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TUTELA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI ALIMENTI E BEVANDE

(Articoli dal 138 al 152 abrogati con delibera di consiglio comunale n. 63 del 31/03/00)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A1) - Vigilanza prevenzione e informazione.

I Servizi di Igiene Pubblica e Medicina Veterinaria, secondo le rispettive competenze, effettuano attività di prevenzione mediante la vigilanza igienica della produzione e del commercio degli alimenti promuovendo nel contempo interventi di educazione/informazione sanitaria degli addetti e dei consumatori.

B1) - Ispezioni, controlli, accertamenti.

La vigilanza di cui alla precedente lettera A del presente articolo si effettua mediante:

ispezioni, tese a rilevare l'idoneità igienica dei locali, dell'arredamento e delle attrezzature, nonché l'idoneità tecnico-funzionale all'attività cui sono adibiti o si intende adibirli;

controllo igienico delle sostanze alimentari, nonchè della loro qualità merceologica e rispondenza alle norme vigenti in materia;

verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa da parte degli addetti alla produzione e vendita delle sostanze alimentari.

C1) - Modalità d'esecuzione delle ispezioni.

L'addetto alla vigilanza esegue le ispezioni di cui alla precedente lettera B del presente articolo solo dopo essersi qualificato e, se richiesto, dopo aver documentato la sua qualifica esibendo la tessera di servizio.

I titolari o responsabili delle aziende non possono opporsi alle ispezioni e sono tenuti a mettersi a disposizione di chi le effettua per fornire tutti i chiarimenti richiesti e per eseguire o far eseguire i lavori manuali eventualmente necessari per il proseguimento ed il completamento della ispezione.

Per ogni atto ispettivo dovrà essere redatto apposito verbale.

L'interessato potrà richiedere che siano riportati fedelmente i suoi eventuali rilievi.

Il verbale va firmato anche dall'interessato al quale va consegnata una copia.

D1) - Modalità di esecuzione dei controlli.

I controlli di cui sopra si eseguono con:

1) Esame diretto della merce per accertare che:

- i caratteri organolettici siano quelli propri e caratteristici del prodotto in esame e non abbiano subito alterazioni di rilievo;

- i caratteri rilevabili con strumenti ed esami semplici, quali densimetri, cartine al tornasole, termometri e simili, rientrino nella normalità;

- l'eventuale confezione sia conforme alle disposizioni di legge e del presente

regolamento.

2) Esami ed analisi di laboratorio intesi ad accertare i requisiti intrinseci del prodotto ed escludere l'esistenza di difetti o irregolarità altrimenti non rilevabili. Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato nei modi di cui alle successive lettere E, F, G, H del presente articolo.

E1) - Campioni regolamentari e di saggio.

I campioni per le analisi di laboratorio possono essere regolamentari o di saggio.

Il campione regolamentare è prelevato con la rigorosa osservanza delle norme vigenti e viene fatto per accertare e reprimere le infrazioni alla legge. E' obbligatorio effettuare il prelievo quando sussistono fondati elementi per sospettare che il prodotto non sia conforme alla legge; in assenza di motivi particolari può essere prelevato ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

Il campione di saggio può essere prelevato, previo consenso dell'interessato, con la sola osservanza delle norme tecniche, e viene eseguito:

come indagine conoscitiva, esplorativa e selettiva, all'interno dei piani mirati di lavoro su determinati generi alimentari;

come indagine conoscitiva sui processi produttivi dei singoli prodotti e quindi su substrati non direttamente destinati al consumo.

F1) - Il campione regolamentare deve essere eseguito sulla base di quanto definito dalla vigente normativa in materia.

G1) - Verbale di prelevamento di un campione.

Per ciascun campione regolamentare prelevato occorre redigere apposito verbale.

Per i campioni di saggio è sufficiente redigere un sommario verbale a giustificazione della merce prelevata e per le esigenze amministrative del Servizio.

Copia del verbale di prelevamento verrà lasciata all'esercente.

H1) -Quantitativi dei prodotti occorrenti per la formazione dei campioni.

Fatto salvo che per campione regolamentare intero si intende un campione rappresentativo di tutta la partita, le quantità totali da prelevare per le analisi chimiche sono fissate dal D.P.R. 327/80.

Per quanto attiene alle analisi microbiologiche si fa riferimento alla O.M. 11/10/78:

Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande (latte, gelati, prodotti a base di uovo) ed al D.L. del 25/01/92 n. 105: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali".

Relativamente alle analisi microbiologiche delle sostanze non espressamente indicate, in attesa della emanazione di specifiche norme di legge, si procede nel seguente modo:

1) per i prodotti confezionati si prelevano 5 confezioni originali uguali;

2) per i prodotti sfusi si prelevano sterilmente 5 campioni di uguale quantità;

in entrambi i casi si dovrà redigere relativo verbale in 5 copie.

I campioni di saggio sono costituiti dal quantitativo minimo tecnicamente necessario per le ricerche che si intendono effettuare.

I1) - Deficienze dei locali e delle attrezzature.

Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, carenze dei locali e delle attrezzature e nella loro conduzione, i Servizi di Igiene Pubblica o Veterinaria, per le rispettive competenze, possono proporre al Sindaco:

- l'eliminazione degli inconvenienti, fissando un termine di tempo;

- la sospensione dell'attività dell'esercizio, per la tutela della salute pubblica, fino al ristabilimento della normalità;

- la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione sanitaria.

I provvedimenti di cui sopra vengono adottati indipendentemente e senza pregiudizio dell'azione penale o della sanzione amministrativa, quando i fatti per cui vengono adottati costituiscono reato o illecito amministrativo.

L1) - Irregolarità delle merci.

Gli addetti alla vigilanza:

- quando abbiano fondato motivo di sospettare che la merce non corrisponde alle prescrizioni di legge e ritengono inopportuno lasciarla in libera disponibilità al detentore durante le more di analisi, la pongono sotto sequestro;

- quando accertino che la merce non sia corrispondente alle prescrizioni di legge, la pongono sotto sequestro;

- quando accertino che la merce è avariata o sospetta di essere nociva, ne propongono al Sindaco, previo parere dei rispettivi Servizi di Igiene Pubblica o Veterinaria per le rispettive competenze, la distruzione oppure la destinazione, sotto controllo, ad usi diversi dalla alimentazione umana;

- quando accertino che un prodotto non ancora immesso in commercio è irregolare e legalmente non commerciabile per difetti di confezionamento o altri motivi che non ne compromettano il giudizio tecnico di salubrità ed idoneità al consumo, possono proporre al Sindaco che il prodotto venga regolarizzato e quindi, previo controllo, ammesso al normale consumo.

La distruzione di merci su richiesta del detentore dovrà essere effettuata sotto il controllo dei competenti servizi di vigilanza.

M1) - Del sequestro.

Oltre che per le merci il sequestro può essere disposto anche per gli arredi, attrezzi e macchinari utilizzati nella lavorazione, produzione e vendita di alimenti e bevande, che risultino non rispondenti alle prescrizioni di legge o igienicamente inidonei.

Il sequestro, quando effettuato dagli agenti accertatori, dovrà essere confermato dall'Autorità competente così come previsto dalla vigente normativa.

Le merci o cose sottoposte a sequestro, debbono essere assicurate con l'apposizione di sigilli.

Di ogni operazione di sequestro deve essere redatto apposito verbale in cui sia precisato:

- la motivazione del provvedimento;

- la descrizione dettagliata della merce e le modalità fissate per la custodia;

- le generalità anagrafiche di colui al quale viene affidata la custodia;

- ogni altra dichiarazione utile per una esatta descrizione del come si è svolta l'intera operazione.

La custodia di merci o cose sottoposte a sequestro può essere affidata allo stesso proprietario o detentore, previo avvertimento delle responsabilità che gli derivano ai sensi dell'art. 335 del Codice Penale.

Le merci o cose sequestrate sono a disposizione dell'Autorità Sanitaria che ne ha disposto il sequestro e, quando si proceda ad informativa di reato, della Autorità Giudiziaria.

N1) - Del dissequestro.

Qualora le merci sequestrate risultino idonee al consumo l'Autorità Sanitaria o Giudiziaria, sentito il parere dei servizi competenti può disporre il dissequestro.

O1) - Igiene del personale

Il personale addetto anche temporaneamente od occasionalmente alla produzione, preparazione, manipolazione, vendita, deposito, trasporto e somministrazione di sostanze alimentari e bevande - anche presso gli Ospedali, le Case di Cura, i Collegi, i Convitti e le altre collettività - deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Autorità Sanitaria del Comune di residenza previa visita medica ed eventuali accertamenti diagnostici da effettuarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica. Il libretto di idoneità sanitaria deve essere rinnovato annualmente.

Particolare cura dovrà essere posta al fine di verificare l'acquisizione da parte degli addetti, delle norme di comportamento corretto sotto il profilo igienico.

I titolari o gestori dell’esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Igiene Pubblica casi sospetti di malattie infettive e/o contagiose del personale dipendente, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

Essi hanno altresì l'obbligo di richiedere al personale assentatosi per cause di malattia per oltre 5 gg., una certificazione medica da cui risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendenti dalla malattia (art. 41 del D.P.R 327/80).

Il Sindaco del Comune di residenza rilascia il libretto di idoneità sanitaria a richiesta dell'interessato, tramite il Servizio di Igiene Pubblica, che cura inoltre i rinnovi annuali.

Il Sindaco, sentito il parere dell'USL, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui trattasi ed adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

Le persone addette, anche temporaneamente od occasionalmente, alla produzione, preparazione, manipolazione, trasporto e vendita di alimenti e/o bevande debbono attenersi al rispetto delle norme che le leggi ed il presente regolamento prescrivono.

I titolari delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi del presente Regolamento, debbono inoltre curare la scrupolosa osservanza di tali norme anche da parte del personale dipendente.

P1) - Certificato di idoneità igienico - sanitaria per esercizi di vendita al dettaglio.

Chiunque intende aprire, trasferire in altra sede, subentrare, ampliare o comunque modificare:

- un esercizio di vendita al dettaglio di alimenti e/o bevande;

- uno spaccio aziendale per la distribuzione di alimenti e bevande a favore dei dipendenti di enti o imprese pubbliche o private, di soci di cooperative di consumo o di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali;

deve ottenere certificato di idoneità igienico-sanitaria del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario, secondo le rispettive competenze, attestante che i locali corrispondono ai requisiti stabiliti dalla vigente legislazione e dal presente regolamento, obbligatorio ai fini dell'attivazione dell'esercizio commerciale. Per il conseguimento del suddetto certificato è necessario presentare al Comune la documentazione prevista per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie.

Nel caso di subingressi, senza modifiche dei locali, delle attrezzature e dei cicli di produzione, non è necessaria una nuova ispezione da parte degli uffici preposti.

Q1) -Autorizzazione sanitaria per stabilimenti, laboratori di produzione preparazione e confezionamento, nonchè depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione, confezionamento, depositi all'ingrosso di sostanze alimentari nonché l’esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato ad autorizzazione sanitaria, rilasciata

dall'Autorità Sanitaria, previo parere dei Servizi di Igiene Pubblica o Veterinario, per le rispettive competenze.

R1) - Modalità per il conseguimento delle autorizzazioni.

Le domande per ottenere il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, compilate su carta bollata ed indirizzate al Sindaco, devono indicare:

a) per qualsiasi tipo di esercizio:

1. nome, ragione sociale, sede dell'impresa, partita IVA e/o codice fiscale;

2. ubicazione;

3. indicazione dei generi merceologici o della tipologia di pubblico esercizio che si intende attivare;

4. termine previsto per l'approntamento dei locali;

5. tipo di approvvigionamento idrico;

6. sistema di smaltimento rifiuti;

7. sistemi di conservazione degli alimenti;

8. le eventuali fonti di rumore.

b) per i laboratori di produzione:

1. indicazioni di cui al punto a);

2. tipo di lavorazione;

3. descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;

4. eventuale carattere stagionale della lavorazione;

5. descrizione degli impianti ed attrezzature.

Le domande devono inoltre essere corredate dei seguenti allegati per qualsiasi tipo di esercizio:

- pianta planimetrica dei locali in triplice copia firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, in scala 1/100 o 1/50 con l’inquadramento territoriale 1/2000. Le piante devono essere complete dei dati relativi alle dimensioni dei singoli vani, nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli vani e dei singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni;

- relazione in triplice copia sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico abilitato e/o dall'interessato;

- in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 180 gg. dal Servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio;

- certificato di agibilità o in mancanza di questo, certificato di destinazione d'uso dei locali o altro documento sostitutivo previsto dall'Autorità Sanitaria competente.

Per i laboratori di produzione in aggiunta ai documenti sopracitati:

- relazione tecnica in triplice copia sulle modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, redatta da un tecnico abilitato e/o dall'interessato;

- copia dell'eventuale marchio depositato e delle etichette impresse sulle eventuali confezioni, ovvero una copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando le dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.

Per gli esercizi in cui sia stato installato un impianto di aerazione artificiale od un impianto di condizionamento dell'aria, sia esso relativo a tutto l’esercizio o solo ad una parte di esso, occorre presentare una relazione tecnica dell’impianto installato.

Per gli esercizi nella cui rete idrica sia installato impianto di addolcimento delle acque, occorre presentare la relazione tecnica dell'impianto.

Le eventuali spese per i sopralluoghi, controlli ed analisi, verranno addebitate agli interessati.

Le autorizzazioni sanitarie richieste saranno rilasciate previo esito favorevole dei controlli igienico-sanitari e conterranno una copia della pianta planimetrica e delle relazioni tecniche debitamente vistate dalla Autorità Sanitaria competente per il rilascio.

Le autorizzazioni sanitarie e le relative copie degli allegati dovranno essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono ed essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

CAPO II

IGIENE DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, E PER LA CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA

E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

A2) - Requisiti comuni a tutti gli esercizi.

Salvo diverse disposizioni previste da leggi o regolamenti speciali, tutti gli esercizi di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e/o bevande (anche a conduzione familiare) debbono corrispondere ai requisiti igienico-edilizi stabiliti dal presente regolamento.

Tali esercizi devono avere accesso dalla pubblica via o da altro luogo pubblico o comunque aperto al pubblico ed è vietata qualsiasi comunicazione diretta con civili abitazioni.

Tutti gli esercizi debbono essere muniti di servizi igienici fruibili direttamente dall'interno dei locali. Tali servizi igienici devono avere le pareti rivestite con materiale liscio e lavabile per l'altezza di m. 2 dal suolo ed essere costituiti da uno o più vani latrina e da un vano antilatrina dotato di lavandino con erogatore di acqua a comando non manuale (a pedale o fotocellula), distributore di sapone, asciugamani monouso o ad aria calda.

L'aerazione dei servizi igienici deve essere conseguita mediante finestrino aprentesi su aree esterne, di superficie non inferiore a mq. 0,60, ovvero da un idoneo impianto di aerazione forzata temporizzata che assicuri almeno tre ricambi d'aria ora oppure impianto ad accensione collegata all'interruttore della luce interno al WC, potenziato e temporizzato in modo da consentire, per ogni utilizzo, un ricambio d'aria completo.

Tutti gli esercizi debbono essere muniti di acqua potabile.

Qualora l'approvvigionamento idrico venga assicurato a mezzo fonte autonoma (pozzo o sorgente) anziché a mezzo di pubblico acquedotto, è necessario che il titolare dell'esercizio richieda al Servizio di Igiene Pubblica un controllo chimico-batteriologico annuale con esito di dichiarazione di potabilità dell'acqua utilizzata.

B2) - Requisiti degli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento.

Gli stabilimenti ed i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e/o bevande debbono corrispondere, oltre che ai requisiti igienico edilizi sull'igiene del lavoro a quelli indicati agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 26/3/80 n. 327. I laboratori debbono avere un'altezza non inferiore ai 3 mt.; nei centri storici, limitatamente a piccoli laboratori artigianali, è consentita un'altezza dei locali non inferiore a 2,70 mt. Le pareti devono essere lavabili, impermeabili e disinfettabili almeno fino a 2 m. di altezza. I laboratori industriali debbono inoltre osservare le disposizioni relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto contenute nella circolare n. 20 del 5/4/76 del Ministero della Sanità.

Tali laboratori, qualora producano fumi ed esalazioni moleste, possono essere autorizzati, fatte salve eventuali autorizzazioni ai sensi del D.P.R 24.05.88 n. 203, a condizione che siano dotati di idoneo impianto di aspirazione che assicuri almeno cinque ricambi di aria ogni ora ed una lieve costante depressione tale da impedire il diffondersi degli odori negli altri ambienti.

Gli eventuali odori, vapori, fumi ed altre esalazioni moleste dovranno essere convogliati

al di sopra del tetto dell'edificio mediante camino di altezza non inferiore a 1 mt. I laboratori di produzione artigianale di pasticceria, gastronomia, pasta fresca dovranno avere una superficie minima non inferiore a 20 mq. e qualora privi di deposito, non inferiore a mq. 32.

I depositi materie prime ad essi annessi dovranno avere una superficie minima non inferiore a mq 12. Per le gelaterie artigianali la superficie complessiva del locale laboratorio ed eventuale deposito materie prime non dovrà essere inferiore a mq. 20.

C2) – Requisiti per i centri produzione pasti.

Si intendono per centri produzione pasti i laboratori ove si preparano pasti da trasferire fuori del luogo di produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere.

I centri produzione pasti sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, che può essere conseguita con le modalità di cui al precedente articolo.

I centri produzione pasti debbono possedere, in quanto applicabili, i requisiti di cui alle lettere A e B del presente articolo, ed una superficie totale dei locali di lavorazione, deposito e servizi non inferiore a mq. 0,50 per pasto preparato giornalmente, con un minimo di mq. 80.

Per un numero di pasti giornaliero superiore a 500 si potrà consentire una opportuna riduzione di detto coefficiente.

I centri produzione pasti debbono essere dotati dei seguenti settori:

ricevimento;

dispensa attrezzata per la conservazione delle derrate;

preparazione pasti:

lavaggio stoviglie mediante apparecchiature automatiche;

deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;

spogliatoio per il personale con armadietti individuali lavabili a due comparti;

W.C. e docce;

locale mensa per il personale;

ufficio amministrativo.

Tutti i settori debbono essere realizzati in aree o locali separati in modo da offrire la massima garanzia igienica La distribuzione degli spazi di stoccaggio e di lavorazione deve garantire la separazione tra i circuiti del "materiale pulito" e del "materiale sporco". I mezzi per il trasporto dei pasti confezionati debbono essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri, lavabili all’interno e mantenuti sempre perfettamente puliti. Ogni mezzo di trasporto pasti dovrà essere in possesso di certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica.

D2) Requisiti degli esercizi di vendita con annesso deposito.

Gli esercizi di vendita degli alimenti e/o bevande debbono avere:

- locali di esposizione, vendita e magazzino di numero e dimensioni adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio;

- un vano o reparto laboratorio, regolamentare ai sensi della lettera B del presente articolo limitatamente agli esercizi in cui si effettui la preparazione, produzione e confezionamento di alimenti per la vendita diretta;

- un vano spogliatoio attrezzato con: armadietti individuali a due comparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro;

- un vano antiservizio, che può fungere anche da spogliatoio se di dimensioni idonee,

dotato di un lavandino erogante acqua potabile e regolarmente allacciato alla rete di scarico, dotato di rubinetto non azionabile manualmente, di distributore automatico di sapone, di asciugamani monouso o ad aria calda;

- quando con superficie dell'area di vendita superiore a 400 mq., un servizio igienico per il pubblico oltre quelli riservati all'uso esclusivo del personale;

- idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a pedale, per la raccolta delle immondizie;

- un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;

- banco di vendita con ripiano di materiale privo di soluzione di continuità, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di idonea protezione quando vi si espongano o comunque vi si vendano alimenti non contenuti in involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura;

- banchi armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinte in relazione alla natura dei prodotti esposti, limitatamente alla deperibilità degli stessi;

- idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e/o a cestelli costruiti in modo tale da consentire una facile pulizia;

- utensili e contenitori costruiti in materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno e distinti per vari tipi di prodotti merceologici.

- utensili e contenitori costruiti in materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno e distinti per vari tipi di prodotti merceologici.