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26. devono essere attuate le prescrizioni contenute nell’Atto relativo alla Valutazione di Incidenza, allegato alla presente delibera;

PAESAGGIO

27. il deposito temporaneo del materiale oggetto di scavo, previsto prima del riutilizzo, non potrà superare i 12 mesi, così come previsto nel Piano di Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo presentato dal proponente;

MONITORAGGI

28. in merito agli odori, si prescrive che, in caso di segnalazioni di disturbo, la Ditta dovrà farsi carico di effettuare un monitoraggio odorigeno, da definire in accordo con ARPAE e, se necessario in base agli esiti del monitoraggio, elaborare entro 6 mesi dalla segnalazione un piano di abbattimento degli odori da sottoporre alla valutazione e approvazione dell’Autorità competente per la VIA;

29. in merito alla vegetazione, i monitoraggi periodici dovranno essere a cadenza semestrale, nell’arco dei tre anni successivi alla conclusione degli interventi relativi alla vegetazione; al termine dei 3 anni di monitoraggio dovrà essere redatta una relazione che attesti le condizioni fitosanitarie delle nuove fasce vegetazionali, individuando i possibili interventi manutentivi necessari negli anni successivi; tale relazione dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Crevalcore;

b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha

firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

c) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna ha rilasciato la modifica all'Autorizzazione Unica vigente, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e smi, con Determina del Dirigente della SAC, DET-AMB/2017/5429 del 12/1072017, la cui efficacia è subordinata all'efficacia della presente delibera; tale provvedimento costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha rilasciato al Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli S.r.l. la Valutazione di Incidenza a firma del Responsabile del Servizio, atto con PG/2017/697011 del 02/11/2017 e acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/25454 del 02/11/2017; tale provvedimento costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

e) di dare atto che ARPAE SAC di Modena ha rilasciato al Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli S.r.l. il Rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea, con DET-AMB-2017-4254 del 07/08/2017, a firma del Dirigente della Struttura; tale provvedimento costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

f) di dare atto che il Sindaco Metropolitano di Bologna ha rilasciato l’Atto di competenza in merito alla Variante urbanistica al RUE, ricompresa nella VIA, ai sensi dell’art. 17 della LR 9/99 e smi; tale Atto costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

g) di dare atto che il Comune di Crevalcore ha espresso le proprie determinazioni in materia edilizio-urbanistica, in merito alla salute pubblica e all’impatto ambientale, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; il Consiglio Comunale dovrà ratificare la Variante al RUE entro 30 giorni dall’emanazione della presente delibera, ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 9/99;

h) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/0011475 del 23/05/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; di dare atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna non ha inviato il proprio parere per quanto di competenza e non ha partecipato alla seduta conclusiva del 5 ottobre 2017, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

i) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con protocollo PGBO/2017/20933 del 08/09/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

j) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio parere con nota acquisita da Arpae con protocollo PGBO/2017/17449 del 25/07/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva trova, quindi, applicazione quanto disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

k) di dare atto che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha inviato una comunicazione, acquisita con PGBO/2017/17045, il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

l) di dare atto che Snam Rete Gas non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 5 ottobre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio parere con nota acquisita da Arpae con protocollo PGBO/2017/18230 del 02/08/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

m) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/2015, approvata con D.G.R.

2170/2016, ha inviato lo schema di delibera per il provvedimento motivato ed espresso alla Regione Emilia-Romagna con nota prot.PGBO 25496/2017 in data 02/11/2017, che l'ha acquisito al prot. PG/2017/698300 in data 03/11/2017;

n) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi, copia della presente deliberazione al proponente;

o) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e smi, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Crevalcore, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Bologna, Consorzio della Bonifica Burana, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, SNAM – Rete Gas;

p) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 1.242.291,11; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 1.000, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R.

9/99;

q) di stabilire che, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della LR 9/99, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;

r) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;

s) di pubblicare integralmente sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 NO-VEMBRE 2017, N. 1819

Progetto di costruzione di nuovo magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti finiti, presso lo stabilimento esi-stente della Ditta Molino Grassi Spa sito in Via Emilia Ovest, 347 in comune di Parma, località Fraore, proposto da Moli-no Grassi Spa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-RIMAGNA (omissis)

delibera:

1) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istrutto-ria redatta dalla Struttura ARPAE di Parma, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. 24543 del 31/10/2017, acquisita agli atti dalla Regione Emilia-Romagna al PG 2017.692945 del 31/10/2017, che costituisce l’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggetta-bilità a VIA;

2) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Re-gionale 18 maggio 1999, n. 9 e dell’art. 19, comma 8, del D.lgs.

152/2006, il progetto di costruzione di nuovo magazzino automa-tizzato per lo stoccaggio dei prodotti finiti, presso lo stabilimento sito in Via Emilia Ovest 347 in Comune di Parma, Località Frao-re, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

a) la realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni im-partite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte al competente Comando dei Vigili del Fuoco, in forma progettua-le, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non com-portino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012;

b) per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescrit-to dovrà essere comunque integralmente attuaprescrit-to quanprescrit-to disposprescrit-to da: D.M. 10/3/1998, D.M. 3/8/2015, D.M. 15/9/2005, nota della DCPST Area Prevenzione Incendi prot. 1324 del 7/2/2012;

c) gli impianti dovranno essere installati a regola d’arte, nel ri-spetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UIN), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal D.P.R. 462/2001 e dal D.M. n. 37 del 22/1/2008 come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;

d) il calcolo del meccanismo di collasso in caso di incendio del centro automatizzato, deve tener conto degli scenari di carico più gravosi, comprese le ipotesi di carichi asimmetrici. A tal fine deve essere prodotta in fase di SCIA specifica relazione di calcolo del meccanismo di collasso, a firma di tecnico strutturista abilita-to, che nelle suddette condizioni non arrechi, in fase di collasso, danni alle adiacenti strutture, e all’area spedizioni;

e) gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere sottoposti alla preventiva valutazione del Comando Provinciale in fase di Valutazione Progetto, ai sensi del punto 3.1 dell’allegato al D.M. 20/12/2012 allegando la “specifica dell’impianto”, come definito dallo stesso decreto;

f) l’impianto fotovoltaico deve essere installato su strutture ed elementi incombustibili (classe 0 secondo il D.M. 26/6/1984

g) le procedure di gestione di emergenze dovranno essere aggiornate. Le nuove procedure dovranno essere oggetto di in-formazione e in-formazione del personale interessato ai sensi del D.lgs. 81/08;

h) si raccomanda l’adempimento del disposto dell’art. 20, comma 1, e dell’art. 90, comma 1 del D.lgs. 42/04;

rammentando che la realizzazione delle modifiche sottopo-ste alla presente procedura richiede la modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1 del D.lgs. 152/06;

3) di subordinare l’efficacia del provvedimento della presente procedura alla concessione della deroga di cui alla L.R. 15/2013 alle altezze ammesse nella zona urbanistica di riferimento ZP5 da rilasciarsi da parte del Consiglio Comunale del Comune di Parma (come da nota del Comune di Parma del 27/9/2017, n. Prot. 203816 -acquisita agli atti in data 28/9/2017 con n. Prot. Arpae 18473 ed allegata alla Relazione istruttoria di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera);

4) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla pro-cedura a carico del proponente in euro 940,00 (pari al 0,02% del costo stimato degli interventi, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pari a euro 4.700.00,00), ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e della D.G.R. del 15/07/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Parma all’avvio del procedimento;

5) di trasmettere la presente deliberazione al proponente, al-la ARPAE SAC di Parma, alal-la Provincia di Parma, al Comune di Parma, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ad AUSL, alla Società Ca-nale Ottomulini ed alla Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

6) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emi-lia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 e dell’art. 19, comma 11, del D.lgs. 152/2006, il presente provve-dimento di verifica (screening).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NO-VEMBRE 2017, N. 1887

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di au-mento di capacità produttiva dello stabiliau-mento SO.F.TER S.P.A sito in Via Marconi 73 - Ferrara - (D.Lgs. 152/2006 e Titolo II L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istrutto-ria redatta dalla Struttura ARPAE di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGFE 13055/2017 del 17/11/2017 e acquisita al prot. regionale PG/2017/723980 del 20/11/2017, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggetta-bilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Re-gionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del

ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispetta-te le prescrizioni di seguito indicarispetta-te:

1. presentare modifica non sostanziale di AUA per l'aggiorna-mento dei dati di input rispetto alle modifiche previste;

2. a partire dall'anno 2018, dovranno essere rispettati i seguen-ti flussi di massa calcolaseguen-ti su base annua:

- polveri 3300 kg/anno;

- COV 2850 kg/anno;

3. per la verifica del rispetto dei flussi di massa soprariporta-ti la Ditta dovrà:

- eseguire 4 autocontrolli annuali sui parametri indicati in corrispondenza di tutti i punti emissivi, dando preventiva co-municazione ad ARPAE delle date di campionamento, con un preavviso di almeno 7 giorni;

considerare e le modalità di rendicontazione delle ore di fun-zionamento dell'impianto;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla pro-cedura predetta a carico del proponente in euro 250,00, importo correttamente versato ad ARPAE all’avvio del procedimento, e corrispondente al 50% del contributo minimo stabilito dall’articolo 28, comma 2 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002, in quanto Società in possesso della certificazione ISO 14001;

d) di trasmettere la presente delibera al proponente e agli Enti interessati (SUAP del Comune di Ferrara, Comune di Ferrara Ser-vizio Ambiente, AUSL di Ferrara, ARPAE SAC Ferrara);

e) di pubblicare integralmente il partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 NO-VEMBRE 2017, N. 1827

Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Re-gione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della discipli-na in materia sanitaria”, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, tra l’altro, al comma 2, che spettano al-le Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle me-desime;

- la L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme genera-li sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’au-tonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di fun-zionamento del Servizio sanitario regionale;

- la propria deliberazione n. 556/2000, recante approvazio-ne di liapprovazio-nee guida per l’attuazioapprovazio-ne del Piano Sanitario Regionale 1999-2001 in riferimento al ruolo della rete ospedaliera regionale;

- la propria deliberazione n. 1267/2002 recante approvazione di linee guida per l’organizzazione delle aree di attività di livel-lo regionale secondo il modellivel-lo Hub and Spoke, in attuazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001;

- la propria deliberazione n. 264/2003 la quale approva linee di indirizzo per il miglioramento delle cure urgenti e della acces-sibilità ed appropriatezza delle attività di pronto soccorso;

- la propria deliberazione n. 1349/2003 la quale in attuazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001 approva linee guida per l’organizzazione del sistema emergenza urgenza sanitaria territo-riale e centrali operative 118 secondo il modello Hub and Spoke;

- la propria deliberazione n. 23/2005, che definisce i requi-siti specifici ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n. 34/1998, per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti;

- la propria deliberazione n. 44/2009, che definisce i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi;

- la propria deliberazione n. 2040/2015 con la quale questa Amministrazione ha approvato, in attuazione della legge 135/2012, del Patto per la Salute 2014/2016 e del DM Salute 70/2015, le linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;

- la propria deliberazione n. 1003/2016, che definisce le linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2016, e nello specifico nell’allegato B, punto 3.2, laddove fissa i contenuti dell’obiettivo di attuazione del regolamento di riordino ospedaliero, per lo spe-cifico settore dell’emergenza ospedaliera prevede la necessità di predisporre un piano operativo aziendale per la gestione dei pic-chi di afflusso nei Pronti Soccorso;

- la propria deliberazione n. 830/2017, che definisce le linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2017, e nello specifico nell’allegato B, punto 3.5, laddove fissa i contenuti dell’obietti-vo di riqualificazione della funzione di Emergenza Ospedaliera, prevede che per tale rete le Aziende debbano integrare il piano operativo per la gestione dei picchi di afflusso nei Pronti Soccor-so con le direttive approvate dall’amministrazione regionale su proposta del Gruppo Pronto Soccorso, costituito con determina-zione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 4484/2017, ed in particolare predisporre i sistemi informativi per la rilevazione di indicatori di monitoraggio dell’iperafflusso;

Preso atto che il gruppo regionale di coordinamento, moni-toraggio ed implementazione della funzione di Pronto Soccorso (GRUPPO DI LAVORO PRONTO SOCCORSO) sopra citato ha portato a termine il mandato di cui si tratta, e che i professioni-sti coinvolti hanno elaborato un documento di proposta di Linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno e necessario approvare tale documento di indicazioni alle Aziende sanitarie in allegato alla presente delibe-razione quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamati altresì:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 didi-cembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

magna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così co-me modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008

“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamen-to della delibera 450/2007”, e successive modifiche, per quanaggiornamen-to applicabile;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano trien-nale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpreta-tivi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzio-ne della corruzioprevenzio-ne 2017- 2019”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nel-la Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 628/

2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/

2016 e n. 2344/2016 relative all’organizzazione dell’Ente Regione

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le linee di indirizzo di cui all’alle-gato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della re-gione Emilia-Romagna;

2. di impegnare le Aziende Sanitarie della Regione a dare at-tuazione alle indicazioni di cui al precedente punto 1.;

3. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento, nell’affrontare il problema prioritario del

3. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento, nell’affrontare il problema prioritario del

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