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Il trattato di Maastricht

CATEGORIA PRIVATO PUBBLICO CONDIVISO Rischio di domanda 50% 50%

7. TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PPP NELLA CONTABILITA’ NAZIONALE

7.1. Il trattato di Maastricht

Firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il primo novembre dell’anno successivo, il Trattato di Maastricht è il documento fondamentale dell’Unione Europea. Tale trattato enuncia quelle che sono le regole politiche nonché i requisiti economici che devono essere rispettati dai rispettivi Stati per poter accedere a tale Unione.

I parametri di Maastricht o cosiddetti criteri di convergenza sono i seguenti:

1. la stabilità dei prezzi. In sostanza il tasso medio di inflazione, misurato sui prezzi al consumo, non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre Stati che hanno conseguito, nell’anno che precede quello d’esame, i migliori risultati;

2. i tassi di interesse a lungo termine. Questi non devono superare di oltre il 2% quello dei tre Stati che, nell’anno precedente a quello d’esame dello Stato membro, hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 3. il tasso di cambio. Questo tasso deve rispettare i margini di fluttuazione dello

SME (Sistema Monetario Europeo) per almeno due anni prima dell'esame senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasialtro Stato membro";

4. la situazione della finanza pubblica. Si richiede la sostenibilità della situazione della finanza pubblica.

E proprio in relazione a quest’ultimo parametro si richiama il titolo VI del trattato - politica economica e monetaria - , che all’art. 104C recita come segue:

“1. Gli stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo super un valore di riferimento, a meno che

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

-oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

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b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato …”

Per quanto riguarda la situazione della finanza pubblica si specificano in dettaglio i parametri che, quantitativamente, devono essere rispettati.

- Il disavanzo pubblico annuale103: il rapporto tra il disavanzo e il prodotto interno lordo104 non deve superare il 3% alla fine dell’ultimo esercizio finanziario concluso.

- Il debito pubblico105: il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non deve superare il 60% alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso. I vincoli sopraelencati vedono la loro origine nei valori che tali rapporti avevano all’epoca della stesura del trattato. Il limite del 60% era il valore medio dei paesi europei e molto vicino a quello tedesco, mentre il limite del 3% è da individuare nel valore medio delle spese per investimenti pubblici sul PIL nei paesi della Comunità Europea.

In Italia la questione della contabilizzazione di questi asset appartenenti ad operazioni di PPP è stata affrontata solo negli ultimi anni. La c.d. “legge mille proroghe”106, all’art. 44 recita come di seguito:

“al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’UTFP107

le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e

103Disavanzo pubblico o deficit: parte di spesa pubblica non coperta dalle entrate. Le uscite dello stato

superano le entrate; nel caso contrario si avrebbe un avanzo pubblico o surplus.

104Prodotto interno lordo (PIL): è una grandezza macroeconomica aggregata che esprime

il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo intervallo di tempo e destinati ad usi finali.

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Debito pubblico: debito contratto da parte dello Stato nei confronti di diversi soggetti quali banche, imprese,individui privati.

106Art. 44 comma, 1-bis del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2008. 107

UTFP: si tratta di un organismo tecnico istituito presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che ha lo scopo di promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, lo sviluppo infrastrutturali attraverso il ricorso a capitali privati, assistere le PA nelle diverse fasi necessarie alla realizzazione di un progetto in PPP, fornisce consulenza per la contabilizzazione delle opere nell’ambito del bilancio pubblico.

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termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istat.”

Allo stesso modo la legge n. 196/2009 “legge di contabilità e finanza pubblica” al fine di creare un quadro più dettagliato della situazione nel nostro Paese, di monitorare l’andamento della finanza pubblica e di consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche, ha imposto all’UTFP l’obbligo di

“[…] trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Istat le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di PPP raccolte ai sensi del citato art. 44, comma 1-bis del d.l. n. 248/2007 e che l’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità da definire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”108

Il patto di stabilità interno

Il patto di stabilità nasce con riferimento agli enti locali con lo scopo di utilizzare il loro contributo per poter mantenere entro un limite prefissato la spesa pubblica. Attraverso la legge 448/1998 si è voluto trasferire il concetto enunciato a livello europeo con il Trattato di Maastricht all’interno del nostro ordinamento, in modo da poter sviluppare una politica comune orientata al contenimento della spesa e fissare obiettivi quantitativi relativamente alla gestione finanziaria degli enti locali, prevedendo anche eventuali sanzioni in presenza di inadempimenti. Fino al 2004 e nuovamente dal 2007 tale patto di stabilità era impostato sul raggiungimento di un saldo finanziario inteso come differenza tra entrate proprie e spese correnti nette. Successivamente, negli anni 2005 e 2006, si è voluta orientare questa politica di contenimento della spesa pubblica al contenimento della stessa entro un certo limite prefissato definendo in questo modo un tetto massimo che spesa corrente e spesa in conto capitale potevano raggiungere. Gli enti locali si sono quindi trovati a non poter investire oltre ad una determinata soglia annuale e pluriennale le entrate a loro disposizione.

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