radio veicolare per ogni mezzo ambulanza adibito ai servizi di emergenza – urgenza

- un apparato radio portatile per ogni UOM, come previsto ed elencato al comma c) dell’art 2 - un telefono cellulare per ogni UOM, come previsto ed elencato al comma c) dell’art 2

Le Associazioni si impegnano a seguire le corrette modalità di uso degli apparati forniti dall’ASMN.

(14)

Le Associazioni si impegnano ad applicare eventuali variazioni del protocollo di comunicazione connesse ad evoluzione della rete ICT regionale, preventivamente illustrate

Le Associazioni contraenti si impegnano a garantire un corretto utilizzo degli apparati radio, telefonici e altri terminali forniti in uso ed a segnalare tempestivamente alla CT-RES eventuali necessità di intervento tecnico.

L’apparato veicolare operante sulla frequenza di proprietà delle Associazioni è da intendersi quale strumento di back up, utilizzabile in particolari condizioni su indicazione della CO118EO, o quale strumento di comunicazione per attività che non rientri nei servizi normati dalla presente Convenzione e non disposta dalla CO118EO

c) le singole Associazioni contraenti nominano un proprio “referente comunicazioni”, dei quali la CO118 conserva apposito elenco;

I. i “referenti comunicazioni” sono tenuti a partecipare ai periodici incontri di aggiornamento e refresh sul protocollo di comunicazione pianificati dalla CT-RES

II. è affidato al “referente comunicazioni” il compito di diffondere e garantire l’osservanza del protocollo di comunicazione all’interno della Associazione di appartenenza

III. il “referente comunicazione” ha il compito di mantenere aggiornato il registro degli apparati di proprietà dell’ASMN ed è l’interlocutore della CT-RES per ogni operazione amministrativa e tecnica sugli stessi

Art. 6 Personale :

a) Le Associazioni contraenti si impegnano ad utilizzare equipaggi composti da “2 soccorritori + 1 autista soccorritore” (3 unità) per le ambulanze “PP” ed equipaggi composti da almeno “1 soccorritore + 1 autista soccorritore” (2 unità) per le ambulanze “PP_ D”, ovvero per quelle attivate in base al protocollo ‘maxi emergenza‘ relativo al comma f) - art. I_3 della presente Sezione I della Convenzione;

b) In ottemperanza alla “DG Accreditamento regionale”:

- I componenti degli equipaggi delle UOM emergenza-urgenza con qualifica di soccorritore devono aver frequentato, con superamento dell’esame finale, un corso di formazione teorico - pratico “di inserimento” inerente il soccorso sanitario territoriale di almeno 100 h complessive, e un periodo di “tirocinio pratico” sui mezzi di soccorso pari ad almeno 24 h, organizzati e tenuti dalla Associazione stessa. Per il mantenimento delle competenze devono essere effettuate almeno 10 ore teorico-pratiche annue e un periodo di affiancamento strutturato di 24 h.

(15)

- I componenti degli equipaggi delle UOM emergenza-urgenza con qualifica di autista soccorritore, oltre alla formazione prevista per il soccorritore devono sostenere la formazione teorico-pratica alla “guida in sicurezza” per un periodo non inferiore a 10 h, e un periodo di affiancamento su UOM in emergenza-urgenza di almeno 12 h. Per il mantenimento delle competenze devono essere effettuate almeno 10 ore teorico-pratiche annue specificamente orientate alle competenze di guida.

Il percorso formativo, il superamento dell’esame finale del corso e il mantenimento della idoneità agli aggiornamenti annuali devono essere certificati dal Direttore Sanitario della singola Associazione alla CT-RES.

c) Per i mezzi “Automedica” e “Autoinfermieristica”, si richiede la presenza di n° 1 autista soccorritore abilitato secondo le modalità di cui ai commi a) e b) del presente articolo, che abbia completato un periodo di affiancamento sui mezzi specifici pari a 30 ore

d) Le associazioni contraenti si impegnano a prevedere i seguenti momenti formativi, l’onere economico dei quali è sostenuto dal S.S.N.:

- almeno un incontro affidato a personale appartenente al sistema emergenza territoriale / CO118EO, a contenuto organizzativo/conoscitivo del sistema e delle reti, in particolare della rete DAE, nell’ambito di ognuno dei corsi di formazione teorico pratici “di inserimento”

organizzati dalle Associazioni stesse; le Associazioni si impegnano a rendere obbligatoria la partecipazione a tale incontro;

- la formazione pianificata e gestita dalla CT-RES inerente l’evoluzione dei sistemi di comunicazione e rivolta ai “referenti comunicazione” delle singole Associazioni

- la formazione pianificata e gestita dal S.S.N. inerente la diffusione del programma BLSD rivolto agli istruttori laici formati nell’ambito delle Associazioni stesse

- un “corso di formazione per istruttori” inerente i temi della maxi-emergenza, come indicato al comma f) dell’art. 3;

Si rimanda alla Commissione di cui all’art. 11 la produzione di proposte inerenti ulteriori progetti formativi, tendenti ad innalzare e omogeneizzare il livello di performance degli equipaggi di soccorso;

e) Sui mezzi “Automedica” sono impiegati medici ed infermieri professionali messi a disposizione dall’ASMN o dall’AUSL;

f) sul mezzo “Autoinfermieristica h 12” a partenza dall’ASMN è impiegato un infermiere specificamente formato.

(16)

Art. 7

Responsabilità :

a) Il Presidente e/o Rappresentante Legale di ogni Associazione convenzionata è responsabile della rispondenza dei servizi di soccorso alle norme indicate nella presente Sezione I della Convenzione e della rispondenza dei mezzi ai requisiti specificati. Il Direttore Sanitario è responsabile del personale e dei volontari in termini di idoneità e formazione.

b) Le Associazioni convenzionate forniscono alla CO118EO / CT-RES elenco dei Direttori Sanitari; sono previsti periodici incontri fra Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza RE, CO118EO e Direttori Sanitari delle singole Associazioni per la verifica delle modalità di applicazione della Convenzione, nelle parti di cui è attribuita ai Direttori Sanitari specifica responsabilità.

Art. 8

Registrazione degli interventi :

a) Le modalità di registrazione degli interventi ai fini documentali, da conservarsi a cura della Associazione convenzionata per un periodo di tempo non inferiore ad anni 5, devono almeno comprendere:

I. data ed orario di trasmissione del servizio da parte della CO118 II. identificativo mezzo inviato

III.identificativi del luogo di intervento

IV.identificativi del paziente e relativa residenza V. ospedale di destinazione

VI.identificazione delle motivazioni del mancato trasporto

Le Associazioni si impegnano a fornire con cadenza mensile i dati di attività relativi ai servizi effettuati.

Art. 8 bis

Trattamento dei dati sensibili:

L’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia nomina l’Associazione convenzionata quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai pazienti trasportati con l’obbligo per quest’ultima di trattare i dati medesimi in conformità alle norme contenute nel decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. ed alle istruzioni che le verranno impartite dall’Azienda Usl, Titolare del trattamento dei dati.

(17)

L’Associazione con la firma della presente convenzione dichiara di accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti trasportati e di attenersi alle disposizioni di legge in materia ed alle istruzioni che il Titolare Azienda Usl vorrà impartire in proposito.

Art. 9

Uso dei locali - Fornitura di biancheria.

E’ garantito l’uso di locali idonei agli equipaggi preposti all’attività di emergenza urgenza, per i quali è richiesto lo stazionamento nei presidi ospedalieri. E’ prevista la fornitura di biancheria per le ambulanze adibite ai servizi medesimi, con onere di smaltimento a carico delle Aziende; il personale delle Associazioni è comunque tenuto a conservare il decoro degli ambienti adibiti e la raccolta della biancheria stessa.

La pulizia ed il riordino degli ambienti è a carico dell'AUSL e dell'ASMN per quanto di competenza.

Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi avviene attraverso i punti di raccolta e smaltimento della AUSL.

Art. 10

Riconoscimento economico:

In ottemperanza alla normativa europea in materia di concorrenza, l’affidamento diretto dei servizi di emergenza urgenza alle Associazioni accreditate e aderenti alla presente convenzione è consentito unicamente a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti e documentati dalle Associazioni per garantire l’erogazione dell’attività oggetto della Convenzione.

Le Associazioni sono tenute a presentare all’AUSL- ASMN:

- bilancio approvato entro il 30 aprile o il 30 giugno, di ciascun anno, a seconda delle Associazioni

- i costi sostenuti per le attività oggetto della presente convenzione debitamente riclassificati nel prospetto informatico perfezionato da ANPAS-ER e a disposizione di ciascuna Associazione,

- la scheda risorse, allegata al documento di cui alla Sezione IV “Accordo Economico”.

La determinazione dei criteri per il riconoscimento dei rimborsi è dettagliata nella Sezione IV

“Accordo Economico”.

(18)

Art. 11

Commissione Tecnica Permanente Emergenza-Urgenza :

Si istituisce una Commissione Tecnica Permanente Emergenza-Urgenza composta da:

- 2 rappresentanti delle Associazioni aderenti all’ANPAS - 2 rappresentanti delle Associazioni aderenti alla CRI - 1 rappresentante della CT-RES

- 1 rappresentante della CO118EO

- 1 rappresentante dell’Azienda USL di Reggio Emilia

- La Presidenza della Commissione è affidata ad uno dei membri rappresentanti le Associazioni, da nominarsi a cura delle stesse o, in subordine, da parte dei membri della Commissione, mediante votazione.

- La convocazione delle sedute della Commissione è a carico del Presidente;

- Le decisioni assunte in sede di Commissione sono ritenute valide in presenza di almeno i 5/7 dei componenti la Commissione;

- A discrezione dei componenti la Commissione, potranno essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, su argomenti specifici, anche figure “esperte” esterne alla Commissione stessa, che non avranno diritto di voto;

- La Commissione cessa la propria attività e decade con la dimissione di entrambi i membri rappresentanti le Associazioni;

- La Commissione, che dovrà riunirsi con cadenza almeno bimestrale, ha le seguenti competenze:

1. Valutazione della reale applicazione dei disposti della presente convenzione (non conformità, scopertura sede, criticità individuate nell’applicazione dei protocolli …);

2. Proposizione di modifiche ai protocolli tecnico - operativi in uso

3. Proposta di ulteriori programmi formativi oltre a quanto previsto al comma d) dell’art. 6 della presente Convenzione

Art. 12

Assicurazioni :

a) l’Associazione contraente stipula apposita polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi conseguenti l’attività convenzionata.

b) l’Associazione stipula polizza assicurativa, a copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività del proprio personale.

(19)

c) l'ASMN IRCCS e l'AUSL, a loro volta, stipulano apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, degli infortuni e della responsabilità civile per danni a terzi, connessi all'attività del proprio personale.

d) l’Associazione contraente esonera AUSL e ASMN IRCCS da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio prestato da proprio personale volontario o dipendente.

Art. 13 Contrassegni

Non è consentito alle Associazioni esporre sui mezzi di soccorso numeri telefonici diversi dal 118 o eventuali altri numeri brevi di allarme indicati dalla committenza.

Art. 14

Controversie :

a) Si individuano nella Commissione di cui all’art. 11 le funzioni di “Commissione Arbitrale”, con specifiche competenze di applicazione dei contenuti di cui all’art. 11;

b) La segnalazione dei casi controversi può essere effettuata da ciascuna delle parti contraenti.

c) La “Commissione Arbitrale” dovrà riunirsi con urgenza ogni qualvolta sia ritenuto necessario da AUSL o da ASMN o da CO118EO, ovvero dietro richiesta congiunta dei rappresentanti di CRI e ANPAS

d) Si attribuiscono funzioni e compiti di “Arbitro” a persona fisica da individuarsi, con decisione unanime dei componenti la Commissione, alla quale rivolgersi nei contenziosi relativi ai servizi in cui non si raggiungerà accordo, tramite maggioranza relativa, all’esame in sede di Commissione;

e) il giudizio dell’Arbitro è inappellabile e vincolante f) l’onere economico dell’Arbitrato è a carico dell’AUSL

g) in caso di fatti che esulano le competenze della Commissione e dell’Arbitro designato, si individua il Foro competente in quello di Reggio Emilia.

Art. 15 Durata :

La presente convenzione ha validità dal’1/01/2015 per una durata di anni 5 (cinque), rinnovabile previo accordo tra le parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.

(20)

AUSL o ASMN o le Associazioni convenzionate possono, previa comunicazione con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza, dare disdetta della presente convenzione.

Sono fatte salve eventuali modifiche rese obbligatorie dalla applicazione di disposizioni nazionali o regionali.

Art. 16

Collaborazione

Le parti contraenti si impegnano a promuovere il confronto continuo per favorire la collaborazione, il miglioramento dei servizi prestati e la condivisione di regole e di valori.

Art. 17

Registrazione:

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Art. 18

Certificazione antimafia

1. Dato atto che è in corso di presentazione la richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura di Reggio Emilia, in considerazione dell’urgenza di procedere alla stipula della presente convenzione per garantire la continuità del servizio di soccorso in emergenza-urgenza, i committenti ritengono di procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.

2. Il presente contratto viene stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, venga emessa una informazione antimafia interdittiva, l’Amministrazione recede ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 159/2011.

(21)

SEZIONE II: TRASPORTI GENERATI DAI PRESIDI OSPEDALIERI (INTER-OSPEDALIERI NON URGENTI)

Ambito: trasporti inter-ospedalieri non urgenti

Art. 1 Esigenze:

AUSL e ASMN, in considerazione dell’architettura del sistema di presidi ospedalieri sul territorio provinciale e sulla scorta degli storici volumi di attività, ritengono necessario:

- costituire un unico centro di raccolta e gestione delle richieste dei trasporti inter-ospedalieri generati dai presidi provinciali, denominato Centrale Trasporti Reggio Soccorso (di seguito CT-RES)

- costituire una flotta di mezzi ambulanza dedicata a tale attività (di seguito “flotta TIO”), a distribuzione distrettuale, la cui consistenza è riportata nella tabella seguente

DISTRETTO OSPEDALE UOM CONSISTENZA

Castelnovo ne’ Monti H S. Anna Ambulanza h24 n. 1 7/7

Scandiano H Magati Ambulanza h24

Ambulanza h12

n. 1 7/7 n. 1 5/7

Montecchio H Franchini Ambulanza h24

Ambulanza h12

n. 1 7/7 n. 1 5/7

Correggio + Guastalla

H S. Sebastiano

H Civile Guastalla

Ambulanza h24

Ambulanza h24

n. 1 7/7

n. 1 7/7 Ambulanza h12 n. 1 5/7

Reggio Emilia ASMN

Ambulanza h24 Ambulanza h12 Ambulanza h12

n. 1 7/7 n. 1 6/7 n. 1 5/7

(22)

Art. 2

Basi operative:

a) Possono accedere alla Convenzione per i Trasporti Inter-ospedalieri NON urgenti tutte le Associazioni aderenti all’ANPAS e aderenti alla CRI che hanno superato positivamente la valutazione ai fini della DG Accreditamento regionale e intendono concorrere alla costituzione della rete provinciale Trasporti Generati dai Presidi Ospedalieri partecipando alla composizione della “flotta TIO”

b) La singola UOM indicata all’art 1 può essere attribuita:

- ad una singola Associazione, che garantisca la disponibilità del mezzo dedicato per l’intero arco temporale richiesto

- a più Associazioni, che concorrano alla copertura dell’arco temporale richiesto, ognuna per frazioni di esso (giornaliero/settimanale)

c) Per gli automezzi di trasporto infermi che compongono la “flotta TIO” dedicata ai trasporti generati dai presidi ospedalieri sono da considerarsi, di norma, punti di partenza i “punti”

topografici elencati nella tabella seguente

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

CRI Carpineti Via Crispi 5/A Carpineti

CRI Casina Via Matteotti 2/1 Casina

CRI Toano Via Provinciale Est 6/A Toano

PA C. Verde Busana Via Canedoli 18 Busana

PA C. Verde Villa Minozzo P.zza del Volontariato 1 Villa Minozzo PA C. Verde C. Monti - Vetto Via Boschi 24 Castelnovo ne’ Monti

Distretto di Scandiano

CRI Baiso Via Immovilla 1 Baiso

CRI Castellarano Via Roma 58 Castellarano

CRI Rubiera Via De Gasperi 1/B Rubiera

CRI Scandiano Via Pistoni e Blosi 1 Scandiano

PA EMA Via Aldo Moro 11 Casalgrande

Distretto di Montecchio

CRI Canossa Piazza Matilde di Canossa 1 Canossa

CRI Cavriago Via Poletti 7 Cavriago

PA C. Arancione Montecchio Via della Croce Arancione 2 Montecchio AP C. Bianca Sant’Ilario Via Fellini 4 Sant'Ilario d'Enza

Distretto di Reggio Emilia

CRI Reggio Emilia Via del Chionso 32 Reggio Emilia

CRI Quattro Castella Via Maresciallo Tito 65 Montecavolo

PA C. Verde Reggio Emilia Via della Croce Verde 1 Reggio Emilia

PA C. Verde Albinea Via Grandi 4/12 Albinea

PA Castelnovo Sotto Via Petrarca 6 Castelnovo Sotto

(23)

Distretto di Correggio

CRI Correggio Via Vittorio Veneto 34 Correggio

CRI Fabbrico Via Verdi 1 Fabbrico

Distretto di Guastalla

CRI Guastalla Via Allende 4 Guastalla

CRI Novellara Largo della solidarietà e della pace 1 Novellara

CRI Reggiolo Via Cappelletta 14 Reggiolo

PA C. Azzurra Poviglio Via Ceci 13/15 Poviglio

Per il solo Distretto di Reggio Emilia, in considerazione dei volumi di attività, si individua nell’ASMN il punto di stazionamento dei mezzi richiesti e garantiti per l’esecuzione dei trasporti inter-ospedalieri non urgenti generati da Reparti e Servizi dell’ASMN.

Art. 3

Modalità di servizio:

a) La CT-RES raccoglie da Reparti / Servizi dei presidi ospedalieri e commissiona alle UOM componenti la “flotta TIO”;

- in via prioritaria: servizi per trasporti inter-ospedalieri non urgenti e precisamente:

 Trasporto di pazienti ricoverati residenti nel territorio dell’Azienda AUSL da Ospedali del Presidio AUSL verso altri Ospedali del Presidio Ospedaliero o Istituti di ricovero pubblici e/o privati accreditati;

 Trasporto di pazienti in costanza di ricovero, anche non residenti, da Ospedali del Presidio AUSL ad altri istituti di ricovero pubblici in ambito regionale;

 Trasporto di pazienti dal SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), in costanza di ricovero, verso strutture residenziali convenzionate in ambito regionale;

- secondariamente, e comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di mezzi appartenenti alle Associazioni competenti per territorio: servizi per dimissioni

b) Le Associazioni contraenti garantiscono la disponibilità continuativa e senza interruzione dei mezzi a copertura delle UOM indicate nell’art 1 con relativo equipaggio, esclusivamente deputati ai trasporti commissionati da CT-RES;

c) In deroga a quanto indicato al comma b) precedente, nei Distretti di Scandiano, Montecchio e Correggio-Guastalla l’UOM “flotta TIO” nelle sole ore notturne può essere condivisa con la rete dedicata ai trasporti in emergenza-urgenza, ovvero coincidere con le UOM PP_D come indicato nel comma b) art. 2 della “Sezione I: Emergenza-Urgenza” della presente Convenzione;

d) Su ogni UOM le Associazioni contraenti possono far ruotare tutti i mezzi-ambulanza nelle loro disponibilità che ottemperino ai criteri indicati nei commi a) b) c) dell’art 4. Eventuali

(24)

cambi di equipaggio o sostituzione di mezzo devono essere attuati tempestivamente e con soluzioni organizzative interne tali da non inficiare la reale continuità del servizio e la disponibilità del mezzo;

e) La CT-RES commissiona i trasporti generati da ogni presidio ospedaliero prioritariamente alle UOM richieste e garantite dalle Associazioni che insistono nell’area territoriale del Distretto corrispondente;

f) In situazioni particolari (contemporaneità di impiego; ottimizzazione dei tempi-macchina), ai soli fini di contenere i tempi di attesa, CT-RES è autorizzata ad impiegare le UOM a disposizione anche per trasporti generati in Distretti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 4 Mezzi:

a) Le Associazioni contraenti si impegnano ad utilizzare mezzi pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dall’attuale normativa ed in particolare, per i servizi oggetto della presente Sezione II della Convenzione:

- le ambulanze devono avere caratteristiche minime di “mezzo Tipo A” (autoambulanza progettata e attrezzata per il trasporto di pazienti), come da Norma Europea EN1789/2007;

b) Per la sola UOM “Ambulanza INF h12” richiesta per il Distretto di Reggio Emilia:

- le ambulanze devono avere caratteristiche minime di “mezzo Tipo B” (autoambulanza progettata e attrezzata per il trasporto, il trattamento avanzato ed il monitoraggio dei pazienti), come da Norma Europea EN1789/2007;

c) In ottemperanza alla “DG Accreditamento regionale”, i mezzi “Ambulanza tipo A” e

“Ambulanza tipo B”:

- hanno limiti di impiego definiti in 7 anni o 300.000 Km

- devono essere dotati di attrezzatura/materiale sanitario di soccorso, il cui onere di approvvigionamento è posto a carico della Associazione contraente, così come la manutenzione e l’idonea conservazione. L’AUSL si impegna a fornire i farmaci, l’attrezzatura ed il materiale di medicazione.

Le Associazioni contraenti si impegnano a fornire al preposto ufficio regionale ed alla CT- RES, tutte le notizie necessarie all’aggiornamento dell’apposito elenco regionale, relativo a numero, tipologia e dotazione dei mezzi di soccorso di proprietà delle Associazioni stesse.

d) Le Associazioni si impegnano ad adeguare tempestivamente i mezzi in dotazione ad eventuali nuovi standard che si venissero a definire, ovvero a nuovi criteri normativi, nonché a permettere la monitorizzazione / verifica dell’ottemperanza ai contenuti dei commi del

(25)

Art. 5

Mezzi di comunicazione:

a) I collegamenti telefonici tra CT-RES e “postazioni” delle Associazioni contraenti sono assicurati mediante rete telefonica pubblica.

b) I collegamenti tra CT-RES e mezzi della “flotta TIO” attualmente sono assicurati da:

- telefono cellulare dedicato, con limitazioni all’uso, di proprietà dell’ASMN L’ASMN garantisce la fornitura e la manutenzione di:

- un telefono cellulare per ogni Associazione contraente, come elencato al comma c) dell’art 2

c) Le Associazioni contraenti, al fine di garantire l’allerta e il contatto con la CO118EO in caso di evoluzioni delle condizioni sanitarie del trasportato che richiedano l’intervento del sistema di emergenza si impegnano ad utilizzare mezzi dotati di:

 terminali di bordo operante su rete 3G o superiore, per trasmissione/ricezione dati, di proprietà ASMN

 radio veicolare operante sulla frequenza radio VHF di proprietà dell’ASMN

 radio veicolare operante sulla frequenza radio VHF di proprietà delle Associazioni contraenti

Le Associazioni si impegnano a seguire le corrette modalità di uso degli apparati forniti dall’ASMN.

Le Associazioni si impegnano ad applicare le variazioni del protocollo di comunicazione determinate dall’evoluzione degli strumenti di comunicazione, in fase di analisi di fattibilità.

Le Associazioni contraenti si impegnano a garantire un corretto utilizzo degli apparati radio, telefonici e altri terminali forniti in uso e a segnalare tempestivamente alla CT-RES eventuali necessità di intervento tecnico.

d) per ogni rapporto relativo ad aggiornamento delle tecnologie in uso, variazione del protocollo comunicazione, aggiornamento del registro degli apparati di proprietà dell’ASMN e per ogni altra operazione tecnica e amministrativa sugli stessi, la CT-RES avrà come interlocutore delle singole Associazioni il “referente comunicazioni” già individuato nel comma c) art. I_5 della Sezione I della Convenzione

Art. 6 Personale:

a) Le Associazioni contraenti si impegnano ad utilizzare equipaggi composti da almeno “1 soccorritore per l’ambulanza di trasporto” + “1 autista per l’ambulanza di trasporto” (2 unità)

(26)

- I componenti degli equipaggi delle UOM “flotta TIO” con qualifica di soccorritore per l’ambulanza di trasporto devono aver frequentato, con superamento dell’esame finale, un corso di formazione teorico - pratico “di inserimento” inerente il soccorso sanitario territoriale di almeno 40 h complessive, e un periodo di “tirocinio pratico” sulle UOM addette al soccorso pari ad almeno 12 h, organizzati e tenuti dalla Associazione stessa. Per il mantenimento delle competenze devono essere effettuate almeno 10 ore teorico-pratiche annue e un periodo di affiancamento strutturato di 12 h sulle UOM addette al soccorso.

- I componenti degli equipaggi delle UOM “flotta TIO” con qualifica di autista per l’ambulanza di trasporto, devono sostenere la formazione teorico-pratica alla “guida in sicurezza” per un periodo non inferiore a 10 h, e un periodo di affiancamento su UOM addette al soccorso di almeno 12 h. Per il mantenimento delle competenze devono essere effettuate almeno 10 ore teorico-pratiche annue specificamente orientate alle competenze di guida.

Il percorso formativo, il superamento dell’esame finale del corso e il mantenimento della idoneità agli aggiornamenti annuali devono essere certificati dal Direttore Sanitario della singola Associazione alla CT-RES.

c) Sul mezzo “Ambulanza INF h 12” a partenza dall’ASMN sono impiegati:

- un infermiere specificamente formato

- un soccorritore che ha completato il percorso formativo previsto al comma b) dell’art.6 della

“Sezione I Emergenza-Urgenza” della presente Convenzione

- un autista soccorritore che ha completato il percorso formativo previsto al comma b) dell’art.6 della “Sezione I Emergenza-Urgenza” della presente Convenzione

Art. 7

Responsabilità:

a) Il Presidente e/o Rappresentante Legale di ogni Associazione convenzionata è responsabile della rispondenza dei servizi di soccorso alle norme indicate nella presente Sezione II della Convenzione e della rispondenza dei mezzi ai requisiti specificati. Il Direttore Sanitario è responsabile del personale e dei volontari in termini di idoneità e formazione.

b) Ogni Associazione contraente si impegna a nominare un Responsabile della Gestione del servizio, che ha i compito di vigilare sullo svolgimento delle attività, verificando che le stesse sia condotte con modalità tecnicamente corrette nel rispetto di diritti e dignità degli utenti, delle norme e degli accordi convenzionali.

Art. 8

(27)

a) Le modalità di registrazione degli interventi ai fini documentali, da consegnare a punto di raccolta dati centralizzato identificato dall’AUSL, devono almeno comprendere:

I. data ed orario di trasmissione del servizio da parte della CT-RES II. identificativo mezzo inviato

III. identificativi Ospedale/Reparto/Servizio di partenza IV a) identificativi Ospedale/Reparto/Servizio di destinazione oppure

IV b) indirizzo di destinazione in caso di dimissione commissionata alla “flotta TIO”

V. indicazione del soggetto che si assume il carico economico in caso di dimissione commissionata alla “flotta TIO” (AUSL / Privato)

Le Associazioni si impegnano a fornire con cadenza mensile i dati di attività relativi ai servizi effettuati.

Art. 8 bis

Trattamento dei dati sensibili:

L’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia nomina l’Associazione convenzionata quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai pazienti trasportati con l’obbligo per quest’ultima di trattare i dati medesimi in conformità alle norme contenute nel decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. ed alle istruzioni che le verranno impartite dall’Azienda Usl, Titolare del trattamento dei dati.

L’Associazione con la firma della presente convenzione dichiara di accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti trasportati e di attenersi alle disposizioni di legge in materia ed alle istruzioni che il Titolare Azienda Usl vorrà impartire in proposito.

Art. 9

Uso dei locali - Fornitura di biancheria.

E’ garantito l’uso di locali agli equipaggi preposti all’attività di trasporto generato dai presidi ospedalieri, per i quali sia richiesto lo stazionamento nei presidi ospedalieri. E’ prevista la fornitura di biancheria per le ambulanze adibite ai servizi medesimi, con onere di smaltimento a carico delle Aziende; il personale delle Associazioni è comunque tenuto a conservare il decoro degli ambienti adibiti e la raccolta della biancheria stessa.

Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi avviene attraverso i punti di raccolta e smaltimento della

(28)

Art. 10

Riconoscimento economico:

In ottemperanza alla normativa europea in materia di concorrenza, l’affidamento diretto dei servizi di trasporto inter-ospedaliero non urgente alle Associazioni accreditate che aderiscono alla Convenzione (Sezione II: Trasporti generati dai presidi ospedalieri) è consentito unicamente a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti e documentati dalle Associazioni per garantire l’erogazione dell’attività oggetto della Convenzione. La quantificazione dei rimborsi per ogni UOM dedicata a questa tipologia di servizi, come richiesto nell’art. 1 della Sezione II della Convenzione e garantito dalle Associazioni accreditate che aderiscono alla composizione della “flotta TIO”, è dettagliata nella specifica Sezione IV “Accordo Economico” del presente documento.

Il rimborso, calcolato per la singola UOM sulla scorta dei criteri indicati nella succitata Sezione IV, sarà riconosciuto alla singola Associazione accreditata contraente nella quota parte corrispondente alla percentuale di copertura dell’attività della singola UOM.

I servizi di dimissione a carico AUSL commissionati alla “flotta TIO”, fatte salve le modalità di individuazione del vettore e i criteri di priorità indicati al comma a) dell’art. 3 Sezione II, rientrano nell’attività oggetto di rimborso delle spese.

Per quanto attiene i servizi di dimissione a carico privato (utente, struttura, altro…-comunque NON a carico AUSL), all’utente ospedalizzato è consegnata adeguata informativa relativa a:

- diritto dell’utente di scegliere il vettore di sua preferenza

- modalità di individuazione del vettore da parte di CT-RES in caso di rinuncia dell’utente ad avvalersi del diritto di scelta

- regolazione economica diretta fra Associazione che esegue il servizio ed utente

Le Associazioni sono tenute a presentare all’AUSL- ASMN:

- bilancio approvato entro il 30 aprile di ciascun anno,

- i costi sostenuti per le attività oggetto della presente convenzione debitamente riclassificati nel prospetto informatico perfezionato da ANPAS-ER e a disposizione di ciascuna Associazione,

- la scheda risorse, allegata al documento di cui alla Sezione IV “Accordo Economico”.

La determinazione dei criteri per il riconoscimento dei rimborsi è dettagliata nella Sezione IV

“Accordo Economico”.

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Art. 11

Clausola Penale:

Qualora l’Associazione compia inadempienze in merito alla disponibilità dei mezzi e degli equipaggi previsti in convenzione, l’AUSL avrà la facoltà di applicare le sotto specificate penali:

- mancata presenza del mezzo garantito h 24 con equipaggio composto da due persone:

è prevista una penale di € 200,00 per frazione di 12 ore

- mancata presenza del mezzo garantito h 12: è prevista una penale di € 70,00

Art. 12

Assicurazioni:

a) l’Associazione contraente stipula apposita polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi conseguenti l’attività convenzionata.

b) l’Associazione stipula polizza assicurativa, a copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività del proprio personale.

c) l'ASMN IRCCS e l'AUSL, a loro volta, stipulano apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, degli infortuni e della responsabilità civile per danni a terzi, connessi all'attività del proprio personale.

d) l’Associazione contraente esonera AUSL e ASMN IRCCS da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio prestato da proprio personale volontario o dipendente.

Art. 13

Commissione Tecnica:

AUSL – ASMN, CRI e ANPAS nominano propri rappresentanti quali componenti di una Commissione Tecnica che ha il compito di valutare la reale applicazione dei disposti della presente Sezione II della Convenzione (non conformità, scopertura sede, criticità individuate nell’applicazione dei protocolli, proposizione di modifiche tecnico-operative ai protocolli in uso…) La Commissione Tecnica si riunisce su richiesta di una delle parti.

Art. 14 Durata:

La presente convenzione ha validità dall’1/01/2015 per una durata di anni 5 (cinque), rinnovabile previo accordo tra le parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. all’AUSL o ASMN o le Associazioni convenzionate possono, previa comunicazione con lettera raccomandata da inviare

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