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Tuttavia non si pensi che, anche se la posizione giuridica dell'Amministrazione fiscale si allontana dalla posizione che i diritti

(41) Quanto al tentativo eli autonomi/za re nel processo ili esecuzione la fase « espropriativi! » dalla fase « satisfattivi! », vedi critiche decisive di

GARBAI;NATI. Il concorso ili creditori nell'espropriazione singolare, Milano, 193!), p. 147-148.

(42) Aderiscono alla natura processuale e giurisdizionale dell'esecuzione fiscale, CHIOVENDA, Istituzioni del processo civile, Napoli, 1 9 3 7 , I , p. 2 7 3 ; R E -DENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1 9 5 7 , II, p. 1 3 1 ; LAPORTA, La riscos-sione delle imposte dirette, Roma, I960, p. 80-85: ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit.. p. 34 e 103 ss. In senso contrario, favorevole alla natura pu-ramente amministrativa hanno opinione, fondamentalmente, i enitori del di-ritto amministrativo. Vedi B O K S I , L'esecutorietà degli atti amministrativi. Studi Senesi, 1 9 0 1 , p. 1 7 2 - 3 ; D E V A I J . E S , La validità, cit.. p. 3 6 4 , nota 4 . Cfr. an-che P U G L I E S E , Istituzioni di diritto tributario, Padova, 1 9 3 6 , p. 3 4 5 - 6 ; M I C H E L I ,

Amministrazione finanziaria, loc. cit.. p. 3 7 - 3 8 .

(43) In questo senso, cfr. H E P P - S C H W A R Z , in H.H.S., IV. | 325. note 2 a 4 e K A U T Z - F I E W A L D , Vcriraltnngsrcrfahren zur Bcitreibnng ron Gcldbetrdgen,

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di origine dell era napoleonica hanno conferito all'Amministrazione pubblica generale, essa s'immedesima con quella «li un semplice cre-ditore privato. Effettivamente quest'ultimo, per fare valere il suo di-ritto all'esecuzione, ha bisogno di ottenere previamente un titolo ese-cutivo, che incorpora o una decisione giurisdizionale di condanna, o un atto di riconoscimento del debitore; ed è precisamente questo ti-tolo che costituisce il fondamento ed i limiti del suo potere proces-suale di esecuzione (Ood. proc. civ. art. 45 n. 1). Sono ben lontani i tempi — come quelli del diritto germanico o del diritto francese set-tentrionale — in cui un'affermazione unilaterale del creditore rela-tiva al suo diritto io autorizzava, direttamente o attraverso certe au-torità amministrative (sergents), ad adottare le misure di coazione e di surrogazione, necessarie all'esecuzione effettiva, senza la neces-sità di ulteriori rimedi giurisdizionali promossi dal debitore (44). L'an-tico diritto portoghese conosceva però l'esistenza di persone privile-giate — delle quali parlò il PEREIRA E SOUSA — le cui dichiarazioni unilaterali potevano funzionare come base di un'esecuzione (45). Ora, ai tempi nostri, è questa la qualità, della quale si riveste

l'Ammini-strazione fiscale (46).

E vero che quest'ultima, così come il creditore privato, esercita un potere processuale di esecuzione di fronte ad un'autorità diversa ; e questo potere si basa ugualmente sull'esistenza di un titolo, che

Bcrlin-Koln, 1955, 8' e(l., nota 2-1 ss., che distinguono le « funzioni » diverse della stessa entità — organo esecutivo (YoUstreokung Behorde) e creditore esecutivo (Vollsstreckung (ildubiger). Vedi anche Russo, Diritto e Pro-cesso, cit., p. 4(56 e nota 113.

(44) Cfr. J O S É ALBERTO DOB R E I S , Processo de execugào, p. 72.

( 4 5 ) C f r . J O S É .ALBERTO D o s R E I S , op. cit., p . 7 8 .

(46) In Germania, il § 330 dell'AC) dispone che la decisione dell'autorità fi-nanziaria « v a l e » come titolo esecutivo. Nella dottrina, accettano questa qualifi-cazione, O T T O .MAVER, Le droit administratif allemand, p. 2 0 1 ss., che si riferisce al « fondement de l'éxeeution » ; W . .TELLIXEK, Verwaltungsrecht, 3 " ed., 1 9 4 8 ,

p. 3 3 3 e H E N S K L , Diritto Tributario, p. 2 3 0 ; tuttavia la giurisprudenza del Reichs finanzhof ha esitato nell'attribuirgli questa qualificazione, dati i dubbi sulla natura processuale o amministrativa dell'esecuzione, dubiti condivisi anche dalla dottrina. Si osservi, per esempio RIEVVALD, Reichsabenordnung tind Steuer-unpassungsgcsetz Kommentar, T I , Berlin, 1 9 5 1 , p. 2 2 6 ; MATTERN, Vollstreck-barcr Titcl und Bteuerìiehes Vcrwaìtungswangsverfahren, Berlin, 1941. p. 42 ss.; BtiirLER-STRi<IKRODT, Stcuerrecht, I, p. 575; LIMAN-Schwahz, Das Steurr-bcitreibungsrccht, Kiiln, 1 9 6 1 , § 9 , nota 2 ; K R U S E , Steuerreelit, I, 2 3 5 . Le in-certezze che si notano nella dottrina tedesca sono ancora legate all'individua-lizzazione dell'atto che serve da base all'esecuzione, che molte volte non si identifica con l'accertamento (Steucrbcschcid). In certe legislazioni federali, come quella della Renania Settentrionale e Westfalia, parimenti all'accerta-mento, esiste inoltre un atto diverso, la Leistungsbescheid con funzioni d'in-terpellanza e la Vollstreckungsanordung, semplice dichiarazione di esecuto-rietà della pretesa. Dal canto suo, nell'esecuzione regolata dalla

Abgaben-prova la sua esistenza e definisce i suoi limiti : è ciò che deriva dal-l'art. 153 del Codice del Processo Tributario, al momento di stabilire che « l'esecuzione fiscale avrà per base un titolo che certifichi l'esi-stenza di un debito certo, liquido ed esigibile ».

Al di là di altre realtà di minore significato per afferrare l'es-senza dell'esecuzione fiscale, titolo esecutivo per eccellenza è il cer-tificato estratto dal conoscimento o dal titolo di riscossione (Cod. del Processo Tributario art. 154, a) titolo di riscossione questo, costi-tuito da un documento in cui viene riprodotto il contenuto dell'accer-tamento. Se però, per una certa concezione, il titolo esecutivo propria-ordnung la legge prevede inoltre, di pari passo con la 8teuerbescheid, la Lcistungsgebot con funzioni di interpellanza. Su questa materia, vedi W I N T E R -STETTEB, Drr Ycriealtungsakt als Vollstrcekiingstitcl, p. 00 ss.; Sciioor-GEN.iNo, Das Beitrcibungsreeht drr Abgabenreru-altung, Berlin. 1 9 3 6 ; M U I X E R , Das Reitrcbungsreoht drr Finanzrcrivaltung, Stuttgart, 1961. Anche nella dot-trina italiana, gran parte dei dubbi ed esitazioni risultano dalla difficoltà d'identificare il titolo esecutivo. Secondo opinione autorizzata il ruolo è il presupposto del titolo esecutivo nelle imposte dirette, il quale si forma con il risto di esecutorietà, conferito dall'Intendente (]i finanza ; nelle imposte in-dirette, il titolo è l'ingiunzione, alla (piale un organo giurisdizionale, il pre-tore, imprime esecutorietà attraverso il decreto di vidimazione. Cfr. M O F F A ,

Trattato di procedura esecutiva fiscale, Napoli, 1035, I, p. 13 ss.; In., Il pro-cedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, Padova, 1931, p. 4 7 ss.; LAPORTA, La riscossione delle imposte dirette, c i t ; Russo, Diritto e Processo, cit., p. 404 ss. Sull'ingiunzione — oltre all'opera fondamentale di M O N D I N E l.a ingiunzione fiscale. Padova, 1 9 7 0 , vedi COCIVERA. voce Ingiun-zione tdiritto tributario), in Kne. del dir., Milano, 19(58, voi. XXI, p. 529 ss.; A. BEKI.IRI, Delhi natura dell'ingiunzione fiscale nelle più recenti interpreta-zioni giurisprudenziali, in Itir. li. Dir. Fin., 1 9 3 7 , I, p. 52; M I C H E L I . Sulla naturii dell'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali, in Giar. it., I, 1. 1949, p. 587 ss.: In., Lezioni di Diritto Tributario, Roma, 1968, p. 233 e 248 : O L M I , / requisiti di forma dell'ingiunzione fiscale, in Dir. prat. trib.. 1 9 5 4 , II, 184 ss.: Ai.i.oitio. Diritto processuale tributario, p. 1 G 6 7 ; A L E S S I -S T A M M A T I . Istituzioni di diritto tributano, s.d., p. 1 0 5 . In Austria, il § 3, voce 2 della legge austriaca di esecuzione amministrativa (Vencultungsvolls-rceìikaugsgesetz) qualifica espressamente le decisioni amministrative, come l'Kxrcutionslitel, riprendendo così tradizioni già antiche. Cfr. Vox M Y R B A C H , RHKINKEI.D. l'rccis de Droit Fiiuincier, p. 3 6 5 . In Francia, in dottrina riconosce il carattere esecutorio o di titolo esecutivo nelle imposte dirette ai ruoli no-minatifa; tuttavia l'esecuzione forzata inizia soltanto dopo la pratica di altri atti complementari, come Varertissrment e la sommation. Nelle imposte in-dirette .titolo esecutivo è l'avviso de mise en reeoarrcinent (proposto dal di-rettore dì dipartimento) iniziando l'esecuzione dopo la mise en demeure. Cfr. MAESTRE, « l.a loi du 2 7 Décnilire 1963.», loc. cit.. p. 5 4 7 ; CIIANTEBOUT, Copra de Droit Fiscal, p. 4 8 e 2(51 ss. ; J ( : Z K , Nature et regime juridique de la créimoc, d'ini poi, loc. cit., p. 198; T I X I E R , Lea prérogativea de l'autorità mi mi-nistrai ire en mutare fiscale, p. 126 ss. ; TROTABAS. Finanees Publiqucs, p. 267 e 565: M E H L . Science et Technique Fisealea, p. 647.

In Belgio cfr. sui rote exéoutoires, F E Y E e CABDIN, Procedure fiscale contentici/se, p. 234 ss. Anche negli Stati Uniti la legge qualifica come titolo esecutivo il assesament of a deficicncy in tax. Cfr. sezione 6861 dello Internai Revenac Code e W I L L I A M II. A N D R E W S , Federai Incoine Taxation: Casca, Problemca and Notes, p. 8.

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mente detto non è l'accertamento, ma un documento autonomo, allora, in verità, quell'atto è necessariamente il contenuto del titolo (47).

Arrivati a questo punto, diventa ormai evidente la differenza fondamentale tra la posizione giuridica dei privati e quella del fisco, di fronte al processo di esecuzione: questa differenza risiede preci-samente nel privilegio della formazione unilaterale del titolo esecu-tivo. Mentre il creditore privato non dispone di un titolo negoziale che contenga una dichiarazione del delatore, ed ha bisogno di otte-nere dai tribunali una sentenza di condanna che dichiari il suo di-ritto e ordini la sua realizzazione, l'Amministrazione fiscale esercita da sé questa attività dichiarativa, precedente al processo di esecu-zione, dando unilateralmente origine ad un titolo esecutivo che la paragona alla « decisione passata in giudicato » (Cod. del Processo Tributario art. 154). In questo senso — ma soltanto in questo senso — si può parlare di un privilegio di esecuzione « previa » dell'Ammini-strazione fiscale ; privilegio che viene tradotto, non propriamente in un privilegio di esecuzione « propria » ma, per consentire che l'in-staurazione del processo esecutivo non dipenda da una previa dichia-razione giurisdizionale del diritto, viene sostituita la dichiadichia-razione unilaterale che ha il suo fondamento nell'atto d'accertamento, al provvedimento del giudice.

La formazione unilaterale di un titolo esecutivo non è tuttavia un privilegio aberrante che possa avvicinarsi ai già riferiti sistemi dell'antico diritto germanico, in cui la semplice affermazione unilate-rale del proprio diritto autorizzava il creditore di attuare o di pro-muovere le provvidenze esecutive a favore del suo credito. La forza di verità legale che la legge attribuisce, per gli effetti esecutivi, al-l'accertamento, risulta dalla natura stessa del procedimento che ha preparato la sua formazione: un procedimento di struttura giurisdi-zionalizzata, di tipo contraddittorio, e nel quale l'Amministrazione interviene come organo di giustizia, incaricata di indagare sulla ve-rità materiale. Soltanto questo — e non la semplice natura pubblica

(47) Indipendentemente dalla classica controversia Inerente al quesito se il titolo esecutivo è essenzialmente un atto o un documento, la verità è che l'atto giuridico, il cui contenuto specifico è quello presupposto che ha condotto la legge ad attribuire al documento la funzione di legittimazione per l'esercizio dell'azione esecutiva atto giuridico questo che è sempre un atto formale di riconoscimento della pretesa eseguenda (« ein formalisiert Erkenntnisakt »). Cfr. R E N C K , Die Rechtsmittel gegen Verwallungsvollstrecti-ungssnahmen, N. J. W., 1964, p. 849; Russo, Diritto e Processo, cit., p. 345.

degli interessi esistenti — spiega la speciale posizione dell'Ammini-strazione tributaria nel processo di esecuzione (-18).

17. Diventa ormai facile il verificare in che modo tutti questi aspetti di regime armonizzano con la teoria dell'accertamento, come titolo astratto dell'obbligazione d'imposta, dotato di efficacia pre-clusiva. Il fenomeno feW astrattezza — già sorto sul terreno dei di-ritti sostanziali dei soggetti dell'obbligazione d'imposta, attraverso il meccanismo della condizione di attendibilità —- sorge di nuovo nel campo del diritto processuale di esecuzione, attraverso l'istituto del titolo esecutivo. Secondo quanto aveva già sottolineato il L I E B M A N (49) sulla scia di K O H I . H U , il titolo esecutivo è un titolo astratto, mentre svincola il diritto processuale di esecuzione dal diritto sostanziale : dal momento che, in presenza del titolo, l'autorità si dovrà limitare ad eseguire l'obbligazione nei precisi termini da esso dichiarati (Cod. proc. eiv. art. 45, n. 1), senza che possa controllare la sua corrispon-denza all'oggetto della dichiarazione; ovvero: dovrà eseguire l'obbli-gazione tributaria astratta, « astraendo » dalla causa o dalla situa-zione tributaria sottostante. 11 titolo esecutivo sarà in questo modo ancora l'espressione del fenomeno dell'efficacia preclusiva, dal mo-mento che ricopre la doppia alternativa dell'esecuzione secondo la legge, nonché della esecuzione ingiusta.

Ci troviamo dunque in grado di intendere la realtà che la dot-trina, diffusa e in modo oscillante, qualifica come autorità, impera-tività, vincolatività o obbligatorietà dell'atto d'accertamento. Non pos-sedendo quest'ultimo, una natura dispositiva, non si può parlare di una suscettibilità di produzione unilaterale di effetti giuridici sostan-ziali, nei confronti dei contribuenti. Questi effetti — sia ripetuto — de-corrono direttamente ed esclusivamente dalla legge. Tale fenomeno ha però, e pur sempre, la sua radice nell'esistenza dell'astrattezza e con-siste nei diritti contenuti nella obbligazione d'imposta, che non sono essere considerati o invocati sul piano sostanziale e non pos-sono essere eseguiti sul piano processuale, senza trovarsi incorporati in un titolo; e l'invocazione e esecuzione dei diritti che si costringe nei limiti segnati dallo stesso titolo. Dal momento che l'atto

d'ac-(48) Cfr. W I R T K R S T E T T E R , Der Ycrwaltungsakt als Vollstreekungstitel, p. 89.

( 4 9 ) Cfr. L I E B M A N , Efficacia ed autorità della sentenza, Milano, 1935, p. 106 e Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, 2* ed., Roma, 1936, p. 1 4 6 .

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certamente è un titolo astratto dell'obbligazione d'imposta, sarà quindi condizione necessaria e sufficiente dell'attendibilità ed esegui-bilità dei diritti sostanziali che in essa s'integrano, tìiccome, a causa dell'effetto preclusivo, i diritti devono essere considerati ed eseguiti, anche nell'ipotesi che non corrispondano, totalmente o parzialmente, alla situazione tributaria sottostante, sorta dalla legge, si è allora parlato dell'autorità, imperatività, vincolatività o obbligatorietà del-l'atto d'accertamento.

A L B E R T O X A M E K

Facoltà di Diritto Università di Lisbona

SULL'AUTONOMIA TRIBUTARIA DELLE REGIONI

S O M M A R I O : 1. L'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario. — 2. Autonomia tributaria, legge finanziaria regionale e legge delega sulla riforma tributaria. — 3. La sproporzione tra i tributi propri e le quote di tributi erariali. — 4. Prospettive di riforma.

1. Non può dubitarsi che l'autonomia « politica » delle regioni, consacrata dall'art. 5 Cost., in generale, per tutti gli enti loculi, — e cioè l'autonomo potere di indirizzo politico e politico-ammini-strativo (1) — è strettamente dipendente dalla loro autonomia finan-ziaria. È questa, infatti, che, nella logica del pluralismo organico caratterizzante la struttura dello Stato italiano, costituisce insieme all'autonomia legislativa il presupposto indispensabile alla vita delle

regioni dovendo garantire all'ente esponenziale, sia sul lato dell'en-trata che su quello della spessi, la sufficienza di mezzi per il perse-guimento di un indirizzo politico autonomo (2). 11 tutto, ovviamente, nell'ambito del coordinamento, attuato dalle leggi dello Stato, con la finanza di questo e con quella degli altri enti locali (3).

(1) Così, pur se con qualche diversificazione, definisce l'autonomia lo-cale la prevalente dottrina e soprattutto M. S. G I A N N I N I , L'autonomia coni-nole e le regioni, in Coir, amiti., 1 9 4 9 , 6 8 e 7 3 : I D E M , Le regioni: rettificazioni e prospettive, in Aoni e Sud, 1 9 6 8 , 5 1 e 5 6 ss. ; I D E M , Autonomia pubblica, in Une, del dir., IV, Milano. 1959, p. 4(44 ss., il quale, in relazione all'art. 5 Cost., tratta in particolare della autonomia locale in termini di autonomia « orga-nizzatoria » : nello stesso senso v. anche C B I S A F U L L I , Le funzioni costituzionali delle regioni, in Coir, amm., 1 9 4 9 , 8 3 8 ; M I C H E L I , Autonomia e finanza degli enti locali, in Rir. dir. fin. se. fin.. 1 9 6 7 , I , 5 2 4 ; CUOCOLO, Autonomia politica delle regioni, in Ciritas, 1 9 7 0 , n. 1 : B A S S A N I N I , I/attuazione delle regioni, Fi-renze. 1 9 7 0 , p. 2 6 ; D E M I T A , Autonomia finanziaria e potestà tributaria delle regioni a statuto normale, in Problemi economici c finanziari delle regioni, Milano, 1966, p. I l i ss.

( 2 ) Cfr. E S P O S I T O , Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art, 5 di lla Costituzione, in La Costituzione italiana. Milano, 1954, p. 69 ss. ;

M I C H E L I . Autonomia, cit., in Hir. dir. fin. se. fin., 5 2 6 ss.; LICCARDO. Autonomia finanziaria: premessa o conseguenza dell'istituto regionale!, relazione ai Con-vegno di studi e Regioni, autonomia finanziaria, autonomia politica », Napoli,

1 9 6 9 ; F A N T O Z Z I . Tributi regionali, in Xor. dig. it.. p. 5 dell'estratto: FEDELE.

Relazione al Convegno dell'ISLE sugli Aspetti attuali della finanza locale, in La riforma tributaria, II, Milano, 1974, p. 56 ss.

Stru-Ma autonomia finanziaria nel suo senso più pieno non dovrebbe significare solo libertà di bilancio, come a dire libertà di impiego delle risorse messe a disposizione dallo Stato senza alcun vincolo sovraordinato di destinazione : essa dovrebbe comprendere in sé anche l'autonomia tributaria intendendo quest'ultima come capacità di auto-determinazione delle entrate e, più precisamente, come potestà nor-mativa di imporre tributi propri che incontra dei limiti solo nella Costituzione, nelle leggi costituzionali e, a livello di coordinamento, in quelle ordinarie dello Stato (4). L'importanza dell'autonomia tri-butaria così intesa emerge sopratutto sotto il profilo della garanzia dell'autonomia locale : la possibilità di scegliere in misura congrua le proprie fonti di finanziamento evita, infatti, la pressione che l'ente finanziatore potrebbe attuare sull'indirizzo politico della regione e manifesta anzi, rafforzandola vigorosamente, la loro autonomia po-litica.

Del resto, questo sembra, secondo la dottrina più avvertita (5), anche il disegno tracciato dal Costituente in tema di autonomia re-gionale : l'art. 119 Oost., sviluppando sotto il profilo finanziario la nozione di autonomia accolta dal ricordato art. 5, riconosce espressa-mente alle regioni, nel comma 1, l'autonomia finanziaria (nei limiti stabiliti dalle leggi statali) e, nel comma 2, distingue, per quanto at-tiene alle fonti di entrata necessarie a soddisfare i bisogni e a far fronte alle spese per le funzioni normali delle regioni, tra tributi

pro-pri e quote di tributi erariali.

L'uso di tale formula disgiuntiva e l'accennata indiscussa fun-zione di garanzia dell'autonomia locale svolta dallo strumento tribu-tario dovrebbero, perciò, impedire al legislatore ordinario di realiz-zare il finanziamento delle regioni a statuto ordinario attraverso una menti giuridieo-contabili per il coordinamento tra i vari settori della finanza pubblica, in Riv. dir. fin. se. fin., 1969, I, 230.

( 4 ) È sotto questo profilo che si è parlato ( M I C H E L I , Corso di diritto tributario, Torino, 1974, p. 50) di legge regionale come fonte di imposizione subprimaria.

( 5 ) Cfr. per tutti ALLOBIO e B E N V E N U T I , in Atti del I convegno studi regionali, pp. 4 5 5 e 4 8 1 ; questa sembra anche l'opinione di M I C H E L I , Auto-nomia cit., 5 2 6 ; SCOCA e T R I - I N I , Garanzie costituzionali del finanziamento delle

regioni, in Attuai, amm., 1 9 6 8 . 6 ; D E M I T A , Autonomia finanziaria cit., p. I l i ;

IAJMBARDI, Problemi costituzionali in materia tributaria, in Temi trib., 1 9 0 1 , 3 4 8 .

Non manca però chi. pur non negando che le regioni abbiano la capacità di autodeterminazione delle entrate, limita questa all'esercizio di una mera po-testà legislativa di attuazione ( G I A N N I N I M . S . , Autonomia cit., 3 6 2 ss.; C A S -SESE. Il finanziamento delle regioni: aspetti costituzionali, in Problemi econo-mici e finanziari delie regioni cit., p. 1 3 2 ss.; P A L A D I N , La potestà legislativa regionale, Padova, 1958, p. 208 ss.).

sola delle forme previste (i tributi propri o le quote di tributi era-riali) eliminando o riducendo fortemente l'altra forma. li anzi abba-stanza scontato che nella intenzione del Costituente i tributi propri dovrebbero essere tali sia da consentire una funzionalizzazione della finanza regionale sia da ricollegarsi a quella autonoma espressione di capacità contributiva creata dalle regioni nel proprio territorio nell'esercizio della loro potestà normativa (C). Le quote di tributi erariali che, come vedremo, secondo la legge finanziaria regionale n. 281 del 10 maggio 1970 in gran parte vanno ad alimentare un fondo comune, non dovrebbero invece svolgere alcuna funzione orien-tativa della politica economica regionale, ma dovrebbero essere uti-lizzate per provvedere ad una perequazione interregionale da attuare appunto attraverso la ripartizione differenziata di tale fondo tra le diverse regioni secondo parametri che tengano presenti le diversità (in termini di reddito, popolazione e territorio) tra esse esistenti.

Autonomia finanziaria, dunque, in senso pieno, coessenziale alla autonomia politica e con assegnazione ai tributi propri della regione di un peso prevalente rispetto a quello attribuito con la ripartizione delle quote di tributi erariali : il tutto nell'ambito del necessario coordinamento della potestà legislativa tributaria delle regioni a sta-tuto ordinario con l'ordinamento finanziario dello Stato attuato se-condo lo schema della c.d. « competenza concorrente » della legge regionale con quella statale (7).

2. Se quello ora succintamente descritto sembrerebbe essere l'orientamento del Costituente, appare lecito — a chi, come noi, vo-glia tentare un primo consuntivo dell'esperienza regionale sotto il profilo finanziario — domandarsi pregiudizialmente se ed in quale misura l'attuale ordinamento finanziario delle regioni a statuto or-dinario sia coerente all'illustrato disegno costituzionale.

Sembra a noi che una seppur superficiale lettura della ricordata legge finanziaria regionale, così come lievemente modificata dalla legge delega n. 825 del 1971 e dai decreti delegati sulla riforma tributaria, sia sufficiente a far comprendere come il sistema finanziario che ne è (6) Cfr. PARRAVICINI, Relazione al Convegno nazionale su Partecipa-zione ed efficienza netta costruPartecipa-zione delle strutture politico-amministrative re-gionali e locali, in Atti del Conregno. Pavia, 1971. p. 63 e 64.

(7) Cfr. sul punto D ' A T E N A , L'autonomia legislativa delle regioni, Roma, 1974, p. 15 ss.; MORETTI, La potestà finanziaria delle regioni, Milano, 1972, p. 3 e 154 ss.

scaturito si sia invece abbastanza allontanato dalla matrice costitu-zionale contenendo una interpretazione dell'autonomia finanziaria no-tevolmente riduttiva almeno per quanto attiene al potere delle regioni di autodeterminare le proprie entrate. Proprio la soluzione essenzial-mente statica data sotto questo profilo ai problemi della finanza regio-nale con la legge n. 281 — che, si badi bene, è attualmente l'unico atto normativo statale con cui sono determinate le connotazioni del-l'autonomia finanziaria delle regioni in attuazione dell'art. Ut) Oost. — e, più in particolare, la insufficienza dell'autonomia tributaria con tale legge attribuita alle regioni costituiscono, a nostro avviso, la migliore dimostrazione della volontà politica del legislatore ordi-nario di mantenere intatto il tradizionale sistema del centralismo bu-rocratico e di circoscrivere, attraverso lo strumento finanziario, l'am-bito di attività delle regioni a statuto ordinario o, quantomeno, di rinviarne nel tempo l'espansione (8).

A riprova di ciò è sufficiente considerare l'equivoca tripartizione fatta dalla legge n. 281 (e in un certo senso mantenuta dalla legge