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Il valore della cross examination in un processo di parti in cui il giudice non ha alcun potere istruttorio

Nel documento Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche (pagine 33-38)

Il processo penale americano si configura come un processo accusatorio di parti.

La ricerca delle prove e la loro produzione o formazione in dibattimento dipende esclusivamente dall’iniziativa di parte. Né la giuria, responsabili di giudicare in fatto, né il giudice, arbitro del regolare svolgimento del dibattimento e soggetto investito del compito di applicare le disposizioni di legge rilevanti, dopo che i giurati si siano espressi in ordine all’innocenza o alla colpevolezza dell’imputato, sono dotati di poteri officiosi di richiesta o di ammissione di prove. Tra le disposizioni che regolano il processo innanzi alle corti federali non è possibile rinvenire istituti omologhi all’art. 507 c.p.p., che sarebbe radicalmente inconcepibile nel sistema americano, perché comprometterebbe gravemente la concezione del giudice come arbitro imparziale della regolarità del confronto tra tesi avverse. Come osservato in dottrina a proposito dei poteri probatori officiosi del giudice italiano, con argomentazioni trasponibili ad ogni sistema che si predichi accusatorio:

«[s]embra difficile negare che la scelta del giudice di sopperire alla negligenza dimostrata

dal pubblico ministero nel coltivare, sotto l'aspetto probatorio, l'ipotesi accusatoria faccia venir meno, se non altro, l'apparenza esteriore dell'imparzialità. Quale fiducia potrebbe ispirare nell'imputato e nell'opinione pubblica un simile comportamento? Per fugare i dubbi al riguardo non sembra utilmente invocabile la circostanza che il giudice si limiterebbe a operare la verifica di temi di prova comunque posti dalle parti e non autonomamente determinati»84.

La completezza del quadro probatorio da consegnare alla giuria o al giudice monocratico nel caso in cui si opti per il bench trial, dipende solo ed esclusivamente dalla abilità delle parti di suffragare la propria tesi in modo esauriente. Per l’accusa, il prezzo del fallimento nel raggiungere questo obiettivo, si traduce nella assoluzione dell’imputato poiché il prosecutor non ha saputo dimostrarne la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Sopperiscono parzialmente a questo problema regole come quella che consente la citazione dei c.d. testi a sorpresa. Ove prima del ritiro in camera di consiglio alcune circostanze oggetto di prova apparissero nebulose, poco chiare, nessun soccorso può giungere all’avvocato dello Stato dalla sollecitazione all’esercizio dei poteri di acquisizione probatoria ex officio da parte del giudice. Allo stesso modo, il difensore che si avvedesse di non aver affrontato il dibattimento adducendo tutte le prove necessarie non potrà in alcun modo porre rimedio alla inefficacia della propria attività difensiva confidando in un intervento da parte del giudice. Al più, ove la negligenza difensiva sia stata grave, il rappresentato potrà dolersi in grado di appello della ineffettività dell’attività svolta dal difensore e richiedere il rinvio del caso ad altra corte inferiore. Date queste premesse, non serve specificare ulteriormente quanto la garanzia data dalla possibilità di poter esercitare l’esame incrociato assuma rilevanza cruciale nel processo made in USA. Come osservato in dottrina: «In a system based on a contest between partisan warriors, fairness demands a certain balance that each side be able to test the opponent’s evidence – which is not possible with respect to statements of declarants shielded from cross-examination … Evidence which has been created or manipulated by advocates comes to court tainted with partisan poison which must be purified by the fire of cross examination»85. La disposizione costituzionale inerente il contraddittorio contenuta nel sesto emendamento appare, tuttavia, laconica. A fronte di una statuizione lapidaria, il compito di definizione e specificazione

85 G.V.KESSEL, Hearsay Hazards in the American Criminal Trial: An Adversary-Oriented Approach, 49 Hastings L.J. 477 (1998), p. 502.

dei corollari di tale garanzia affidato alla Corte Suprema si è rivelato di importanza dirimente.

10. Illinois v. Allen, l’allontanamento dall’aula dell’imputato violento o pericoloso.

Come già ricordato, il confronto con l’accusatore assume riguarda, innanzitutto, la presenza fisica di colui che è esposto al rischio dell’irrogazione della sanzione penale nella medesima aula in cui il teste d’accusa rende le proprie dichiarazioni. Va ricordato che il sistema di procedura penale statunitense non ammette la possibilità del processo contumaciale, ma soltanto l’assenza volontaria86. Si ritiene che, il contatto visivo con colui che è chiamato, con il proprio contributo conoscitivo, a suffragare in tutto o limitatamente ad alcune circostanze, la tesi accusatoria, rappresenti il più elementare corollario della garanzia costituzionale87. Porre in atto lo scontro dialettico di cui vive e si nutre la ricerca della verità88 non è che il passo successivo. Che il teste venga a trovarsi in uno stato psicologico89 differente alla presenza dell’imputato lo confermano, se vogliamo, in negativo tutte quelle disposizioni codicistiche, tese a contenere al minimo gli episodi di vittimizzazione secondaria e descriventi modalità di audizione protetta delle c.d. presunte vittime vulnerabili o deboli. La presenza fisica del soggetto nei cui confronti si procede nell’aula di giustizia non garantisce soltanto il diritto ad avere cognizione delle attività di udienza e del modo in cui il potere giudiziario sta agendo. Non lenisce soltanto lo stato di angoscia generato dall’idea che il più temibile dei poteri dello stato stia accertando una eventuale responsabilità penale, punita con la privazione dei più sacri dei diritti: quello alla vita o alla libertà personale. Ed ancora, la presenza in aula non permette soltanto la possibilità di esercitare in prima persona quella congerie di diritti passivi ed attivi in cui si

86 Il riferimento normative è alla Fed. R. Crim. P. 43.

87 In dottrina, P.GIANNELLI, op. cit., p. 563: «[a]t the very least, the right of confrontation guarantees an accused the right to be present during trial».

88 Cfr., infra, n. 115.

articola il diritto di difesa, autorappresentandosi e conferendo in tempo reale col difensore tecnico per concordare le strategie difensive. La sola circostanza di esser fisicamente nel luogo di giustizia innanzi al testimone sottoposto a giuramento ha potenti ripercussioni epistemologiche90. Accantonando per un momento i profili patologici che la vista e l’interazione dell’imputato possono avere su alcune particolari categorie di soggetti, non vi può esser dubbio alcuno in ordine al fatto che altro è render dichiarazioni alla sola autorità procedente e altro sia narrare della responsabilità di un uomo al suo cospetto91. Se il più elementare corollario del diritto al confronto viene dunque identificato nei sistemi di common law con il diritto dell’imputato a partecipare alle udienze del procedimento a proprio carico, è pur vero che questa regola basilare patisce delle eccezioni.

90 Questo aspetto viene sottolineato dal Justice Scalia nella motivazione sul caso Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012 (1988), di cui si dirà infra, par. 11 «[t]he State can hardly gainsay the profound effect upon a witness of standing in the presence of the person the witness accuses, since that is the very phenomenon it relies upon to establish the potential “trauma” that allegedly justified the extraordinary procedure in the present case. That face-to-face presence may, unfortunately, upset the truthful rape victim or abused child; but by the same token it may confound and undo the false accuser, or reveal the child coached by a malevolent adult. It is a truism that constitutional protections have costs».

Su tale profilo, in dottrina, cfr., C.CONTI, v. Giusto processo (dir. proc. pen.) in EdD, Agg. V, 2001, Milano, L. A. sostiene: «[i]l principio del contraddittorio inteso in senso soggettivo non è che il «diritto a confrontarsi con l'accusatore». La storia insegna che tale diritto può ritenersi effettivamente attuato soltanto se l'accusato ha la facoltà di costringere il proprio accusatore a formulare i suoi addebiti dinanzi a lui ed al giudice, con l'obbligo di rispondere secondo verità. Ove ciò non fosse, non potrebbe correttamente parlarsi di “diritto a confrontarsi con l'accusatore”, ma si tratterebbe di un ingannevole simulacro».

91 Come ricordato in tempi più recenti dal justice Scalia nella sentenza Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012 (1988): «The perception that confrontation is essential to fairness has persisted over the centuries because there is much truth to it. A witness “may feel quite differently when he has to repeat his story looking at the man whom he will harm greatly by distorting or mistaking the facts. He can now understand what sort of human being that man is.” Z. Chafee, The Blessings of Liberty 35 (1956), quoted in Jay v. Boyd, 351 U.S. 345, 375–376, 76 S.Ct. 919, 935–936, 100 L.Ed. 1242 (1956) (Douglas, J., dissenting). It is always more difficult to tell a lie about a person “to his face” than “behind his back.” In the former context, even if the lie is told, it will often be told less convincingly». F. R.FRIEDMAN in The Confrontation Clause Re-Rooted and Transformed, 2004 Cato Sup. Ct. Rev 439, afferma espressamente che il confronto scoraggia la falsità e, contemporaneamente ne facilità la rilevazione. La prospettiva di rendere testimonianza sotto giuramento, alla presenza dell’imputato e in contraddittorio rende più difficile elevare false accuse.

Il riferimento è tanto all’allontanamento dell’imputato pericoloso o violento, il cui comportamento ostacola l’amministrazione della giustizia, quanto alle modalità di audizione protetta come eccezione al confronto viso a viso con l’accusatore92. La Corte Suprema, in pronunce molto risalenti, ha più volte sottolineato l’importanza del contatto visivo tra teste ed imputato ed ha affermato: «[a] fact which can be primarily established only by witnesses cannot be proved against an accused … except by witnesses who confront him at trial, upon whom he can look while being tried, who he is entitled to cross examine»93.

La sentenza Illinois v. Allen assume particolare rilievo nella definizione dei confini del diritto al confronto. Nel formulare l’opinione della corte, il giudice Black, infatti, pur ribadendo che il diritto dell’imputato ad essere presente in aula in ogni stato del processo94costituisce il nucleo essenziale del right to confront witness, stabilisce altresì che questa garanzia incontra un limite nel suo comportamento minaccioso e violento95. Nel

92 Su una posizione di rifiuto di ogni compressione del diritto al confronto come faccia a faccia con il teste d’accusa, si collocava il giudice Scalia. J. A.BLUMENTHAL, in Reading the Text of the Confrontation Clause: To Be or Not To Be?, 3 U. Pa. J. Const. L. 722 (2001), afferma: «Scalia in his dissent in Maryland v. Craig, the 1990 case that set the constitutional standard for such rulings, Justice Scalia argued that permitting a child witness to testify via closed-circuit television in order to avoid retrauma of being in the immediate presence of the defendant violated what he saw as the defendant's absolute right to the face-to-face confrontation guaranteed by the Sixth Amendment». La Corte Suprema esplicita chiaramente il primigenio senso della Confrontation Clause nella sentenza Mattox v. United States, 156 U.S. 237, 250 (1895), affermando che l’obiettivo primario della garanzia sancita dal sesto emendamento:«was to prevent depositions or ex parte affidavits, such as were sometimes admitted in civil cases, being used against the prisoner in lieu of a personal examination and cross examination of the witness in which the accused has an opportunity , not only of testing the recollection of sifting the conscience of the witness, but of compelling him to stand face to face with the jury in order that they may look at him, and judge by his demeanor upon the stand and the manner in which he gives his testimony whether he is worthy of belief». 93Kirby v. United States, 174 U.S. 47 (1899); Pennsylvania v. Ritchie, 480 U.S. 39, 51(1987) in cui la Suprema Corte ha affermato: «the confrontation clause provides two types of protections for a criminal defendant: the right physically to face those who testify against him, and the right to conduct cross examination».

94 Il giudice estensore richiama il caso Lewis v. United States, 146 U.S. 370, 13 (1892). 95 Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970).

caso di specie, il sig. Allen, dopo aver rifiutato di avvalersi dell’ausilio di un difensore tecnico, era stato più volte espulso e riammesso in aula a condizione della promessa di mantenere un comportamento decoroso. L’imputato aveva manifestato atteggiamenti ostativi al regolare svolgimento dell’udienza, dando in escandescenza, lanciando i faldoni. Allen aveva altresì ingiuriato e minacciato di morte il giudice. Per questo, dopo l’espulsione venne ricondotto in aula soltanto per permettere ai testimoni di adempiere alle attività di investigazione. La Corte di appello aveva censurato la decisione del giudice di prime cure di espellere l’imputato dall’aula a fronte dell’impossibilità di proseguire nelle attività d’udienza. Il giudice di seconda istanza aveva altresì precisato che il diritto alla presenza fisica al proprio processo è così assoluto da dover esser garantito al costo di ammanettare ed imbavagliare l’imputato96. Non desta stupore il fatto che la Suprema Corte abbia deciso di occuparsi del ricorso. Nella decisione resa da quest’ultima, è stato innanzitutto posto l’accento sulla irrimediabile compromissione della presunzione di non colpevolezza agli occhi di una giuria ove l’imputato sia presentato in udienza ammanettato ed imbavagliato, per non parlare della impossibilità di conferire con l’eventuale difensore tecnico per definire la strategia difensiva. Questa pratica viene identificata come offensiva di quel decoro e dignità della celebrazione del processo che la misura stessa avrebbe voluto tutelare, e per questo l’allontanamento è stato ritenuto la soluzione migliore nel caso di specie.

11. Coy v. Iowa e preponderanza della componente fisica del confronto tra imputato

Nel documento Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche (pagine 33-38)