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Un’interpretazione autentica come soluzione ai dibattiti interpretativi

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (pagine 61-64)

Ricostruzioni interpretative della nuova normativa

2.7 Un’interpretazione autentica come soluzione ai dibattiti interpretativi

Nemmeno l’argomento teleologico è servito a superare i dubbi sorti dalla nuova disciplina e le interpretazioni di dottrina e giurisprudenza non sono riuscite a fornire un’interpretazione sicura.

Da un lato, come si è visto la nuova disposizione si caratterizza per una scarsa qualità legislativa, dall’altro, seppur condividendo la ratio legis della norma che consiste nell’ampliamento delle competenze a favore dei dottori commercialisti, non si comprendeva se tale ampliamento fosse limitato al deposito dell’atto oppure se si estendesse fino all’eliminazione dell’intervento del notaio nel trasferimento di quote di s.r.l.

Aderendo alla tesi conservativa la ratio contraddice sé stessa, poichè un intervento legislativo il cui scopo è quello di semplificare il procedimento di cessione delle quote di s.r.l.

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ed incentivare la concorrenza, va invece ad introdurre una complicazione del sistema ed una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali.

Aderendo invece alla tesi alternativa la ratio potrebbe contraddire il sistema, in quanto va ad introdurre nell’ordinamento delle norme che sono poco coerenti con l’attuale normativa in materia di pubblicità legale degli atti societari, e che possa inoltre andare ad incidere negativamente sulla tutela delle parti e la certezza dei traffici, essendo tali atti carenti del controllo di legalità.

Per tali motivi seppur nella prassi la nuova modalità di trasferimento carente di autentica notarile si sia attuata fin da subito, la dottrina preferiva aderire alla tesi conservativa, più coerente con il sistema in quanto non comportava una deroga al principio di autenticità, ma introduceva solamente una modalità alternativa di deposito degli atti di cessione delle quote.

Inizialmente sono state fondamentali le circolari emesse dal CNDCEC e dall’Agenzia delle Entrate per guidare i dottori commercialisti alla nuova procedura, ma la soluzione ai dibatti interpretativi è avvenuta solamente a seguito dell’emanazione della Legge di stabilità 2012 (l. 12 novembre 2011, n. 183). Tale legge, oltre ad introdurre alcune misure di semplificazione, è andata a definire nel comma 8 dell’art. 14, il profilo interpretativo relativo al trasferimento di quote di partecipazione di s.r.l. sottoscritti con firma digitale.

L’art. citato ha fornito delle indicazioni che permettono di porre fine alla questione interpretativa relativa alla necessità o meno dell’autenticazione delle firme da parte del notaio nella procedura semplificata, confermando che la firma digitale cui fa riferimento l’art. 36, comma 1-bis, d.l. 112/2008, è la firma digitale semplice di cui all’art. 24 CAD.

Il senso dell’art. 14 è quello di chiarire che la modalità di trasferimento delle quote di s.r.l. tramite l’intervento del dottore commercialista è autonoma e alternativa rispetto a quella disciplinata dal secondo comma dell’art. 2470 c.c. e non contempla l’autenticazione delle firme digitali.

Si può affermare che tale norma abbia le caratteristiche proprie di una norma interpretativa92 che va ad affermare due principi: i) l’atto di cessione delle quote di s.r.l. è regolato in deroga alla disciplina contenuta nell’art. 2470 c.c.; ii) la firma con cui si sottoscrive l’atto di trasferimento è quella regolata dall’art. 24 CAD.

Finora abbiamo esaminato un’interpretazione dottrinale ed una interpretazione giurisprudenziale, le quali non sono formalmente vincolanti (salvo per le parti in giudizio), ora invece si è di fronte ad una interpretazione c.d. autentica, in quanto proveniente dallo

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stesso legislatore. Questa interpretazione è completamente diversa dalle categorie precedentemente descritte in quanto essa, oltre a non dover svolgersi secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 disp. prel., è formalmente vincolante per chiunque.

La norma obbliga quindi l’interprete ad attribuire all’art. 36, comma 1-bis, un certo significato. Va a qualificare la nuova disciplina come norma derogatoria della disciplina di diritto comune, portando però di conseguenza delle implicazioni in ordine al suo ambito di applicazione,in quanto le norme derogatorie si pongono come un’eccezione alla regola.

Tale nuova norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 ma, essendo una norma di interpretazione autentica, ha un effetto retroattivo93. Per cui si deve tener conto di essa anche nel periodo precedente al momento in cui la Legge di stabilità è divenuta fonte del diritto.

Nonostante tale chiarimento permane però il silenzio su tutti gli aspetti problematici nati dal dibatto tra dottrina maggioritaria e minoritaria, in particolare in merito alla mancanza del controllo di legalità.

Rimane inoltre aperta un’ulteriore questione relativa al motivo per cui la cessione di quote di s.r.l. con atti non autenticati possa avvenire solo per gli atti sottoscritti con firma digitale a cura dell’intermediario abilitato. Non si spiega cioè perché il legislatore abbia deciso di non riconoscere l’accesso al R.I. a scritture private cartacee con firme non autenticate dal notaio ma solamente a documenti informatici con firma digitale semplice (disciplinata dall’art. 24 CAD). Una spiegazione a questo quesito può risiedere nella volontà del legislatore di sviluppare ed incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, ma ciò comunque non spiega perché qualora l’atto di cessione delle partecipazioni sociali sia un atto informatico redatto da un notaio, questo debba obbligatoriamente presentare la firma digitale autenticata disciplinata dall’art. 25 CAD.

Al di là di questi dubbi, è oggi pacifico che gli atti di cessione di quote di s.r.l. possono essere depositati presso il R.I. da un intermediario abilitato senza l’ausilio del notaio e di conseguenza è ammessa l’iscrivibilità a registro di atti non autenticati.

93 Tale effetto rappresenta un’eccezione alla regola di retroattività disciplinata dall’art. 11 disp. prel., in quanto va a chiarire il significato di una precedente disposizione che avrebbe dovuto essere inteso dal momento dell’emanazione della norma (in questo caso il d.l. 112/2008).

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Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (pagine 61-64)