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L’ultimo decennio del XX secolo e i primi anni del nuovo millennio

3. Spunti di riflessione sulla storia della politica di conservazione della natura in Toscana

3.2. L’ultimo decennio del XX secolo e i primi anni del nuovo millennio

Nel 1991, con undici anni di ritardo rispetto alla data fissata dal DPR di delega di funzioni statali alle Regioni, è stata emanata la legge quadro sulle aree protette20, che facendo tesoro dell’esperienza maturata in sede nazionale, ma soprattutto in sede regionale, si è posta come elemento di rilancio della politica di protezione della natura.

Contrariamente a quanto previsto dal DPR 616/197721, o alla lettura che sino ad allora ne era stata data, la legge rilancia la politica nazionale dei parchi, o per meglio dire rilancia la politica dei parchi nazionali, con un nuovo protagonismo da parte dello stato che dopo un primo momento di impasse ha messo in crisi le Regione che sino a quel momento si erano distinte maggiormente nella politica delle aree protette.

Lo stato non si limita ad individuare le aree significative per l’istituzione di parchi interregionali, ma crea un elenco di reperimento per i nuovi parchi nazionali e stimola l’istituzione degli stessi, caratterizzando l’ultimo decennio del secolo e gli anni successivi con l’istituzione di parchi nazionali.

Inoltre gran parte delle significative risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato in attuazione delle previsioni della legge quadro sulle aree protette, sono destinate alle casse dei parchi nazionali.

18 Regione Toscana - Giunta Regionale “Il sistema regionale delle aree verdi”, Firenze 1980, pag. III.

19 Un esempio di questo atteggiamento è la soluzione scelta per valenza del piano territoriale del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. La scelta operata era di considerare tutto il territorio (area interna ed area esterna poi definita area contigua) come interno al parco, ma dando la possibilità di esercitare la caccia in parte del territorio.

Contrastando tale scelta con la legge nazionale, la Regione Toscana ha dato patori particolari all’Ente Parco e ai suoi strumenti nelle aree esterne.

20 Legge 7 dicembre 1991 n. 394 “legge quadro per le aree protette”.

21 L’articolo 83- Interventi per la protezione della natura del DPR 616/1976 recita:

“Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.”

27 Si crea quindi una situazione di squilibrio tra la realtà dei parchi regionali quasi sempre istituiti con limitate risorse economiche e che in alcuni casi, per coprire le spese ordinarie, devono ricorrere ad un contributo ordinario anche da parte di comuni e province, ed i parchi nazionali con una situazione finanziaria consistente e che nel periodo successivo all’emanazione della legge quadro possono usufruire di consistenti risorse finanziarie.

Nel nuovo quadro modificato la Regione Toscana, adatta la propria politica delle aree protette mantenendo però le linee già individuate.

La legislazione regionale è stata adeguata agli indirizzi dettati dalla legge quadro sulle aree protette22, individuando una programmazione triennale per l’istituzione, la gestione, il finanziamento e il monitoraggio del sistema delle aree protette regionali costituito da parchi nazionali, parchi regionali, parchi provinciali, riserve naturali provinciali e Aree naturali protette di livello locale (ANPIL).

Viene operata la scelta di limitare l’istituzione dei parchi regionali ai soli casi di effettiva necessità, per la tutela di una biodiversità di riconosciuto rilevante valore, di gestione di un territorio complesso con un specifico Ente, per evitare di disperdere le risorse limitate rendendole insufficienti per la ordinaria gestione degli Enti Parco.

Vengono sollecitati gli Enti gestori delle aree protette a partecipare a bandi per reperire le risorse necessarie per gli interventi straordinari, e la Regione Toscana stessa accantona annualmente un fondo per gli interventi straordinari nelle aree protette, cui accedere attraverso al presentazione di proposte progettuali, privilegiando quelle di sistema tra più soggetti gestori, selezionati poi dagli uffici regionali.

La Regione riconosce che i parchi regionali istituiti debbano essere protagonisti nella gestione del territorio e delega loro alcune funzioni, in particolare la gestione del vincolo paesaggistico, la gestione del vincolo idrogeologico, la gestione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, la gestione delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli. Inoltre al Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli viene delegata la gestione della Tenuta di San Rossore23

In questo periodo è recepita in Italia le due direttive comunitarie per la conservazione della biodiversità (direttiva habitat e direttiva Uccelli) e lo Stato attribuisce specifiche competenze alle Regioni.

La Regione Toscana24, che nel 1998 ha individuato la prima ipotesi dei siti da inserire nella rete Natura 200025, per attuare la delega ha emanato una specifica legge26. Con tale legge, in conformità alle

22 Legge regionale n. 49 del 11.04.1995. “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale”, Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”.

23 La tenuta di San Rossore è stata nell’appannaggio delle Presidenza della Repubblica sino al 1999, anno in cui la tenuta è stata trasferita in proprietà alla Regione Toscana con Legge 8 aprile 1999, n. 87 “Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore". La Regione ha delegato la gestione della tenuta al parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Legge Regionale n. 24 del 17/03/2000 “Disposizioni per la gestione della tenuta di San Rossore e per il funzionamento del comitato di presidenza”.

24 Citando la Regione Toscana nella tutela della biodiversità, Regione che per prima in Italia ha emanato una specifica legge, distinguendosi per la sensibilità e per la solerzia, è doveroso ricordare l’azione svolta dal dott. Roberto Rossi, prematuramente scomparso, che ha lavorato con passione ed abnegazione su tale materia.

25 Deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998 n.342 “Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria “Habitat”.

26 Legge regionale 6 aprile 2000, n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”

28 disposizioni comunitarie e nazionali, la Regione individua i Siti di Importanza Regionale (SIR)27, che contengono oltre ai Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche altri ambiti territoriali ritenuti degni di tutela per le loro caratteristiche naturali, all’interno della politica di governo del territorio della Regione Toscana.

Successivamente, dopo il coinvolgimento degli enti locali, ha definito il perimetro definitivo dei Siti di importanza comunitario28

Ha quindi emanato norme tecniche per la modalità di conservazione e di tutela dei siti di importanza regionale29, in cui, per ciascun sito vengono definite le caratteristiche e le principali misure di conservazione da adottare. Tra le caratteristiche si evidenzia l’estensione, l’eventuale presenza di un’area protetta, altri strumenti di tutela già presenti, la tipologia ambientale prevalente, le principali emergenze, i principali elementi di criticità interni al sito, i principali elementi di criticità esterni al sito. Le principali misure di conservazione da adottare individuano gli obiettivi principali della conservazione, indicano le misure di conservazione specificano la necessità di un piano di gestione e/o di piani di settore, ed infine indicano eventuali specificità e necessità del sito.

Inoltre la Regione Toscana ha affrontato il tema delle aree di collegamento ecologico perché si creasse una vera rete tra i Siti di interesse regionale.. Definita l’area di collegamento ecologico funzionale come

“un’area che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, e’ essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche”30 la Regione ha previsto che il Pino di Indirizzo territoriale (P.I.T.) definisse gli indirizzi per l’individuazione, la ricostruzione e la tutela di tale aree31. Inoltre ha emanando delle specifiche indicazioni tecniche 32,per l’individuazione e la pianificazione di tali aree. Chiariti i concetti di base e definiti i termini rilevanti, è stato indicato un iter metodologico per l’identificazione delle are di collegamento ecologico. Sono poi indicati i criteri per la scelta delle specie obiettivo. Infine sono definite i tipi di aree di collegamento ecologico suddivise in tre categorie: aree in successione spaziale continua33, aree in successione spaziale discontinua34, opere per il

27 Deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998 n. 342

28 Delibera Consiglio Regionale 21 gennaio 2004 n.6 “Legge regionale 6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione e la tutela deli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”.

29 Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004 n.644 “Attuazione art.12, comma 1 lett.a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche).

Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutele e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)”.

30 Legge Regione Toscana 6 aprile 2000 n.56 art. 2, comma 1 lett. a.

31 Legge Regione Toscana 6 aprile 2000 n.56 art. 10, comma 1.

32 Deliberazione Giunta Regionale 21 ottobre 2002, n. 1148 “L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico”.

33 “Categoria A: aree in successione spaziale continua:

· corsi d’acqua,

· rete idraulico-agraria,

· aree boscate con funzioni di collegamento,

· rete delle siepi e dei filari in zone agricole,

· rete dei muretti a secco,

· rete delle praterie e delle radure,

· rete dei corridoi aperti tra dorsali e fondovalle,

· sistema delle dune.”

34 “Categoria B: aree in successione spaziale discontinua:

· rete dei boschi maturi,

· rete dei boschetti, delle macchie e dei grandi alberi isolati,

29 superamento della frammentazione degli habitat35. Per ogni tipologia di aree di collegamento sono indicate le specie per cui sono importanti e dando le indicazioni di gestione necessarie a ripristinare il loro valore ecologico.

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