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VERIFICA DELLE MERCE

Nel documento 2014 R ACCOLTA DEGLI U SI (pagine 23-26)

NORME D’USO GENERALE 43. CAPARRA

61. VERIFICA DELLE MERCE

Nelle contrattazioni “franco bordo luogo di imbarco” s’intende che la merce viene verificata, in peso e quantità, nel luogo di imbarco e non altrove e che non può dar luogo ad ulteriori contestazioni, eccezion fatta per i vizi occulti.

62. TOLLERANZA.

La clausola “circa” ammette una tolleranza, in più o in meno, del 5%; ma, se la vendita riguarda un quantitativo precisato, è di uso che il venditore deve consegnare la precisa quantità convenuta.

È tollerata una percentuale del 2 - 3% di corpi estranei.

63. SPEDIZIONE.

La spedizione alla condizione di “immediata spedizione” deve essere fatta dai 3 ai 5 giorni dopo concluso l’affare; alla condizione di “spedizione pronta”, entro l’ottavo giorno dalla data di conclusione dell’affare. La spesa di pesatura è a carico del venditore.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

64. CALO.

Naturale: dal ½ all’1%, da giugno ad agosto; da settembre in poi, il calo si riduce alla metà.

Nel trasporto via mare, dal ½ all’1%, se alla rinfusa; dal ¼ a ½ %, se in sacchi.

65. TARA.

Tara reale, se alla rinfusa; tara convenzionale, se in sacchi.

66. MEDIAZIONE.

Alberobello, Andria Bari, Canosa di Puglia, Csamassima, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano: € 0.05 al q.le per parte; Altamura, Spinazzola: € 0.10 al q.le per parte;

Conversano, Gravina di Puglia: 1% per parte; Poggiorsini: 1% dal compratore (non si tratta di uso, ma di semplice prassi ricavata dalla frequenza delle pattuizioni).

e) PATATE.

f) ORTAGGI IN GENERE.

67. CONTRATTAZIONE.

Può essere contrattata solo merce della raccolta della stagione in corso, anche se non espressamente dichiarato, eccettuati i casi in cui sia esplicitamente diversamente previsto. Ove manchi il termine più specifico ed appropriato, il venditore può spedire la merce rispondente al nome che comunemente o volgarmente indica - nella provincia in cui opera - la varietà o il tipo richiesti.

I contratti possono essere fatti “per consegne pronte” o “a futuro”; queste, a loro volta, “a condizione” o “a termine”. I contratti possono essere ceduti, ma il cedente deve avvisare tempestivamente l’altra parte con comunicazione con posta raccomandata o altro mezzo di sicuro recapito. Il fatto di aver ceduto, comunque, in nulla muta la responsabilità del cedente fino alla definizione dell’affare. Il compratore può emettere ed il venditore può rilasciare l’ordine in derrate.

Le contrattazioni sono fatte normalmente “per vendite a fermo”. Sono egualmente praticate

“vendite in conto commissione”: il destinatario riceve in conto deposito la merce che si impegna a vendere lealmente, per conto del mittente, seguendo le sue istruzioni. Quando la merce è stata contrattata a fermo, a prezzo fissato oppure a quello del giorno, la merce non può, per nessuna ragione, passare per vendita a conto commissione. In tutti gli altri casi, il destinatario è tenuto al ritiro, all’integrale pagamento della fattura, alle spese di porto, etc.

I prezzi sono computati in euro per l’unità di misura italiana della merce, tranne che nei casi di precise contrarie intese. In caso di contratti con l’estero, viene indicato il cambio. Per le vendite

a fermo, il cambio è quello medio tra il corso della valuta ufficiale e quello della valuta libera, nel giorno del contratto.

I prezzi sono intesi normalmente per tara - merce, con restituzione dell’imballaggio, tranne diversa pattuizione.

Nella conca barese:

a) la merce contrattata è sempre quella della stagione in corso;

b) per la vendita di prodotto si usa volgarmente il nome o la varietà della zona (per esempio, si acquista e si rivende il prodotto finito “carciofo brindisino” o il “pomodorino pachino – foggiano”);

c) i contratti possono essere fatti per consegna pronta o a futuro e questi, a loro volta, a condizione o a termine. I contratti possono essere ceduti, ma il cedente deve avvisare tempestivamente l’altra parte con posta raccomandata o altro mezzo di sicuro recapito. Il fatto di aver ceduto, comunque, non muta la responsabilità del cedente fino alla definizione totale dell’affare. Il compratore può emettere ed il venditore può rilasciare l’ordine in derrate. L’ordine rilasciato è formalizzato in quintali e non in derrate;

d) le contrattazioni sono fatte normalmente per “vendite a fermo”; sono anche praticate le vendite “in conto commissione”, per cui il destinatario riceve in conto deposito la merce, che si impegna a vendere lealmente per conto del mittente, seguendone le istruzioni;

per le vendite a fermo con riguardo alla qualità del prodotto ortofrutticolo, viene fissato il prezzo di quel giorno. L’euro è la moneta di riferimento, anche per mercati esteri.

Nel Comune di Altamura, il compratore, in relazione alle proprie richieste, si reca dal produttore per contrattare l’acquisto dei prodotti.

La vendita avviene “a blocco”: il produttore ha la responsabilità sulla buona riuscita del prodotto, fino al momento della raccolta.

La raccolta è a carico del compratore; oppure il produttore viene delegato dallo stesso anche per la raccolta.

Il pagamento può avvenire in due modi: o totalmente al momento della contrattazione; oppure in due ratei (uno al momento iniziale e l’altro al momento della raccolta).

Il tipo di imballaggio è a richiesta del compratore. Nelle nostre zone, viene conferito al mattino seguente ai mercati generali e si vende secondo la richiesta dei compratori.

68. REQUISITI.

La merce contrattata deve essere ricevibile, locale, mercantile, scevra di vizi occulti, rispondente alla varietà e alla classifica richieste e/o offerte. Un leggero riscaldo della merce, che non alteri la qualità, non dà diritto ad abbuono.

69. IMBALLAGGIO.

Quando è stabilito che debba fornirlo il compratore, questi deve fare in modo che l’imballaggio pervenga al venditore in tempo utile, cioè almeno 10 giorni prima della consegna, franco di porto e di altre spese. Se invece è fornito dal venditore e ne viene stabilita la restituzione, l’imballaggio deve essere spedito in porto affrancato, in sane e buone condizioni d’uso, a rischio e pericolo dell’acquirente, che deve risarcire o sostituire al completo i pezzi mancanti o guasti o inadatti ad una sicura riutilizzazione. Il venditore può incamerare, dalla somma trattenuta a garanzia della restituzione, solo la quota corrispondente al risarcimento.

70. CONSEGNA.

Le merci si intendono consegnate al magazzino del venditore, schiave o libere dalle spese sino alla messa a partenza. La consegna è fissa per il giorno stabilito. Quando pioggia, brina, scirocchi, pubblicamente accertati ed inconfutabilmente accertabili, possono confermare la impossibilità materiale della puntualità per una consegna onesta di merce sana, la consegna può essere differita da uno a tre giorni al massimo, previa, però, tempestiva segnalazione al compratore. Ulteriori ritardi possono dar luogo allo scioglimento parziale o totale del contratto e all’eventuale rivalsa, dopo opportuni accordi. La consegna può essere anticipata con beneplacito scambievole.

Gli orari di lavoro ufficiali delle competenti ferrovie devono servire di guida per lo svolgimento delle operazioni inerenti al contratto. Il venditore non è responsabile delle deficienze, guasti, non puntualità, inefficienza o inadeguatezza, etc., dei mezzi di trasporto (privati o pubblici), limitandosi egli solo a cercare e rinvenire il mezzo per conto dell’acquirente, dal quale si fa rimborsare le spese sopportate.

Se la merce è pronta alla consegna, all’epoca fissata, ed il mezzo di trasporto manca per colpa riconosciuta del vettore, l’eventuale sofferenza della merce (appassimento, marcio, colaggio) e relativo deprezzamento vanno a carico del compratore, pur essendo tenuto il venditore a fare, da buon padre di famiglia, anche gli interessi del compratore. Ove necessario, il venditore può re-impaccare in tutto o in parte la merce, salvi i deterioramenti ed i deprezzamenti. Il compratore viene tempestivamente avvisato (quando ve ne sia il tempo) e non può rifiutarsi di soddisfare tali spese straordinarie quando siano fatte lealmente, al costo, e solo e nel suo interesse e le deve assolvere al completo, senza decurtazioni.

71. TOLLERANZA.

Con la clausola “circa”, il venditore può consegnare sino al 10% in più o in meno sul totale del peso stabilito. Per le vendite di merce a qualità (o varietà) non specificata, “ tel quel”, è ammessa una tolleranza fino all’8% di altra simile, mentre, per quelle a campione, si tollera sino al 2%. Si fa riferimento alla contrattazione o ad accordo amichevole.

72. SPEDIZIONE.

Se il contratto non contiene istruzioni precise, il venditore è libero di scegliere la formula che meglio ritiene in base alle notizie, all’andamento stagionale, secondo le sue conoscenze e, perciò, senza assumere obblighi o responsabilità; altrettanto vale per l’istradamento, la tariffa, la spedizione, lo sdoganamento, etc.

73. PAGAMENTO.

Per il pagamento, l’anticipo è calcolato, ordinariamente, nella misura di un terzo dell’importo totale del contratto. Il saldo viene versato nelle mani del venditore o di persona dallo stesso autorizzata alla consegna dell’ultimo lotto. Viene usato il bonifico.

Nel documento 2014 R ACCOLTA DEGLI U SI (pagine 23-26)

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