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Le varianti normative che vengono proposte intendono da un lato meglio definirele “Fasce di ambientazione stradale“, già previste dalla diciplina dell’art. 133, comma 18 delle NtA del Piano die Servizi vigente, che ne demanda l’individuazione al Piano delle Regole, come già graficamente effettuato con la Variante n. 6.

Dall’altro la variante provvede a coerenziare e chiarire la materia relativa alle attrezzature al servizio della mobilità che, nell’attuale configurazione normativa ha causato alcune problematiche applicative, essendo distribuita in diversi articoli di cui due nel Piano delle Regole e due nel Piano dei Servizi.

In tal modo ladisciplina di tali attrezzature risulta piùchiara e viene distinta dalla disciplina dell’art. 74 che in realtà non prevedeva la disciplina degli “impianti per la distribuzione di carburanti e attrezzature al servizio della mobilità“ come invece erroneamente risultava dal titolo dell’articolo stesso.

Oltre a tale rettifica, le variazioni alla disciplina del Piano delle Regole si riferiscono inoltre all’art. 72, nel quale viene precisata la possibilità di inserire impianti di distribuzione dei carburanti nelle fasce di rispetto stradale e soprattutto vengono declinati i caratteri delle “fasce di ambientazione stradale“ quali elementi di interesse paesistico connessi alla “percezione dinamica“ da parte degli utenti della fascia di immediato rapporto con le infrastruttura dei caratteri paesistici – positivi o negativi - dell’intorno.

Per quanto concerne le variazioni alla disciplina del Piano dei Servizi si sono introdotti chiarimenti in ordine alle “Aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture della mobilità” di cui all’art. 13 al fine di precisare la natura dell’intervento di “ambientazione che già prevede “la realizzazione di una quantità equivalente (anche dal punto di vista funzionale e di mitigazione degli impatti) di area di

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ambientazione…”,intesa come superficie compensativa rispetto all’intervento, ”che dovrà essere realizzata in adiacenza, sul perimetro degli impianti” ma che tale area dovrà essere progettata in funzone della collocazione di un’adeguata “armatura arborea”.

E infine, all’art 14, relativo alla disciplina specifica degli impianti di distribuzione dei carburanti, è stato introdotto l’obbligo, “nelle fasce di ambientazione stradale“, della preventiva e pregiudiziale “Verifica di Compatibitiltà Urbanistica ai sensi dell’art. 44 delle NtA del Piano delle Regole“.

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dott. arch. Piergiorgio Tosetti A - LE VARIAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL PDR

Art. 72 Fasce e aree di rispetto e fasce di ambientazione stradale.

1. Il Piano delle Regole individua e determina, anche in estensione, le fasce e aree di rispetto o di contenimento previste a tutela di specifiche entità; ove manchino l’individuazione o la determinazione anzidette, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge statale e regionale; indipendentemente da quanto cartograficamente indicato nelle tavole di piano, ma coerentemente alla profondità indicata, la fascia di rispetto va misurata dalla reale posizione dell’entità da salvaguardare.

2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo per le costruzioni già esistenti; alla data di adozione del Piano.

3. All’atto della presentazione di istanze di concessioni o autorizzazioni edilizie in attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi, si potrà procedere a verifiche, mediante rilevazioni planimetriche riferite a caposaldi noti ed inamovibili, delle distanze che hanno determinato il vincolo di rispetto a cui le fasce si riferiscono.

4. L’Amministrazione Comunale, fatte le necessarie verifiche, potrà procedere al rilascio di Permessi di Costruire per quegli interventi che risultassero effettivamente non ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo.

5. Nelle aree di rispetto dei cimiteri non sono ammesse nuove costruzioni diverse dai chioschi a servizio del cimitero stesso, né ampliamenti di fabbricati; negli edifici esistenti alla data di

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adozione del progetto preliminare del presente Piano delle Regole sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume; è ammesso altresì la realizzazione di parcheggi, parchi e colture arboree anche industriali.

6. Nelle aree di rispetto intorno alle opere di presa degli acquedotti, e per il raggio stabilito dalla normativa igienico sanitaria sono vietate le seguenti attività e destinazioni:

a) dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati;

b) accumulo di concimi organici;

c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d) realizzazione di aree cimiteriali;

e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

f) apertura di cave e pozzi;

g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i) centri di raccolta, demolizione o rottamazione di autoveicoli;

j) impianti di trattamento di rifiuti;

k) pascolo e stazzo di bestiame;

l) insediamento di fognature e di pozzi di scarico nonché di depuratori.

7. Nelle aree di rispetto intorno agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto è vietata qualsiasi edificazione.

8. Nelle fasce di rispetto dei metanodotti sono consentiti gli interventi ammessi dalle disposizioni che disciplinano la materia, ed in particolare dal D. Min. Interno 24.11.1984.

9. Nelle fasce di rispetto stradale esterne al territorio urbanizzato, come definite dalla normativa vigente, e ad eccezione delle

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zone di interesse ambientale, è inoltre consentita l’edificazione di impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 18 della disciplina del Piano die Servizi la cartografia del Piano delle Regole individua, lungo il percorso della Autostrada A4 le “fasce di ambientazione stradale“ quali elementi di interesse paesistico connessi alla

“percezione dinamica“ della fascia di immediato rapporto con tale infrastruttura.

All’interno di tali fasce, nel rispettto della disciplina del citato at.

13, comma 18 del PdS, sono ammesse le strutture e attrezzature al servizio della mobilità.

Gli interventi saranno comunque soggetti al parere preventivo della Commissione per la Qualità Urbana.

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Art. 74 Chioschi, edicole, impianti per la distribuzione di carburanti e attrezzature al servizio della mobilità e altri manufatti provvisori lungo gli assi della viabilità interna e nelle aree a destinazione pubblica

1. È consentita in tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree vincolate per servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni dei commi seguenti e delle norme sulle fasce e zone di rispetto, l’installazione provvisoria di chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale quali edicole di giornali, chioschi di vendita di fiori e piante, chioschi di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti.

2. L’atto di assenso ad installare le opere di cui al precedente comma su aree vincolare a servizi pubblici è caratterizzato da precarietà, essendo subordinato nella sua efficacia al permanere dell’assenza di un interesse pubblico prevalente, la cui soddisfazione comporti la rimozione dell’opera.

3. Non è comunque consentita l’installazione di chioschi o edicole od altre strutture , che coprano più di venti metri quadrati, derogabili, in caso di sostituzione di strutture preesistenti, fino al limite massimo della superficie precedentemente concessa.

Omissis

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dott. arch. Piergiorgio Tosetti A - LE VARIAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL PDS

Art. 13 Aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture della mobilità

1. Il Piano dei Servizi definisce i tracciati delle strade e delle aree pubbliche destinate alla mobilità, esistenti e previste nel territorio comunale.

2. Le aree destinate alle infrastrutture viabilistiche e fasce di rispetto comprendono le sedi stradali, anche localizzate all’interno degli strumenti urbanistici esecutivi, i parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, le piste ciclabili e generano le fasce di rispetto di cui alla normativa nazionale e regionale vigente ed a quella del Piano dei Servizi, all’interno delle quali potrà essere realizzata parte dell’ambientazione delle infrastrutture stesse in relazione ai tessuti urbanizzati e/o al territorio extraurbano circostante.

3. In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati senza alcuna procedura di variante urbanistica, a condizione che detto spostamento sia contenuto all’interno di aree pubbliche o delle fasce di rispetto stradale e che non pregiudichi le possibilità edificatorie preesistenti.

4. Le fasce di rispetto stradale ove non individuate dalla disciplina del Piano delle Regole sono determinate dalle disposizioni del Codice della Strada, sia nel centro abitato che fuori da esso; nel centro abitato si intendono dimensionate in conformità all’art.9 del DM 1444/68 anche se non evidenziati in cartografia.

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5. Esse potranno variare in funzione delle effettive caratteristiche tecniche e funzionali assunte dalla nuova viabilità in sede di progetto esecutivo.

6. Gli strumenti urbanistici esecutivi definiscono le strade di lottizzazione e le altre aree destinate alla mobilità, aventi rilevanza limitata all’insediamento oggetto dello strumento urbanistico medesimo; la convenzione o le norme del PA potranno prevedere lo scomputo dei costi di realizzazione solo se la viabilità consenta l’interconnessione di due assi della viabilità esistente.

7. In sede di attuazione del PA, attraverso la progettazione esecutiva, possono anche essere variate le indicazioni di cui al comma precedente, purchè siano rispettate le connessioni con la viabilità esterna al perimetro dell’intervento nonché la loro finalità di interesse generale.

8. Le strade di lottizzazione non possono presentare larghezza della sede veicolare inferiore a mt 7; esse devono essere munite altresì di un marciapiede o comunque di un percorso pedonale e ciclabile di larghezza non inferiore a mt. 1,50 9. Negli edifici e nei manufatti esistenti sulle aree destinate a

strade e a spazi per la mobilità, sono consentiti in via provvisoria la manutenzione, il ripristino e la costruzione di recinzioni, previa formale rinuncia dell’interessato, da valere anche per gli aventi causa, alla pretesa di indennizzi attinenti all’opera, in caso di realizzazione dell’infrastruttura.

10. L’atto notarile unilaterale e registrato, di rinuncia, dovrà descrivere, sulla scorta di consulenza tecnica asseverata, in modo esatto e completo le opere che non saranno indennizzate, ed indicare il valore attuale della eventuale

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preesistenza che resta indennizzabile, da aggiornarsi alla data di effettivo pagamento.

11. L’atto di rinuncia di cui al comma 6 non è dovuto nel caso in cui l’acquisizione dell’area da parte dell’Ente pubblico intervenga dopo che sono decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della delibera di approvazione del Piano dei Servizi.

12. Nel territorio comunale, ed in specie nelle aree edificabili poste lungo il tracciato delle strade di scorrimento a grande traffico, trovano applicazione le disposizioni in tema di contenimento dell’inquinamento acustico.

13. Il Piano dei Servizi prevede la rete delle piste ciclabili interne al territorio comunale.

14. Nelle fasce, oltre alla realizzazione di nuove strade, è previsto l’ampliamento delle strade esistenti, la realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili, la sistemazione a verde, la rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica ed ecologica e la realizzazione di barriere antirumore.

15. Nelle fasce di rispetto stradale fino all’esecuzione delle infrastrutture è consentita la realizzazione di temporanee recinzioni e di parcheggi in superficie.

16. Per gli edifici esistenti collocati all’interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi fino al restauro e risanamento conservativo. Interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume sono ammessi previo atto d’obbligo che accerta in sede di eventuale esproprio il non riconoscimento per l’indennizzo del valore degli interventi edilizi eccedenti il restauro e risanamento.

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17. Nelle fasce di rispetto stradale esterne al territorio urbanizzato, come definite dalla normativa vigente, e nelle fasce di ambientazione di cui all’art. 72 del Piano delle Regole, ad eccezione delle zone di interesse ambientale, è inoltre consentita l’edificazione di impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori.

18. Nel caso in cui l’area degli impianti per la distribuzione del carburante ed i relativi accessori ricada all’interno delle fasce di ambientazione stradale, che sarà individuata nel PGT dal Piano delle Regole, la realizzazione di tali impianti ed attrezzature è condizionata alla realizzazione di una quantità equivalente (anche dal punto di vista funzionale e di mitigazione degli impatti), di area di ambientazione, con armatura arborea, che dovrà essere realizzata in adiacenza sul perimetro degli impianti, compensando in questo modo la sottrazione di aree necessarie all’impianto.

19. Ove il Piano dei Servizi preveda la sovrapposizione delle fasce di rispetto con altra zona, tale parte sovrapposta è comunque per intero computabile ai fini edificatori.

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Art. 14 Distributori di carburante e servizi accessori

1. Il Piano dei Servizi conferma e prevede specifiche aree da destinarsi all’esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti e delle funzioni accessorie.

2. I manufatti e gli edifici per l’esercizio delle attività, ad esclusione delle colonnine di servizio e delle tettoie di protezione, non potranno superare i seguenti parametri:

a. altezza massima: ml. 4,50 b. superficie coperta: 40%

3. Sono fatte salve le eventuali strutture edilizie esistenti che superino i parametri sopra indicati.

4. La realizzazione degli impianti e la ristrutturazione delle strutture esistenti sarà soggetta a Permesso di Costruire convenzionato previa approvazione dei criteri di inquadramento territoriale di cui all’art. 86 della L.R. 6/2010.

5. L’edificazione di impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori può essere realizzata nelle fasce di rispetto stradale esterne al territorio urbanizzato, come definite dalla normativa vigente, e nelle fasce di ambientazione stradale, ad eccezione delle zone di interesse ambientale, previa verifica di compatibitiltà urbanistica ai sensi dell’art. 44 delle NtA del Piano delle Regole.

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PARTE TERZA

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