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le Unità sanitarie locali, succedute poi alla Regione nella suddetta attività, dovevano

Nel documento RESOCONTO STENOGRAFICO (pagine 27-33)

avvalersi, e si sono avvalse nei fatti, dell’ope­

ra dei legali già muniti di procura generale ri­

lasciata dairinam, nonché degli avvocati e pro­

curatori facenti parte del personale dalla stessa Inam dipendente. Con nota dell’Assessorato re­

gionale della sanità numero 248 del primo feb­

braio 1983, esplicativa delle disposizioni di cui al suddetto articolo 16, veniva precisato che per 1 esercizio delle azioni di surroga erano com­

petenti territorialmente le Unità sanitarie aven- h sede nel capoliiogo di provincia, mentre per Palermo, Messina e Catania, erano competen­

ti, rispettivamente, le unità sanitarie numero 58, numero 41 e numero 35. A ll’Unità sanitaria lo­

cale numero 58, poi, veniva riconosciuta la uotnpetenza a curare tutte le pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo fra l ’A- nia, che è l ’associazione delle assicurazioni, e la Regione siciliana. Delle nove Unità sanità-

I

rie locali competenti a svolgere azioni di rival­

sa, soltanto l ’ Unità sanitaria locale numero 58 di Palermo si è avvalsa organicamente di av­

vocati e procuratori legali facenti parte del per­

sonale dipendente della stessa, iscritti a ll’albo speciale degli avvocati e procuratori legali e muniti di procura generale ad lites.

Gli stessi legali, inoltre, con atti amministra­

tivi esecutivi, hanno avuto conferito mandato per rappresentare e difendere in giudizio l ’U­

nità sanitaria locale numero 58 per tutte le liti attive e passive, ed hanno, inoltre, svolto atti­

vità di consulenza. Avendo svolto attività le­

gale con carattere di esclusività e continuità, es- sendo, inoltre, in possesso di tutti i titoli e re­

quisiti di legge, io credo che non vi sia dubbio alcuno che i legali di cui si tratta hanno diritto ad essere inquadrati nel ruolo professionale le­

gale dei ruoli iiominativi regionali, anche se gli stessi negli enti di provenienza erano inquadrati nel ruolo amministrativo. Debbo precisare, al­

tresì, che questa norma ha un carattere mera- rnente dichiarativo di posizioni funzionali e giu­

ridiche già esistenti ed, inoltre, non comporta alcun aggravio finaziario perché si tratta di per­

sonale regolarmente stipendiato attualmente dal­

le Unità sanitarie di appartenenza.

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Signor Presidente, io debbo chie­

dere l ’accantonamento di questo articolo per­

ché dobbiamo esaminare prima l ’articolo 6. La Commissione, in realtà, si era orientata ed è ancora orientata nel senso di riguardare tutta questa materia, considerato che cinque emen­

damenti trattano degli uffici legali. E una ma­

teria molto delicata e che va affrontata con la massima attenzione, tenendo conto di alcune considerazioni. L ’onorevole Piro dice che non c’è un aggravio di spesa, ma non è cosi; il di­

scorso è completamente diverso: ci sono dipen­

denti delle Unità sanitarie locali i quali hanno vinto un concorso, o sono dipendenti ammini­

strativi, però trovandosi nelle condizioni di es­

sere procuratori legali e di essere iscritti in un ruolo particolare — come lei sa meglio di me, c è il ruolo particolare negli albi dei procura­

tori legali e degli avvocati, per coloro che eser­

citano l ’avvocatura pur essendo dipendenti —

X Legislatura 61“ SEDUTA 8 Aprile 1987

non hanno vinto il concorso per la qualifica di avvocato e procuratore legale e vogliono pas­

sare in questi ruoli; ruoli nei quali la retribu­

zione è diversa.

A ll’articolo 6 c’è un emendamento soppres­

sivo e i presentatori so che intendono mante­

nerlo; allora, la Commissione ha deciso di re­

golare tutta questa materia, siccome dovremo ritornare ad affrontare due o tre argomenti mol­

to importanti, che non fanno parte dello stesso perimetro che ci siamo dati, in un disegno di legge apposito. La Commissione ha anche ac­

cettato di sopprimere l ’articolo 6 per rivedere gli emendamenti (cinque o sei) che riguardano il personale delle vecchie mutue. Queste per­

sone oggi esplicano la loro attività con impe­

gno, con capacità e sono convinto che si tro­

veranno nelle condizioni di poterlo fare anche in futuro. In un prossimo disegno di legge si provvederà per questo personale misto, amministrativo-legale, e si darà anche la pos­

sibilità alle Unità sanitarie locali di usufruire

— ad esempio, vedi l ’emendamento Platania — di personale legale idoneo. La nostra preghie­

ra è proprio di consentirci di affrontare quesa materia in un secondo momento, per riguardarla con maggiore attenzione assieme ad altri due argomenti che la Commissione si era trovata d’accordo in linea di massima ad affrontare in un secondo momento, proprio per mantenere ferma quella perimetrazione che è stata ogget­

to di tanta preoccupazione e di tanto tormento nella seduta di oggi e in quella di ieri.

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

Il Governo ha esaminato in Commissione, in­

sieme alla stessa, se è consentito fare anche un richiamo alle vicende che abbiamo vissuto insieme.

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. In un punto solo ci siamo trova­

ti in contrasto, onorevole Assessore; il resto è stato fatto in pieno accordo, prima il Governo e poi la Commissione.

SARDO INFIRRI, Assessore p e r la sanità.

Io direi che esiste un impegno preciso espres­

so dal Governo in Commissione sulla necessi­

tà, piu che suU’opportunità, di disciplinare il ruolo professionale, che è uno dei quattro mo­

li del sistema sanitario, con particolare riferi­

mento a quello degli avvocati e procuratori le­

gali; ma esistono anche figure professionali al di fuori dell’ambito degli avvocati e procura­

tori legali. Quindi il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge anche in vista dell’accordo nazionale e delle conseguenze che derivano dal riconoscimento dei m oli profes­

sionali multipli.

Per dare dignità di sistemazione organica al­

la nostra legislazione regionale, a nome del Go­

verno, per la continuità che esso deve pur man­

tenere nel rapporto con il corpo legislativo, ho preannunciato che il Governo presenterà un di­

segno di legge organico per definire l ’intero molo professionale.

PRESIDENTE. Viene richiesto l ’accanto­

namento?

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Chiediamo il ritiro di mtti que­

sti emendamenti e la soppressione dell’articolo 6.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, l ’onore­

vole Assessore ha chiarito che il Governo ha già...

PALILLO. A maggioranza della Com­

missione?

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Chi è la maggioranza? Il Gover­

no e noi. Signor Presidente, abbiamo discusso tre ore su questo argomento. L ’onorevole Pa­

llilo viene qui e parla di maggioranza e mino­

ranza. .. Sopprimiamo l ’articolo 6 che noi stessi abbiamo creato...

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, confermo quanto è stato detto dal Presidente della Com­

missione e dall’onorevole Assessore: in Com­

missione si è arrivati a questa determinazione.

Va da sé che anche noi che siamo presentatori di un emendamento in tal senso lo ritireremo, e accetteremo la decisione della Commissione, qualora, beninteso, questo nostro comportamento

Resoconti Parlamentari 2383 -X Legtslatura

61 “ SEDUTA

8 Aprile1987

venga condiviso e non rimanga in vita nessuno degli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. L ’onorevole Piro è d’accor­

do? La proposta è di accantonare tutta la ma­

teria per regolarla in seguito organicamente.

Verrebbe soppresso anche il successivo artico­

lo 6, secondo la proposta del Governo e della Commissione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io ho ascoltato il parere anche dei presentatori degli altri emen­

damenti che, ripeto, erano sostanzialmente iden­

tici al mio, ma presentati però all’articolo 6.

Questi colleghi ritengono di poter addivenire al­

la stessa conclusione cui è arrivata la Commis­

sione. E chiaro a questo punto che io sono di fronte all’alternativa tra fare bocciare un emen­

damento, fatto che poi avrebbe refluenze suc­

cessive, e il fatto che, anche per giudizio dei presentatori degli altri emendamenti, si prefe­

risce risolvere la questione a ll’interno di altro disegno di legge piu complessivo. È chiaro che l ’alternativa a questo punto è secca e non pos­

so che ritirare l ’emendamento.

PRESIDENTE. L ’Assemblea ne prende atto.

^ Invito il deputato segretario a dare lettura del­

l’articolo 6.

CANINO, segretario:

«Articolo 6.

Nelle more della stratta razione dei servizi le­

gali, per quanto attiene all’attività sia giudizia­

ria che stragiudiziaria, le unità sanitarie locali si avvalgono dell’opera professionale degli av­

vocati e procuratori di cui all’articolo 16 della regge regionale 28 aprile 1981, numero 76».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presen­

tato, dagli onorevoli Piro e Ragno, un emen­

damento interamente soppressivo dell’articolo 6.

Pongo in votazione il mantenimento dell’ar- hcolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contra­

rio si alzi,

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura de- l ’articolo 7.

CANINO, segretario:

«Articolo 7.

L ’articolo 1 della legge regionale 10 dicem­

bre 1985, numero 49, cosi come modificato dal­

l ’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, numero 50 e dall’articolo 17 della legge regionale 22 aprile 1986, numero 20, è sosti­

tuito dal seguente;

“ In sede di prima applicazione delle norme di cui al successivo articolo 1 bis, le Unità sa­

nitarie locali bandiscono appositi concorsi per titoli ed esami, interni, riservati agli assistenti ed ispettori sanitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, pres­

so ciascuna divisione, sezione o servizio ospe­

dalieri, ed aventi titolo alla iscrizione nel ruo­

lo nominativo della Regione, i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 di­

cembre 1979, numero 7 6 1 ’ ’ .

Per i concorsi nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero nella di­

sciplina di radiologia, anestesia e medicina nu­

cleare è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente di­

sciplina.

A i concorsi di cui al presente articolo si ap­

plica la normativa prevista dal decreto del M i­

nistro della sanità 30 gennaio 1982 ed in parti­

colare l ’articolo 153 di detto decreto.

A seguito deH’espletamento delle procedure concorsuali vengono compilate, presso ciascu­

na unità sanitaria locale, graduatorie distinte al fine della assegnazione dei posti di aiuto cor­

responsabile ospedaliero e di vice direttore sa­

nitario agli assistenti e ispettori sanitari.

Gli assistenti e gli ispettori sanitari che non dovessero trovare collocazione nei posti trasfor- inati, sono mantenuti in soprannumero nella po­

sizione di assistente medico e di ispettore sani­

tario nell’ambito del medesimo servizio dell’U­

nità sanitaria locale di appartenenza.

I posti trasformati che si renderanno succes­

sivamente vacanti saranno ricoperti esclusiva- mente a mezzo di pubblico concorso per titoli ed esami ove non sussistano le condizioni pre­

viste dal quindicesimo comma dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1985, numero 207.

Resoconti Parlamentari — 2384

X Legislatura 61“ SEDUTA 8 Aprile 1987

A i fini delle conseguenti modifiche dei ruoli nominativi regionali, le Unità sanitarie locali trasmettono all’Assessore regionale per la sa­

nità copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo, entro dieci gior­

ni dalla data in cui le medesime sono divenute esecutive.

Alla copertura dei posti di aiuto e di vice di­

rettore sanitario non coperti ai sensi del pre­

sente articolo, si provvede ai sensi del succes­

sivo articolo 1 bis».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati pre­

sentati i seguenti emendamenti;

— dalla Commissione:

a l primo comma, dopo le parole: «i quali siano in possesso» aggiungere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;

— dalla Commissione:

a l primo comma, alla fine, aggiungere le parole: «o della specializzazione nella discipli­

na e di una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno quattro anni o a tem­

po definito di almeno cinque anni»;

— dagli onorevoli Spoto Puleo, Platania, Fer­

rara, Purpura, Lombardo Raffaele;

dopo le parole: «nella disciplina» aggiunge­

re: «o in altra affine»;

— dagli onorevoli Nicolosi Nicolò, Barba, Graziano ed altri:

a l primo comma dopo le parole: «i quali»

aggiungere: «alla data di entrata in vigore del­

la presente legge»;

alla fine del primo comma aggiungere:

«Nelle more i concorsi già banditi e ancora non espletati vengono sospesi ed uniformati alla pre­

sente normativa»;

— dall’onorevole Pallilo;

emendamento aggiuntivo a ll’articolo 7: «Per quanto riguarda i requisiti per accedere ai con­

corsi riservati previsti dall’articolo 7 si sottoli­

nea che il solo riferimento alla anzianità di ser­

vizio risulta restrittivo in quanto nega la equi­

pollenza dei requisiti di cui all’articolo 29 del decreto ex articolo 12 del 30 gennaio 1982.

Considerato il ritardo con cui in Sicilia viene applicata la norma, verrebbe a cadere la logi­

ca fondamentale dell’articolo 68 del D.P.R.

671/1979 tendente a permettere l ’accesso alla qualifica di aiuto agli assistenti in servizio an­

che in ragione del possesso della sola idoneità nella disciplina.

Pertanto si propone in aggiunta un requisito alternativo quale ad esempio anzianità minima (due anni tempo pieno — tre anni tempo defi­

nito) più specializzazione nella disciplina».

Si inizia l ’esame dal primo emendamento del­

la Commissione.

Il parere del Governo sul predetto emen­

damento?

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

Il Governo esprime parere favorevole, sia sul primo che sul secondo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contra­

rio si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contra­

rio si alzi.

(È approvato)

Passiamo all’emendamento a firma Spoto Pu­

leo ed altri.

Il parere della Commissione?

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. La Commissione è contraria. Una previsione del genere comprometterebbe tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SARDO INFIRRI, Assessore per la sanità.

Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all’emendamento aggiuntivo ticolo 7 primo firmatario Nicolò Nicolosi:

le more i concorsi già banditi e non ancora ei- fettuati vengono sospesi ed uniformati alla pre­

sente normativa». L ’altro emendamento, puf®

a firma Nicolò Nicolosi ed altri, è superato.

TRINGANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Chiedo che venga accantonato per un momento.

PRESIDENTE. Resta cosi stabilito.

Si passa a ll’emendamento a firma Palillo.

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Non è un emendamento, ma una relazione!

PRESIDENTE. Invitiamo allora l ’onorevole Palillo a formularlo diversamente...

TRINCANATO, Presidente della Comtnissio- ne e relatore. Signor Presidente, Temendamento è superato.

PRESIDENTE. Resta cosf stabilito.

Comunico che è stato presentato dalla Com­

missione un emendamento aggiuntivo «articolo 7 bisy>\ «A ll’articolo 1 bis della legge regiona­

le W dicembre 1985, numero 49 cosi come mo­

dificato dall articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, numero 50 e dall’articolo 17 della legge regionale 22 aprile 1986, numero 20, al secondo comma, le parole “ l ’inqua­

dramento nei posti trasformati’ ’ sono sostitui­

te dalle parole “ operate le trasformazioni, Pin- quadramento nei posti di aiuto e di vice di­

rettore sanitario complessivamente esistenti e vacanti nei singoli servizi, divisioni e sezioni’ ’».

«Articolo 8.

1 ^ regionale 22 aprile

1986, numero 20, è sostituito dal seguente:

A lle sedute del comitato di gestione parte- cipano, con voto consultivo, il coordinatore am­

ministrativo ed il coordinatore sanitario.

A lle sedute del comitato di gestione possono partecipare, senza voto consultivo, i componenti del collegio dei revisori dell’Unità sanitaria locale’ ’».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contra­

rio si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura de- l ’articolo 9.

CANINO, segretario:

«Articolo 9.

A ll’articolo 49 della legge regionale 12 ago­

sto 1980, numero 87, le parole «per gli atti di cui al secondo comma deH’articolo 31» sono so- stimite dalle parole «per le piante organiche di cui al secondo comma dell’articolo 31».

PRESIDENTE. A ll’articolo 9 sono stati pre­

sentati i seguenti emendamenti;

- dagli onorevoli Caragliano, Platania, Gor­

gone, Palillo:

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

favorevole.

p r e s i d e n t e. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contra­

rio si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura del-

‘ articolo 8.

Ca n i n o, segretario:

emendamento aggiuntivo a l l ’articolo 9: «Il personale che presta servizio in posizione di comando può, a domanda, sentite le Unità sa­

nitarie locali interessate, essere assegnato alla Unità sanitaria locale ove presta servizio nella medesima qualifica e posizione funziona­

le rivestita presso l ’Unità sanitaria locale di pro­

venienza anche in mancanza di posto vacante nella pianta organica, intendendosi istituito il posto presso l ’Unità sanitaria locale dove l ’in­

teressato presta servizio e soppresso quello ri­

conosciuto presso l ’Unità sanitaria locale di pro­

venienza»;

emendamento aggiuntivo a l l ’emendamento a ll articolo 9: «In sede di prhna applicazione della presente legge, al fine di consentire la pro­

secuzione dell’erogazione dei servizi nell’Uni­

tà sanitaria locale di destinazione».

Resoconti Parlamentari - 2386

-X Legislatura 6 P SEDUTA 8 Aprile 1987

Il parere della Commissione?

TRINCANATO, Presidente della Commissio­

ne e relatore. Desidereremmo conoscere il pen­

siero del Governo.

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sani­

tà. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

Signor Presidente, devo ammettere di non aver potuto seguire la logica che ha ispirato i pre­

sentatori. I meccanismi che sono previsti nei due emendamenti non mi sembrano chiari né chiara mi sembra l ’area sulla quale dovrebbe­

ro esplicare una qualche azione di sanatoria.

Chiedo che vengano illustrati.

CARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAGLIANO. Signor Presidente, credo che l’emendamento sia chiaro cosi come è sta­

to esposto; si tratta di sanare una situazione che viene tenuta in considerazione soltanto nella pri­

ma applicazione di questa legge, perché è de­

nunciata, esiste in tante Unità sanitarie locali della Regione siciliana; quindi, nella futura leg­

ge che vuol sanare la situazione dei precari, cre­

do che anch’essa debba esser tenuta in consi­

derazione.

PLATANIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLATANIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l ’emendamento nasce dalla constata­

zione di uno stato di fatto: il comando è un isti­

tuto che abbisogna (è previsto dalla legge) ol­

tre che dell’assenso dell’interessato al coman­

do stesso, del consenso dell’amministrazione di provenienza e dell’accettazione dell’amministra­

zione di destinazione. Esso quindi presuppone nello stesso atto, autorizzativo da una parte e di accettazione dall’altra, un’esigenza di servi­

zio dell’amministrazione dove il comandato è destinato, e la possibilità per la struttura che si priva di questo personale, di fame a meno.

1 presentatori deH’emendamento, fra cui il sottoscritto, hanno ritenuto che con una sana­

toria si potesse venire incontro ad una esigen­

za di servizio senza farne derivare un aggra­

vio economico. Fra l ’altro non è un emenda­

mento che può riguardare questo o quel caso singolo, è una previsione di ordine generale che può servire a potenziare o comunque a norma­

lizzare servizi che vengono resi da personale che già lavora presso le sedi nelle quali è co­

mandato.

SARDO INFIRRI, Assessore per la sanità.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

Signor Presidente, non sono, mi pare, interve­

nuti fatti nuovi. Abbiamo già legiferato su que­

sto argomento nella passata legislatura...

CAPODICASA. Con la legge numero 50.

SARDO INFIRRI, Assessore p er la sanità.

...Con la legge 50 abbiamo già provveduto, sempreché vi fossero determinate condizioni, compresa l ’autorizzazione dell’Assessorato ed anche in maniera restrittiva, proprio per garan­

tire una razionalità in questi spostamenti. Mi pare che non siamo piu alla prima applicazio­

ne, perché Fabbiamo già fatta; la sanatoria si è data! Questo mi pare che farebbe crescere il tasso di rischio, e in questi termini e per que­

ste ragioni il Governo non può essere favore­

vole; già si è legiferato in materia, dicendosi, nella legge 50, «nella prima applicazione della legge si deroga».

La norma proposta certamente contraddice una legge già approvata da questa Assemblea.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un emendamento che ripropone la questione che l ’onorevole Pa­

risi ricordava poco fa nel suo intervento, cioè i limiti di questo disegno di legge, e la neces­

sità di non superarli. Credo che questo dise­

gno di legge scavalchi abbondantemente, o ten i di farlo, l ’ambito della legittimità, se si propo­

gno di legge scavalchi abbondantemente, o ten i di farlo, l ’ambito della legittimità, se si propo­

Nel documento RESOCONTO STENOGRAFICO (pagine 27-33)

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