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l’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale

UN UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE “PROSSIMO AL TERRITORIO”

Stefano Versari, Anna Bravi

Gli Uffici per funzione e per Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale

Scopo di questo breve contributo è offrire una sorta di “istantanea” dell’Ufficio Sco- lastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio del Ministero dell’Istruzione, periferico rispetto all’Amministrazione centrale che, in Emilia-Romagna, in collegamento con il territorio, opera a servizio, supporto e vigilanza delle scuole.

1 - Un poco di storia degli Uffici Scolastici Regionali (USR)

Gli Uffici Scolastici Regionali vedono la luce venti anni or sono, con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, emanato in attuazione del De- creto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a sua volta attuativo della Legge 15 marzo 1997, n. 59, c.d. Legge Bassanini. Il neo costituito Ufficio “assorbe gli Uffici Scolastici Regionali di cui all’articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 – ai quali era preposto il “sovrintendente scolastico” – (…) ed esercita le funzioni non trasferite alle istitu- zioni scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale (…) o non conferite alle regioni e agli enti locali”.

Gli USR (un acronimo non felicissimo, ma diffuso) nascono a conclusione degli anni

‘90, anni caratterizzati da ampio decentramento amministrativo in materia di istruzione1. È un finire di secolo nel quale, alla ricerca di un “pubblico” maggiormente efficiente, efficace e trasparente2, l’apparato dell’amministrazione da centralistico e piramidale, as- sume un impianto strutturato per livelli e per funzioni, affidato a dirigenti “autonomi”, chiamati a rispondere dei risultati conseguiti. I principi di autonomia, responsabilità e sussidiarietà ispirano il disegno di ammodernamento.

Il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica, è anche quello che sopprime gli storici provveditorati agli studi che, a livello provinciale, fin dall’Unità d’Italia,

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1 In ragione dell’art. 21 della Legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Legge Bassanini), i più rilevanti interventi normativi in materia di redistribuzione delle competenze scolastiche, ad invarianza costituzionale, sono costituiti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2 “Le amministrazioni pubbliche sono una delle cose più imperfette che esistano per la loro essenziale contraddizione: sono spaventosi di potenza e insieme inermi, sopraffanno ma si lasciano puerilmente gabbare, hanno ricchezze immense e vivono lesinando, sono concepite secondo ordine e vivono in disordine. In questo c’è il dramma dello Stato contemporaneo. Ma con ciò siamo giunti ai confini della nostra disciplina che dobbiamo rispettare”- Massimo Severo Giannini, Giurista e politico, Roma 1915-2000.

avevano rappresentato l’amministrazione territoriale del Ministero dell’Istruzione. I provveditorati vengono sostituiti da strutture amministrative con competenze in parte coincidenti, però non più dipendenti dall’Amministrazione centrale, quanto piuttosto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. È frequente in questi anni il mutamento di denominazione degli “ex-provveditorati”: in un primo momento ven- gono chiamati “CSA”, Centri Servizi Amministrativi. Successivamente, nel 2006, pren- dono il nome di “USP”, Uffici Scolastici Provinciali3. Nel 2010, infine, “UAT” Uffici di Ambito Territoriale. La varietà terminologica, in parte solo lessicale, esprime pure qual- che diversità di visione organizzativa; tanto per esemplificare, i Centri Servizi Ammini- strativi erano strutture che, “ab origine”, potevano essere dirette da un funzionario con funzioni apicali; con le successive denominazioni di Uffici Provinciali, prima, e Territo- riali, poi, questi acquisiscono la dimensione di Ufficio amministrativo, diretto da un di- rigente di II fascia.

L’organizzazione dell’Amministrazione scolastica, sia a livello centrale che perife- rico, ha risentito dell’alternarsi delle Legislature, tanto che molteplici sono i provvedi- menti di organizzazione (e ri-organizzazione) che, nell’ultimo ventennio hanno dise- gnato gli assetti del Ministero4, a volte dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, altre volte della Pubblica Istruzione, altre volte ancora dell’Istruzione. A conferma, in ambito amministrativo, della validità del fondamentale principio della fisica secondo cui

“nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”5, è in attesa di conversione il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, rubricato “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”.

2 - L’USR che compiti ha?

Gli Uffici6 Scolastici Regionali, si è detto, sono unità organizzative dell’Amministra- zione periferica del Ministero dell’Istruzione e, come riportato nelle “Linee guida per i

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3 Direttiva Ministro Fioroni 7 settembre 2006, prot. n. 7551.

4 La prima organizzazione che, con carattere di “provvisorietà”, disegna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - dopo la riunificazione operata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli allora Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecno- logica - è dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, poi completata dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319. Successivi Regolamenti di organizzazione sono poi stati adottati nel 2007 (D.P.R. n. 260), nel 2009, (D.P.R. n. 17), nel 2011 (D.P.R. n. 132) e nel 2014 (D.P.C.M. n. 98), eppoi nel 2019 addirittura due decreti successivi, entrambi ora superati.

5 Antoine-Laurent de Lavoisier, Chimico, biologo, filosofo ed economista, Parigi 1743-1794.

6 Per la dottrina amministrativista (Sandulli, Zanobini, Giannini, Galli, Caringella), l’Ufficio pubblico è il complesso organizzato di sfere di competenza, persone fisiche, beni materiali e mezzi finalizzati a consen- tire all’organo la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione; sono caratterizzati da un “elemento funzionale” e da un “elemento strutturale”. Riguardo la dotazione di beni materiali e mezzi, il Testo Unico del 1994, all’art. 613, prevede che “Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede

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provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali” – approvate dalla Conferenza Uni- ficata Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2001 – “(…) perseguono lo scopo primario di realizzare una pianificazione delle scelte educative e organizzative che si integri con la programmazione dell’offerta formativa delle regioni, di sostenere e facilitare il rapporto tra enti locali e le scuole per la programmazione e l’attuazione dell’offerta formativa locale, costituita anche dai (PTOF) delle singole istituzioni scolastiche e dai progetti di rete tra scuole e tra scuole e territorio”.

Altrimenti detto, sono Uffici che svolgono “funzione servente” (ovviamente in senso sussidiario, non gerarchico) rispetto all’erogazione del servizio di istruzione nel territorio che, sempre secondo le citate Linee guida e secondo il cennato disegno rifor- matore ha, come “principali attori”, gli istituti scolastici, espressione di autonomia funzio- nale7; le regioni; i comuni e le province; gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero della pubblica istruzione.

Gli Uffici Scolastici Regionali – “uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello non generale” – sono complessivamente diciotto: quindici di livello generale, fra cui l’Emilia-Romagna e tre di livello non gene- rale: Basilicata, Molise, Umbria8. Ad essi è preposto un Dirigente di I fascia cui “spetta l’adozione degli atti (…) amministrativi (…) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, me- diante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; un Direttore Generale9 che, facendo eco a quanto innanzi, è “responsabile in via esclusiva dell’at- tività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”10.

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l'amministrazione della provincia in cui ha sede l’Ufficio Scolastico Regionale.” e, al successivo art. 614, che

“L'Amministrazione provinciale è tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all’arredamento e alla manutenzione dei medesimi”. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, conferma (art. 10, comma 1) che “Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione”.

7 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

8 Reiterata la previsione rispetto ad alcuni territori a statuto speciale: “Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. nella regione siciliana seguita ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246”.

9 Gli incarichi di Direttore Generale degli USR – ovvero di Dirigenti di I fascia – sono conferiti, ai sensi del comma 4, art. 19, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su proposta del Ministro dell’Istru- zione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dalla sua nascita, si sono alternati: 2001-2002, Emanuele Barbieri; 2002-2006 Lucre- zia Stellacci; 2006-2009, Luigi Catalano; 2009-2011, Marcello Limina; 2011-2014, Stefano Versari (facente funzioni); 2014 ad oggi, Stefano Versari.

10 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, comma 2.

I compiti degli Uffici Scolastici Regionali sono così definiti11:

“L’Ufficio Scolastico Regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’os- servanza degli standard programmati; cura l’attuazione, nell’ambito terri- toriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti (…).

Nella prospettiva della graduale attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;

integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali pari- tarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza alfine di rilevare l’efficienza dell’attività delle isti- tuzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di per- sonale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni”.

L’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Roma- gna è definito dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 912, (Gazzetta Ufficiale n.

91 del 20 aprile 2015). Il Decreto, rubricato “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna”, è atto conseguente al riordino del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui al già citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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11 Art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98. Tale Regolamento è stato oggetto di abrogazione da parte del Decreto, sempre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 aprile 2019, n. 47 (pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8 giugno 2019), a sua volta superato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140 (pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11 dicembre 2019). Gli ultimi due decreti riordinano l’assetto degli uffici dell’amministrazione centrale, confermando quello degli uffici scolastici re- gionali.

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Ferma la distinzione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (“definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare”)12 che la norma attribuisce agli organi di governo e la c.d. attività di gestione, i citati Decreti sono atti di c.d. “macro-organizzazione”, cioè “atti organizzativi” con i quali – secondo le previsione dell’art. 2, comma 1, del Testo Unico sul Pubblico Impiego – le stesse amministrazioni13, “(...) secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge” definiscono “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”. Entro la cornice come sopra definita, poi, le Amministra- zioni pubbliche assumono, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, ogni “determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispon- denza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”: determinazioni organizzative che spe- cificano la c.d. “micro-organizzazione”.

I Direttori Generali14 “adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigen- ziale non generale”. Gli atti di “micro-organizzazione” sono dunque determinazioni unila- terali che il Direttore Generale assume “nell’esercizio della capacità di diritto privato propria del datore di lavoro” e, in quanto tali, rimandano alla competenza del tribunale ordinario (e non amministrativo) ancorché vengano in questione atti di “macro-organizzazione”

presupposti15.

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12 Art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165.

13 La richiamata Legge Bassanini ha introdotto il “principio della delegificazione” in forza del quale l’organizzazione dei Ministeri è demandata a regolamenti governativi (D.P.R. e D.P.C.M.) e l’ulteriore arti- colazione interna – individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e determinazione delle loro competenze – a Decreti ministeriali di natura non regolamentare.

14 Così previsto dall’art. 16, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La “micro- organizzazione” del nostro Ufficio è stata definita dal Direttore Generale con Decreti 19 ottobre 2016, n.

1396 e 16 febbraio 2017, n. 67 – reperibili nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna: http://istruzioneer.gov.it/chi-siamo/atti/ – ai quali si rimanda per gli appro- fondimenti di interesse.

15 Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143: “Importa premettere che la determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici (con l’individuazione di quelli di maggiore rilevanza, dei modi di conferi- mento della relativa titolarità e di determinazione delle dotazioni organiche complessive) è rimessa – sulla base di “principi generali” fissati dalla legge – a ciascuna amministrazione pubblica, che vi provvede mediante “atti organizzativi” (cfr. artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001), complessivamente ispirati a criteri di funzionalità, flessibilità, trasparenza ed imparzialità, idonei a tradurre e compendiare, in prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990). Sebbene non sia revocabile in dubbio che siffatti “atti organizzativi” rientrino pienamente nel novero del provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti al relativo statuto (che ne impone la complessiva verifica di legittimità, la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità e ne legittima il corrispondente sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità giustificativa sul piano motivazionale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728), è vero, tuttavia, che gli ampi margini della scolpita logica di auto organizzazione postulano ed impongono, per tradizionale e consolidato intendimento, il riconoscimento di una lata discrezionalità programmatica. La conclusione discende, del resto, dal rilievo che - pur essendo anche l’attività amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità (art. 97 Cost., nella parte in cui postula una base

Macro e micro organizzazione, nella sostanza, sono espressione del potere di “auto- organizzazione” della Pubblica Amministrazione.

3 - L’articolazione dell’USR per l’Emilia-Romagna

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna si articola in n. 4 Uffici per funzione e in n. 7 Uffici per Ambito Territoriale. Gli Uffici per funzione, unitamente al Coordinamento del servizio ispettivo16 e allo Staff del Direttore Generale, costituiscono la Direzione Generale, ubicata in Bologna.

Gli Uffici per funzione sono:

Ufficio I - “Funzione vicaria. Affari generali. Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare”;

Ufficio II - “Risorse finanziarie. Personale dell’USR. Edilizia scolastica”;

Ufficio III - “Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale”;

Ufficio IV - “Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici”.

In linea generale gli Uffici per funzione, in attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali, svolgono su base regionale i compiti “sintetizzati” nella rispettiva denomina- zione. Il rapporto che intercorre fra l’attività da questi svolta e quella degli Uffici per Ambito Territoriale, “terminali sul territorio”, potrebbe descriversi come “particolare” ri- spetto ai temi e “generale” rispetto alla regione.

Gli Uffici per Ambito Territoriale – con la riorganizzazione del 2014, in vigore come detto dal 21 aprile 2015 – passano dai tradizionali nove, a sette. Gli Uffici di Parma, Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini confluiscono, a due a due, in Uffici con articolazione sovra-provinciale e sedi nei quattro comuni capoluoghi di provincia.

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legale ad ogni attribuzione competenziale) – i relativi procedimenti (di matrice caratteristicamente infrastrutturale o interna o programmatoria) non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell’azione amministrativa: a livello macroorganizzativo, l’amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti”.

16 L’“Atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica” – la “Funzione ispettiva” è definita dall’art.

397, Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – conferma che “a livello di ciascuna amministrazione periferica (così come presso l’amministrazione centrale) è istituita una segreteria tecnica territoriale, cui è preposto un Coordi- natore regionale nominato per triennio dal Direttore Generale, con il compito (fra gli altri) di predisporre il piano di lavoro triennale a livello regionale e il piano di valutazione dei dirigenti scolastici” – Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n. 1046.

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Questi, quindi, gli attuali uffici di ambito territoriale:

Ufficio V - “Ambito territoriale di Bologna”

Ufficio VI - “Ambito territoriale di Ferrara”

Ufficio VII - “Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini” (con sedi a Forlì e Rimini) Ufficio VIII - “Ambito territoriale di Modena”

Ufficio IX - “Ambito territoriale di Parma e Piacenza” (con sedi a Parma e Piacenza) Ufficio X - “Ambito territoriale di Ravenna”

Ufficio XI - “Ambito territoriale di Reggio Emilia”.

Detti Uffici, secondo l’elencazione di cui al comma 2, art. 3, del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2014, n. 912, assolvono: “ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure ammini- strative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integra- zione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

j) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali”.

Parafrasando le già citate Linee guida del 2001, “L’articolazione territoriale dell’(UAT) non è pertanto una dimensione organizzativa a se stante rispetto alla struttura della Direzione Generale, ma una diretta articolazione dei suoi uffici, in un sistema che renda visibile e tangibile la scelta di snellezza, flessibilità e prossimità all’utenza (e che dia concretezza alla necessità) di rapportarsi alle esigenze e ai bisogni dell’utenza”. In questo breve inciso sta il senso dell’agire degli Uffici più “pros- simi” anche a Voi docenti neo-assunti e le ragioni del titolo di questo contributo.

4 - I “numeri” dell’USR per l’Emilia-Romagna

Accanto ai numeri della scuola emiliano-romagnola (riportati in altri contributi di questo volume), una sintesi di quelli dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Ro- magna. Il Direttore Generale, dirigente di I fascia, “dirige, coordina e controlla” 17 n. 11 diri- genti amministrativi – tanti quanti sono gli Uffici in cui l’USR è articolato – e n. 12 dirigenti tecnici, tutti di II fascia. Laconica la carenza di organico: nel momento in cui si scrive, due sono i dirigenti amministrativi e due i dirigenti tecnici di ruolo in servizio (invece di 23!). A questi si aggiungono quattro dirigenti scolastici incaricati18. Recente l’assegnazione all’Emilia-Romagna di tre nuovi dirigenti amministrativi, assunti nel ruolo – ad esito di procedura concorsuale – il 27 dicembre 2019, attualmente impegnati nella prevista attività di formazione, dunque non ancora incaricati.

Il personale non dirigente operante a diverso titolo negli Uffici, nell’anno scolastico 2019-20, è complessivamente pari a 35819. Sono ricompresi n. 16 funzionari – area III20– assunti il 23 e il 24 dicembre 2019, a seguito della procedura concorsuale indetta dal Ministero nel 201821. Nella sostanza, nei quattro Uffici per funzione operano in media n. 14 unità di personale e nelle nove sedi degli uffici per ambito territoriale n. 33 unità.

Diverse di queste – in ragione anche del particolare regime assunzionale – prestano

Diverse di queste – in ragione anche del particolare regime assunzionale – prestano