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Assegnista di ricerca in Juridical Sciences LUISS Guido Carl

5. Alcune considerazioni conclusive

Nel en a i o di o a e n ile in e i alle con ide a ioni che i ce ca o di fo m la e e po ando il ragionamento proposto nella più ampia prospettiva del processo di integrazione europea, è opportuno sottolineare che in più occasioni i giudici nazionali e segnatamente le Corti costituzionali hanno posto l enfa i l p op io gi di io i pe o alle deci ioni a n e dalle Co i o ana ionali, alo i ando al olta le pec lia i dell o dinamen o na ionale55, talaltra il carattere casistico della giurisprudenza europea56 e,

di con eg en a, la diffe en a a ione dell o dinamen o in e no i pe o a q ello o ana ionale. Ne co i i ce n efficaci ima rappresentazione plastica la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 269/201757, nella quale, in buona sostanza, il giudice delle leggi riafferma la priorità assiologica della lettera

55 Ne costituisce un caso esemplificativo la pronuncia della Corte costituzionale russa del 19 aprile 2016 n. 12-P, di

risposta alla sentenza della Corte di Strasburgo del 4 luglio del 2013, Anchugov e Gladkov, con la quale veniva dichiarata la iola ione dell a . 3 del P o . n. 1 CEDU ( di i o a libe e ele ioni ) da pa e dell a . 32, c. 3, della Co i ione a, a men e del q ale i ci adini che ono de en i nei l oghi di p i a ione della libe lla ba e di na en en a penale non hanno di i o di elegge e e di e e e ele i , pe la manca a p e i ione di na g ad ali nella commina ione della sanzione. La Corte costituzionale russa, pur non disattendendo la portata delle sentenze europee, sottolinea che queste non possano porsi in contrasto con il dettato costituzionale, e, dunque, nel rispetto dei principi supremi dell o dinamen o, che f ngono da con olimi i all indi in o obbligo di da e e ec ione alla gi i p den a della Co e e opea di c i all a . 46 CEDU.

56 Come anticipato supra, si fa riferimento, a tal riguardo, alla nota sentenza della Corte costituzionale n 49 del 2015 in

tema di confisca per il reato di lottizzazione abusiva. In particolare, la pronuncia origina dalla controversa natura della misura confiscatoria, conside a a mi a ammini a i a econdo l o ien amen o gi i p den iale in e no e an ione penale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (segnatamente nella sentenza della Corte europea dei di i i dell omo del 29 o ob e 2013, Varvara c. Italia). Con la sentenza in esame, il giudice costituzionale ribadisce l obbligo pe il gi dice na ionale di confo ma i alla gi i p den a e opea, co come e p e o a pa i e dalle en en e gemelle del 2007, per concludere, però, nel senso di limitarne la portata ai soli casi di giurisprudenza consolidata ovvero di procedura pilota. Particolarmente significativo risulta anche il passaggio nel quale la Corte costituzionale afferma la priorità assiologica del testo costituzionale su quello convenzionale, affermando una sorta di previa interpretazione costituzionalmente conforme su quella convenzionalmente conforme. Ad ogni modo, il giudice costituzionale approda alla conclusione di definire i rapporti con la Corte di Strasburgo e, quindi, la giurisprudenza europea, restringendo la portata esecutiva delle sentenze europee ai soli casi in cui i principi espressi, vuoi perché pacifici vuoi perché adottati per porre rimedio a violazioni convenzionali strutturali o sistemiche, non abbiano carattere casistico.

57 Per un commento alla pronuncia, tra i molti, D.TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n.

269 del 2017: prove pratiche di applicazione, in Questione giustizia, 12 marzo 2018; M. MASSA, Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019; G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell Unione europea nella senten a

costituzionale58 rispetto al dettato della Carta europea dei diritti fondamentali, giungere a stabilire una

n o a pe ime a ione dei appo i con la Co e di gi i ia nell ipo e i di doppia p egi di iali . Richiamando infatti la stessa giurisprudenza europea (Corte giust., sentenza Melki), la Corte costituzionale chiarisce che nel caso in cui il giudice nutra un dubbio circa la compatibilità costituzionale di una norma e, parallelamente, circa la compatibilità europea della norma di cui deve fare applicazione nel proprio giudizio, questi dovrà preliminarmente rinviare la questione al giudice costituzionale e solo in via residuale alla Corte di Lussemburgo. La pronuncia in parole è particolarmente rilevante se si guarda alla i endica ione da pa e delle Co i no ane della p e e a ione dell iden i co i ionale nazionale, la cui osservanza si impone al diritto dell'Unione europea (ma non solo) e la cui concreta delimitazione è ime a all'e be an a e mene ica del gi dice co i ionale. In pa icola e, i co idde i con olimi i , la cui ipostatizzazione vive nelle maglie della giurisprudenza costituzionale, si intrecciano con la nozione di identità nazionale, che assume una portata flessibile nella connotazione attribuita dal giudice delle leggi, in agione anche nella in e i a iologica i l an e dall incontro tra Corti.

T a ponendo ali p eme i al no o di co o, non p non o e a i come anche l applica ione del Protocollo n. 16 CEDU potrebbe dar luogo a situazioni di frizione tra le Alte giurisdizioni nazionali e la Corte di Strasburgo nel caso di mancato recepimento dei dicta convenzionali.

Pur nella consapevolezza del difficile percorso di ravvicinamento inter-ordinamentale, nel quale è smentita in nuce la possibilità di abbracciare una visione entusiasta del dialogo tra le Corti (e tra le Carte),

58 In senso analogo, più di recente, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, nella quale il giudice

co i ionale, nel dichia a e l inco i ionali dell obbligo di p bblica e on line i da i pe onali l eddi o e l patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali, ha chiarito con nitore espositivo che La p ima pa ola che q e a Co e, pe olon e plici a del gi dice a q o, i accinge a p on ncia e lla di ciplina legislativa censurata è pertanto più che giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. Resta fe mo che i gi dici com ni po ono o opo e alla Co e di gi i ia dell Unione e opea, lla mede ima di ciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni p ecl ione ( ) Ci anche allo copo di con ib i e, pe la p op ia pa e, a ende e effe i a la po ibili , di c i agiona l a . 6 del T a a o ll Unione e opea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni co i ionali com ni agli S a i memb i, ichiama e anche dall a . 52, pa ag afo 4, della e a CDFUE come fonti ile an i (Con .di . 2.3.). Pe n commen o, cf . C.AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, corte di giustizia e Corte costituzionale dopo l''obiter dictum' della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019; V.CASAMASSIMA, I diritti

fondamentali europei tra processi di positivizzazione normativa e ruolo dei giudici (e della politica). Riflessioni intorno ad alcuni recenti sviluppi in materia di rapporti tra corte costituzionale, corte di giustizia e giudici comuni, in Rivista AIC, n. 2/2019; G.REPETTO, Di assestamenti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali tra Costituzione e diritto dell'UE, in Giur.cost, n. 1/2019, 255 ss.

il parere cons l i o in q e ione co i i ce n indi c a occa ione di conf on o, a a e o la c i a di una partitura giurisprudenziale nuova59.

In concl ione, le p o pe i e che i pongono all o i on e ono mol eplici e emb ano impo e na e ie di ifle ioni che ip opongono all a en ione dell in e p e e la ema ica della c.d. ela m l ili ello dei diritti fondamen ali nel dialogo a le Co i e nel inno a o in eccio gi i p den iale che emb a prospettarsi.

59 Sul punto, M.ESPOSITO, I d.d.l. di ratifica del Protocollo 16 della CEDU: un altro caso di revisione costituzionale per legge ordinaria?,

cit., 21-22, o e a efficacemen e che La Co e EDU, in fo a del P o ocollo n. 16, a me ebbe q indi n olo di Avocat Général delle giurisdizioni superiori, perché chiamata a dare parere, a svolgere conclusioni sul caso, che, mentre non incola il gi dice emi en e, difficilmen e po e e e men i o dalla Co e mede ima nell e e ci io delle p op ie f n ioni gi i di ionali .