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Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione

ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 785.719,67 920.550,08 2.531.346,58 2.474.462,01 - 2,247 Alienazione di beni e trasferimenti capitale 73.470,98 206.438,25 3.387.692,88 2.941.075,04 - 13,183 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 168.848,68 66.693,80 14.457,52 0,00 -100,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A

INVESTIMENTI (B) 242.319,66 273.132,05 3.402.150,40 2.941.075,04 - 13,552

Riscossione crediti 26.000,00 849,42 422.476,35 422.476,35 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 416.440,77 402.599,00 - 3,323

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 26.000,00 849,42 838.917,12 825.075,35 - 1,649 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.054.039,33 1.194.531,55 6.772.414,10 6.240.612,40 - 7,852

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Anche nel presente documento è utile evidenziare che i Comuni in materia di tributi locali continuano a vivere una stagione di profonda incertezza, costituzionalmente la materia va verso un'autonomia impositiva, ma concretamente è caratterizzata da una riduzione dell’autonomia regolamentare e da una vera e propria corsa contro il tempo per l'astrattezza delle regole del gioco e per le risorse in campo. Concretamente per ciò che attiene:

1) l’Imposta Municipale Propria,

la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale introduce all'art. 1 (commi 738 -782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU-TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;

l’art .1 co. 779 della legge di bilancio 160/2019 stabilisce che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

2) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni: si prevede di confermare le aliquote in vigore;

3) la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si prevede di confermare tariffe già in vigore;

4) la tassa sui rifiuti - Tari - in merito alla determinazione delle tariffe TARI:

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- la citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA definisce all’art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

l’art. 57-bis, c. 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introducendo il comma 683-bis all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.”.

Con riferimento alle tariffe della TARI, vige l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio e che l’approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020 sarà, dunque, oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

si dispone per la tassa rifiuti (TARI), rinviare, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, l’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva per l’anno 2020, a successiva ed apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 aprile 2020, come previsto dall’art. 57-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 124/2019,o entro il termine più lungo previsto dall'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 c.d. "cura italia" il quale prevede "

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TAR e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Si da atto che in questa fase la previsione di entrata del bilancio 2020 è stata determinata sulla base delle tariffe 2019.

5) Addizionale comunale al reddito assoggettato all'IRPEF

La previsione dell'aliquota dell'addizionale al reddito assoggettato all'IRPEF, resta confermata al 0,6 per mille.

Resta l’obiettivo di far fronte agli incrementi e/o a nuove spesa, ricorrendo ad una attenta analisi e razionalizzazione di quelle esistenti nonché a combattere l’evasione e/o l'elusione, cosi facendo si vuole evitare che aumenti di spesa vengano finanziati con incrementi tariffari.

Il contrasto all'evasione e/o all’elusione riguarderà un po’ tutti i tributi locali anche se un impegno maggiore lo richiederanno alcune categorie come l’I.C.I./I.M.U. , la Tarsu/Tares . Le azioni volte a scoraggiare l'evasione e/o l'elusione dei tributi locali hanno il grande merito di dare la possibilità all'Ente, oltre di recuperare il pregresso, anche di aumentare in modo significativo gli incassi in via ordinaria.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Dott. Mariangela Emila Riviello- Responsabile del Servizio

Dott.ssa Michelina Raimondi - Responsabile dei procedimenti amministrativi dell'ufficio tributi FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Dal 2011 un’altra entrata significativa, che è andata a sostituire la maggior parte dei contributi dello Stato, è il fondo sperimentale di riequilibrio che dal 2013 ha assunto il nome di fondo di solidarietà comunale.

Il fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio è pari ad €. 397.274,95 così come previsto dal ministero dell’interno e pubblicato sul sito www.finanzalocale.it; Nell’anno 2020 il FSC è stato alimentato dalla quota del gettito I.M.U. pari ad €.30.458,28, la quota del gettito I.M.U. viene trattenuto direttamente dall’agenzia delle entrate. I dati resi noti dal ministero potranno subire delle variazioni.

Altre entrate di particolare rilevanza

Si evidenzia una sostanziale riduzione dell’importo del fondo di solidarietà comunale nel corso degli anni, di seguito si riporta il trend storico di questa entrata:

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 521.376,93 483.729,81 451.020,74 396.763,7 415.153,25 405.797,45 399.760,57 399.759,37

Anno 2020

397.274,95

Altre considerazioni e vincoli:

Nonostante alcune novità scaturenti dall’applicazione del cosiddetto federalismo fiscale e la regolamentazione esistente (cfr. D. Lgs. 507/93), vengono favoriti quei Comuni che hanno un gran numero di contribuenti provenienti dal settore industriale e artigianale. Pertanto, per il nostro Ente il presente programma è strettamente correlato agli aiuti e/o ai trasferimenti dello Stato e in particolare al fondo di solidarietà comunale, con il quale si potrà continuare a garantire il finanziamento della gestione di alcuni servizi.

TARIFFE

1. tariffe lampade votive si prevede di confermare la tariffa in vigore;

2. tariffe tosap: si prevede di confermare la tariffa in vigore;

3. tariffe mensa scolastica:in seguito rinnovo del contratto per la gestione del servizio, la tariffa è stata rideterminata con deliberazione di G.C.N.99 del 29/11/2019 :

MENSA SCOLASTICA Fornitura pasti alunni Scuola

dell’Infanzia e Scuola Elementare 1 (buono pasto) € 3,40, così distinto:

- € 2,00 costo a carico dell’utente;

- € 1,40 costo a carico del Comune NB: gli importi si intendono al netto di IV

4. pesa pubblica: si è stabilita la tariffa di € 2,50/singola pesata, confermando quella già determinata per l’anno 2019;

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione ricorrerà prevalentemente al finanziamento da parte dell`Unione Europea e della Regione Basilicata.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l`Amministrazione non ha previsto il finanziamento di opere pubbliche mediante contratti di prestito con la cassa depositi e prestiti o altri istituti bancari.

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