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La valutazione della proposta

Il project financing

3. Dalla legge c.d legge Merloni al Codice dei contratti: evoluzione normativa della finanza di progetto.

3.3 La valutazione della proposta

Secondo il disposto dell’art. 37 bis la proposta deve essere valutata sotto il profilo della fattibilità, dai punti di vista costruttivo, urbanistico e ambientale, ed inoltre sotto i profili della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori, delle tariffe da applicare, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione.

La proposta verrà quindi valutata considerando sia la sua idoneità tecnica, sia la rispondenza della stessa al pubblico interesse dove, come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, massimo è il grado di discrezionalità della PA. In tal senso, secondo il Tar Campania97, in materia di project financing, l’amministrazione aggiudicatrice, nel procedere alla valutazione della rispondenza della proposta al pubblico interesse, esercita in alto grado (ovvero con massimo margine) il proprio potere discrezionale. Pertanto, la procedura di scelta del promotore risulta essere caratterizzata da ampiezza di discrezionalità e da decisive e sostanziali valutazioni di merito.

La dichiarazione di pubblico interesse ha assunto una valenza ancora più importante dopo la modifica normativa operata dalla legge n. 166 del 2002 con la quale è stato introdotto il diritto di prelazione a favore del promotore. Difatti, come si vedrà in seguito, se da un punto di vista temporanei di imprese. Inoltre ai sensi dell'art. 99 del regolamento di attuazione possono presentare proposte di finanza di progetto anche " 1 soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico- operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 2 Possono presentare proposta anche i soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti dal primo comma. 3 Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando atri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98 ( ovvero quelli del concessionario)"

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Tar Campania, Sez. VIII, n. 16542/2010. Alla discrezionalità esercitata dalla PA in sede di valutazione della proposta sarà dedicato un paragrafo specifico più avanti, al quale si rimanda.

formale, l’aggiudicazione della concessione avviene al termine della doppia gara, da un punto di vista sostanziale una volta individuata nella proposta del promotore quella rispondente al pubblico interesse, la concessione viene aggiudicata a quest’ultimo. Si verifica quindi una sorta di corrispondenza, quasi perfetta, fra promotore e concessionario.

Dopo aver verificato l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione dei progetti e dopo averli esaminati, anche comparativamente, la PA provvede ad individuare quelle di pubblico interesse. In un’ottica di massima collaborazione fra soggetto pubblico e privato, la PA può richiedere al promotore di apportare delle modifiche al progetto preliminare. Tali modifiche possono consistere esclusivamente in lievi correttivi che non vadano ad influire sull’equilibrio economico finanziario del progetto.

La pronuncia del promotore deve avvenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta. Il responsabile del procedimento può concordare con il promotore un periodo più lungo per procedere ad un esame più dettagliato della proposta.

Attraverso la dichiarazione di pubblico interesse, il soggetto, che ha presentato la proposta, diviene il promotore guadagnando così la facoltà di accedere direttamente alla fase della procedura negoziata per l'aggiudicazione della concessione e di vedersi riconoscere la possibilità di adeguare la propria proposta a quella ritenuta migliore al termine della gara, per effetto del diritto di prelazione. La proposta risultata vincente contiene, quindi, il progetto preliminare che sarà posto a base della successiva gara. Nel caso in cui non siano presentate altre offerte tale proposta iniziale è vincolante per il promotore nei confronti della stazione appaltante.

Si procede, quindi, con la gara "vera e propria" per l'aggiudicazione della concessione che si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata ad individuare le due migliori offerte migliorative rispetto al progetto preliminare del promotore. Il criterio attraverso il quale si procede alla valutazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara può essere esperita o con una procedura assimilata alla licitazione privata o, nel caso di opere comprese nel d.lgs. n. 190 del 2002, con la procedura dell’appalto concorso.98

Nella seconda fase partecipa anche il promotore. Si procede, attraverso procedura negoziata, alla comparazione fra la proposta del promotore e le due migliori offerte scaturite della fase precedente. Ovviamente, nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata avrà luogo fra quest'ultimo e il promotore. Qualora la gara andasse deserta, la concessione è aggiudicata al promotore che rimane vincolato alla proposta originaria.

Nel corso della gara l'amministrazione individua la proposta più conveniente ed a questo

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Tale distinzione è importante nel caso in cui il promotore debba rimborsare gli altri concorrenti che non siano risultati vincitori, v. infra nel paragrafo sul diritto di prelazione.

punto interviene il diritto di prelazione. Il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata migliore e diventare così aggiudicatario della concessione, oppure decidere di non esercitare tale opzione. In quest'ultimo caso risulterà aggiudicatario della concessione il soggetto che ha presentato l'offerta giudicata migliore.99