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CAPITOLO 2 Il quadro normativo di riferimento

3.1 I Principi IRR rivisti (BCBS, 2016)

3.2.4 Vincoli alle variazioni dei tassi di interesse

La nota 8 dell’Allegato C della Circolare 285/2013 rimuove il vincolo di non negatività disponendo che “in contesti di bassi tassi di interesse, le banche possono considerare scenari di tassi di interesse negativi”. La stessa nota 8 aggiunge che “le banche tengono conto, inoltre, dell’esistenza di tassi di

interesse minimi legali o contrattuali specifici per strumento”. Tali disposizioni richiamano esplicitamente quanto previsto dalle Linee Guida ABE/GL/2018/02 al paragrafo 4.5 “Test prudenziale sui valori anomali (outlier test)”. Quest’ultime dettano specifiche disposizioni in termini di applicazioni di possibili limiti e/o restrizioni alle variazioni negative dei tassi di interesse, siano essi considerati ai fini dell’attualizzazione oppure del calcolo dei cash-flow contrattuali prospettici.

Nello specifico, la lettera (h) stabilisce che gli enti dovrebbero considerare specifici tassi di interesse minimi per strumento. La successiva lettera (k) introduce un tasso di interesse minimo post-shock a seconda della scadenza, partendo da -100 punti base per le scadenze immediate. Questo minimale dovrebbe aumentare di 5 punti base all’anno, raggiungendo infine lo 0 % per le scadenze a 20 anni e oltre. Inoltre, se i tassi osservati sono inferiori all’attuale tasso di riferimento di -100 punti base, gli enti dovrebbero applicare il tasso più basso osservato. L’EBA potrebbe rivedere tale piano per garantire che il tasso di riferimento inferiore sia sufficientemente prudente in considerazione degli sviluppi futuri dei tassi di interesse. Al riguardo, si sottolinea come la previsione di considerare specifici tassi minimi per strumento (lettera h) sia applicabile solo nell’ambito di modelli interni che consentono di considerare nella misurazione i flussi di cassa associati ai singoli strumenti in portafoglio. Nello specifico, il tasso minimo legale si applicherebbe al calcolo del flusso cedolare effettuato per il tramite dei tassi forward impliciti nella curva di valutazione utilizzata, calcolata sia prima che dopo lo shock di tasso ipotizzato. La curva di attualizzazione post-shock è determinata, a sua volta, sulla base dell’applicazione del floor descritto nella lettera (k). In altre parole, l’indicazione contenuta nella lettera (k) ha impatto sulla stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse post-shock, mentre la prescrizione relativa ai tassi di interesse minimi per strumento, di cui alla lettera (h), produce effetto solo sul calcolo dei flussi cedolari associati ai singoli strumenti finanziari in portafoglio. In altre parole, la lettera (h) del paragrafo 115 delle Linee Guida ABE/GL/2018/02 si riferisce al tasso contrattuale applicato su ogni singolo strumento finanziario, che consente di determinare il valore dei flussi di cassa ad esso associati in corrispondenza delle varie date future di pagamento, sulla base della relativa struttura dei tassi forward, calcolata prima e dopo l’applicazione alla struttura dei tassi di interesse vigente alla data di valutazione dello shock di tasso ipotizzato. I flussi di cassa così ottenuti sono successivamente utilizzati ai fini della determinazione dell’esposizione al rischio a seconda dell’utilizzo di una tecnica di full-valuation o di una tecnica di mapping. I fattori di sconto (pre e post shock) utilizzati nella valutazione non sono, quindi, influenzati dall’eventuale presenza di un tasso minimo contrattuale, ma esclusivamente dall’eventuale applicazione di un vincolo di non negatività o, in alternativa, dalla presenza di un floor, come quello descritto alla lettera (k) del paragrafo 115 delle Linee Guida ABE/GL/2018/02. Sulla base di quanto sopra detto, le banche di piccola e media dimensione che utilizzano la metodologia semplificata di

cui all’Allegato C, basandosi sui dati contabili e sui coefficienti di duration, devono fare riferimento esclusivamente alla lettera (k) al fine di rettificare le variazioni in diminuzione dei vari scenari utilizzati nell’ambito della misurazione. Ai fini della corretta applicazione del floor descritto alla lettera (k), valgono per analogia le regole di cui alla FAQ dell’EBA (Questione ID_2017_3121)55, secondo quanto riportato nella Tabella 2.5, che evidenzia l’applicazione del vincolo di non negatività e del floor EBA in corrispondenza di nodi della struttura per scadenza inferiori all’anno (quindi con un floor EBA di -100 punti base). È importante sottolineare, così come riportato alla stessa lettera (k), che, nel caso di livelli di tassi di interesse inferiori ai -100 punti base, il floor va rimodulato applicando il tasso più basso osservato.

Tabella 2.5: Applicazioni vincolo di non negatività e floor EBA. Le variazioni sono espresse in punti base. Il simbolo (+200) rappresenta uno scenario parallelo di +200 punti base, mentre (-200) rappresenta uno scenario parallelo di -200 punti base.

Fonte: AIFIRM, Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers, Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB): evoluzione normativa ed implicazioni gestionali, Position Paper n.25 (2021).

55 Nello specifico, in caso di applicazione di uno scenario caratterizzato da variazioni negative dei tassi di interesse in una o più fasce temporali della matrice per scadenza e per data di riprezzamento, possono verificarsi le seguenti casistiche in base alle indicazioni fornite EBA in una recente Frequenlty Asked Questions (FAQ) del luglio 2017 (Question ID 2017_3121), a seconda che il livello del tasso di interesse vigente alla data di valutazione in corrispondenza di una specifica fascia temporale sia:

i.positivo e superiore o uguale, in valore assoluto, alla variazione negativa da applicare: si applica la variazione negativa propria dello scenario oggetto di applicazione;

ii.positivo e inferiore, in valore assoluto, alla variazione negativa da applicare: si applica una variazione negativa di ampiezza uguale al livello del tasso di interesse vigente alla data di valutazione, in modo che quest’ultimo, a seguito dell’applicazione dello scenario utilizzato per la stima dell’esposizione al rischio, assuma valori non inferiori a zero;

iii.negativo: si applica una variazione pari a zero. Dalla FAQ, infatti, si deduce che il floor dello 0%, così come disposto nel precedente punto i) si applica solo in corrispondenza di scenari di variazione dei tassi negativi sui nodi della struttura per scadenza dei tassi di interesse dove si registrano livelli positivi. In precedenza, alla già menzionata FAQ la prassi di settore considerava, in genere, una variazione positiva di ampiezza pari al livello negativo del tasso di interesse vigente alla data di valutazione e tale da ricondurre quest’ultimo a zero.

Quanto riportato nel precedente punto iii) fa riferimento ad un floor pari a zero, applicato nel periodo in cui la FAQ è stata emanata. La stessa logica per analogia può essere applicata ad un floor negativo come quello attualmente vigente, così come riportato nella Tabella 2.5.

Ipotesi precedente alle modifiche della Circolare n. 285/2013 di applicazione del vincolo di non negatività Livello tassi vigente

sul singolo nodo Limite inferiore Applicazione scenario di variazione

(+200) (-200)

230 0 200 -200

63 0 200 -63

-41 0 200 0

Ipotesi di applicazione del floor di cui al punto (k) delle Linee Guida ABE/GL/2018/02 Livello tassi vigente sul