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“Valutazione delle domande”

Nel documento Bur n. 56 del 10/06/2016 (pagine 11-15)

4. La domanda in formato .pdf dovrà essere firmata digitalmente dalla persona fisica proponente per conto dell'impresa costituenda di cui al precedente articolo 4, comma 1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare obbligatoriamente, nei modi e nei termini previsti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la seguente documentazione:

a) descrizione del progetto redatto seguendo il modello a tal fine predisposto;

b) curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, del proponente e dei futuri soci;

c) copia del documento di identità in corso di validità del proponente e dei futuri soci;

d) manifestazione di interesse da parte dell’incubatore scelto per l’incubazione della futura impresa;

e) dichiarazione dell’incubatore di possesso dei requisiti richiesti, redatta seguendo il modello a tal fine predisposto.

6. Ciascun allegato alla domanda di sostegno, prima del caricamento definitivo in SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

8. La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell’apposito riquadro presente nel quadro domanda del SIU.

9. La domanda non è presentabile tramite SIU e, conseguentemente, non ricevibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

- non sia presentata nei termini di cui al precedente comma 2.

La stessa domanda è, inoltre, non ricevibile qualora:

- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;

- sia priva della documentazione obbligatoria;

- sia presentata su modulistica diversa da quella adottata per il bando.

10. Una volta presentata, la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 10 con la sola eccezione consentita per la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

11. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.

Articolo 10 “Valutazione delle domande”

1. La modalità di valutazione delle domande di sostegno è di tipo valutativa a sportello: l’istruttoria e la concessione del contributo avverranno in base all’ordine cronologico secondo le modalità indicate nei commi successivi e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

2. L’istruttoria segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande validate dalla “marcatura temporale”, mentre l’ammissibilità è subordinata all’avvenuto conseguimento di un punteggio minimo di idoneità. L’istruttoria si svolge in due fasi. La prima prevede l’esame amministrativo dell’istanza da parte degli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione, la seconda, l’esame tecnico del Nucleo di

valutazione. Ogni singola istruttoria deve essere formalmente chiusa entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla presentazione.

3. E’ istituito il Nucleo di valutazione composto da 3 (tre) esperti, individuati tra gli iscritti all’elenco regionale dei valutatori o a quelli nazionali del MIUR. L’ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnico scientifica del progetto sono svolte dal Nucleo di valutazione. Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva con proprio decreto le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e procede alla nomina contestuale degli esperti che lo compongono.

4. Gli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione verificano che:

a) la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;

b) la domanda sia corredata della documentazione richiesta;

c) la domanda e il progetto siano completi;

d) il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese e delle tempistiche di realizzazione.

5. Per i soli progetti la cui istruttoria amministrativa abbia confermato il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 4, il Nucleo di valutazione effettua la valutazione in conformità al contenuto di cui al precedente comma 3 e assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui ai successivi commi 6 e 7.

6. Il Nucleo di valutazione esamina, ai fini dell’ammissibilità:

a) la coerenza con i contenuti e gli obiettivi specifici dell’azione;

b) la coerenza del progetto proposto con la RIS3 Veneto e il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione.

La non rispondenza di uno dei criteri sopra indicati è motivo di esclusione del progetto dalla fase di attribuzione del punteggio.

7. Il Nucleo di valutazione attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione ad eccezione delle aree H e I:

AREA CRITERI DI

di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto

I1) ETP maggiore o uguale a 2

Si: 1

No: 0 1

TOTALE PUNTEGGIO 1

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 28

8. I punteggi relativi alle aree H e I sono attribuiti dalla Sezione Ricerca e Innovazione qualora dichiarati dal soggetto richiedente in sede di compilazione della domanda.

9. Sono considerati ammissibili i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 14 (quattordici) punti. Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) anche soltanto ad uno degli elementi di valutazione del progetto imprenditoriale che corrispondono ai seguenti criteri di selezione: capacità amministrativa, operativa e finanziaria8.

10. Non sono ammesse integrazioni documentali. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all’articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è esaminata sulla

8Capacità amministrativa:

- l’elemento A.4) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

Capacità operativa:

- l’elemento C.1) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

- l’elemento C.2) deve ottenere un punteggio pari a 1 punto;

Capacità finanziaria:

- l’elemento C.3) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

- l’elemento C.4) deve ottenere un punteggio pari a 1 punto.

base della documentazione agli atti. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l’istruttoria rimane sospeso.

11. Non sono ammissibili le domande:

a) non corredate delle informazioni/dichiarazioni richieste all’articolo 9 comma 5 relativamente alla tipologia del richiedente;

b) che non rispondono ai criteri di ammissibilità;

c) il cui progetto risulti non coerente con gli obiettivi e le finalità del bando;

d) il cui progetto non abbia raggiunto il punteggio minimo di idoneità;

e) per le quali si verifichi la mancata iscrizione dell’impresa entro i termini previsti dall’articolo 4.

Nel documento Bur n. 56 del 10/06/2016 (pagine 11-15)

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