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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Vera Fiorani

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione (di seguito indicato come “Accordo“). La collaborazione riguarda parte delle attività previste dal progetto Europeo (H2020) ‘Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production (acronimo GOLD)’, di cui Unibo è partner. Il progetto, della durata di 48 mesi (2021-25) e comprendente 19 partners europei e asiatici, ha come obiettivo la realizzazione di impianti sperimentali di fitorimedio tramite specie annuali e poliennali da biomassa. Le colture di interesse per l’areale Emiliano-Romagnolo sono Panicum virgatum (panìco), Sorghum bicolor (sorgo) e Miscanthus x Giganteus (miscanto). Tali specie sono di interesse al fine di valutare la loro capacità produttiva in termini di biomassa totale aerea, nonché l’assorbimento di metalli pesanti, e confrontare con i risultati ottenuti in altri siti sperimentali realizzati nell’ambito dello stesso progetto da altri partner europei ed extra-europei.

Art. 2 (Oggetto dell’Accordo)

Con il presente Accordo, [Regione Emilia Romagna] e [Unibo] instaurano un rapporto di collaborazione tecnico scientifica finalizzato a valutare, nell’ambito del progetto Europeo GOLD (di cui Unibo è partner), la capacità di risanamento di specie da biomassa coltivate su suolo contaminato da metalli pesanti. La Regione Emilia Romagna pone disponibilità e interesse a rendere possibile tale sperimentazione da parte dell’Università e della comunità scientifica, iniziativa volta a promuovere e sviluppare le tecnologie di bonifica innovative in un’ottica di incremento della gestione sostenibile dei siti contaminati e del territorio.

Art. 3 (Modalità di attuazione dell’Accordo)

La Regione si impegna a svolgere le seguenti attività:

a. mettere a disposizione di Unibo i dati già disponibili relativi al sito “Chiarini 2” ed eventualmente di siti limitrofi al fine di integrare le conoscenze acquisite;

b. mettere a disposizione di Unibo le proprie conoscenze, competenze ed esperienze in materia di bonifica dei siti contaminati, attraverso il proprio personale

Nell’ambito delle attività del progetto H2020 ‘GOLD’ finanziato dalla Commissione Europea, Unibo si impegna a:

a. Effettuare un campionamento di suolo presso il sito Chiarini 2 nel primo (2021) ed ultimo anno (2024) di progetto, finalizzati alla caratterizzazione del sito relativamente agli obiettivi posti. Il campionamento preliminare, previsto per il 2021, sarà effettuato da personale Arpae.

b. Prelevare suolo dal sito Chiarini 2 e trasportarlo presso le proprie strutture di dipartimento (DiSTAL) per la realizzazione di un test in vaso. La corretta esecuzione di tale attività sarà definita una volta stabilito il livello di contaminazione del sito come da campionamento preliminare del primo anno. L’esperimento riguarderà tre specie da biomassa, nella

fattispecie panìco (Panicum virgatum L.), sorgo (Sorghum bicolor Moench) e miscanto (Miscanthus x Giganteus), e sarà finalizzato all’individuazione della tecnica agronomica ottimale da utilizzarsi nella prova sperimentale presso il sito Chiarini 2 negli anni 2022, 2023 e 2024;

c. Effettuare una prova sperimentale presso il sito Chiarini 2 nel triennio 2022-24 al fine di valutare tolleranza, capacità produttiva e di fitorisamento di sorgo, miscanto e panìco. La corretta esecuzione di tale attività sarà definita una volta stabilito il livello di contaminazione del sito come da campionamento preliminare del primo anno. Durante lo svolgimento della prova sperimentale verranno effettuati sopralluoghi per il monitoraggio delle specie e il prelievo di campioni vegetali. Al termine di ogni ciclo agronomico annuale, verosimilmente nel periodo compreso fra settembre e dicembre, le tre specie verranno sfalciate e raccolte per determinazioni quanti-qualitative della biomassa.

Art. 4 (Responsabilità tecnico-scientifica)

L’Università designa Andrea Monti quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

La Regione designa Igor Villani quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.

Art. 5 (Oneri economici)

Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca.

Art. 6 (Durata dell’Accordo)

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il 31/12/2022, con possibilità di proroga deliberata in modo conforme da ciascuna parte senza necessità di stipulare un nuovo accordo.

Art. 7 (Recesso e Risoluzione dell’Accordo)

Le Parti, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso e/o la risoluzione devono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita; l'Ente, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale della

convenzione, deve rimborsare all’Università le spese sostenute e quelle impegnate al momento del recesso e/o della risoluzione.

Art. 8 (Regime dei risultati della collaborazione scientifica)

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca e in particolare su quelli suscettibili di registrazione e brevettazione o di utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità o allo sfruttamento in regime di segretezza di detti risultati.

Le Parti, inoltre, convengono sin d'ora e accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le loro utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà alle Parti in proporzione al contributo apportato e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti.

Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato attraverso la stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.

I risultati inventivi, brevettabili o meno, che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca, ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca specificatamente dedotta nell’Accordo, sono di proprietà delle rispettive Parti.

Art. 9 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

I risultati della ricerca e gli elaborati finali restano di proprietà delle Parti, le quali potranno farne l’uso totale o parziale che concordemente riterranno più opportuno.

Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, atti di convegni, seminari o simili e il Responsabile Scientifico di ciascuna Parte, previa comunicazione all’altra Parte, potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente articolo.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita alla collaborazione realizzata tra le Parti.

Art. 10 (Uso dei segni distintivi)

Ciascuna Parte si impegna a non fare uso del marchio e/o della denominazione dell’altra Parte in funzione distintiva o comunicativa, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli

usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione.

Ciascuna Parte concede all’altra il diritto all’uso della propria denominazione e dei propri segni distintivi all’interno del sito istituzionale e/o del materiale informativo dell’altra Parte, al solo fine di menzionare la Parte tra i propri partners nelle attività di ricerca.

Le Parti sono tenute a riprodurre i segni distintivi costituiti da marchi nella loro grafica originale, senza comportare modifiche alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle parole.

Art. 11 (Riservatezza)

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le Parti sono responsabili del danno che potrebbe derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 12 (Sicurezza)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Il personale di ciascuna Parte o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori, nei locali e negli spazi della Parte ospitante.

La Parte ospitante si impegna affinché al personale ospitato vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base

del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per le proprie infrastrutture e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni.

Tutto quanto finora definito in termini di salute e sicurezza sul lavoro, sarà eventualmente integrato al ricevimento, da parte degli uffici preposti alla sicurezza di entrambe le parti, dei risultati delle analisi del campionamento preliminare effettuato sul suolo del sito Chiarini 2 che consentano di definire il livello di contaminazione del sito.

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Art. 14 (Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 15 (Comunicazioni)

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l’Università:

- Prof. Andrea Monti ([email protected])

- Ufficio Ricerca Distal ([email protected]; PEC: [email protected]) Per la Regione:

Igor Villani ([email protected])

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali. PEC: [email protected].

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 16 (Modifiche)

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte. Qualora le parti decidano di prorogare il termine dell’Accordo senza modificarne i contenuti sostanziali, la proroga è deliberata in modo conforme da ciascuna parte senza necessità di stipulare un nuovo accordo.

Art. 17 (Rinvio)

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

Art. 18 (Firma digitale, registrazione e spese)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti in egual misura, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Emilia-Romagna

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(firmato digitalmente)

Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna ________________________________

(firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 LU-GLIO 2021, N. 1147

Proroga al 31 dicembre 2022 della convenzione quadro quinquennale tra l'Agenzia regionale di protezione civile e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per l'attuazione delle misure del Piano alluvioni e delle attività di pianificazio-ne di emergenza di proteziopianificazio-ne civile per il rischio idraulico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la propria deliberazione n. 333 del 14 marzo 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione- quadro tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Autorità di baci-no del fiume Po per l'attuazione delle misure del piabaci-no alluvioni e delle attività di pianificazione di emergenza di protezione civi-le per il rischio idraulico;

Dato atto che:

- in attuazione della sopra menzionata propria deliberazio-ne n. 333/2016, la convenziodeliberazio-ne quadro è stata sottoscritta in data 14 luglio 2016;

- la predetta convenzione è articolata su un quinquennio, da attuarsi mediante programmi specifici annuali da approvare (POA), anche per stralci, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nei limiti delle risorse finanziarie che saranno asse-gnate annualmente a tal fine all’Agenzia con successive proprie deliberazioni;

- con successive determinazioni dirigenziali nn. 2291 del 24/11/2016, 2829 del 13/8/2018, 1367 del 2/5/2019, sono stati approvati e attuati i POA prima, seconda e terza annualità;

Considerato che la convenzione in parola, sottoscritta in da-ta 14 luglio 2016, è in scadenza il 14 luglio 2021;

Vista la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po prot. n. 5405/2021, acquisita agli atti dell’Agenzia con prot.

n. PC/2021/0037422 del 9/7/2021 nella quale si manifesta la ne-cessità di una proroga per la conclusione delle attività, considerato il periodo di emergenza epidemiologica COVID-2019;

Considerato di condividere le motivazioni addotte l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nella sopra citata nota, stante il perdurare dell’attuale condizione di emergenza sanitaria di CO-VID-19 che ne giustifica le contemporanee difficoltà operative;

Ritenuto pertanto, di procedere a una proroga ai fini del com-pletamento delle attività avviate, fino al 31 dicembre 2022;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in ma-teria di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organiz-zative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.

ii.;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente del-la Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni

pro-cedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il incari-chi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art.

43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- n. 1962/2020 ad oggetto “Assunzione di un dirigente ai sen-si dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza ter-ritoriale e la protezione civile”, con la quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

- n. 1921/2020: “Approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano delle Attività dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023”;

- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e li-nee di indirizzo 2021”

Visti altresì:

- il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-ni da parte delle Pubbliche Ammiinformazio-nistrazioinformazio-ni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28/1/2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscri-vere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

a) di richiamare le premesse del presente atto come sua par-te inpar-tegranpar-te e sostanziale;

b) di prorogare per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la scadenza del termine per l’ultimazione delle attività relative alla convenzione stipulata in attuazione della propria deliberazione 333 del 14 marzo 2016 tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Autorità di baci-no del fiume Po, al 31 dicembre 2022;

c) di trasmettere il presente atto all'Autorità di Bacino Di-strettuale del fiume Po, al fine della formale accettazione della proroga, in relazione all’intervenuta parziale modifica della con-venzione sopra richiamata che si conferma in ogni altra parte;

d) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli-cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uf-ficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare l’art.1, comma 631 e 875, che ha previsto la riorganizzazione del siste-ma di istruzione e forsiste-mazione tecnica superiore nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misu-re per valorizzamisu-re la filiera tecnico-scientifica e l’istituzione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore

- il DPCM 25 gennaio 2008, “Linee guida per la riorganiz-zazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

- il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016 recante “Linee guida in materia di semplificazione e promozio-ne degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’oc-cupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino del-le disposizioni del-legislative vigenti;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza del-le opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della for-mazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’oc-cupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 75 del 21 giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 mag-gio 2016, n. 646)”;

Richiamato in particolare l’art. 31 della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approva-zione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;

Richiamata la propria deliberazione n. 856 del 13 luglio 2020

“Approvazione schema di accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei program-mi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6, dell'articolo 242, del decreto-legge n. 34/2020 per contrasto all'emergenza COVID-19”;

Atteso che in data 16 luglio 2020, è stato sottoscritto l’Ac-cordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla sopra richiamata propria de-liberazione n. 856/2020 (Rep. RPI 23/09/2020.0000356.E), per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strut-turali 2014-2020 per un ammontare complessivo di 250 milioni (di cui 190 milioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 60 milioni a valere

sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo) da destinare al finanziamento di misure urgenti per il contrasto all’emergenza COVID-19 assicurando la copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla Regione, in relazione agli

sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo) da destinare al finanziamento di misure urgenti per il contrasto all’emergenza COVID-19 assicurando la copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla Regione, in relazione agli