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VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 7,5 TONNELLATE

Il prezzo mensile al consumo del carburante, 1.447,72, è espresso, dal M.I.S.E.*, in euro per 1000 litri. Lo stesso valore può essere espresso in euro per litro dividendolo per mille.

Tale valore va successivamente scorporato dell’IVA corrente dividendolo ulteriormente per 1,22 essendo l’IVA attualmente applicata pari al 22%.

Nel caso specifico dei veicoli sotto le 7,5 tonnellate non si tiene conto degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Perciò il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue:

Prezzo al consumo per litro = 1.447,72 / 1000 = 1,44772

Valore del costo unitario per litro del Gasolio = 1,44772 / 1,22 = 1,186655 = 1,186***

***Valore arrotondato alla terza cifra.

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 7,5 TONNELLATE

In questo caso, si deve tener conto anche degli sconti eventuali maggiori oneri delle accise. Poiché l’accisa del mese di gennaio 2015, essendo pari a 617,40 euro per 1000 litri, è tornata al valore precedente di Febbraio 2014°, ne consegue che lo sconto delle accise per litro torna ad essere pari a 0,21418609 euro per litro, come stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane, prot. n. RU-114075 del 27 settembre 2012. Pertanto, nel caso in questione, il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue:

Valore del costo unitario per litro del Gasolio = (1,44772 / 1,22) - 0,21418609 = 0,97246964 = 0,972°°

°Come risulta da nota prot. n. 147797 – RU del 31.12.2014 dell’Agenzia delle Dogane.

°° Valore arrotondato alla terza cifra.

22 3.3. Il TAR Lazio interviene sul regime dei costi minimi: ordinanza n. 2721/13 e

sentenza definitiva il 25 febbraio 2015

Con ordinanza del 15 marzo 2013, n. 2721-2013, il TAR Lazio ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE80, chiedendole di pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 83 bis della L. 133/08, e s.m.i, con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione delle imprese, nonché di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi81. La questione sollevata riguarda i seguenti articoli: artt. 4 e 49 TUE82 e artt. 56, 96 e 101 del TFUE83.

Con tale provvedimento, il Collegio Giudicante sospende il giudizio di merito riguardante l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio, proposto dall’AGCOM, intervenendo anche Confindustria84 e numerose Federazioni e Associazioni ad essa aderenti, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo economico e lo stesso Osservatorio.

Con ricorso depositato il 5 giugno 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha impugnato dinanzi al TAR Lazio:

 la determinazione adottata dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, in data 2 novembre 2011, avente ad oggetto, ai sensi della previgente versione dell’art. 83 bis, D.L. n.

112/2008, come convertito con modifiche dalla L. 133/2008, la fissazione dei “costi minimi di esercizio”, che garantiscono l’adeguamento di tali costi alla variazione del prezzo del gasolio;

 il decreto prot. n. 234 del 22 novembre 2011, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha preso atto della fissazione dei “costi di esercizio e dei costi minimi di esercizio

80 Vd. supra § 3.1.

81 Si tratta delle libertà fondamentali poste a tutela dell’Unione e dei tre pilastri, con particolare riguardo al mercato interno europeo, che comprende il territorio dei 28 (ad oggi) Stati membri dell’Unione.

82 L’art. 4 TUE sancisce il principio di leale cooperazione fra gli Stati membri e tra gli stessi e l’Unione, nel riparto di competenze e della potestà legislativa di ciascuno; l’art. 49 TUE enuncia il rispetto dei principi fondamentali, sanciti dalle Costituzioni degli Stati membri, e delle libertà a fondamento dell’Unione, quale condizione imprescindibile di ammissibilità all’UE da parte di uno Stato terzo.

83 L’art. 56 TFUE vieta la restrizione alla libera prestazione dei servizi all’interno del territorio dell’Unione; l’art. 96 TFUE stabilisce quanto segue: “1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione”. Quest’ultima, quale organo titolare del potere legislativo nell’Unione, “…esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. 3. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni”. Fanno eccezione le tariffe concorrenziali. L’art. 101 TFUE vieta gli accordi fra imprese o fra associazioni di queste ultime, che possano

“possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno…” ed, in tal senso, ne definisce le tipologie di obiettivo.

84 Confindustria ha richiesto al TAR Lazio l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, adottati tra novembre 2011 e luglio 2012.

23 che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti dall’impresa di autotrasporto per conto di terzi” e della relativa formula di adeguamento;

 le determinazioni del 14 e 21 dicembre 2011, con cui l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha proceduto al riesame ed alla conferma dell’impostazione metodologica del 2 novembre 2011,

chiedendone l’annullamento. L’AGCOM ricorre contro i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, la Consulta generale per l’autotrasporto e l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, costituitisi a mezzo della difesa erariale richiedendo il rigetto del ricorso.

Nel ricorso, l'Antitrust sosteneva che tale disciplina è in contrasto con quella europea sul libero mercato.

Con sentenza non definitiva n. 2720/2013, emessa in date 15 novembre 2012 e 17 gennaio 2013 e depositata il 15 marzo 2013, il Tribunale ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle parti resistenti ed intervenienti.

Con ordinanza n. 4183/2013 del 25 ottobre 2012 – 17 gennaio 2013, depositata il 24 aprile 2013, il Tribunale ha sospeso il giudizio e, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE), ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Dopo la sentenza sui costi minimi dell'autotrasporto emessa il 4 settembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea85, il Tar del Lazio (che aveva sospeso il giudizio proprio in attesa di tale decisione) ha emesso il 20 febbraio 2015 la propria sentenza sulla questione, n. 02896/2015, accogliendo il ricorso dell'Antitrust del 2012 e dichiarando l’annullamento delle tabelle dei costi minimi redatte dall'Osservatorio sull'autotrasporto86.

Nello specifico, i giudici del TAR hanno dichiarato quanto segue:

 illegittime le tabelle generate dall'Osservatorio. “La citata sentenza della Corte di Giustizia ha, pertanto, accertato il contrasto dell’art. 83 bis d. l. n. 112/2008 con l’art. 101 TFUE e la conseguente violazione del principio di concorrenza tutelato dalla disposizione comunitaria”87;

 i costi minimi non sono giustificati dall’obiettivo prioritario della sicurezza stradale.

 Inoltre, la disciplina sui costi minimi è stata "liberalizzata per effetto della Legge 190 del 2014".

Dopo tali considerazioni, la sentenza afferma che "Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt.

11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n.113/1985 e n.

170/1984), a disapplicare l'art. 83 bis d.l. n. 112/2008, che costituisce la norma attributiva del potere

85 Dopo la decisione della Corte di Giustizia, il ricorso è stato riassunto ed è stato chiamato all’udienza pubblica del 22 gennaio 2015, all’esito della quale è stato trattenuto in decisione.

86I costi minimi sono abrogati dal 1° gennaio 2015, ma questa decisione potrebbe servire in alcune cause sul recupero di quelli pregressi.

87Cfr. p. 57 della sentenza.

24 in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio".

Quindi, "La constatata inapplicabilità dell'art. 83 bis d.l. n. 112/2008 induce il Tribunale a ritenere fondata la violazione del principio di concorrenza, di matrice comunitaria, prospettata nel ricorso". Perciò, la sentenza del TAR Lazio "accoglie il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati".

La sentenza del TAR Lazio, a fronte del suddetto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, rileva per le cause di rivalsa da parte degli autotrasportatori che riguardano i trasporti, effettuati tra novembre 2011 e luglio 2012, quando i costi minimi erano illegittimi.

3.4. La Corte Costituzionale e lo jus superveniens

Con ordinanza n. 80/2015 è stato depositato il giudizio di legittimità costituzionale:

 sull’art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 13388, nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 10389, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2010, n. 127, sollevato dal Tribunale ordinario di Lucca, con ordinanza del 12 febbraio 2013;

 sull’art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1-bis del decreto-legge n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2010, promosso dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 26 luglio 2013.

Con ordinanza del 26 luglio 2013, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.83-bis, L. 133/2008, nella versione precedente alla modifica intervenuta con la L. 190/2014, intervenuta dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, con riferimento:

- alle disposizioni che impedivano all’autonomia negoziale delle parti di stabilire costi minimi di esercizio (quindi del carburante) inferiori a quelli previsti dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto90;

- alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art.83-bis, ancora vigente, che stabiliscono

88 Prima della modifica alla L. stabilità 2015 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

89 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti)

90 Commi 1,2,3, abrogati.

25 l’adeguamento del costo del carburante alle variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali italiane, in caso di trasporto da effettuarsi superiore ai 30 gg.

Nel giudizio di merito, il committente, società “Diatex SpA”, aveva eccepito la prescrizione sopraggiunta del diritto alla differenza del corrispettivo vantato dal vettore, società “Tibaldo Rino Trasporti”. Tra le parti era stato stipulato un contratto, per il periodo compreso tra Febbraio 2009 e Dicembre 2010, in forma non scritta, per assenza dell’indicazione dei tempi massimi di carico e scarico merci ed anche di data certa, elementi obbligatori ai fini della definizione della forma scritta del contratto, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. 286/2005, s.m.i.

Al riguardo, l’art. 2951 c.c. prevedeva che il diritto del vettore si prescrive in un anno, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in forma scritta; di contro, ai sensi del pre-vigente art. 83-bis, co.8, il diritto del vettore si prescrive in cinque anni, se il contratto è stato concluso verbalmente tra le parti91.

La Diatex SpA ritiene infondato il diritto al versamento corrispettivo aggiuntivo avanzato dal committente, nonché il relativo termine di prescrizione pari a cinque anni dalla conclusione del contratto; quindi il giudice a quo solleva la questione di illegittimità costituzionale dell’art.83-bis, versione previgente alla modifica di cui alla L. 190/2014, rispetto al dettato di cui all’art.3 Cost, per i motivi di seguito indicati.

Innanzitutto, il Tribunale ordinario di Trento ritiene che la diversità di disciplina tra contratti di trasporto merci stipulati in forma scritta e quelli non stipulati per iscritto92, o ad essi equiparati, è irragionevole in quanto non troverebbe giustificazione nella diversa modalità di conclusione del contratto.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione, la differenza di ben quattro anni tra il termine previsto dall’art. 83-bis, comma 8 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, e quello fissato in un anno dall’art. 2951 c.c. applicabile ai contratti non stipulati in forma scritta, non sarebbe giustificata dalla necessità di calcolare l’adeguamento previsto dal comma 5 dell’art. 83-bis.

Inoltre, in riferimento alla disciplina di cui al predetto comma 5, la Diatex SpA sostiene che è ancor meno giustificata la diversità di disciplina dettata per la quantificazione del corrispettivo del vettore, in quanto non ricorrerebbero i presupposti che legittimano la deroga dell’autonomia negoziale, ed apparendo tale disciplina comunque inidonea a tutelare il vettore in quanto parte debole del contratto, ed a garantire la sicurezza stradale.

Al contrario, l’Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta il Presidente del Consiglio dei Ministri, quale controparte nei giudizi di legittimità costituzionale, sostiene che dovrebbe essere disposta la restituzione degli atti al Tribunale rimettente, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2014 (cause riunite C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13). I giudici di Lussemburgo hanno affermato che “L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza

91 Ai sensi dell’art.2951 c.c., il termine di prescrizione decorre dall’arrivo a destinazione del vettore. Comma 8 abrogato.

92 Di cui all’art.6 D. Lgs. 286/2005, s.m.i.

26 della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”.

Inoltre, la suddetta questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata dal momento che l’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, troverebbe la propria ratio nell’obiettivo primario di assicurare che la liberalizzazione del mercato dell’autotrasporto non comprometta la sicurezza stradale e sociale.

Il trattamento differenziato, riservato ai contratti conclusi in forma non scritta, rispetto ad un più ampio termine di prescrizione, a beneficio del vettore, si giustifica nel fatto che questi rappresenti la parte più debole in un contratto, che, tra l’altro, non definisce per iscritto, quindi in modo chiaro e certo, gli obblighi dei contraenti. Ne deriva la volontà del legislatore di disincentivare i committenti dal concludere contratti privi della forma scritta;

In particolare, quanto alla determinazione del corrispettivo, la conclusione del contratto in forma scritta sarebbe maggiormente idonea a rafforzare la posizione negoziale dei trasportatori, oltre che a contrastare il fenomeno di prestazioni da parte di esercenti abusivi.

Il giudice costituzionale è adito anche da parte del Tribunale ordinario di Lucca, che, prima ancora di quello di Trento, con ordinanza del 12 febbraio 2013, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.83-bis, L. 133/2008, nella versione precedente alla modifica intervenuta con la L. 190/2014, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.93.

Nel caso di specie, il giudice di merito è chiamato a decidere sull’opposizione presentata dalla società committente e ricorrente in giudizio, la “Ondulati Giusti SpA”, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dallo stesso Tribunale in data 7 marzo 2012. Con detto provvedimento, il Tribunale di Lucca, su ricorso della “G.F.M. Trasporti srl”, le ha ordinato di pagare, per i trasporti eseguiti negli anni 2010-2011, la somma di euro 261.906,70, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze tra i corrispettivi concordati tra le parti al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto e quanto previsto come dovuto ai sensi del comma 7 dell’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008.

A fondamento della sua opposizione, la società “Ondulati Giusti SpA” eccepisce, tra l’altro, il contrasto fra le citate disposizioni dell’art.83-bis ed il dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 41 Cost.

Dinanzi al giudice costituzionale, il Tribunale di Lucca sostiene che, nel contratto, stipulato in forma verbale, c.d. factia concludentia, le parti hanno concordato corrispettivi inferiori alla tariffa minima fissata dalla disposizione richiamata e che la controversia avrebbe ad oggetto unicamente l’entità della differenza tra i corrispettivi concordati e la tariffa minima legale. Ne consegue che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui fissa il corrispettivo minimo, determinerebbe la validità dell’accordo concluso dalle parti sul

93 Di contrasto, rispettivamente, al principio di eguaglianza sostanziale, sancito dall’art.3 Cost., ed alla libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost.

27 punto ed il rigetto della domanda di pagamento proposta in via monitoria.

Quindi, le disposizioni dell’art. 83-bis, impugnate nel giudizio di legittimità costituzionale, contrasterebbero con l’art. 41 Cost.: l’introduzione di un sistema tariffario limita la concorrenza, ponendo, tra l’altro, una significativa barriera all’accesso all’attività economica di autotrasporto. In tal senso, non sarebbe idonea a garantire la sicurezza stradale, obiettivo prioritario della normativa italiana in commento.

Inoltre, in contrasto con il dettato di cui all’art.3 Cost. sul principio di uguaglianza, l’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, non troverebbe applicazione con riguardo ai trasporti internazionali e ai trasporti cosiddetti di cabotaggio. Si tratta dei c.d. trasporti nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada94.

Di contro, l’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostiene infondata la questione dal momento che la disposizione censurata, di cui all’art.83-bis, non introdurrebbe affatto un sistema tariffario limitativo della libertà di iniziativa economica o di concorrenza, bensì un sistema di determinazione dei costi minimi idoneo a coniugare il principio della libertà negoziale delle parti e l’esigenza di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Inoltre, l’individuazione del costo minimo, al di sotto del quale il corrispettivo non può scendere, tutela la libera concorrenza, quindi, in modo implicito, la libera iniziativa economica delle parti, ex art. 41 Cost., a tutela del principio sovrastante della sicurezza stradale.

In relazione all’art. 3 Cost., non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, dal momento che la normativa italiana in commento si applica alle imprese di trasporto di merci su strada per conto terzi stabilite nel territorio italiano; i trasporti cosiddetti di cabotaggio sarebbero svolti in regime di libera prestazione dei servizi da parte di autotrasportatori in occasione dell’ingresso in Italia nell’ambito di un trasporto internazionale e non assoggettati alla normativa interna. Infatti, tale tipologia di trasporto trova la sua disciplina nel Regolamento (CE) n.

1072/2009, in materia di cabotaggio stradale.

La Consulta rigetta entrambe le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Lucca, prima, e da quello di Trento, dopo, per la sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE, con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13), sull’incompatibilità del testo di cui all’art.83-bis previgente, oggetto del contendersi dinanzi allo stesso giudice costituzionale, e la normativa comunitaria di cui agli artt. 4 e 46 TUE, artt. 56, 96 e 101 TFUE. Ciò in considerazione dell’ammissibilità di diritto della giurisprudenza europea nell’ordinamento degli Stati membri, tenuti, in conseguenza, a conformarsi

94 Supra, § 2.2.

28 a quanto disposto.

In primo luogo, la Corte precisa che la domanda avanzata dal Tribunale di Trento è

“manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza”95, con particolare riguardo all’art. 83-bis, comma 8 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, nella parte in cui disciplina il termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo.

Il Tribunale di Trento, in particolare, oltre a non chiarire se il contratto avesse o non avesse data certa, in quanto nella parte conclusiva dell’ordinanza sembra smentire l’iniziale affermazione della carenza di questo requisito, “omette di specificare in qual modo la diversità di disciplina influisca sulla decisione dell’eccezione di prescrizione formulata dall’opponente nel giudizio a quo, così venendo meno all’onere motivazionale su di lui gravante in ordine alla rilevanza della questione”.

Con riferimento alle censure prospettate da entrambi i giudici di merito, in ordine alla determinazione del corrispettivo del contratto di trasporto, “occorre rilevare che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13), ha affermato che

«l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati»”.

«l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati»”.

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