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Una volta compilata la “scheda personale” del soggetto già giudicato, la medesima

SEZIONE II: Riflessioni generali.

D) Una volta compilata la “scheda personale” del soggetto già giudicato, la medesima

verrà riposta e conservata nell‟archivio informatico di cui alla lettera A), per essere consultata ogni volta in cui, in ogni Stato membro, venga intrapreso un procedimento nei confronti di un indagato/imputato: in buona sostanza, per tradurlo nel linguaggio

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giuridico italiano, questo documento potrebbe costituire una piccola “appendice” al casellario giudiziale (così come presente nel nostro ordinamento), da vagliare obbligatoriamente all‟atto dell‟iscrizione nel registro degli indagati del soggetto contro cui si vuole procedere. Si ritornerebbe, quindi, al vaglio iniziale: principio da cui si ha il “via” per lo scambio interstatuale di informazioni.

149. Esempi per agevolare la comprensione del meccanismo. - Per meglio

comprendere il funzionamento del sopracitato meccanismo, è opportuno fare un paio di esempi. Il primo sul funzionamento del ne bis in idem alla luce di quanto sopra detto, il secondo invece per scoprire meglio il concetto di litispendenza internazionale.

1) Riciclaggio di denaro: soggetto che trasporta denaro liquido di provenienza illecita dall‟Italia in Germania. Rato istantaneo: l‟illecito inizia in Italia e termina in Germania, senza arresto e/o misure cautelari.

La Procura tedesca, a seguito di indagini svolte, scopre l‟ipotesi delittuosa summenzionata: interroga il S.I.S. e, a risposta negativa, avvia un procedimento a carico del soggetto, che conduce il Tribunale tedesco a una sentenza di condanna a carico del soggetto de quo; l‟Italia a distanza di tempo (entro quelli di prescrizione “interna” ovviamente), volendo intraprendere un‟azione giudiziaria nei confronti del medesimo soggetto per quel medesimo reato, dovrà obbligatoriamente interrogare il S.I.S. (ancora in fase di indagini preliminari, subito dopo l‟iscrizione nel registro degli indagati di cui all‟art. 335 c.p.p.), il quale dirà inesorabilmente che una procedura è già stata portata a termine. Senza bisogno di interrogare EuroJust, non essendo pendente un conflitto “attuale” di competenza, l‟Italia dovrà obbligatoriamente riconoscere l‟efficacia di giudicato della sentenza tedesca e, di conseguenza, il PM titolare dell‟inchiesta dovrà richiedere l‟archiviazione del procedimento per intervenuto bis in idem.

Schematicamente, la procedura si snoda in maniera più snella: A) - C) - D); viene sostanzialmente by-passata tutta la fase decisoria intermedia di EuroJust, essendo sufficiente un‟interrogazione informatizzata per fugare ogni dubbio sulla ripetibilità (o meno) della procedura in altro Stato membro.

2) Fattispecie di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio: soggetto che “trasporta” le sostanze psicotrope dall‟Italia alla Francia. Reato permanente: l‟attività di spaccio ha inizio in Italia e il soggetto viene arrestato dalla Polizia di Frontiera.

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La Francia, preventivamente, interrogherà il S.I.S. per controllare l‟esistenza o meno di procedimenti a carico del soggetto tratto in arresto: se non vi è pendenza di un altro procedimento, la Francia sarà competente a giudicare e non dovrà interrogare EuroJust. Da qui l‟iscrizione, immediata, al S.I.S. del nominativo e della tipologia di reato ascritta al soggetto contro cui si procede.

Parallelamente, l‟Italia (laddove voglia perseguire il medesimo reato contro il medesimo soggetto) dovrà a sua volta interrogare il S.I.S.: alla conferma della pendenza della procedura avviata dalla Francia, l‟Italia dovrà immediatamente adire EuroJust, il quale (secondo quanto precedentemente detto) statuirà sulla competenza esclusiva del nostro Paese, posto il reato sia contenuto nella “black list”. Seguiranno una procedura di consegna dell‟arrestato ed il giudizio nei suoi confronti, secondo le regole processuali tipiche del Paese “eletto” da EuroJust.

Pervenuti ad una sentenza (di condanna o proscioglimento), la stessa verrà nuovamente inserita nella “scheda personale” del soggetto imputato, al fine di fare parte integrante del casellario informatico S.I.S. e al fine di essere consultato per evitare bis in idem. Detta sentenza farà stato tra le parti e avrà forza di giudicato “interno” ed “esterno”, ovvero con rilievo sia all‟interno dell‟ordinamento di provenienza che all‟interno dell‟Unione Europea (tra gli Stati membri che abbiano sottoscritto l‟accordo).

In questo contesto la procedura segnalata sarà completa: A) - B) - C) - D); al meccanismo “a valle” viene sostituito il meccanismo “a monte”, per cui risulta indispensabile l‟intervento di un‟istituzione terza, quale EuroJust, per risolvere il conflitto (più che mai) “attuale” di competenza tra gli stati membri.

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CONCLUSIONE

In questa seconda parte abbiamo visto quali sono le principali innovazioni apportate dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito al principio del ne bis in idem internazionale. A fronte di un mancato recepimento interstatuale della Decisione Quadro 2008/948/GAI, abbiamo visto come la giurisprudenza si è evoluta sul concetto di bis e in idem; abbiamo inoltre esaminato i risvolti pratici del principio preclusivo nel nostro ordinamento, tracciando delle linee ben fisse attraverso le quali sapere come effettivamente comportarsi (risvolto pratico) in caso di presenza dell‟effetto preclusivo in udienza (abbiamo cercato di vedere sia come un difensore dovrebbe far valere tale principio, sia quali dovrebbero essere le consequenziali decisioni del Giudice). Infine abbiamo visto come, stanti le molteplici modifiche/aggiunte/proposte a livello europeo, chi scrive non veda impossibile il raggiungimento di una disciplina omogenea per il trattamento del meccanismo di litispendenza come “antecedente” rispetto la formazione del giudicato. Questo scritto, naturalmente, non si propone di essere universalmente riconosciuto; si pone semplicemente nell‟ottica della ricerca di un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra Paesi che si reputano territorialmente (rectius, sovranamente) idonei al giudizio nei confronti di un soggetto per cui o è intervenuta già una sentenza passata in giudicato, o per cui sia attualmente pendente un procedimento in altro Paese contraente.

Si ritiene peraltro che, alla luce ei progressi che si sono effettuati, non si sia assolutamente lontani dal raggiungimento dell‟obiettivo: gli ingranaggi si stanno rodando e, per far funzionare perfettamente la macchina, è necessaria solamente la collaborazione tra i medesimi Stati, da intendersi come volontà di auto-limitazione: solo attraverso una reale concertazione, attuale e non virtuale (come finora si è visto!), si può pervenire alla risoluzione dei conflitti di competenza a monte della preclusione del giudicato.

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