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Poiché ancora il Trattato non riconosceva esplicitamente una competenza specifica in materia di politica regionale alle istituzioni comunitarie, la base giuridica

68 Commissione delle Comunità europee, Rapporto sui problemi regionali nella Comunità allargata, COM (73) 550 def., Bruxelles, 3 maggio 1973.

69 Dal nome del Commissario per la politica regionale. Il fatto che fosse un inglese il Commissario incaricato in materia denota l’interesse per i britannici verso la politica regionale. Inoltre, il fatto che lo stesso Thompson volle come Direttore Generale della DG per la politica regionale un italiano (l’Italia si era sempre dimostrata favorevole all’istituzione della politica regionale, lavorando attivamente per la sua realizzazione), Renato Ruggiero, dimostra l’impegno del governo britannico dell’epoca a voler raggiungere l’obiettivo della realizzazione di una politica regionale europea. 70 Mentre UK, Irlanda e Italia erano favorevoli ad un’ampia dotazione del Fondo, Belgio e Germania erano contrari; la Germania, insieme all’Olanda e alla Danimarca, era anche contraria alla ripartizione geografica del fondo, in quanto riteneva fosse troppo estesa e chiedeva una maggior concentrazione (nella speranza che ciò portasse ad una riduzione dell’ammontare delle risorse destinate); il Governo francese, da parte sua, voleva evitare un’eccessiva interferenza della Commissione nelle proprie politiche interne.

Politica di coesione 2014-2020. Il sistema di governance per la gestione dei fondi della Regione Sardegna Tesi di Dottorato in Scienze Sociali – Indirizzo in Scienze della Governance e dei Sistemi Complessi

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per l’istituzione del fondo venne individuata nell’art. 235 del Trattato, c.d. “clausola

di flessibilità”: «Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per

raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della

Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo

richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposte della Commissione e

dopo aver consultato l’Assemblea, prende le disposizione del caso». Tale

disposizione permetteva, infatti, una deroga al principio della competenza

d’attribuzione, nel caso in cui fossero soddisfatte due condizioni: la nuova azione

doveva apparire necessaria alla realizzazione degli scopi della Comunità (necessità

dell’azione) e non dovevano essere previsti dai trattati poteri d’azione a tal fine

(mancata previsione di adeguati poteri)

72

. La possibilità, da parte della Comunità, di

assumere nuovi poteri senza una revisione formale dei Trattati era però limitata e

controbilanciata dal rispetto di una rigorosa procedura che, richiedendo l’unanimità

del Consiglio, attribuiva sempre agli Stati membri la decisione finale circa

l’ampliamento dei poteri comunitari

73

.

72 DANIELE L., Diritto dell’Unione Europea. Sistema istituzionale – Ordinamento – Tutela giurisdizionale – Competenze. Quinta ed., Milano, 2014, pp. 401-402.

73 Oggi, art. 352 TFUE (già art. 308 TCE). È importante distinguere la “clausola di flessibilità”, così come delineata nel presente articolo, dalla c.d. “teoria dei poteri impliciti” «per cui l’Unione può considerarsi competente all’adozione di determinate misure, pur in mancanza di una espressa attribuzione di competenza, quando l’adozione di tale misure risulti necessaria per l’esercizio di un potere espressamente attribuito all’Unione: la competenza dell’Unione può pertanto desumersi anche in via implicita da altre disposizioni dei trattati e dagli atti adottati dalle istituzioni» [corsivo aggiunto] [http://www.neldirittoeditore.it/public/file/schemi_UE26-5----392-0-estratto.pdf]. Tale teoria è stata elaborata in via giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare ai poteri esterni della Comunità e alla competenza a stipulare accordi con paesi terzi. A tal proposito, con la sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, nota come AETS (Commissione c. Consiglio, in Racc. p. 263), la Corte di Giustizia affermava che la competenza esterna della CEE a negoziare l’accordo europeo sui trasporti stradali non doveva necessariamente essere prevista espressamente dal Trattato ma poteva «desumersi anche da altre disposizioni del Trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della Comunità» (punto 19). Nel caso di specie, la CE era quindi competente a concludere l’accordo poiché aveva precedentemente adottato, mediante regolamento del Consiglio, norme comuni nel settore coperto dall’accordo europeo, il cui oggetto rientrava nell’ambito della politica comune dei trasporti (artt. 71 ss. TCE). Mentre la teoria dei poteri impliciti, tramite l’interpretazione estensiva di disposizioni del Trattato, permette l’acquisizione di ulteriori poteri da parte della Comunità in collegamento con competenze già ad essa attribuite e a cui ci si riferisce per il procedimento legislativo di riferimento; la “clausola di flessibilità”, «contraltare normativo della teoria dei poteri impliciti» permette, tramite procedura legislativa speciale, alle istituzioni comunitarie di esercitare un potere non previsto, neanche in via interpretativa, perché necessario per il raggiungimento di un fine comunitario. Gli Stati membri fecero ampio ricorso all’art. 235 TCEE nel periodo tra i primi anni ’70 e i primi anni ’80 per estendere le competenze e i poteri della Comunità oltre il limite del disegno dei Trattati ed evitando una formale modifica degli stessi. Sebbene tale prassi ha permesso l’accelerazione del processo di integrazione europea rendendo possibile l’adozione di interventi da parte della Comunità in una pluralità di campi (monetario ed economico, della protezione dell’ambiente, della politica regionale, della politica industriale ed energetica, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della tutela dei consumatori), la Corte di Giustizia ha cercato, nel corso del tempo, di limitare, attraverso la “teoria dei poteri impliciti”, il ricorso alla clausola di flessibilità, e pertanto la necessità di un voto unanime in seno al Consiglio, anche al fine di salvaguardare il ruolo

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Istituito con regolamento n. 724/75 del 18 marzo 1975

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, il Fondo europeo di