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Prima di iniziare ad analizzare i cambiamenti sostanziali introdotti dalle Regole Incoterms 2010 relativamente alle vendite FOB e CIF occorre fare riferimento alla nuova classificazione che essi introducono. Nel 1990 la

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(10) In tal senso cfr. in giurisprudenza Trib. Genova 6 aprile 1966, cit. e Trib. Genova 3 dicembre 1992, cit

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(12) Assai persuasive a questo proposito sono le considerazioni di P. BOULOY, Le vendeur CAF est-il

Camera di Commercio Internazionale raggruppò gli Incoterms in quattro sottogruppi in ragione delle obbligazioni assunte dalle parti. Il gruppo “E” conteneva un unico termine, “Franco Fabbrica” (EXW – Ex Works), che si caratterizza per l’imposizione di obbligazioni minime sul venditore e massime sul compratore. Dato che il trasporto avviene solo una volta che si sia definitivamente conclusa la relazione relativa alla compravendita, risultano irrilevanti le modalità utilizzate per trasportare le merci a destinazione. Por questo motivo, detto termine veniva incluso nelle regole polivalenti. Il gruppo “F” ricomprendeva tre termini: “Franco Vettore” (FCA), “Franco Lungo Bordo” (FAS) e “Franco A Bordo” (FOB). Si tratta di vendite indirette all’imbarco: il venditore adempie la propria obbligazione quando consegna le merci al vettore, le colloca sottobordo della nave o quando le merci oltrepassano la murata della nave (in realtà, quando le merci si vengono a trovare a bordo). Il venditore dovrà inoltre espletare le formalità doganali relative all’esportazione, sopportando i relativi costi. Ma non sarà a suo carico l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto, né egli si assumerà il rischio di eventuali perdite e avarie nel corso dello stesso. Si riteneva che il termine FCA fosse polivalente, mentre i termini FAS e FOB fossero marittimi.

Il gruppo “C” ricomprendeva quattro termini: “Costo e Nolo” (CFR), “Costo, Assicurazione e Nolo” (CIF), “Trasporto Pagato Fino A” (CPT) y “Trasporto e Assicurazione Pagati Fino A” (CIP). Come per il gruppo “F”, si tratta di vendite indirette all’imbarco. Si differenziano da quelle anteriormente esposte per il fatto che nelle vendite “C” il venditore deve stipulare il contratto di trasporto della merce in nome e per conto proprio; nonostante ciò, il rischio di perdite o avarie grava comunque sul compratore. Inoltre, nelle vendite CIF e CIP il venditore deve stipulare il contratto di assicurazione della merce in nome proprio, in qualità di parte contraente, ma a favore del compratore. Per quanto riguarda la modalità di trasporto, CFR e CIF si qualificavano come regole marittime mentre CPT e CIP potevano essere utilizzate in relazione a qualunque modalità di trasporto.

L’ultimo gruppo ricomprendeva cinque termini nella versione del 2000: “Reso Frontiera” (DAF), “Reso Ex Ship” (DES), “Reso Banchina” (DEQ), “Reso Non Sdoganato” (DDU) e “Reso Sdoganato” (DDP). Si tratta di vendite dirette all’arrivo: il venditore deve consegnare la merce a destinazione, e non solo dovrà stipulare il contratto di trasporto fino luogo indicato, ma saranno altresì a suo carico i rischi di perdita o avaria e i relativi costi. E nel caso del termine DDP, il venditore dovrà altresì espletare le formalità relative all’importazione e sopportare i relativi costi. Rappresenta pertanto il termine che imponeva le massime obbligazioni al venditore e le minime al compratore. Il gruppo “D” prevedeva due vendite marittime (DES e DEQ) e tre polivalenti (DAF, DDU e DDP).

La versione del 2010 utilizza una classificazione diversa. Raggruppa gli undici termini in due categorie in ragione della modalità di trasporto che si utilizza per trasportare le merci dallo stabilimento del venditore a quello del compratore. Sotto la voce “Regole relative a qualunque modalità o modo di trasporto”, il primo gruppo comprende sette termini tendenzialmente neutri; in altre parole, che si possono utilizzare in relazione a qualunque modo di effettuazione del trasporto, incluso quello marittimo, o in relazione ad una pluralità di modalità di trasporto. Si tratta delle vendite EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP e DDP. La seconda categoria contiene le “Regole relative trasporto marittimo e per vie navigabili interne”; in altre parole, le vendite FAS, FOB, CFR e CIF. L’Introduzione alla nuova versione specifica che si tratta di termini studiati per essere utilizzati esclusivamente quando le merci vengono trasportate per mare o per vie navigabili interne.

L’inclusione delle vendite FOB e CIF nell’ambito delle Regole per il trasporto marittimo esige due considerazioni. Da una parte, le regole FAS, FOB, CFR e CIF non hanno il monopolio esclusivo del trasporto marittimo. Potranno infatti anche essere utilizzate le altre regole quando le merci vendute devono essere trasportate via mare. Inoltre, la Camera di

compravendita. In questo modo, quando si consegna il carico al terminal container dell’impresa di navigazione che dovrà effettuale il trasporto, è preferibile che venditore e compratore stipulino alle condizioni FCA o CIP piuttosto che FOB o CIF. La ragione è che il venditore perde il controllo della merce dal momento in cui le stesse escono dal terminal fino al momento in cui vengono imbarcate sulla nave, pur continuando a sopportare i rischi, e probabilmente i costi, relativi a tale intervallo di tempo.

D’altra parte, le regole marittime possono anche essere utilizzate per trasporti multimodali: è unicamente necessario che tali trasporti includano una tratta marittima o di navigazione interna e che le parti abbiano concordato che la “consegna” delle merci abbia luogo quando le stesse verranno collocate a bordo della nave. Così, per esempio, un venditore CIF può stipulare un contratto di trasporto multimodale strada-mare fino al porto di destinazione convenuto. Sopporterà i rischi e i costi della fase terrestre dal proprio stabilimento (o dal luogo in cui si trovino le merci) fino al porto. Una volta che le merci si trovino a bordo della nave, il venditore avrà adempiuto le proprie obbligazioni, e i successivi rischi e costi – salvo quanto eventualmente previsto nel contratto di contratto di trasporto – saranno a carico del compratore.

Da ultimo, va segnalato che le due classificazioni sopracitate non sono incompatibili, giacché si basano su criteri differenti. Quella introdotta nel 1990 si riferisce alla distribuzione delle obbligazioni tra le parti; quella del 2010 alla modalità di trasporto utilizzata. E il fatto che nella nuova versione delle Regole Incoterms compaia solamente la seconda classificazione non significa necessariamente che la prima debba essere scartata. Si tenga conto del fatto che l’Introduzione agli Incoterms 2000 non solo classificava i termini in quattro gruppi, ma li differenziava altresì tra “polivalenti” e “marittimi”. Inoltre, la prima classificazione presenta un notevole valore didattico, e risulta pertanto assai utile. L’unico sostanziale cambiamento che dovrà effettuarsi rispetto alla versione del 2000 sarà quello relativo alla sostituzione dei quattro termini eliminati nell’edizione 2010 (DAF, DES, DEQ e DDU) con i due nuovi (DAT e DAP), dal momento essi

appartengono tutti al gruppo “D”. Stando così le cose, “E” sarà composto da un unico termine: EXW. Il gruppo “F” sarà formato da tre termini: FCA, FAS e FOB. Quattro regole comporranno il gruppo “C”: CFR, CIF, CPT e CIP. Per quanto riguarda il gruppo “D”, i termini che lo compongono saranno tre: DAT, DAP y DDP.