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Verso la Transnational collective bargaining

CAPITOLO 2 - Contrattazione collettiva nelle Multinazional

2.4. Gli accordi della contrattazione collettiva transnazionale

2.4.1. Verso la Transnational collective bargaining

Alla conclusione della Comunicazione della Commissione Europea del 2004 sull’incremento del contributo del dialogo sociale europeo, la stessa ha introdotto l’idea di istituire un framework per negoziare i contratti collettivi europei, prendendo in considerazione la pratica svolta dalle multinazionali. Il quadro proposto dalla Commissione non si limitava a disciplinare la contrattazione collettiva transnazionale, bensì si proponeva di includere la negoziazione settoriale e internazionale, andando a rappresentare un nuovo traguardo soprattutto per la negoziazione transnazionale.

Tale proposta è stata così delineata all’interno dell’Agenda sociale della Commissione europea nel 2005 in modo da organizzare e strutturare appropriatamente il dialogo sociale europeo a tutti i livelli, incluso quello internazionale. La proposta si basa sull’idea di un quadro “opzionale” a causa di una legislazione disponibile alle parti sociali che desiderano negoziare e porre in essere l’accordo stesso, anche se non obbligate ad utilizzarlo.

Un breve cenno storico in merito alla negoziazione transnazionale, iniziata nel 1960, diviene utile per comprendere lo sviluppo degli accordi attuali europei e i relativi cambiamenti.

Il primo deriva proprio dallo sviluppo di accordi transnazionali volontari nelle multinazionali e, soprattutto, attraverso iniziative incoraggiate dalla Commissione europea con basi legali solide per le parti firmatarie80. Il secondo, dalla regolamentazione sociale delle attività nelle multinazionali che sembra essere meglio gestita su scala europea piuttosto che su scala 80 Il movimento creato in senso doppio, è il medesimo osservato a partire dalla metà degli anni ’80 per i Comitati aziendali europei, attraverso cui si è arrivati all’adozione della direttiva europea del 1994.

Ha analizzato questo argomento con particolare attenzione P. Marginson, The

Eurocompany and Euro Industrial Relation, European Journal of Industrial Relations,

mondiale; questo fa si che lo spazio europeo economico, sociale e legale porti ad un più appropriato sviluppo di strumenti transnazionali per effettuare accordi collettivi, ed essere anche più efficienti rispetto a quelli che si potrebbero definire a livello globale. L’ultimo, sembra che la ristrutturazione della contrattazione collettiva sia stata un innesco per gli accordi transnazionali fin dall’inizio. 2.4.2. Natura giuridica degli accordi-quadro Si arriva dunque a definire un quadro, circa l’efficacia e tutti i relativi effetti della contrattazione collettiva transnazionale identificata anche con una nuova terminologia Transnational collective bargaining (TCB), per ravvisare le relative direttive negoziali che potrebbero attenere a tali accordi, esclusivamente su base volontaria ed autonoma.

Il fondamento giuridico del contratto collettivo sovranazionale non è più da considerarsi dubbio, in quanto, almeno a livello comunitario, questo è disciplinato richiamando il diritto internazionale81.

I Transnational collective bargaining dovrebbero essere attuati indirettamente tramite la trasposizione in provvedimenti datoriali con la conseguenza di andare a vincolare i poteri del datore di lavoro, sempre disciplinati su una base legislativa incerta; si trova soluzione all’attuazione di tali accordi autonomi e volontari da una richiesta a legiferare da parte dei CAE, i Comitati aziendali europei. Vengono considerati negozi giuridici, cioè appartenenti alla categoria dei contratti di diritto privato internazionale circa l’efficacia e gli effetti, se questi possano essere imputabili direttamente ad una fonte del diritto comunitario oppure applicabile direttamente a tutti i soggetti dell’Unione europea82.

81 Il contratto collettivo sovranazionale viene disciplinato utilizzando la combinazione di

norme presenti nel Trattato dell’Unione europea e il principio fondamentale dell’autonomia collettiva.

E. Triggiani, Il contratto collettivo di diritto comunitario, RDE, 1979.

82 In merito all’efficacia e al ricorso al diritto internazionale privato, il contributo di A.

Occhino, Contratti collettivi internazionali e contratti collettivi comunitari, 1998, secondo il quale non viene considerato il diritto internazionale come soluzione soddisfacente per l’applicazione e l’efficacia degli accordi collettivi. A. Lo Faro, Europei,

comunitari, e comunitarizzati: i contratti collettivi nell’era della sovranazionalità, 2000,

Il contesto transnazionale presenta non poche difficoltà di analisi e studio dei vari accordi che si vengono a creare proprio per la mancanza di una disciplina specifica in merito alla contrattazione collettiva internazionale. Gli International framework agreements, vengono identificati come gli strumenti utili per lo sviluppo della contrattazione collettiva transnazionale, anche se risulta estremamente difficile trovare in dottrina una definizione precisa di tale termine, a causa dell’indeterminatezza all’interno degli accordi delle parti, dei contenuti e dell’ambito di riferimento. Visto il livello interpretativo offuscato degli accordi e dei vari componenti, gli IFAs devono essere valutati singolarmente per ogni caso concreto cui fanno riferimento e la complicazione maggiore sta proprio nell’adattare gli accordi transnazionali alla legislazione nazionale presente in ogni Paese83. Per tale argomento si possono identificare due diversi chiarimenti, uno in riferimento al Transnational collective bargaining con specifica disciplina della Commissione Europea e l’altro, invece, di contrasto alla contrattazione stessa.

Per quanto concerne il primo, si tutela la contrattazione collettiva come strumento di attuazione degli accordi volontari ed autonomi tra le parti. Il secondo chiarimento, leggermente più complicato, esamina gli accordi volontari ed autonomi come non definibili dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza di non poter vincolare le parti in ambito nazionale a causa dell’incompatibilità della Raccomandazione ILO attraverso la quale si definiscono i contratti collettivi vincolanti per le parti firmatarie84. Si conviene che gli IFAs, non essendo una categoria giuridica riconosciuta, non vengono considerati come accordi collettivi nel diritto del lavoro nazionale, ma non significa che non possano avere valore giuridico85. Un primo modo per attribuire effetti giuridici agli IFAs è sicuramente quello di integrarli in altre forme che sono giuridicamente rilevanti, un esempio è quello di includerli nei contratti con i subappaltatori. nazionali a livello europeo, andando a contrastare l’idea di base della contrattazione collettiva comunitaria.

83 S. Sciarra, “Transnational and European ways forword for collective bargaining”,

C.S.D.L.E. 2009.

84 Raccomandazione ILO (International Labour Organization), Collective Agreements

Recommendation, 1951.

Agendo in questo modo, si darebbe all’International framework

agreements l’efficacia di un contratto collettivo nazionale di lavoro.

I tribunali, inoltre, potrebbero riconoscere gli effetti giuridici di un IFAs nel momento in cui questo non sia inserito in un obbligo sociale, andando a valutare la tempistica di applicazione dell’accordo avvenuta secondo volontà delle parti sociali, ma ciò rimarrebbe pur sempre di natura un po’ dubbia.

Ideale sarebbe sviluppare un quadro giuridico per la contrattazione collettiva transnazionale a livello di gruppo, consentendo l’utilizzo di tutte le dinamiche degli IFAs.