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VISTO DI CONFORMITA’

I professionisti per poter apporre il Visto di Conformità devono presentare una comunicazione alla Direzione

Regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.

VISTO DI CONFORMITA’

Dati della comunicazione:

- dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita iva

- domicilio e luoghi in cui viene esercitata l’attività professionale

- denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e componenti del CdA o collegio sindacale

- denominazione o ragione sociale delle società di servizi dei quali il professionista intende avvalersi

VISTO DI CONFORMITA’

Documenti da allegare:

- copia polizza assicurativa

- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza

- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti (es. non avere condanne penali, etc)

- copia documento d’identità

VISTO DI CONFORMITA’

VISTO DI CONFORMITA’

VISTO DI CONFORMITA’

A quale ufficio inviare la comunicazione?

Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del professionista richiedente.

VISTO DI CONFORMITA’

A quale ufficio inviare la comunicazione?

Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del professionista richiedente.

- Consegnata a mano

- Posta raccomandata a/r

- Posta elettronica certificata (PEC)

VISTO DI CONFORMITA’

VISTO DI CONFORMITA’

Cosa deve precisare la polizza assicurativa?

- prestazione dell’assistenza fiscale mediante

apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241

- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, ed al numero dei visti di conformità, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati e, non deve essere inferiore a € 3.000.000

VISTO DI CONFORMITA’

Cosa deve precisare la polizza assicurativa?

- la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Scoperti o franchigie sono ammessi solo se la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato

- la polizza deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto

VISTO DI CONFORMITA’

La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità.

Il professionista deve verificare la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo e deve verificare che coincidano il giorno di scadenza del contratto con la data di inizio.

Il professionista deve trasmettere, entro 30 giorni dal rinnovo, copia del contratto assicurativo, oppure, quietanza di

pagamento

VISTO DI CONFORMITA’

Nel caso di omissione nella trasmissione del rinnovo, la Direzione Regionale provvede a richiederne l’invio al fine di aggiornarne la posizione.

In mancanza di regolarizzazione il professionista non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di

scadenza della polizza

VISTO DI CONFORMITA’

La possibilità di apporre il visto inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.

Nel caso di carenze o irregolarità, la Direzione

Regionale richiede integrazioni al fine o regolarizzare la comunicazione prodotta

VISTO DI CONFORMITA’

In caso di intervenute modifiche a quanto dichiarato o comunicato, il professionista deve comunicare alla

Direzione Regionale competente le variazioni dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si sono verificati.

VISTO DI CONFORMITA’

Soggetti che possono rilasciare il Visto:

- Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

- Soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla CCIAA sub categoria tributi in possesso di laurea in

Giurisprudenza o Economia e Commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

- Responsabili Assistenza Fiscale (RAF) dei CAF

VISTO DI CONFORMITA’

Introdotto dal D.Lgs 241/97 come «visto leggero» e costituisce uno dei livelli di controllo sulla corretta applicazione delle

norme tributarie.

VISTO DI CONFORMITA’

Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:

- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari

VISTO DI CONFORMITA’

Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:

- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari

- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare

VISTO DI CONFORMITA’

Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:

- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari

- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare

- Contrastare fenomeno compensazioni crediti inesistenti

VISTO DI CONFORMITA’

Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:

- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari

- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare

- Contrastare fenomeno compensazioni crediti inesistenti - Semplificare procedure richiesta rimborso IVA

VISTO DI CONFORMITA’

Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:

- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari

- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare

- Contrastare fenomeno compensazioni crediti inesistenti - Semplificare procedure richiesta rimborso IVA

- Contrastare indebite cessioni di credito di imposta o sconti in fattura (recupero patrimonio edilizio)

VISTO DI CONFORMITA’

Il professionista autorizzato al rilascio deve rispondere a

requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da garantire l’Erario e il contribuente

VISTO DI CONFORMITA’

Oltre al Visto esistono due ulteriori livelli di controllo:

Asseverazione (sottoscrizione da parte ei soggetti che esercitano il controllo contabile):

Ai fini degli Studi di Settore/ISA il professionista attesta che gli elementi contabili ed extracontabili corrispondono alle scritture contabili ed altra documentazione idonea

VISTO DI CONFORMITA’

Oltre al Visto esistono due ulteriori livelli di controllo:

Certificazione Tributaria Visto Pesante :

Qualora vengano effettuati i controlli indicati annualmente dal decreto del Ministero delle Finanze (art. 36 co. 2 del D.Lgs 241/97).

In questo caso si devono tenere conto anche dei principi di revisione fiscale elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro

VISTO DI CONFORMITA’

La Certificazione Tributaria può essere rilasciata solo da

coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all’Albo dei Consulenti del Lavoro che

esercitano la professione da almeno cinque anni.

VISTO DI CONFORMITA’

La Certificazione Tributaria può essere rilasciata solo da

coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all’Albo dei Consulenti del Lavoro che

esercitano la professione da almeno cinque anni.

La Certificazione Tributaria può essere rilasciata solo a

condizione che nei confronti dello stesso contribuente siano stati rilasciati sia il Visto di Conformità che l’asseverazione se applicabili gli Studi di Settore/ISA

VISTO DI CONFORMITA’

I professionisti che rilasciano in Visto di Conformità devono essere abilitati al servizio telematico Entratel

VISTO DI CONFORMITA’

I professionisti che rilasciano in Visto di Conformità devono essere abilitati al servizio telematico Entratel

Vi deve essere identità soggettiva tra colui che appone il Visto ed il soggetto che trasmette la dichiarazione

(cfr. Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019)

VISTO DI CONFORMITA’

I professionisti che rilasciano in Visto di Conformità devono essere abilitati al servizio telematico Entratel

Vi deve essere identità soggettiva tra colui che appone il Visto ed il soggetto che trasmette la dichiarazione

(cfr. Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019)

Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati con espressa indicazione per il modello 730

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non si considera validamente rilasciato se:

- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non si considera validamente rilasciato se:

- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato

- Se il professionista che rilascia il Visto non ha trasmesso la dichiarazione

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non si considera validamente rilasciato se:

- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato

- Se il professionista che rilascia il Visto non ha trasmesso la dichiarazione

- Se il professionista che rilascia il Visto non risulta collegato con l’associazione professionale o società di servizi che

trasmesso la dichiarazione

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non si considera validamente rilasciato se:

- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato

- Se il professionista che rilascia il Visto non ha trasmesso la dichiarazione

- Se il professionista che rilascia il Visto non risulta collegato con l’associazione professionale o società di servizi che

trasmesso la dichiarazione

- Se il professionista che rilascia il Visto non risulta collegato alla società partecipata del Consiglio Nazionale, Ordine e

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non validamente rilasciato comporta:

- Il recupero nei confronti del contribuente dei crediti utilizzati in compensazione maggiorati di sanzioni ed interessi

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non validamente rilasciato comporta:

- Il recupero nei confronti del contribuente dei crediti utilizzati in compensazione maggiorati di sanzioni ed interessi

- In caso di rimborso verrà richiesta al contribuente apposita polizza fideiussoria

VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto non validamente rilasciato comporta:

- Il recupero nei confronti del contribuente dei crediti utilizzati in compensazione maggiorati di sanzioni ed interessi

- In caso di rimborso verrà richiesta al contribuente apposita polizza fideiussoria

- Al professionista verranno applicate apposite penalità

VISTO DI CONFORMITA’

Penalità al professionista che ha rilasciato il Visto

(art. 39 D.Lgs 241/97)

- Sanzioni da min € 258 a max € 2.582

- L’art. 7.bis del DL 4/2019 ha modificato l’art. 39 del D.Lgs 241/97 e prevede il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata a meno che il Visto Infedele non sia

stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente

VISTO DI CONFORMITA’

Il professionista può trasmettere una dichiarazione

rettificativa e se il contribuente non intende presentarla il professionista può trasmettere una comunicazione

rettificativa dei dati sempreché l’infedeltà non sia stata già contestata.

La maggiore imposta e gli interessi sono richiesti al contribuente

Si segnala il mancato coordinamento tra art. 26 co. 3-quater e la citata riforma delle sanzioni art 39 D.Lgs 241/97

VISTO DI CONFORMITA’

Controlli per rilascio Visto per compensazioni IVA

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;

- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;

- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

VISTO DI CONFORMITA’

Nello specifico

- prevalenti operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto alle aliquote sulle operazioni di acquisto e importazione;

- presenza operazioni attive non imponibili;

- presenza operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;

- presenza operazioni non soggette all’imposta;

- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

VISTO DI CONFORMITA’

- eventuale credito anno precedente;

- verifica del codice di attività;

- nel caso di credito superiore al volume d’affari è

necessaria l’integrale verifica tra documentazione e scritture contabili;

- Nel caso in cui non si rientri nel punto che precede è richiesta la verifica delle operazioni con imposta

superiore al 10% della complessiva IVA detratta;

GRAZIE PER

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