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La mancanza di strumenti efficaci di raccordo fra Corte costituzionale e Parlamento. Recenti sviluppi nella giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali che "costano"

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Academic year: 2021

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federalismi.it

Fascicolo n. 15/2020

Numero monografico

Sofferenze e insofferenze della Giustizia costituzionale

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ISSN 1826-3534 Numero 15, 2020

Tutti i contributi sono stati sottoposti a double blind peer review. Direttore responsabile: Prof. Beniamino Caravita di Toritto

Comitato di direzione: Prof. Luisa Cassetti; Prof. Marcello Cecchetti; Prof. Carlo Curti Gialdino; Dott. Renzo Dickmann; Dott. Antonio Ferrara; Prof. Tommaso Edoardo Frosini; Prof. Diana Urania Galetta; Prof. Roberto Miccù; Prof. Andrea Morrone; Prof. Giulio M. Salerno; Prof. Annamaria Poggi; Prof. Maria Alessandra Sandulli; Prof. Sandro Staiano.

Redazione: Prof. Federica Fabrizzi (Redattore Capo); Prof. Cristina Bertolino; Prof. Tanja Cerruti; dott.ssa Federica Grandi; dott. Giovanni Piccirilli; dott. Massimo Rubechi; dott. Federico Savastano; Prof. Alessandro Sterpa.

Segreteria di redazione: dott. Federico Savastano (coordinatore); dott. Simone Barbareschi; dott. Paolo Bonini; dott. Lucio Adalberto Caruso; dott. Adriano Dirri; dott. Ekaterina Krapivnitskaya; dott. Elena Maioli Castriota Scanderbech; dott. Nicola Pettinari; dott. Michela Troisi.

E-mail: redazione@federalismi.it

Comitato scientifico: Gustavo Zagrebelsky;

Massimo Cavino; Enrico Grosso; Jörg Luther; Valeria Marcenò; Annamaria Poggi; Chiara Tripodina;

Comitato editoriale: Giovanni Boggero; Mario

Calvo; Lucilla Conte; Alessia Fusco; Massimiliano Malvicini; Ruggero Rudoni

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Sommario

PRESENTAZIONE

Presentazione del Volume, di Massimo Cavino, Enrico Grosso, Jörg Luther, Valeria Marcenò, Anna Maria Poggi, Chiara Tripodina, Gustavo Zagrebelsky ... iv

SEZIONE I-LA GIUSTIZIA RESA DALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali nei giudizi di legittimità in via incidentale, di Alessandro Oddi ... 2 La mancanza di strumenti efficaci di raccordo fra Corte costituzionale e Parlamento. Recenti

il ppi nella gi i p den a co i ionale i di i i ociali che co ano , di Marta Picchi ... 16 Soffe en e e in offe en e della gi i p den a co i ionale nell interpretazione dei concetti

economici, di Olivia Pini ... 48 Dalle ime obbliga e al di po i i o cede ole . B e i no e gli l imi app odi del indaca o

costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni penali, di Valentina Giannelli ... 85 La Corte costituzionale verso la gestione del fattore tempo, di Giacomo Salvadori ... 97 SEZIONE II-LA CORTE E I SUOI CONCORRENTI

Corte, Corti, Parlamenti. Dialoghi costituzionali comparati, di Francesco Duranti ... 119 La protezione dei diritti nella prospettiva del costituzionalismo multilivello: (nuovi) strumenti di

dialogo tra Corti, di Ilaria Rivera ... 130 La tutela multilivello dei diritti: i differenti approcci alle political questions, di Marco Cecili ... 146 SEZIONE III-LA CORTE COSTITUZIONALE E L OPINIONE PUBBLICA

Un problema di civic constitutional culture: la legittimazione del giudice costituzionale tra nuovi canali di dialogo con la ocie ci ile e l effe i a cono cibili dell o gano e della a fi iologia, di Alessia Fusco ... 156 «Uscire dal Palazzo della Con l a : ma a che copo? E in che modo? La i ol ione

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Presentazione

di Massimo Cavino, Enrico Grosso,

Jörg Luther, Valeria Marcenò, Anna Maria Poggi,

Chiara Tripodina, Gustavo Zagrebelsky

Università degli Studi del Piemonte Orientale

& Università degli Studi di Torino

Esattamente un anno fa (era la primavera del 2019), nei nostri consueti incontri nei corridoi del Dipartimento di Gi i p den a dell Uni e i di To ino, na a l idea di o gani a e n con egno lla giustizia costituzionale. La scuola torinese (che comprende quanti vi appartengono per affezione e colleganza, a prescindere dalle ubicazioni che la vita accademica ha destinato a ciascuno) ha avvertito l e igen a di o na e a ifle e e emi con i q ali i emp e conf on a a, nel pa a o co come nel presente.

Punto di partenza della riflessione è stata la constatazione del ruolo sempre crescente assunto dalla Corte costituzionale nella caratterizzazione della forma di governo e della stessa forma di Stato.

A cento anni dalle prime leggi sulla giurisdizione costituzionale austriaca, la giustizia costituzionale italiana è dotata di istituzioni, pratiche e insegnamenti consolidati. La communis opinio doctorum ne ha accreditato n immagine di cce o. Men e la Co i ione pe alc ne pa i emb a in ecchia a bene e pe al e stata oggetto di censure e proposte di revisione, la Corte italiana ha incontrato solo sporadiche resistenze politiche, non è stata oggetto di riforme come il Conseil Constitutionnel francese, né ha subito critiche anche aspre come il Bundesverfassungsgericht tedesco o la Supreme Court statunitense.

Eppure, una riflessione che intenda scendere più in profondità svela che si tratta di una constatazione olo a p ima i a .

Il consenso di base che regge la Costituzione come principale fonte di legittimazione dei giudici e delle sentenze costituzionali sembra essersi ridotto. Le idee e le regole della giustizia costituzionale rischiano di non ene e il pa o con la a eal . Lo pi i o dei empi oppone oggi il eali mo dell e dei po e i all ideali mo dell e dei di i i, acc a il co i ionali mo di ma che a e il go e no dei gi dici, a econda nuove forme di giudizio popolare. Lo stato odierno della giustizia costituzionale è segnato da alcune condi ioni c i iche che endono l i i ione pi fle ibile i pe o alle p e i ioni no ma i e, ma meno afferrabile rispetto ai modelli teorici iniziali. Da q i l idea di p o a e, con l ai o e il conf on o di dio i ed esperti di diritto e giustizia costituzionale, a ricomporre le dinamiche e le trasformazioni in atto in un quadro di analisi critica, per diagnosticare sofferenze reali e prospettare rimedi efficaci. Una prospettiva

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che sembra trovare una sintesi nel titolo attributo al convegno: Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale.

Quattro le linee direttrici che hanno animato il confronto.

I) In primo luogo (e, si potrebbe dire, necessariamente, costituendo la radice di ogni discorso sulla giustizia costituzionale), sono state ri-considerate le aspettative di senso e valore che avevano mosso gli a efici dell in od ione in I alia di n con ollo di co i ionali delle leggi. Le domande di fondo erano volte a indagare se, nel corso della storia della Repubblica, le sue aspettative siano state soddisfatte, oppure se esigenze storiche, sociali e politiche ne abbiano imposte altre. Se siano stati evitati i rischi paventati dai primi critici, o se piuttosto non ne siano sorti altri. E, soprattutto, se la giustizia costituzionale abbia protetto la Costituzione da modifiche tacite, o non abbia piuttosto, anche inconsapevolmente, contribuito a giustificarle.

II) In secondo luogo, ci si è soffermati sugli strumenti tecnici con i quali la giurisdizione costituzionale è chiamata a rendere giustizia alla società, anche mediando tra esigenze sociali confliggenti. Ciò ha portato a indaga e come l acce o alla Co e i ia in eccia a con l acce o della Co e alle p oblema iche costituzionali, determinando una rivoluzione nello stesso concetto cardine, per il nostro processo co i ionale, della ile an a della q e ione di legi imi co i ionale, e po ando l accen o dalla rilevanza dell a o da applica e alla ile an a del di i o da ela e. Non a o po ibile p e cinde e dall anali i del olo condi ionan e a n o dalla nece i e dalla agion di S a o nella gi i p den a co i ionale e dell impa o che le emp e pi complesse tecniche decisorie manipolative e la gestione dei tempi della giustizia costituzionale hanno spiegato sulle promesse di giustizia sociale contenute nella Costituzione.

III) In terzo luogo, si sono affrontate sofferenze, reali o percepite, nei dialoghi, collaborativi o conflittuali, tra la Corte costituzionale e le altre magistrature, nazionali e sovranazionali. I nodi da sciogliere hanno ig a da o il en o e il alo e i i ionale del di i o di a ione in gi i ia co i ionale , na ionale e sov ana ionale, le compe en e ela i e all in e p e a ione confo me alla Co i ione e alle fon i internazionali, le decisioni manipolative di trattati internazionali, le implicazioni processuali delle

limi a ioni alla o ani e dei co idde i con o-limi i .

IV) Da l imo, l a en ione a a i ol a, o mai pe nece i , alle ela ioni della Co e co i ionale con le i i ioni che p e idiano l opinione p bblica. La Co e co i ionale ha mo a o, in manie a crescente negli ultimi anni, un vivo in e e e pe la com nica ione e o l e e no. Un in e e e a ci e dalla Co e pe diffonde e la Co i ione. Un in e e e che, pe , non po e a non e e e po o a conf on o con alc ne impo an i domande: che pe o ha a n o oggi l igno an a del p bblico non specializzato rispetto alle potenzialità e ai limiti della giustizia costituzionale?; quale trasparenza e quale

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segretezza si può pretendere dai giudici costituzionali?; e, ovviamente, come sono mutate le strategie di comunicazione della Corte anche a fronte dei nuovi social media?

I contributi che queste poche righe introducono si muovono ciascuno lungo una delle linee direttrici ipo a e. A ol e ne in ecciano pi d na. Ci ine i abile, poich i emi della gi i ia co i ionale non possono essere studiati isolatamente. Al contrario, la loro comprensione e giustificazione necessitano di una visione più completa. Sono contributi scritti in risposta a una call volutamente rivolta a giovani studiosi: volontà del comitato scientifico era quella di ascoltare, su temi classici della giustizia costituzionale, voci nuove, magari portatrici di prospettive e proposte diverse. Ci sembra che i contributi pubblicati abbiano soddisfatto queste aspettative, offrendo importanti spunti di riflessione per il futuro della giustizia costituzionale.

Tra le firme di questo editoriale si troverà quella del prof. Jörg Luther, che ci ha prematuramente lasciati creando un vuoto non rimediabile. Non ha potuto seguire la fase di pubblicazione degli atti di questa ini ia i a. Ma innegabilmen e a o n anima impo an e (e po an e) pe la a i ci a: fondamen ale nella individuazione degli aspetti che avrebbero connotato il dibattito, ancora più fondamentale è stato quando, in occasione della selezione dei contributi pervenutici in risposta alla call, di ciascuno ha colto le criticità e le potenzialità, offrendo al contempo a tutti, con la sua consueta generosità, spunti e suggerimenti essenziali.

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Sezione I

La giustizia resa dalla giustizia

costituzionale

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Notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali

nei giudizi di legittimità in via incidentale

*

di Alessandro Oddi

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

Università degli Studi di Ferrara

Abstract [It]: Il lavoro trae spunto dalle riflessioni della dottrina costituzionalistica italiana riguardo alla necessità, o q an o meno all oppo ni , di in od e nel no o o dinamen o il ico o di e o indi id ale dinan i alla Consulta (sul modello della Verfassungsbeschwerde tedesca o del recurso de amparo spagnolo), al fine di assicurare ai di i i co i ionali dei ingoli na pi efficace ela nei conf on i dei p bblici po e i. L A o e i domanda e questo obiettivo non possa essere perseguito, più proficuamente, attraverso un rafforzamento mirato del giudizio incidentale. In tale prospettiva, egli si sofferma su tre temi: sulla possibilità che la Corte costituzionale riformuli, nel contraddittorio fra le parti, la quaestio legitimitatis; ll illegi imi à costituzionale in via consequenziale; e sulla costituzione del pubblico ministero.

Abstract [En]: The work takes its inspiration from reflections of Italian constitutional doctrine about the need, or at least the opportunity, of introducing in our legal system the direct individual appeal before the Consulta (on the example of the German Verfassungsbeschwerde or of the Spanish recurso de amparo), in o de o en e indi id al constitutional rights a more effective protection against public powers. The Author wonders if this goal could instead be pursued, more profitably, by means of a targeted strengthening of incidental proceedings. In such perspective, he focuses on three themes: on possibility that Constitutional Court will reformulate, after hearing the parties, the quaestio legitimitatis; on consequential constitutional illegitimacy; and on the Public Prosecutor as a party to proceedings.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Sulla possibilità che la Corte costituzionale riformuli, nel contraddittorio fra le parti, la quaestio legitimitatis. 3. S ll illegi imi co i ionale in ia con eq en iale. 4. Sulla costituzione del pubblico ministero.

1. Introduzione

Da l ngo empo la do ina co i ionali ica i aliana in e oga lla nece i , o q an o meno ll oppo ni , di in od e nel no o o dinamen o il ico o di e o indi id ale dinan i alla Co e costituzionale, ad instar della Verfassungsbeschwerde tedesca o del recurso de amparo spagnolo1.

* Articolo sottoposto a referaggio.

1 V., fra gli altri, E. CRIVELLI, La tutela dei diritti fondamentali e l accesso alla giusti ia costitu ionale, Padova, 2003; V. ONIDA,

La Corte e i diritti: tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano, 1999, pp. 1095 ss.; S. PANIZZA, Il ricorso diretto dei singoli, in A. ANZON - P. CARETTI - S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, pp. 81 ss.; R. ROMBOLI, Ampliamento dell accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali, ibidem, pp. 631 ss.; ID., Torniamo alla Costituente : considera ioni in ordine all introdu ione di un ricorso diretto del singolo e delle minoran e parlamentari alla Corte costituzionale, in A. BARBERA - A. LOIODICE - M. SCUDIERO - P. STANZIONE (a cura di), Scritti in memoria di Fulvio Fenucci, I, Soveria Mannelli, 2010, pp. 519 ss.; R. TARCHI (a cura di), Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Torino, 2008.

L a gomen o non e aneo nepp e al diba i o poli ico: gi eme a d an e i la o i dell A emblea Co i en e, do e f p o pe a a da Gi eppe Codacci Pi anelli e da Co an ino Mo a i, l idea del ico o di e o indi id ale i o na nelle

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I fa o i di ale i i o pongono e en ialmen e l accen o ll e igen a di a ic a e ai di i i co i ionali dei singoli una più efficace tutela nei confronti delle azioni e delle omissioni dei pubblici poteri; tutela che si sostiene il olo acce o in ia inciden ale, da e le e e oie p oced ali, non a ebbe a o a fornire in maniera soddisfacente2. La previsione del ricorso diretto individuale, dunque, servirebbe a

completare, chiudendolo, il nostro sistema di giustizia costituzionale, similmente ad altri Paesi, non soltanto europei.

In senso contrario, si obietta che il rimedio in questione comporterebbe un sovraccarico di lavoro per la Corte, rischiando di comprometterne il buon funzionamento; che poiché la nostra Costituzione (a differenza, e.g., di q ella ede ca) non defini ce la ca ego ia dei di i i fondamen ali , e poich non ipotizzabile che sia la stessa Consulta a scegliere discrezionalmente quali ricorsi decidere e quali ignorare sarebbe comunque necessario stabilire condizioni e limiti oggettivi di esperibilità del mezzo, ci co c i endone la po a a e, q indi, l efficacia; che, in pa icola e, q alo a lo i bo dina e al p e io esaurimento dei rimedi ordinari (come in Germania e in Spagna), non soltanto lo si trasformerebbe in na o a di e o o finanche q a o g ado di gi di io, nonch , o o mol i a pe i, in n doppione del ico o alla Co e e opea dei di i i dell omo, ma soprattutto lo si renderebbe per lo più inutile, in quanto tardivo; e inoltre che, negli ordinamenti in cui vigono istituti del genere, il rapporto numerico tra ricorsi presentati e ricorsi decisi è bassissimo, mentre quello tra ricorsi decisi e ricorsi accolti è sovente irrisorio. Alla perfine, gli svantaggi sarebbero e per il singolo e per il sistema complessivo di gran lunga superiori ai vantaggi: sicché il ricorso de quo rivestirebbe quasi una valenza simbolica, in qualche g i a a ic an e , ma di fa o co i i ebbe n a ma p n a a.

Occorre allora chiedersi accogliendo il suggerimento di autorevole dottrina3 e l obie i o ( en al o

condivisibile) di una maggior tutela dei diritti costituzionali non possa essere perseguito, più proficuamente, attraverso (anziché istituti nuovi e diversi) un rafforzamento mirato dello stesso giudizio in via incidentale, co da f a ne appieno la felice ambig i , en a a olge lo e en a occa e la Ca a.

proposte di legge costituzionale presentate alla Camera il 15 dicembre 1965, ad iniziativa dei deputati Cossiga e altri (n. 2870), e il 3 agosto 1989, ad iniziativa dei deputati Andò e altri (n. 4168), e poi nel progetto approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nel 1997 (art. 134: «La Corte costituzionale giudica: [...] i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale»).

2 S ll e i en a di e o i dell o dinamen o che, pe a ie agioni, f ggono al con ollo di co i ionali , . R.

BALDUZZI - P. COSTANZO (a cura di), Le one d ombra della giusti ia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007.

3 Mi riferisco a S. BARTOLE, Rimedi de jure condendo e de jure condito in materia di accesso al giudizio della Corte

costituzionale, in AA.VV., Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, pp. 151 ss.; L. CARLASSARE, I diritti davanti alla Corte costitu ionale: ricorso individuale o rilettura dell art. 27 l. n. 87 del 1953?, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano, 1999, pp. 213 ss.

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In ale p o pe i a, con iene offe ma e l a en ione e emi, olo prima facie irrelati: sulla possibilità che la Corte costituzionale riformuli, nel contraddittorio fra le parti, la quaestio legitimitatis; ll illegi imi costituzionale in via consequenziale; e sulla costituzione del pubblico ministero.

2. Sulla possibilità che la Corte costituzionale riformuli, nel contraddittorio fra le parti, la

quaestio legitimitatis

Pe gi i p den a co an e, l ogge o del gi di io di legi imi co i ionale in ia inciden ale limi a o alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo4, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto

delle stesse ordinanze»5.

Sempre per giurisprudenza costante, la quaestio legitimitatis formulata in modo non corretto è inammissibile (o, se il vizio è macroscopico, manifestamente inammissibile)6. Ci accade, in gene e, pe ch nell o dinan a di

rimessione: a) manca n adeg a a mo i a ione in o dine al eq i i o della ile anza o della non manifesta infondatezza7; b) la descrizione della fattispecie concreta è carente, sì da tradursi in un difetto di

motivazione sulla rilevanza8; c) il petitum è ambiguo, incerto, indeterminato, oscuro, incoerente o

contraddittorio9; d) la ricostruzione del quadro normativo di riferimento è inesatta o incompleta10, oppure

i d n e onea indi id a ione della di po i ione cen a a (aberratio ictus)11; e) il giudice muove da un

4 Anco ch , infa i, nell o dinanza di rimessione debbano essere «riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu

sollevata la questione» dalle parti (art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87), il giudice può disattenderli, provocando ex officio l inciden e di co i ionali à (cfr. Corte cost., sent. 18 aprile 2012, n. 96).

5 Così, fra le più recenti, Corte cost., sent. 7 giugno 2019, n. 141. V. anche, ex plurimis, le sentt. 8 novembre 2018, n. 194;

17 luglio 2018, n. 161; 30 gennaio 2018, n. 12; 18 gennaio 2018, n. 4.

6 Cfr., ex plurimis, L. CARLASSARE, Le decisioni d inammissibilit e di manifesta infondate a della Corte costitu ionale, in AA.VV.,

Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, pp. 27 ss.; EAD., Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione, in Giur. cost., 1984, pp. 733 ss.; L. PESOLE, Sull inammissibilit delle questioni di legittimit costitu ionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali, ivi, 1992, pp. 1566 ss.

7 V., ad es., Corte cost., sentt. 4 luglio 2019, n. 163; 22 febbraio 2019, n. 23; 5 dicembre 2018, n. 224; ord. 2 febbraio

2018, n. 19.

8 V., ad es., Corte cost., sentt. 24 luglio 2019, n. 199; 2 maggio 2019, n. 105; ord. 29 marzo 2019, n. 71.

9 V., ad es., Corte cost., sentt. 29 maggio 2019, n. 132; 21 marzo 2019, n. 63; 5 luglio 2018, n. 143; ordd. 24 maggio 2019,

n. 126; 20 marzo 2019, n. 60.

10 V., ad es., Corte cost., sentt. 19 giugno 2019, n. 150; 18 aprile 2019, n. 96; 26 giugno 2018, n. 134; ordd. 27 giugno

2019, n. 162; 15 marzo 2019, n. 52.

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presupposto interpretativo erroneo o indimostrato12, omette di saggiare la ia dell in e p e a ione

conforme a Costituzione13, oppure non adempie affatto al proprio potere-dovere di interpretare la legge14.

In codeste circostanze, a causa di un errore addebitabile al rimettente, le parti del processo principale vedono privarsi della possibilità di ottenere dalla Corte una decisione di merito, e non possono fare nulla pe e i a lo. e o che, nei p ede i ca i, il mo i o dell inammi ibili non p ecl de allo e o gi dice di riproporre la questione nel medesimo giudizio (correggendo o in eg ando oppo namen e l a o introduttivo)15, ma è altrettanto vero che tale scelta comporta una nuova sospensione e, quindi, un

ulteriore ritardo nella definizione di quel giudizio (oltreché un notevole dispendio di risorse): con buona pace del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). Justice delayed is justice denied, recita saggiamente un vecchio aforisma inglese; e questo vale anche quando il ritardo è dovuto all inciden e di co i ionali .

Per risolvere il problema, basterebbe valorizzare in misura maggio e l a pe o conc e o dell imp gna i a inciden ale: nelle ipo e i poc an i ichiama e, la Co e, an ich fe ma i in limine litis, potrebbe provvedere essa stessa a riformulare la questione di costituzionalità16, nel contraddittorio fra le parti costituite e tenuto

con o dell ogge o del p ocedimen o p incipale, pe enendo a na deci ione che con en a al gi dice a quo di dirimere la controversia di cui è investito17. E a amen e come fa la Co e di gi i ia dell Unione

europea18.

Tale soluzione la quale non reclama alcuna modifica delle norme che oggi disciplinano il giudizio in esame, ma solo un revirement giurisprudenziale ha il pregio, da un lato, di salvaguardare il principio di

12 V., ad es., Corte cost., sentt. 15 marzo 2019, n. 51; 25 gennaio 2019, n. 11; 23 maggio 2018, n. 105; 8 marzo 2018, n.

52; 7 aprile 2017, n. 68; ord. 13 aprile 2018, n. 76.

13 V., ad es., Corte cost., sentt. 19 giugno 2019, n. 149; 27 aprile 2018, n. 91; 6 dicembre 2017, n. 253; 24 febbraio 2017,

n. 45; ordd. 4 maggio 2017, n. 97; 17 marzo 2017, n. 58.

14 V., ad es., Corte cost., ordd. 19 giugno 2019, n. 151; 15 luglio 2015, n. 161.

15 V., ad es., Corte cost., sentt. 10 maggio 2019, nn. 113 e 115; 10 aprile 2015, n. 58 [«non esiste una preclusione alla

riproponibilità della questione incidentale di legittimità da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta ad opera di questa Corte una pronuncia meramente processuale ed il giudice a quo abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione, poiché tale iniziativa non contrasta con il disposto dell l imo comma dell a . 137 Co ., in ema di non imp gnabili delle deci ioni della Co e e a (ex plurimis, sentenze n. 189 del 2001, n. 42 del 1996, n. 433 del 1995; ordinanze n. 371 del 2004, n. 63 del 2003, n. 399 del 2002 e n. 87 del 2000)»].

16 ... fermo restando è ovvio il nesso di pregiudizialità, quale si esprime nel requisito della rilevanza.

17 Si tratterebbe in termini processualcivilistici di una sorta di emendatio libelli, che è cosa diversa dalla mutatio libelli. 18 V., ad es., Terza Sezione, 16 maggio 2019, Plessers, 509/17 (punto 32); Prima Sezione, 31 maggio 2018, Zheng,

190/17 (punto 27), e 13 ottobre 2016, M. e S., 303/15 (punto 16); Nona Sezione, 17 settembre 2015, van der Lans, C-257/14 (punto 32); Sesta Sezione, 27 marzo 2014, Le Rayon d Or, C-151/13 (punti 25 e 26).

Aggi nga i che, ai en i dell a . 101 del egolamen o di p oced a, la Co e di L emb go, en i o l a oca o gene ale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da essa stabilito»; la relativa risposta «è notificata agli in e e a i men iona i dall a icolo 23 dello a o , f a c i le pa i in ca a , i q ali hanno di i o di p e en a e alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte».

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ragionevole durata del processo (nella sua duplice dimensione interna ed esterna)19, e, dall al o, di

conciliare la tutela della Lex con quella degli Iura, l in e e e gene ale con q ello indi id ale20.

Del e o, il do e e della Co e di a i e nei limi i dell imp gna ione 21 (c.d. principio di corrispondenza fra

il chiesto e il pronunciato) non oglie che e a po a di co a i dalla domanda del gi dice a quo, «reinterpretando al di là della lettera di ciascuna ordinanza la reale portata della questione proposta, sia nel senso di ampliarla, sia nel senso di restringerla rispetto alle indicazioni del dispositivo di quel provvedimento»22. Si può ben dire, anzi, che «la q.l.c. e, in fondo l ogge o del gi di io: la i a ione

normativa non fi a a e cl i amen e dal olo gi dice emi en e, ma in ece emp e code e mina a dal gi dice a quo e dalla Co e ed a con i fa i, in a ie ci co an e, ipla ma a da q e l ima 23 (p a f on e di o dinan e di ime ione al o che impeccabili)24.

Se così è, non si vede perché mai la Corte non possa utilmente rimedia e ai i i di con en o dell a o di promovimento, là dove emendabili, per poi definire il giudizio con una pronuncia di merito25.

L impo an e che ci a enga nel i pe o del p incipio del con addi o io ( indi pen abile, q indi, che le parti del processo principale si siano costituite in quello incidentale)26; principio che come si dirà

19 Cfr., volendo, A. ODDI, Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti, Napoli, 2010, pp. 112 ss.

20 Cfr. L. CARLASSARE, I diritti, ci ., p. 215: e la en en a che dichia a l illegi imi co i ionale di na legge ha

effetto erga omnes e non p on n ia a nell e cl i o in e e e delle pa i del p imo p oce o, pe ch condi iona e alla al a ione del gi dice di q e l imo, ed e en almen e ad n o e o e, il p oce o co i ionale? P oce o che, in molti casi, se il parametro fosse correttamente scelto o chiaramente indicato potrebbe concludersi con una dichiarazione d illegi imi an ich con na deci ione di ige o o d inammi ibili .

21 Art. 27 l. n. 87 del 1953: «La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di

legi imi co i ionale di na legge o di n a o a en e fo a di legge, dichia a, nei limi i dell imp gna ione, q ali ono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».

22 L. PALADIN - L.A. MAZZAROLLI - D. GIROTTO, Diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 731. V. anche, fra gli altri,

E. CATELANI, La determina ione della questione di legittimit costitu ionale nel giudi io incidentale, Milano, 1993; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, Padova, 1984, p. 381; R. DI MARIA, Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di legittimità costituzionale. L insopprimibile iato fra giudi io principale e giudi io incidentale, in E. BINDI - M. PERINI - A. PISANESCHI (a cura di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Torino, 2008, pp. 53 ss.; D. NOCILLA, La Corte costitu ionale tra interpreta ione dell atto di promovimento e principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in Giur. cost., 2013, pp. 1024 ss.

23 A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, p. 243.

24 V., ad es., Corte cost., sentt. 6 giugno 2019, n. 138; 9 maggio 2019, n. 108; 5 dicembre 2018, n. 224; 5 novembre 2015,

n. 216; 27 giugno 2008, n. 233.

25 ... soprattutto ma non soltanto nel caso di carenza motivazionale sul requisito della non manifesta infondatezza:

cfr. L. CARLASSARE, I diritti, ci ., p. 224, la q ale o e a che, e l infonda e a da e o manifesta, la decisione di ige o non ichiede ebbe n impegno pe io e a q ello nece a io pe decide e l inammi ibili . Q ando viceversa l o dinan a di ime ione p e en i olo n dife o di mo i a ione, emb a del o con a io all in e e e obie i o, ol e che all in e e e delle pa i, concl de e dichia andone l inammi ibili en a aff on a e e i ol e e la q e ione di legittimità costituzionale. E se quel difetto di motivazione celasse la effettiva esistenza di una questione fondata?».

26 Ce o, q ello in ia inciden ale n gi di io a onomo e en a pa i (o a pa i e en ali ); ma ci non impedi ce

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meglio nel prosieguo27 in eg a, ol ech na ga an ia di na a ogge i a, n e igen a immanen e a

qualunque tipo di processo, ivi compreso quello che si svolge dinanzi alla Consulta.

In buona sostanza, la disamina delle ordinanze di rimessione dovrebbe attenersi a un criterio ut ita dicam elastico e pragmatico: perché la tutela pronta ed effettiva dei diritti costituzionali non può essere ostacolata da uno sbaglio (sanabile) del giudice a quo.

3. S e c a e a c e e a e

Com no o, la legge abili ce che la Co e co i ionale, q ando p on ncia l illegi imi delle disposizioni impugnate, «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata»28.

Si tratta di un potere di natura discrezionale29, e e ci abile d fficio30, tanto nei giudizi in via incidentale31

quanto nei giudizi in via principale32, allorché sussista una «stretta connessione» (id est un rapporto di

identità, analogia, strumentalità, complementarietà, presupposizione ecc.) fra le disposizioni oggetto dell imp gna i a e al e di po i ioni igen i (anche op a en e al gi di io a quo)33.

27 V. infra, § 4.3. 28 V. supra, nt. 21.

29 Cfr. Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 138: «la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come auspicato

dalla pa e p i a a nella memo ia difen i a, di e e ci a e il po e e di c e ionale p e i o dall a . 27 della legge n. 87 del 1953, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad altre norme».

30 V., ad es., Corte cost., sentt. 16 marzo 1990, n. 123; 18 maggio 1989, n. 249. Ma v. anche la sent. 8 maggio 2009, n.

138: nece a io o olinea e che il ichiama o a . 27 della legge n. 87 del 1953, nel p e ede e che la Co e dichia a, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegi imi de i a come con eg en a dalla deci ione ado a a non viene a sottrarre il ricorrente, o il rimettente laddo e il p e n o ogge o dell illegi imi con eg en iale non fuoriesca, rispettivamente, dal perimetro della normativa impugnabile, o di cui deve fare applicazione dall one e di fo ni e n adeg a a mo i a ione in o dine a cia c na delle di po i ioni legi la i e che enga a cen a e. Si a a, cio , di una attribuzione che viene prevista per evitare che una pronuncia di questa Corte possa determinare palesi incong en e, facendo pe mane e nell o dinamen o di po i ioni legi la i e e amen e con eg en iali i pe o a q elle dichiarate illegittime, ma che non può essere invocata dal ricorrente, o dal rimettente, per esonerarlo dal motivare eventualmente anche richiamando in modo sintetico quanto già affermato con riguardo ad altre disposizioni o riferendo a più norme la medesima argomentazione le agioni che lo ind cono a o pe a e dell e i en a dell illegi imi costituzionale».

31 V., ad es., Corte cost., sentt. 18 luglio 2019, n. 187; 10 maggio 2019, n. 112; 21 marzo 2019, n. 63; 27 febbraio 2019,

n. 25; 14 dicembre 2018, n. 236; 11 luglio 2018, n. 149.

32 V., ad es., Corte cost., sentt. 9 luglio 2019, n. 166; 13 giugno 2019, n. 142; 13 marzo 2019, n. 44; 28 febbraio 2019, n.

28; 22 novembre 2018, n. 210; 11 luglio 2018, n. 147; 5 marzo 2018, n. 49.

33 Cf . G. D ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell illegittimit derivata delle leggi, in Giur. cost., 1968, pp. 2592 ss.;

A. MORELLI, L illegittimit conseguen iale delle leggi. Certe a delle regole ed effettivit della tutela, Soveria Mannelli, 2008; D. NOCILLA, Sulle conseguen e di un applica ione troppo timida dell incostitu ionalit conseguen iale, in Giur. cost., 2012, pp. 3175 ss.; R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016), Torino, 2017, pp. 145 ss. e 270 ss.; A.M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, pp. 69 ss.

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La ca i ica gi i p den iale mol o e e ogenea e non con en e di defini e con p eci ione l effe i a consistenza di siffatto potere, tanto più che la Corte si considera facoltizzata e non già obbligata ad avvalersene.

Ce o che, nell in ieme, e so è stato impiegato con parsimonia, vedendovisi una deroga al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato34.

Eppure la littera legis non suggerisce alcuna forma di self-restraint, apparendo anzi orientata in senso diametralmente opposto (la Corte «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative [...]»); ancor più la ratio, che i iede nell e igen a di ga an i e q an o pi po ibile la legali co i ionale. Men e l e pe ien a in egna che il manca o o di ale po e e, p q ando ne ico ono le condi ioni, non p od ce altro che conseguenze negative: la sopravvivenza di norme di dubbia costituzionalità e la necessità di instaurare, per la loro rimozione, ulteriori giudizi davanti alla Corte35.

Anche qui, dunque, non bisogna andare alla ricerca di soluzioni nuove: basta valersi al meglio dello strumentario esistente36.

Né pare fondato il timore da taluno espresso di n ecce i o a i i mo gi di ia io , giacch q esto p e e e e i a o a a e o l implemen a ione del con addi o io (non o ando i il fa o che il i io di

34 ... principio che, peraltro, nel giudizio in via incidentale assume un significato e una portata parecchio diversi da quelli

che assume nel processo civile (art. 112 c.p.c.).

35 Emblema ico il ca o dell a . 80, comma 19, della l. 23 dicemb e 2000, n. 388 [«Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»], il quale subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno ora: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo la concessione, agli stranieri legalmen e oggio nan i nel e i o io dello S a o, dell a egno ociale e delle p o iden e economiche che co i i cono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. Tale disposto è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con motivazioni sostanzialmente identiche da ben sette sentenze: 30 luglio 2008, n. 306, in ela ione all indenni di accompagnamen o di c i all a . 1 della l. 11 febb aio 1980, n. 18; 23 gennaio 2009, n. 11, in ela ione alla pen ione di inabili di c i all a . 12 della l. 30 ma o 1971, n. 118; 28 maggio 2010, n. 187, in ela ione all a egno men ile di in alidi di c i all a . 13 della l. 30 ma o 1971, n. 118; 16 dicemb e 2011, n. 329, in relazione all indenni di f eq en a pe i mino i in alidi di c i all a . 1 della l. 11 o ob e 1990, n. 289; 15 ma o 2013, n. 40, in ela ione all indenni di accompagnamen o di c i all a . 1 della l. 11 febb aio 1980, n. 18, e alla pen ione di inabilità di c i all a . 12 della l. 30 ma o 1971, n. 118; 27 febb aio 2015, n. 22, in ela ione alla pen ione di c i all a . 8 della l. 10 febb aio 1962, n. 66, e all indenni di c i all a . 3, comma 1, della l. 21 no emb e 1988, n. 508; 11 no emb e 2015, n. 230, in ela ione alla pen ione di in alidi ci ile pe o di di c i alla l. 26 maggio 1970, n. 381, e all indenni di com nica ione di c i alla l. 21 no emb e 1988, n. 508. Il con ide a o in di i o di q e l ima en en a i concl de con l a picio che il legi la o e, enendo con o dell ele a o n me o di p on nce cad ca o ie ado a e da q e a Co e a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della di ciplina, ad e i a e, a l al o, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell eg aglian a o an iale . Ebbene, il ipe e i di interventi necessariamente frammentari» non si sarebbe potuto e i a e fin da bi o, e endendo la decla a o ia d inco i ionali alla dde a no ma, da o che q e a, col ichiede e il possesso del documento in parola, opera ex se n ingi ifica a di criminazione a scapito dei cittadini stranieri? Non è fo e config abile, nella pecie, n ipo e i di con eq en iali di ipo logico-induttivo? (ma v. Corte cost., sent. 15 marzo 2019, n. 50, che ha ritenuto non fondate due questioni di legittimità costi ionale dell a . 80, comma 19, ci ., l do e app n o icono ce l a egno ociale ai oli anie i che iano i ola i del pe me o UE pe l ngo-soggiornanti).

36 Cfr. L. CARLASSARE, I diritti, cit., p. 219: «facendo un ricorso abbastanza parco alla illegittimità conseguenziale, la

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c i i di c e ile abile d fficio37) e la tipizzazione pretoria quanto mai opportuna delle diverse

fattispecie di legame normativo che impongono l e en ione della decla a o ia d illegi imi . 4. Sulla costituzione del pubblico ministero

La giurisprudenza costituzionale ritiene da sempre che al pubblico ministero sia preclusa la possibilità di costituirsi nei giudizi in via incidentale: «tale giurisprudenza» ha affermato la Corte «trae argomento, essenzialmente, dalle disposizioni che disciplinano il processo costituzionale [...], le quali, per un verso, non prevedono espressamente la costituzione del pubblico ministero nei giudizi incidentali di legittimità co i ionale e, pe al o e o, di ing ono co an emen e il p bblico mini e o dalle pa i ed attribuiscono solo a queste ultime la facoltà di costituirsi in detti giudizi di costituzionalità, impedendo, così, ogni interpretazione estensiva od analogica volta ad attribuire la medesima facoltà al pubblico mini e o . N a n di e o app odo po ebbe cond e l a ale fo m la ione dell a . 111, econdo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il quale abili ce che ogni p oce o i olge nel con addi o io a le pa i, in condi ioni di pa i , a e o che «la parità tra accusa e difesa affermata dal citato precetto costituzionale il quale ha conferito veste autonoma ad n p incipio, q ello di pa i delle pa i, pacificamen e gi in i o nel p eg e o i ema dei alo i co i ionali [...] non compo a nece a iamen e, nel p oce o penale, l iden i a i po e i p oce ali del p bblico mini e o e q elli dell imp a o, po endo na di pa i di a amen o i l a e giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della gi i ia ; an o pi che il p incipio co i ionale della pa i delle pa i dovendosi modulare in ragione sia della specificità della posizione dei diversi soggetti processuali, sia delle particolarità delle fattispecie, sia delle peculiari esigenze dei vari processi (nella specie, del processo innanzi a questa Corte) non implica nece a iamen e l iden i a i po e i del p bblico mini e o e q elli delle pa i nel p oce o costituzionale»; inoltre, «con riferimento al pubblico mini e o, da i ene i non i agione ole la cel a discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del procedimento a quo, non p e edendone la legi ima ione a co i i i nel gi di io lle leggi 38.

37 Cf . a . 101, comma 2, e 384, comma 3, c.p.c.; 73, comma 3, c.p.a.; 91, comma 5, c.g.c. (che ichiama l a . 101 c.p.c.).

V. anche C.d.S., Ad. plen., 24 gennaio 2000, n. 1: «In un sistema processuale come quello vigente fondato sul principio del con addi o io, infa i, la ile abili d fficio di na q e ione da pa e del gi dice non ignifica che, pe ci e so, tale questione po a e e e deci a d fficio en a e e o opo a al con addi o io delle pa i .

38 Co l o dinan a .n. le a all dien a del 6 o ob e 2009. Cf . le en . 2 no emb e 1998, n. 361; 2 no emb e 1996, n.

375; 9 gennaio 1996, n. 1; nonch l o d. 17 l glio 1995, n. 327. In dottrina, v., fra gli altri, S. PANIZZA, Il pubblico ministero nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale e la giurisprudenza della Corte costituzionale, in ID. (a cura di), Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, Torino, 1997, pp. 85 ss.; R. ROMBOLI - E. ROSSI, voce Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, in Enc. dir., Agg.to, V, Milano, 2001, p. 523; N.

(16)

L a n o, pe , non convince.

4.1. In primo luogo, la struttura semantica delle disposizioni contenute nella l. n. 87 del 1953 permette di sussumervi anche il pubblico ministero39, quale parte (pubblica) del giudizio principale40. Più addentro:

a) l a . 20 abili ce che [n]ei p ocedimen i dinan i alla Co e co i ionale la app e en an a e la dife a delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione» (comma 1), e che «[g]li organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio» (comma 2). Pe al o q e l ima p e i ione come evidenziato dalla stessa Consulta «non riguarda, né vale a modificare, la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio», bensì è «volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che a diffe en a di q an o p e i o pe il Go e no, app e en a o dall A oca o gene ale dello S a o ( e o comma), e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma) per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale»41;

b) l art. 23 prevede, per un verso, che «[n]el corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale» (comma 1), e, pe n al o e o, che l o dinan a di imessione, ove non sia letta in udienza, debba essere notificata «alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio» (comma 4). In realtà, entrambe le disposizioni, lungi dal voler distinguere fra il pubblico ministero e le parti private, mi ano a po e l no e le al e llo e o piano, ia ai fini della olle a ione della quaestio42 sia ai fini della

no ifica dell o dinan a di ime ione: no ifica, q e a, che a me ca a e e men ale p op io i pe o alla facoltà di costituirsi nel processo costituzionale43;

ZANON, Il pubblico ministero nel processo costituzionale, in Foro it., 1997, V, p. 328; ID., L impossibile costitu ione del Pubblico Ministero nel giudizio in via incidentale, in Giur. cost., 1995, pp. 2504 ss.

39 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 228.

40 La stessa Corte costituzionale non dubita che «al pubblico ministero debba riconoscersi la qualità di parte nel processo

a quo»: sent. n. 361 del 1998.

41 Sentt. 8 marzo 2019, n. 43; 21 aprile 2005, n. 163; 9 ottobre 1998, n. 350.

42 Cfr. F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull autonomia del giudi io costitu ionale, in Rass. dir. pubbl., 1966, p. 229. 43 Cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985, p. 127: «risulta infatti

chiaramente come, nel corso dei lavori preparatori, fu specificamente affrontato il tema relativo al significato da attribuire alla no ifica e p op io pe q e o la i olle di e ifica e, a a e o l impiego di n e mine di e o, dalla com nica ione, la quale aveva invece il più limitato scopo di avvertire che la questione di costituzionalità era pendente, affinché si prendessero le misure ritenute più opportune. Il fatto che il pubblico ministero non sia stato inserito, accanto ai P e iden i delle Came e, f a i de ina a i della com nica ione , ma f a q elli della no ifica ione , pa e dimo a e l in en ione del legi la o e di pe me e e allo e o di co i i i nel p oce o co i ionale . V. anche S. PANIZZA, Il pubblico ministero, cit., p. 99, nt. 32.

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c) l a . 25, infine, eci a che, [e]n o en i gio ni dall a en a no ifica ione della o dinan a, ai en i dell a . 23, le pa i po ono e amina e gli a i depo i a i nella cancelle ia e p e en a e le lo o deduzioni» (comma 2). E o, cio , non fa al o che ichiama i alle pa i c i a no ifica a l o dinan a di ime ione, tra le quali figura come appena ricordato il pubblico ministero (quando è parte necessaria).

Dal canto loro, le Norme integrative si limitano a ragionare di «costituzione delle parti» (art. 3) e di «difensori delle parti» (art. 16, comma 2)44, talché esse nulla tolgono e nulla aggiungono né potrebbero

farlo, essendo subordinate45 alle predette disposizioni della l. n. 87 del 1953.

Tutto si può dire, insomma, tranne che il dato testuale non si presti a quella «interpretazione estensiva od analogica» che la Corte ha recisamente negato46.

4.2. In econdo l ogo, ie ce a ai difficile pen a e che l e cl ione del p bblico mini e o non i ponga in con a o con l a . 111, econdo comma, Co .

chia o, innan i o, che la iola ione di ale di po o de e e e app e a a, ai fini che ci occ pano, nell o ica non gi del gi di io p incipale, ben ( nicamen e) di q ello inciden ale. La circostanza che nel primo sussista una qualche asimmetria tra la posizione della parte pubblica e quella delle parti private (come nel rito penale, ma per lo più nella fase delle indagini preliminari) non involge che la medesima asimmetria debba necessariamen e ipe e i nel econdo, an ech le e igen e che gi ificano l na non possono valere ex se a gi ifica e anche l al a. L argumentum a fortiori adoperato dalla Corte si rivela, dunque, del tutto fallace, sottendendo una eadem ratio, fra il giudizio penale e quello di costituzionalità, che invece non esiste.

Posto, allora, che ad assumere rilievo giuridico sono i poteri delle parti del giudizio principale rispetto all incidente di costitu ionalit , l in e oga i o da cioglie e non p che e e e q e o: nel momen o in c i i prevede che la questione di legittimità possa essere sollevata tanto dalle parti private quanto dal pubblico

44 Parimenti, gli artt. 3 e 17, comma 2, delle Norme integrative del 1956.

45 Cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale, cit., p. 127. Per un accenno in questo senso, v. Corte cost., sent. 6 luglio

1983, n. 210, nella quale si afferma che «le non univoche enunciazioni delle Norme integrative [...] non possono invalidare, anche per la loro natura, la chiara distinzione che la legge n. 87 ha posto tra parti ed intervenienti» (il corsivo è mio). Contra, G. ZAGREBELSKY, La giustizia, ci ., p. 228, econdo il q ale [l] e cl ione i l a invece chiaramente dalle NI: op a o l a . 3, ela i o alla co i ione delle pa i , non p applica i a n o gano p bblico come il pubblico ministero».

46 Cfr. G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale italiano, I, Napoli, 1957, p. 142: «Il p.m. è parte [...]. Comunque,

nell ambi o del p oce o innan i alla co e, non i ono no me peciali pe l a i i del p.m. icch algono q elle che egolano l a i i delle pa i in gene e nelle q ali non ono, del e o, previste limitazioni particolari». Analogamente, N. ZANON, Il lodo Alfano: le eredità del passato e i difficili equilibri tra potere politico e potere giudiziario, in R. BIN - G. BRUNELLI - A. GUAZZAROTTI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Il lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008, To ino, 2009, p. 300, il q ale pone l accen o lla ci co an a che a almen e il p bblico mini e o de e e e e con ide a o pa e a i gli effe i .

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ministero, perché mai, una volta rimessa, si dovrebbe consentire olamen e alle ne, e non anche all al o, di coltivarla o di opporvisi nel processo che ne trae origine? Perché mai, cioè, gli interessi di cui il pubblico mini e o po a o e nel gi di io p incipale non do ebbe o o a e oce anche all in e no di q ello incidentale?

Va da sé che la risposta a tale interrogativo non può riposare su formule stereotipe e apodittiche, quali sono la «specificità della posizione dei diversi soggetti processuali», le «particolarità delle fattispecie» o le «peculiari esigenze dei vari processi»: per questa via, si coonesta (senza troppa fatica) tutto e il contrario di tutto. Occorre, piuttosto, rivolgere nuovamente lo sguardo ai contenuti del novellato art. 111 Cost., là dove sancisce il principio non tanto della «parità delle armi» (che anzi rischia di risultare fuorviante), quanto del con addi o io a le pa i . p op io q e l imo, infa i, ad e ige e che le agioni della parte pubblica possano esprimersi anche nel processo che ha luogo davanti alla Corte costituzionale47.

4.3. A tale riguardo, non è superfluo rammentare che, in virtù della sua costituzionalizzazione esplicita, il principio del contraddittorio «principio fondamentale del processo, la sua forza motrice, la sua garanzia suprema»48 ha acquisito in apicibus ilie o e digni a onomi, aff ancando i dall ambi o per molti versi

angusto del diritto di difesa, cui la quasi totalità della dottrina49 e la giurisprudenza costituzionale50

47 «Non può essere considerato n o acolo in o mon abile la difficol di indi id a e l fficio del p bblico mini e o

che do ebbe, da o il ca a e e impe onale dell o gano, co i i i da an i alla Co e. Si po ebbe in a a o pen a e alla stessa persona che interviene nel processo a quo o all o gano co i ponden e di Roma, da in e i e median e oga o ia, o alla Procura generale presso la Corte di cassazione o ancora ad un soggetto ad hoc. Tra le varie soluzioni [...], sarebbe forse preferibile la prima delle ipotesi sopra prospettate»: R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale, cit., p. 130.

48 P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 122.

49 Per tutti, V. ANDRIOLI, Appunti di procedura penale, Napoli, 1965, p. 11; V. CAVALLARI, voce Contraddittorio (diritto

processuale penale), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 730. Reputa «opinabili» i tentativi di rintracciare il fondamento del con addi o io nell a . 24 Co ., G. GIOSTRA, oce Contraddittorio (principio del), II) Diritto processuale penale, in Enc. giur., VIII, Roma, 2001, p. 5.

50 Cfr., ad es., sentt. 10 ottobre 1979, n. 125; 22 dicembre 1961, n. 70; 18 marzo 1957, n. 46.

Per la verità, un qualche richiamo a questa dimensione superindividuale del principio de quo si rintraccia pure nella giurisprudenza costituzionale anteriore alla riforma in esame. In svariate occasioni, infatti, la Corte aveva sottolineato che la ile an a del con addi o io a cende l in e e e p i a o delle ingole pa i, pe in e i e q ello p bblico, attinente al regolare svolgimento della funzione giurisdizionale», rappresentando esso «la condizione ritenuta universalmente ottimale per il più efficace esercizio della stessa funzione», ovvero uno dei «mezzi essenziali per la ricerca della e i e pe l a tuazione della giustizia» [così, rispettivamente, le sentt. 2 febbraio 1978, n. 10; 10 ottobre 1979, n. 125; 22 aprile 1980, n. 56. Nel medesimo ordine di idee, v. anche le sentt. 1° febbraio 1982, n. 9; 28 gennaio 1981, n. 1; 1° dicembre 1959, n. 59; 18 marzo 1957, n. 46. In dottrina, su questo duplice aspetto del diritto di difesa, v., fra gli altri, P. BARILE, Diritti dell uomo e libert fondamentali, Bologna, 1984, p. 294; V. DENTI, La difesa come diritto e come garanzia, in V. GREVI (a cura di), Il problema dell autodifesa nel processo penale, Bologna, 1977, pp. 48 ss.; A. GIARDA, La difesa tecnica dell imputato: diritto inviolabile e canone oggettivo di regolarit della giurisdi ione, ibidem, pp. 62 ss.; G.P. VOENA, voce Difesa, III) Difesa penale, in Enc. giur., X, Roma, 1988, pp. 4 s.; ID., Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali, Milano, 1984, p. 377]. Tuttavia la presenza di affermazioni del genere nel «considerato in diritto» di talune pronunce non appare realmente significativa di una ricostruzione del principio del contraddittorio nei termini di un canone oggettivo della funzione giurisdizionale: tali affermazioni si risolvono, nella quasi totalità dei casi, in puri e semplici obiter dicta, inseriti nel contesto di motivazioni che comunque ricond cono q el mede imo p incipio nell al eo dell a . 24 Co ., a mendolo e en ialmen e in chia e di men ali i pe o all e e ci io di n di i o po o a p e idio di al i di i i. Q i, cio , il

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an e io i alla e i ione del 1999 l a evano costantemente ricondotto. Ed ha altresì assunto una fisionomia giuridica affatto diversa da quella che aveva in passato: non più (soltanto) strumento di garanzia soggettiva (logica con eg en a del o e e e ig a da o, pe l app n o, come n emplice co olla io del di i o di difesa51), bensì garanzia di natura oggettiva, esigenza immanente e perciò indefettibile al processo, in

quanto connaturata alla funzione giurisdizionale, dovunque venga esercitata. Per la stessa Consulta, d al onde, l e igen a del con addi o io fortemente riaffermata dalla nuova formulazione del secondo comma dell a . 111 della Co i ione si riflette anche sul piano della partecipazione al giudizio riservato a questa Corte»52.

Altrimenti detto, il metodo dialettico riveste oggi una valenza che trascende la mera tutela di situazioni gi idiche ogge i e, a gendo a c i e io cogni i o che de e nece a iamen e info ma e l a i i dello ius-dicere, in i a di na deci ione (la q ale po a i ene i) gi a 53.

Elemento cardinale dello statuto epistemologico della giurisdizione54, «garanzia insostituibile

nell o dinamen o p oce ale di no S a o di di i o 55 e declinazione processuale del principio

democratico56, il contraddittorio serve al giudice per acquisire conoscenza della realtà fattuale e

contraddittorio «viene inteso soltanto sotto il profilo soggettivo, come strumento di difesa e di garanzia individuale dell imputato (destinato, come tale, ad entrare in conflitto con le esigenze di ricerca della verità), anziché come il migliore e fo e l nico me odo ogge i amen e p a icabile pe la corretta ricostruzione dei fatti» [M. CECCHETTI, voce Giusto processo (diritto costituzionale), in Enc. dir., Agg.to, V, Milano, 2001, p. 602].

51 Cfr. G.P. VOENA, voce Difesa, cit., p. 15, il quale sottolinea la «diversa [...] funzione assegnata al contraddittorio ed

alla difesa: il primo persegue lo scopo di porre in essere un metodo di accertamento dialettico, che è garanzia di giustizia; la econda, in ece, ha di mi a e cl i amen e la p o e ione degli in e e i dell imp a o .

52 Sent. 23 marzo 2001, n. 76.

53 V., fra i tanti, M. CHIAVARIO, voce Giusto processo, II) Processo penale, in Enc. giur., XV, Roma, 2001, pp. 3 s.; L.

FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2002, pp. 5 ss.; P. FERRUA, Il giusto processo , Bologna, 2007, p. 25; S. FOIS, Il modello costituzionale del «giusto processo», in Rass. parl., 2000, pp. 576 e 586 ss.; G. GIOSTRA, voce Contraddittorio, cit., p. 6; V. MAIELLO, Il contraddittorio nella Costituzione: una riforma tra politica, diritto penale e processo, in Crit. dir., 1999, p. 214; N. PICARDI, «Audiatur et altera pars». Le matrici storico-culturali del contraddittorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, pp. 9 e 21 s.; E. RESTA, Le verità e il processo, in Pol. dir., 2004, pp. 369 ss.; P. TONINI, Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1390; G. UBERTIS, voce Giusto processo, in Enc. dir., Annali, II, 1, Milano, 2008, pp. 432 s.; C. VALENTINI, Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formula ione dell art. 111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione, in Cass. pen., 2002, pp. 2225 ss.

54 Sul «contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio», v. Corte cost., sent. 26 febbraio 2002,

n. 32.

55 Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 173.

56 Cfr. S. FOIS, Il modello costituzionale, ci ., p. 571: Nel ca o che l o dinamen o di ife imen o ia q ello di no S a o di

di i o , e che pe di pi [...] p i ilegi la democ a ia come me odo p ima o più che come democrazia sostanziale, il p oce o po e e e con ide a o gi o olo e, in q an o e nella mi a in c i le egole che lo go e nano i adeg ino alle caratteristiche e alle implicazioni di tale forma di Stato. Nel senso ora appena accennato, a buon diritto si può quindi pa la e di gi o p oce o anche e i ando na q alche conne ione con conce ioni, pe co di e, di di i o na ale , da o che la gi e a in q e ione p e de e e e e a e i a in appo o allo e o di i o po itivo che accolga, ed in q an o accolga, i p incipi dello S a o di di i o ( . anche pp. 596 .).

d opo ico da e anche q an o c i e a P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, cit., pp. 127 ss.: «In realtà la dialettica del processo è la dialettica della democrazia parlamentare. In un certo senso (e cum grano salis) la pluralità delle pa i nell agone gi di ia io omiglia alla pl ali dei pa i i nella lo a poli ica. Q el p incipio di ini ia i a e di responsabilità delle parti che va sotto il nome di principio dispositivo, in forza del quale nel processo civile ciascuna parte,

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normativa sulla quale è chiamato a pronunciarsi57; p oie a l a i i delle pa i in na dimen ione

dialogica che , ad n empo, oppo i i a e collabo a i a; con ib i ce a legi ima e dal ba o l e e ci io concreto della iurisdictio58.

4.4. Da ques angolo p o pe ico, non impo a abili e e il p bblico mini e o agi ca come pa e in en o o an iale opp e come o gano di gi i ia : fficien e che e o i e a, all in e no del gi di io principale, la qualità di parte in senso formale59.

Può nondimeno soggiungersi che, in sede penale (e, mutatis mutandis, in sede civile o contabile), il pubblico ministero:

a) come parte in senso sostanziale, «esprimerebbe nel processo costituzionale, al pari delle altre parti, quelle stesse istanze per le quali nel processo a quo è contrapposto alle parti private»;

colla bon delle e agioni e colla abili con c i a fa le in ende e, p e e e l a efice della propria vittoria (faber est suae quisque fortunae), ha molti punti di somiglianza con quella dialettica politica dei governi parlamentari, nei quali ogni pa i o, colla bon del o p og amma (e anche, ahim , coll abili della a p opaganda), p e e e l a efice della propria vittoria elettorale e quindi della propria ascesa al governo. La democrazia è un regime in moto, in continuo sforzo di conquista: un sistema dinamico, animato dal perdurante stimolo di migliorarsi, e di superar lo avversario nella bon dei p og ammi e nell efficacia pe a i a dei mede imi. // Il p incipio del contraddittorio somiglia come due gocce d acq a al p incipio dell oppo i ione pa lamen a e. L no e l al o ono fonda i ce e idee co emplici che posson parere perfino ingenue: che gli uomini siano esseri ragionevoli, capaci di persuadere colle buone ragioni proprie e di lasciarsi persuadere dalle buone ragioni altrui; che la verità si può conoscere intera solo se si osserva da diverse parti, girandole attorno per scoprirne le tre dimensioni; e che il contraddittore è un collaboratore, non un nemico, perché colle sue obiezioni aiuta a scoprire e a correggere gli errori e alimenta quella gara di emulazione che è stimolo e fermento d ogni p og e o mano. Nel i ema pa lamen a e ingle e, com no o, l oppo i ione, na e ia e fo e oppo i ione, è con ide a a come n o gano nece a io di b on go e no: l oppo i ione di a mae almen e app e a a, che il capo di essa riceve una indennità non molto inferiore a quella del primo ministro, e siede allo stesso tavolino del governo, di fronte ai ministri, allo stesso livello. // E così nel processo è indispensabile il contraddittorio: non per inasprire la li igio i delle pa i o pe da e occa ione di foggia e all eloq en a degli a oca i, ma nell in e e e della gi i ia e del giudice, che proprio nella contrapposizione dialettica delle opposte difese trova senza fatica il miglior mezzo per vedere dinanzi a sé, illuminata sotto i più diversi profili, la verità tut intera».

57 Cfr. M. BOVE, Art. 111 Cost. e «giusto processo civile», in Riv. dir. proc., 2002, p. 502: «il principio del contraddittorio,

come potere di influire su quella che sarà la decisione del giudice e di farlo su un piano di parità, ha una sua valenza non solo rispetto ai rapporti tra le parti, ma anche rispetto ai rapporti tra le parti e il giudice. Ossia, per riprendere n e p e ione ili a a dall a . 16, 1 comma, c.p.c. f ance e, il gi dice de e, non olo fa o e a e il con addi o io, ma osservarlo egli stesso. Insomma il principio del contraddittorio non significa solo necessità di dialettica su un piano di parità tra le parti, ma anche necessità di dialettica su un piano di parità tra le parti e il giudice, per cui, ad esempio, q e l imo non po ebbe decide e econdo na p o pe i a gi idica non p o pe a a da uno dei litiganti, ma da lui stesso assunta (si ricordi il brocardo iura novit curia), senza prima stimolare su di essa il contraddittorio con le parti».

58 Cfr. A. GUSTAPANE, Giudice e pubblico ministero nel giusto processo, in Dir. soc., 2001, p. 29; S. SENESE, voce Giudice

(nozione e diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., VII, Torino, 1991, p. 215; ID., Democrazia, sovranità popolare e giurisdizione, in Quest. giust., 1987, pp. 429 ss.

59 «Costituendo il giudizio di legittimità un incidente del giudizio di merito, è a questo, necessariamente, che bisogna far

capo pe abili e q ali iano le pa i in ca a , cio , econdo la defini ione della do ina p oce ali ica, q elle che propongono la domanda o in nome delle quali la domanda è proposta e quelle contro le quali è diretta la domanda medesima»: Corte cost., sent. n. 210 del 1983.

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b) come «organo di giustizia» (o «rappresentante della legge»), «sarebbe portatore di un interesse oggettivo e neutrale e a seconda della sua valutazione di tale interesse concluderebbe a favore o contro la fondatezza della questione, spiegando perciò una sorta di intervento pro populo, in nome di tutti i destinatari della norma impugnata impossibilitati a partecipare al processo costituzionale, configurandosi come organo dello Stato-comunità (e non dello Stato-Amministrazione, come nella tesi del P.M. parte meramente acc a ice, che a ebbe e p e ione degli in e e i dell Amministrazione in tema di politica giudiziaria e criminale)»60.

In ambedue le ipotesi, il pubblico ministero ricoprirebbe un ruolo diverso da quello del Presidente del Consiglio dei ministri, senza perciò sovrapporvisi. E il giudizio di costituzionalità ne guadagnerebbe sicuramente.

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La mancanza di strumenti efficaci di raccordo

fra Corte costituzionale e Parlamento. Recenti

sviluppi nella giurisprudenza costituzionale sui

di i i ociali che co ano

*

di Marta Picchi

Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico

Università degli Studi di Firenze

Abstract [It]: Il rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento si è modificato con il tempo, ma non è approdato a risultati appaganti perché le due realtà in assenza di strumenti efficaci di raccordo si sono sviluppate secondo percorsi paralleli e separati. Questo tema ha suscitato una costante attenzione perché ha inevitabili ricadute anche sulla tutela dei diritti fondamentali in termini di effettività e tempestività. Questo contributo si concentra sulla recente giurisprudenza costituzionale per riflettere sui limiti degli strumenti tecnici e delle soluzioni che la Corte costituzionale ha elaborato e sulla necessità di introdurre soluzioni collaborative strutturate anche allo scopo di potenziare la tutela dei diritti fondamentali.

Abstract [En]: The relationship between the Constitutional Court and Parliament has changed over time but has not led to satisfying results because the two realities in the absence of effective linking tools have developed according to parallel and separate paths. This issue has attracted constant attention because it also has inevitable repercussions on the protection of fundamental rights in terms of effectiveness and timeliness. This contribution focuses on recent constitutional jurisprudence to reflect on the limits of the technical tools and solutions that the Constitutional Court has developed and on the need to introduce structured collaborative solutions also in order to enhance the protection of fundamental rights.

Sommario: 1. Premessa. 2. Il contesto normativo. 3. Le soluzioni della Corte costituzionale: dalle nuove tipologie di en en a all i i ione di n Ufficio ad hoc. 4. Il periodo della crisi finanziaria. 4.1. Alcuni chiarimenti della Corte costituzionale. 4.2. Spiegare e documentare gli effetti economici degli interventi legislativi. 5. Osservazioni conclusive. 5.1. L impo an a della mo i a ione 5.2. Seg e: e della doc men a ione a co edo degli a i legislativi. 5.3. Nuove tipologie di pronunce.

1. Premessa

Il rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento è stato caratterizzato da una progressiva evoluzione sebbene non sia approdato a risultati del tutto appaganti: le due realtà1, in assenza di strumenti efficaci di

raccordo, si sono sviluppate secondo percorsi paralleli e separati senza una concreta comunicazione fra

* Articolo sottoposto a referaggio.

1 Secondo L.ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P.BARILE E.CHELI S.GRASSI(a cura di), Corte

costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, p. 515 ss. (spec. p. 527 ss.), il modus operandi e il concetto che ha di il Pa lamen o i aliano nonch le ca a e i iche e l impo a ione del no o gi di io di co i ionali hanno favorito una reciproca presa di distanza fra Corte e Parlamento anche perché, opportunamente, «si è voluto un certo aff eddamen o , affinch il diba i o innan i alla Co e ed il gi di io di q e a non appaia come n p ol ngamen o del dibattito e della lotta parlamentare; e non sia la continuazione di una guerra con altri mezzi ed in altro modo».

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