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TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RIPRODUZIONI AUDIO E VIDEO

Relatore:

dott. Giuseppe CORASANITI

sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma

Le ragioni e l’impianto della norma penale.

L’evoluzione tecnologica e la ricerca di standards ottimali per la riproduzione audio e video hanno in un primo tempo frenato e quin-di stabilizzato – con l’introduzione generalizzata delle musicassette e delle videocassette VHS – il mercato clandestino, che tuttora ra-senta il 40% circa della produzione nazionale con un fatturato pre-sunto di oltre trecento miliardi. In particolare mentre per il merca-to audio, la presenza di supporti originali a prezzi accessibili costi-tuisce forse il maggior disincentivo per le copie clandestine (che si inseriscono prevalentemente nell’ambito di falsificazione del suppor-to anche nelle sue caratteristiche esteriori, con la conseguente sus-sistenza anche del reato p. e p. dall’art. 473 C.P.), per il mercato vi-deo si tratta per lo più di riproduzioni di films in programmazione nel circuito cinematografico derivanti talora da riprese abusivamen-te effettuaabusivamen-te nella sabusivamen-tessa sala cinematografica o con la compiacenza di operatori di proiezione (si ricorderanno le memorabili sequenze del film “Nuovo Cinema Paradiso” nelle quali l’operatore con lo spec-chietto di controllo deviava il raggio di proiezione in piazza, a be-neficio della popolazione che non era riuscita ad entrare nel cine-matografo: con la stessa tecnica e con attrezzature dal costo ridot-tissimo si possono realizzare copie di buon livello), e talora da ille-cita appropriazione della pellicola originale, della quale si produce un duplicato (master) in grado di assicurare copie di elevato livello qualitativo sia dell’immagine che del sonoro. Ciò avviene spesso an-che nell’ambito della distribuzione delle copie per la proiezione,

pres-so aziende di spedizione e laboratori di doppiaggio di fatto in modo pressoché incontrollabile.

Un ruolo non indifferente, se non determinante, nell’incentiva-zione della pirateria cinematografica gioca il periodo, indubbiamen-te troppo ampio (c.d. window, finestra), deindubbiamen-terminato in via contrat-tuale dalle associazioni di produttori cinematografici, che intercorre tra la diffusione dell’opera cinematografica nel circuito delle sale di proiezione e la sua riproduzione autorizzata e controllata nel circuito home video attraverso il noleggio o la vendita diretta al pubblico del supporto.

Come da più parti si è giustamente osservato, tanto più sarà ri-dotto tale periodo, quanto più il reperimento di originali a prezzi ra-gionevoli (così come da sempre avviene per la stampa e come sta già avvenendo per il mercato informatico) in un circuito controllato ed ad ampia diffusione, costituirebbe il migliore ostacolo alla introdu-zione ed alla diffusione delle copie clandestine.

La repressione penale delle riproduzioni abusive di supporti informativi audio e video si fonda sulle disposizioni della legge n.

400 del 30 luglio 1985 (Norme in materia di abusiva duplicazione, ri-produzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pub-blico e trasmissione di opere cinematografiche), modificata ed inte-grata dalla legge n. 121/1987(1) che ne ha esteso l’applicazione alla vendita di “musicassette” prive della vidimazione della SIAE.

(1) Sulla legge del 1985 cfr.: FABIANI, Nuova legge contro la pirateria cinemato-grafica e nuovi problemi di protezione in Diritto di autore, 1985, p.507; PASTORE, Pri-me valutazioni sulla nuova legge contro la pirateria cinematografica, ibidem 1986 p.49;

CRUGNOLA, Proiezione televisiva di opere cinematografiche, ibidem p. 258, FABIANI, Proroghe di guerra del diritto di autore (nota a Trib.Roma sez. VI pen. 12 aprile 1985) ibidem, 1986 p.356; GALTIERI, Proiezione giuridica del videogramma in Francia ed in Italia, ibidem 1986 p.401; GALTIERI, Telefilm e diritto di autore, ibidem, 1987 p.251;

TOMMASELLI, Legge sulla pirateria cinematografica e tutela delle opere dell’ingegno (no-ta a Cass.sez. III pen.26 novembre 1986), ibidem, 1987 p.340; CONTE, L’intelligenza creativa tra fantasia e regola, ibidem 1987, p.449; PASTORE, Le difese penali del dirit-to d’audirit-tore, in Dir. radiodiffusioni 1988 p.113; AGOGLIA Spunti sulla protezione del vi-deogramma e dell’opera audiovisiva, ibidem 1989 ,p.17; PASTORE, Reato di ricettazio-ne e vendita abusiva di opere ciricettazio-nematografiche (Nota a Cass. sez.II pen.26 novembre 1990), sempre in Diritto di autore (il) 1991 p.407.

Rivestono particolare interesse, poi, le pubblicazioni periodiche della F.A.P.A.V.

(Federazione Anti Pirateria Audiovisiva) che annualmente analizzando l’evoluzione giu-risprudenziale.

Tanto nella legge del 1985 che in quella del 1987 si è per la pri-ma volta abbandonata la formulazione generale propria della ante-cedente normativa per introdurre, in linea con il necessario caratte-re di tipicità delle opecaratte-re dell’ingegno tutelate e con il divieto di ana-logia in materia penale, una definizione inequivocabile del supporto oggetto della norma così contraddistinto nelle sue caratteristiche di prodotto comunemente corrispondente ad un ben preciso “standard”

tecnologica.

Già l’art. 171 lettera e) della legge n. 633/1941 sul diritto d’au-tore prevedeva la sola sanzione pecuniaria (multa da lire centomila a lire quattro milioni) nei confronti di chiunque, senza averne dirit-to e con qualsiasi forma “riproduce con qualsiasi processo di dupli-cazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia”. Il fenome-no della duplicazione abusiva è in tale contesto inquadrato nell’am-bito del reato di plagio, in modo marginale e con riferimento al be-ne giuridico del diritto morale d’autore. In questo senso anche la leg-ge n. 404/1976 (che recepiva la Convenzione di Ginevra del 1971 per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata) si manteneva nella stessa linea, sia pur estendendo la tutela penale alle importazioni delle “riproduzioni” realizzate all’estero.

L’evoluzione normativa più recente sembra invece muoversi se-condo uno schema sanzionatorio volto a tutelare la libertà di im-presa operante nel settore cinematografico.

La legge n. 406/1981 (misure urgenti contro la abusiva duplica-zione, riproduduplica-zione, importazione distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati) introduce, nell’ambito di una norma alla quale si è ispirata, ricalcandola, la normativa vigente del 1985 la tu-tela penale dei “dischi, nastri e supporti analoghi” producendo una estensione dell’ambito tipico delle opere protette con la introduzio-ne della tutela del “nastro”, sia pure rientranti introduzio-nella categoria dei

“prodotti fonografici”, e quindi dei supporti destinati esclusivamen-te a conesclusivamen-tenere suoni (così come del resto prevedeva espressamenesclusivamen-te l’art.1 della Convenzione europea del 1971).

La fattispecie penale di cui all’art.1 della legge n.400/1985 viene ad essere concretizzata da più comportamenti illeciti:

a) l’abusiva duplicazione o riproduzione a fini di lucro e median-te qualsiasi procedimento di opere cinematografiche destinamedian-te al cir-cuito cinematografico o televisivo;

b) la commercializzazione, la detenzione per la vendita, l’importa-zione di opere abusivamente riprodotte da parte di soggetti che non hanno concorso direttamente alla duplicazione o alla riproduzione;

c) la proiezione in pubblico o attraverso televisione di opere abu-sivamente riprodotte;

d) la vendita al pubblico o il noleggio di videocassette riprodu-centi opere cinematografiche abusivamente riprodotte e prive del pre-scritto contrassegno della SIAE;

e) la vendita al pubblico di musicassette prive del prescritto con-trassegno della SIAE.

La norma configura quindi un delitto la cui sanzione è la reclu-sione da 3 mesi a 3 anni nonché la multa da lit. 500.000 fino ad un massimo di 6 milioni e la pena non può essere inferiore a sei mesi ed alla multa per 1 milione nei casi di rilevante gravità. Alla con-danna segue la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani e uno o più periodici specializzati.

In primo luogo deve essere esaminata la condotta consistente nella abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi.

Occorre innanzitutto sottolineare che dapprima la normativa del 1981 e quindi quella vigente introducono questa differenziazione, non presente in precedenza, poiché le norme previgenti si riferi-vano alla “riproduzione con qualsiasi processo di duplicazione”. Il concetto di “riproduzione” viene ad essere, in sostanza, differen-ziato da quello di “duplicazione”, sia pure nell’ambito di una pre-visione omogenea per quanto attiene alla unicità della sanzione pe-nale.

Mentre per “duplicazione” dovrebbe correttamente intendersi la produzione in serie di più copie di un unico “originale” perfettamente identiche tra loro quanto a contenuto che a caratteristiche, corri-sponde all’idea di “riproduzione” qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l’effetto di una nuova destinazione del contenuto del sup-porto (ad esempio la ripresa televisiva di un film entro una sala ci-nematografica o la registrazione di un nastro entro una sala di in-cisione) ed idonea perciò ad assicurare una diffusione più estesa e potenzialmente non controllabile dell’opera artistica.

Ad integrare la previsione normativa è indispensabile che la con-dotta sia motivata dal “fine di lucro”, e quindi sulla base di un in-tento preciso ed inequivocabile di trarre direttamente vantaggio eco-nomico dalla attività abusiva. E’ da escludere quindi la rilevanza

pe-nale di riproduzioni o duplicazioni destinate ad uso strettamente per-sonale ed in assenza di diffusione (2).

Va inoltre soggiunto che la riproduzione senza fine di lucro ha trovato di recente pieno riconoscimento normativo nella legge 5 febbraio 1992 n.93, che a tutela delle imprese cinematografiche e fonografiche introduce una quota fissa di diritti di riproduzione da versare alla SIAE da parte di produttori e rivenditori di supporti (pari al 10% del prezzo di vendita al rivenditore dei supporti au-dio, al 5% per le videocassette e altri supporti video, 3% per gli ap-parecchi di registrazione audio) nonché dai produttori e importa-tori degli apparecchi di duplicazione. La nuova legge consente inol-tre un primo embrione di controllo del mercato audio e video, pur non prevedendo sanzioni se non sul piano civile, può certo contri-buire a rendere trasparente il flusso produttivo ed il movimento dei supporti per riconoscere tempestivamente, da parte degli uffici pre-posti, iniziative dietro le quali potrebbero nascondersi attività il-lecite.

Le linee di tendenza della giurisprudenza.

Le posizioni giurisprudenziali hanno preso avvio dalla normati-va del 1981, riconoscendo la tutela penale del “fonogramma” quale profilo unificante dei supporti audio e video (3).

Sin dalle prime decisioni si è inoltre sempre riconosciuto come ipotizzabile il reato p. e p. dall’art. n. 470 C.P. che sanziona la mes-sa in vendita o l’acquisto di cose sulle quali figurino le impronte

con-(2) Cass. III Sez.Sent. 14180 del 25 ottobre 1989.

(3) In tal senso fu determinante la posizione della S.C. nella sentenza della III sezione del 26 novembre 1986, nella quale si affermava che le videocassette rientra-vano tra i “supporti analoghi” tutelati dalla legge n. 406/1981, tenendo conto che ta-le normativa si riferisce ad ogni ipotesi di indebito sfruttamento del pensiero altrui senza alcuna limitazione al sonoro.

Non mancano, tuttavia, posizioni discordi, come quella del Pretore di Roma nel-la sentenza 18 novembre 1983 (pubblicata in Diritto d’autore 1984 p.207) che affer-mava invece come la vendita di videocassette abusivamente duplicate non rientrasse nelle previsioni, da intendere in modo ristretto, della normativa del 1981.

traffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, in presenza di musicassette recanti impronte della SIAE contraffatte (4).

Si è ancora ritenuto ipotizzabile il reato di contraffazione di al-tri pubblici sigilli o di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, in concorso con la abusiva riproduzione, poiché pre-supposto di quest’ultima, ed il bene giuridico protetto dalla norma penale non è la registrazione dell’opera dell’ingegno, ma il diritto esclusivo del produttore del supporto audiovisivo alla sua riprodu-zione e commercializzariprodu-zione (5).

Un più recente orientamento (riferito tuttavia a situazione an-tecedente alla normativa del 1985) individua le disposizioni a tute-la delle musicassette in quelle deltute-la legge n. 406 del 1981 che san-zionano la “detenzione per la vendita” di musicassette prive del con-trassegno SIAE, mentre la contraffazione o la rivendita di suppor-ti recansuppor-ti il suppor-timbro contraffatto configurerebbero violazione dell’art.

468 C.P. (6).

Correttamente si è osservato che la norma anticipa il momento consumativo del reato per il soggetto che non è concorso nella abu-siva riproduzione, stabilendo che l’illecito si realizza con la mera de-tenzione dei supporti a scopo di vendita (7).

Si è inoltre affermato come l’acquirente per uso proprio di sup-porti abusivamente riprodotti che sia consapevole al momento dell’ac-quisto della loro illecita riproduzione (anche tenendo conto della obiettiva presentazione dei supporti stessi) sia imputabile anche del reato di ricettazione di cui all’art. 648 C.P., non escludendo la puni-bilità (ai sensi dell’art.1 della legge 406) del soggetto il quale, dap-prima non consapevole della illecita riproduzione dei supporti ac-quistati, li abbia successivamente ceduti a terzi (8).

(4) Cass. sez. V sent. 2 dicembre 1983.

(5) Cass. sez. III, 12 marzo 1985, Cass, sez. I, sent. 5 luglio 1989.

(6) Cass. sez. II, sent. 3 novembre 1987.

(7) Cass. sez. III, sent. 22 aprile 1985.

(8) Cass. sez. II, sent. 30 dicembre 1986, Cass. sez. II, 20 febbraio 1987, Cass.sez.

II, 26 novembre 1990. Così anche Corte appello di Torino 3 marzo 1988 (in Diritto d’au-tore 1989 p.100). Contra invece Corte d’appello di Firenze sent. 1795 del 7 luglio 1986, che ritiene invece determinante, ai fini della configurabilità del reato, l’accertamento se l’acquisto dei supporti sia avvenuto o meno col fine di commercio e diffusione.

Circa la configurabilità del delitto di ricettazione, può dirsi suf-ficientemente raggiunta una linea di tendenza omogenea degli indi-rizzi giurisprudenziali di merito (9).

Particolarmente rigorosa si è sempre ritenuta la dimostrazione della buona fede dei soggetti responsabili, posto che in nessun caso si è riconosciuto tale stato soggettivo o comunque l’assenza di fine di lucro nei casi di riscontro di copie detenute presso laboratori pro-fessionali o depositi di materiale comunque destinato alla vendita.

Quanto alla diffusione radiotelevisiva di opere protette si è di-stinto tra registrazione e riproduzione di opera dal vivo nel corso di una pubblica esecuzione o nel corso di una trasmissione radiotele-visiva che rientra nell’ambito della protezione di cui alla legge n.

633/1941 ed ipotesi delittuosa prevista dalla normativa speciale pe-nale, normativa che resterebbe tuttavia applicabile in caso di diffu-sione radiotelevisiva di opere già fissate in dischi, nastri e altri sup-porti (10).

Suscita qualche perplessità una recente posizione della S.C. (11) secondo la quale in caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la con-fisca può essere ordinata solo nel caso in cui essa sia obbligatoria, essa sarebbe pertanto da escludere qualora la “res” già oggetto di se-questro possa essere comunque regolarizzata, evitandosi in tal caso che la fabbricazione, l’uso, il porto o l’alienazione possa più costi-tuire reato. La Corte ha tuttavia escluso che dovesse procedersi alla necessaria distruzione delle videocassette abusivamente duplicate, po-tendosi procedere alla regolarizzazione mediante versamento alla SIAE dei diritti dovuti o mediante mera cancellazione magnetica del-le riproduzioni, con restituzione dei supporti.

In merito può sollevarsi il problema della eventuale applicabilità delle disposizioni contenute agli artt. 174 e 159 della legge n.

633/1941, In base all’art. 174 della legge infatti nei giudizi penali la

(9) Cfr. anche Tribunale e Corte di Appello Trieste 2 febbraio 1982 e 18 gennaio 1983 in Rassegna FAPAV, La pirateria delle opere dell’ingegno, Roma 1986, C. Appello Trieste 26 febbraio 1986, ibidem 1988.

(10) Cass. sez. III, 12 marzo 1985; cass.sez. III, 15 aprile 1985.

(11) Cass. 7 maggio 1992.

persona offesa, costituitasi parte civile, può chiedere al giudice la di-struzione delle copie illecitamente riprodotte nonché degli stessi ap-parecchi utilizzati per l’attività di riproduzione, sempre che per loro natura non possano essere adoperati diversamente.

Va sottolineato come da più parti siano state mosse acute criti-che sulla repressione giudiziaria della pirateria audiovisiva tenendo conto dell’eccessivo numero di patteggiamenti e di sospensioni con-dizionali della pena, della non omogenea strategia investigativa del-le Procure della Repubblica se non della pura e semplice considera-zione marginale della fattispecie criminosa.

Sul piano della prevenzione, oltre alle misure meramente econo-miche come l’introduzione di originali a buon mercato e la riduzio-ne del periodo della window, può rilevarsi come a medio termiriduzio-ne rap-presenti una certa qual utilità il ricorso a idonee strumentazioni tec-niche in grado di assicurare ai produttori il pieno controllo di ogni fa-se del processo di lavorazione e di distribuzione delle copie di pellicole cinematografiche, mediante accorgimenti, anche a carattere informa-tico, tali da consentire l’accesso al master originale solo a soggetti identificati, con chiavi di accesso o protezioni di tipo fisico.

Il sistema per lo meno garantirebbe contro le riproduzioni ad al-to livello, che solitamente avvengono nella prima fase di produzione e di distribuzione della pellicola.

Non condivisibile appare invece il ricorso alla applicazione degli artt. 75 T.U.L.P.S. e 667 C.P. (che prevede l’avviso agli uffici di polizia e la tenuta del registro di carico e scarico delle pellicole detenute) con l’estensione della sua applicazione agli esercizi di rivendita e di no-leggio delle videocassette. Tale interpretazione, derivante dai D.M. In-dustria 27 giugno 1986 e del D.M. Interno 13 dicembre 1986, e in par-te fondata su un isolato riconoscimento giurisprudenziale (12) non considera i rilevantissimi profili di costituzionalità (con riguardo all’art.

21 Cost.) insiti nella estensione di una fattispecie penale riferita lla

“pellicole” cinematografiche a tutto il settore dell’home video (rivendi-ta e locazione di videocassette mediante un apposito circuito di

eser-(12) Cass. 1 ottobre 1991 n. 2931

cizi) settore cui deve riconoscersi dignità di mezzo di comunicazione sociale autonomo, grazie alla straordinaria diffusione degli apparecchi di videoregistrazione. Va condivisa quindi la posizione critica più vol-te espressa dagli operatori economici, segnalando che non mancano tuttavia posizioni giurisprudenziali sensibili al problema che hanno ri-tenuto inapplicabile le predette norme penali (13) sul presupposto che la preminenza della esigenza di libera organizzazione e diffusione di un (nuovo) mezzo di comunicazione sociale non giustifichi in alcun modo evidenti limitazione di carattere amministrativo.

Altro è invece il problema della prevenzione della pirateria au-diovisiva attraverso nuove disposizioni legislative, le quali prevedano misure amministrative accessorie, applicabili anche in via cautelare.

Si potrebbe pensare alla previsione di misure interdittive, anche mediante l’applicazione dell’art. 290 C.P.P. che prevede l’interdizione temporanea da professioni, imprese, uffici societari tuttora inappli-cabile agli episodi di pirateria ovvero alla sospensione delle autoriz-zazioni amministrative di cui siano titolari i soggetti coinvolti, così come previsto della vigenti disposizioni contro la criminalità orga-nizzata, così come previsto dall’art. 2 bis della legge n. 575/1965 co-sì modificato dalle leggi 55/1990 e 356/1992).

E’ infine la creazione di una vera e propria “cultura” del consu-matore audiovisivo, alla quale devono contribuire insieme istituzio-ni pubbliche e operatori economici con la più ampia sensibilizza-zione degli utenti rispetto alla presenza sul mercato di copie non pro-venienti dal produttore originale – e quindi non in grado di soddi-sfare minime esigenze di qualità – che può dare un contributo es-senziale nella lotta alla pirateria audiovisiva.

Le tecniche operative nelle indagini preliminari.

La configurazione normativa implica perciò che sia prospettabi-le in sede dibattimentaprospettabi-le, mediante una puntuaprospettabi-le e dettagliata

reda-(13) Così GIP Pretura di Toma 11 luglio 1992, su motivata richiesta del PM, con-tenuta in Diritto dell’informazione e dell’informatica 1991, p.895.

zione dei verbali di sequestro ed una accurata descrizione dello sta-to dei luoghi e delle condizioni oggettive dei supporti, la sussisten-za del dolo specifico.

Il magistrato inquirente (nella specie il Pubblico Ministero pres-so la Procura circondariale competente) dovrà quindi organizzare ed offrire il maggior numero di elementi onde dimostrare che il sog-getto indagato, responsabile dell’attività di riproduzione o di cessio-ne a terzi di supporti abusivamente riprodotti era pienamente con-sapevole della illecita provenienza.

Occorrerà pertanto prestare la massima attenzione alla redazio-ne dei verbali di sequestro da parte della polizia giudiziaria: essi pun-tualmente dovranno contenere l’elenco dei titoli delle opere cinema-tografiche e musicali riprodotte e dovranno elencare ogni circostan-za utile nel senso anzidetto.

Indispensabile è il sequestro probatorio di tutto il materiale di presentazione dei supporti (locandine delle singole audiocassette o videocassette, depliants di offerta con annesso tariffario, registri di uscita presso esercizi di noleggio).

In proposito è da segnalare un recente orientamento della Cor-te di Cassazione (sent. 2293 del 14 giugno 1991) per cui rientra nel-la competenza del Tribunale delnel-la Libertà, in sede di riesame, ogni questione attinente la legittimità ed il merito sia del provvedimento che della attività di esecuzione compiuta dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria delegata (nella specie si trattava di video-cassette delle quali si contestava il contenuto).

Altrettanto indispensabile onde interrompere l’attività criminosa è il sequestro preventivo degli impianti di riproduzione in relazione al quale occorrerà prospettare in sede di convalida il maggior numero

Altrettanto indispensabile onde interrompere l’attività criminosa è il sequestro preventivo degli impianti di riproduzione in relazione al quale occorrerà prospettare in sede di convalida il maggior numero

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