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6.1 Criteri adottati nella quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Ai fini della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto non è stato possibile operare con le modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (in particolare l’esempio 5) in quanto fino al 2014 la Regione Emilia-Romagna accertava per cassa le entrate di dubbia e difficile esazione e non si dispone pertanto della base su cui calcolare le medie quinquennali previste da detto principio. Prudenzialmente si è quindi quantificato il fondo in misura pari all’intero ammontare dei crediti per i quali non sussiste una causa di esclusione dall’accantonamento. L’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato con il consuntivo 2018 copre interamente i residui attivi del 2017, nella misura ancora in essere al 31 dicembre 2018, oltre che quelli formatisi sulla competenza.

L’accantonamento al fondo, in relazione alle diverse tipologie di entrata, è stato determinato con le seguenti modalità:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

Le entrate tributarie accertate per cassa e le manovre fiscali, accertate in misura pari alla ultima stima comunicata dal Dipartimento delle Finanze, non hanno richiesto alcun accantonamento. Il fondo corrisponde all’importo dei residui derivanti dai ruoli emessi dal 2015 per il recupero della tassa automobilistica.

Trasferimenti correnti

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

I due accertamenti tuttora conservati tra i residui, per complessivi euro 71.946.814,14, disposti con deliberazione di Giunta Regionale n. 1894 del 24 novembre 2015 in attuazione dell’art. 2 del d.l. 179/2015 a titolo di pay-back dovuto dalle aziende farmaceutiche a ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, non hanno comportato alcun accantonamento col rendiconto 2015, come previsto espressamente dal punto 8 di detta deliberazione, in quanto a fronte di eventuali riduzioni degli accertamenti si procederà alla riduzione degli impegni contestualmente assunti. Il fondo corrisponde ai restanti residui attivi per quote di pay-back dovuto dalle aziende farmaceutiche nonché ai contributi esonerativi per l’assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/1999.

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Le entrate accertate per cassa, i cui residui attivi corrispondono agli accrediti sui conti correnti postali che non è stato tecnicamente possibile prelevare entro l’esercizio, non hanno richiesto alcun accantonamento, così come i crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e quelli relativi a entrate che trovano contropartita nella spesa. L’importo del fondo per questa tipologia corrisponde pressoché integralmente a canoni di concessioni per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile dei quali è stato ingiunto il pagamento da parte della struttura competente ed in minima entità a una fattura emessa per la cessione di materiale cartografico non saldata a fine anno.

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

L’accantonamento corrisponde a sanzioni amministrative e indennizzi danni risultanti da sentenza. Il fondo copre la totalità dei residui attivi.

Tipologia 300: Interessi attivi

Gli interessi sui conti di tesoreria unica presso la Banca d’Italia, accertati per competenza finanziaria sul 2018 e accreditati sui conti, come da prassi bancaria, nei primi giorni del 2019, non hanno comportato alcun accantonamento. L’importo del fondo per questa tipologia corrisponde a interessi legali risultanti da sentenze.

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Le entrate accertate per cassa, i cui residui attivi corrispondono agli accrediti sui conti correnti postali che non è stato tecnicamente possibile prelevare entro l’esercizio, non hanno richiesto alcun accantonamento, così come i crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, garantiti da fideiussione e quelli relativi a entrate che trovano contropartita nella spesa. L’accantonamento corrisponde ai residui per rimborsi, principalmente derivanti da sentenze, indennizzi assicurativi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso.

Entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

Il residuo attivo è relativo agli introiti derivanti dalla quota integrativa pari al 10% dell'oblazione ai fini della definizione degli illeciti edilizi (art.31 l.r. 21 ottobre 2004, n.23). Tale entrata è

accertata per cassa e il residuo attivo corrisponde agli accrediti sui conti correnti postali che non è stato tecnicamente possibile prelevare entro l’esercizio, per cui non è richiesto alcun accantonamento.

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali L’accantonamento corrisponde ai residui per rate scadute di vendite di immobili di proprietà regionale con pagamento rateale e copre l’intero ammontare dei residui della tipologia al netto dei crediti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

L’accantonamento corrisponde ai residui per rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso, al netto dei crediti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

Per le tipologie: Tributi destinati al finanziamento della sanità, Compartecipazioni di tributi, Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo e Contributi agli investimenti non è stato necessario operare alcun accantonamento in quanto si tratta di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni o garantiti dallo Stato.

Il residuo attivo rientrante nella tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrisponde al saldo del conto corrente infruttifero n.

22916 “Regione Emilia Romagna – Risorse Ue e cofinanziamenti nazionali”

presso la Tesoreria Centrale dello Stato e con ogni evidenza non costituisce un credito di dubbia esigibilità.

Per la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità si rimanda all’allegato n. 13 al rendiconto. Come evidenziato nell’allegato sopra richiamato non sono stati stralciati crediti inesigibili dal conto del bilancio.

6.2 Contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità – DL 35/2013

Con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, il Governo ha introdotto misure urgenti e di carattere straordinario, originate dall’esigenza non rinviabile di assicurare un immediato sostegno finanziario al sistema delle imprese e dei soggetti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Per le regioni che non potevano far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati alla data del 31 dicembre 2012, l’articolo 2 del decreto prevedeva la possibilità di accedere ad una anticipazione di somme per il pagamento dei debiti stessi, da restituire, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a 30 anni. La Regione Emilia-Romagna non ha presentato

istanza di accesso a tale anticipazione, non trovandosi nella condizione prevista da tale articolo.

Per quanto riguarda il settore sanitario, l’articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedeva la possibilità per le regioni di accedere ad un’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. La Regione Emilia-Romagna ha fatto richiesta di anticipazioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 degli Enti del servizio sanitario in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A tal proposito si specifica quanto segue:

- la Regione Emilia-Romagna, seguendo i contenuti indicati nel decreto legge 35/2013, con la legge regionale 4 luglio 2013, n. 6, ha dato attuazione, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario regionale, a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, utilizzando la somma complessiva di 946,364 milioni di euro (806,364 milioni di euro in due tranche nel 2013 e 140,000 milioni di euro nel 2014);

- gli atti, sia legislativi che amministrativi, i provvedimenti, le modalità e le procedure messe in atto dalla Regione, sono state tutte preliminarmente verificate e validate dal Tavolo di verifica degli adempimenti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze, di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato – Regioni del 23.03.2005.

Nello specifico, come previsto dal decreto legge citato, sono stati effettuati i seguenti adempimenti:

1. predisposizione di misure, anche legislative (LR 6/2013), idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità (verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui sopra);

2. presentazione di un Piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31.12.2012.

A tal fine:

- sono stati acquisiti dalle Aziende sanitarie i dati necessari per rilevare dettagliatamente i debiti aventi le caratteristiche sopra descritte, secondo un tracciato record predisposto dai competenti Servizi regionali;

- le Aziende sanitarie hanno certificato il rispetto delle disposizioni previste dal citato D.L. 35/2013 nella elaborazione dei Piani di pagamento;

- successivamente le fatture sono state elencate in ordine cronologico per vetustà, indipendentemente dall’Azienda di appartenenza;

- per ogni tranche assegnata nel 2013 e nel 2014 è stato predisposto un Piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 che è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze su supporto informatico, per la verifica di coerenza con le somme assegnate;

3. verifica degli adempimenti regionali di cui all’art. 3 del DL 35/2013, da parte del Tavolo di verifica, ai fini della sottoscrivibilità del contratto di prestito;

4. sottoscrizione dei contratti di prestito tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione in data 11 luglio 2013, 17 ottobre 2013, e 14 maggio 2014, a seguito della valutazione positiva del Tavolo di verifica degli adempimenti;

5. incasso dell’anticipazione di liquidità e liquidazione in favore delle Aziende Sanitarie. A seguito dell’erogazione di tali risorse, le Aziende Sanitarie sono state vincolate all’immediata estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 del cui avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili è stata inviata apposita certificazione alla Regione;

6. l’anticipazione di liquidità cui ha avuto accesso la Regione Emilia-Romagna, è stata interamente trasferita alle Aziende Sanitarie regionali, con le deliberazioni di Giunta regionale: DGR 995/2013 per 447,980 milioni di euro, DGR 1532/2013 per 358,384 milioni di euro, DGR 882/2014 per 140 milioni di euro;

7. la Regione Emilia-Romagna ha fornito al MEF regolari certificazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.L. 35/2013, dell’avvenuta estinzione dei debiti oggetto delle anticipazioni di liquidità, ed elencati nei piani di pagamento, e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179 recante “Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2015, come previsto dall’articolo 1, comma 7, con delibera della Giunta regionale n. 2044 del 10 dicembre 2015, acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 3 dicembre 2015, è stato rideterminato il risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già

rimborsate. Considerato che la Regione ha fatto ricorso alle anticipazioni di cui al Decreto legge n. 35/2013 sopra richiamato, che le anticipazioni incassate nel corso del 2013 e del 2014 ammontano a euro 946.364.000,00 e che, nel corso del 2014, sono state rimborsate per euro 9.007.101,27, il Fondo anticipazioni di liquidità è stato costituito per l’importo di euro 937.356.898,73.

Il Decreto-legge n. 179/2015 non è stato convertito ed è confluito nell’art.1, commi 692-700, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Come previsto dalla normativa sopra riportata, con il bilancio di previsione 2018 è stato iscritto in entrata l’importo del Fondo anticipazioni di liquidità, così come costituito con il rendiconto 2017, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e il medesimo fondo è stato iscritto in spesa nel titolo 4 come specifica voce del Rimborso prestiti, non impegnabile e non pagabile, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Il rimborso nel 2017 è stato pari ad euro 21.598.344,04 e lo stesso è stato iscritto nel 2018 come ripiano disavanzo da anticipazioni di liquidità, confluito nella prima voce della spesa “Disavanzo di amministrazione”.

Nel corso del 2018 la regione ha provveduto al rimborso delle anticipazioni di liquidità per euro 22.228.339,56 finanziato con risorse regionali.

6.3 Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011)

L'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti/debiti reciproci coi propri enti strumentali e società controllate/partecipate. Per quanto concerne gli esiti dell’attività in argomento si rimanda all’allegato n. 42 al rendiconto generale.

7. Cassa, anticipazioni, debito e garanzie