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V ALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Nel documento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (pagine 92-95)

6. VALUTAZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA

9.7 V ALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

La valutazione dei rischi derivanti da interferenze è documentata nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi sulle attivita interferenti), redatto in adempimento a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs.

81/2008, che prevede che “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non e possibile. ridurre al minimo le interferenze. L’organizzazione ha definito nelle procedure del sistema di gestione della salute e sicurezza, le modalità per un efficace coordinamento in caso di lavori (sia riferito a contratti di appalto, sia ‘i opera o di somministrazione) che prevedano la presenza di personale esterno nei locali di lavoro del committente.

Il documento che viene redatto con le ditte appaltatrici per eliminare o ridurre le interferenze, non contiene i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale esterno e destinato ad operare, ne sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate. Come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 , il documento che viene redatto, non contempla “i rischi specifici propri dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”, in relazione ai quali gli appaltatori sono tenuti a fornire al committente opportuna documentazione.

Si parla di interferenza, come indicato anche dalla citata Determinazione del 5 marzo 2008, “nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di

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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rev. 8 del 30.01.2019

Il presente documento è stato elaborato da EMMESS Srl Executive Consulting, per conto della Direzione Didattica “A. Moro” ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore, pertanto i dati riportati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di Tutela della Privacy.

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imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.” Inoltre, e anche importante

“mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”. Nel documento che viene stilato, una volta evidenziate le attivita svolte dalle ditte esterne, si provvedera a valutare le interferenze dovute a:

- “contatti” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore;

- “contatti” tra il personale di diversi appaltatori;

- impianti, locali, installazioni, etc presenti nella sede del committente.

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SEZIONE C: CONCLUSIONI

10 MISURE GENERALI DI TUTELA E RIDUZIONE DEL RISCHIO APPLICATE

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all’ art. 15 del D.lgs. 81/08, e precisamente:

• è stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.

• Si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

• Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

• E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

• E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischio.

• E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.

• E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

• E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.

• Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione.

• E’ effettuata l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

• E’ prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

• E’ effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

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• Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

• E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

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