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Il valore recuperabile come limite superiore e le svalutazioni

5. Aspetti generali della valutazione

5.4. Il valore recuperabile come limite superiore e le svalutazioni

Fin dal momento dell'acquisizione e poi, successivamente, in ogni momento della vita utile, il valore al quale l'immobilizzazione è iscritta in contabilità non può superare il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa34: in merito, l'Organismo puntualizza che si definisce valore recuperabile, il maggiore tra il valore in uso ed il valore realizzabile tramite

alienazione. Tale valore consiste nel prezzo ricavabile da una vendita in condizioni normali di

mercato, al netto degli oneri diretti di cessione. Il valore in uso, invece, è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi durante la vita utile dall'impiego della risorsa nei processi produttivi interni.

Qualora il valore iscritto in contabilità risultasse superiore al limite in tal modo definito, l'azienda dovrà svalutare l'immobilizzazione con relativo addebitamento al conto economico

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Cfr. Fisco Oggi del 27 ottobre 2011. 34

Il dettato legislativo è coerente con quanto affermato dall'art. 2426 n. 3, dove si afferma che "le immobilizzazioni devono essere svalutate in caso di perdita durevole emergente alla data di chiusura dell'esercizio". L'eventuale svalutazione, risulta logicamente distinta dal processo di ammortamento sistematico, proprio per il carattere di straordinarietà ad essa associato. Lo stesso principio contabile n. 24 afferma che in ogni caso "le cause di svalutazione devono assumere carattere di straordinarietà e di gravità, altrimenti ricadrebbero nell'ordinario processo di ammortamento".

dell'esercizio.

Questa precisazione risulta coerente con la funzione stessa che il bene andrà ad assumere all'interno del sistema aziendale: a rigor di logica, il valore recuperabile quindi, con il valore di realizzo indiretto -determinato attualizzando i flussi di cassa derivanti dall'impiego dell'immobilizzazione stessa -se il bene è destinato ad essere impiegato nei processi produttivi interni, o con il valore di realizzo diretto desumibile dall'andamento di mercato se, invece, la destinazione economica è quella di una cessione a soggetti terzi.

Per quanto riguarda i momenti in cui operare tali valutazioni, il documento n.24 precisa che l'accertamento in merito alla recuperabilità del costo del bene deve essere fatto inizialmente - nel momento in cui il bene entra a far parte per la prima volta del sistema di contabilità aziendale -e successivamente ogniqualvolta "certe condizioni di utilizzo del bene o addirittura

l'operatività stessa della società possa subire mutamenti di rilievo. Particolare attenzione va posta nel caso in cui l'impresa versi in una situazione di perdita e nel contempo esponga in bilancio immobilizzazioni immateriali, come ad esempio oneri pluriennali. In tali fattispecie, è necessaria la dimostrazione della recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo".

Una volta effettuata la svalutazione in ossequio ai dettami introdotti in precedenza, se le cause che l'avevano determinata non sussistono più, il codice civile stabilisce sempre all'art. 2426 n. 3, che si debba stanziare una rivalutazione a conto economico. Questo tipo di rivalutazione è l'unico caso di rivalutazione permesso ed è comunemente riconosciuto con il termine di

rivalutazione di ripristino, in quanto serve per riportare il valore dell'immobilizzazione fino al

massimo del costo residuo prima della svalutazione. In merito a tale argomento, il D.Lgs. n. 6/2003 (riforma Vietti) ha introdotto una modifica che interessa direttamente le immobilizzazioni immateriali ed è quella prevista dal nuovo comma 3 bis dell'art. 2427. Il comma citato afferma che in nota integrativa si devono precisare: "la misura e le motivazioni

facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione".

Per prima cosa, nell'analisi della suddetta norma, risulta preliminare delimitare il campo di applicazione della stessa: essa riguarda le immobilizzazioni di "durata indeterminata", espressione non immediatamente chiara quanto alla concreta identificazione delle tipologie di risorse interessate; i commentatori, tuttavia sembrano concordare in merito al fatto che l'ambito di applicazione della norma possa essere esteso a tutte quelle immobilizzazioni immateriali non aventi una predeterminata vita giuridica -intesa come termine per l'esercizio del diritto allo sfruttamento esclusivo. Precisato il campo di applicazione, bisogna altresì notare come alcuni passaggi della norma riguardino specificamente i criteri di valutazione: in particolare, si fa riferimento al valore di mercato, alla prevedibile vita utile, alla loro utilità futura. In tal senso pertanto, il punto 3 bis sembra quasi sancire che la procedura di svalutazione non possa prescindere dalla considerazione di tali elementi, come peraltro stabilito dal principio contabile n. 24 stesso35.

L'informativa integrativa da fornire sulle valutazioni di tali elementi inoltre, è stata ampliata per mezzo del suddetto dettato legislativo: misura, motivazione, esplicito riferimento alla vita utile, al valore di mercato, al grado di concorso alla produzione di risultati economici futuri, differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti e impatto sui risultati economici e sugli indicatori di redditività se già comunicati. Tali informazioni integrative sono di indubbio interesse e portano nella direzione tanto richiesta trasparenza dell'informativa contabile in merito alle attività immateriali: alcune sono infatti, decisamente innovative come nel caso del

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Alcuni commentatori, a riguardo hanno sostenuto che si tratti di un primo tentativo di introdurre il concetto di fair value -ben noto in ambito IASB all’'interno dell'ordinamento contabile italiano. L'incertezza e la vaghezza con cui però questi argomenti sono stati trattati nel testo legislativo riportato, indeboliscono questa convinzione.

confronto con le svalutazioni operate "negli esercizi precedenti" e non solo in quelle immediatamente precedenti, come fino ad ora richiesto dal codice o nel caso dell'informativa circa l'impatto sugli indicatori di redditività, se comunicati in ossequio alla sempre maggiore importanza da questi rivestiti nel processo di comunicazione della redditività aziendale a soggetti esterni.

5.5. Il valore delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio di esercizio: nota