DISPENSA DI DIRITTO ED ECONOMIA Fattori produttivi
I fattori produttivi (o fattori della produzione) sono tutti quei fattori che rendono possibile la produzione: materie prime, personale... tutti gli elementi che servono per produrre un bene o un servizio. Partendo dal presupposto che ad ogni singolo fattore corrisponde un costo, un'opportuna ricerca per utilizzare la migliore combinazione di fattori produttivi è necessaria per poter determinare la soluzione più economica e allo stesso tempo più redditizia possibile dell'azienda.
I tre fattori produttivi dell'economia marginalista:
La Terra, o Natura: è il complesso delle risorse naturali (terra, materie prime, energie naturali) che contribuiscono al processo produttivo.
Il Lavoro: è l'attività umana e intellettuale che concorre con gli altri fattori della produzione di beni e servizi.
Il Capitale: è il complesso delle risorse materiali prodotte dal lavoro nel corso dell'investimento (p. es. impianti, fondi finanziari, scorte); risorse necessarie per avviare l'attività produttiva.
Ad ognuno dei tre fattori corrisponde un tipo distinto di prezzo o remunerazione: rispettivamente, la rendita, il salario e l'interesse. Alcuni economisti distinguono il Lavoro salariato dall'Imprenditoria, caratterizzata da rischio elevato e compensata dal profitto.
Lo Stato può essere considerato un ulteriore fattore produttivo: assicura i servizi e le strutture di base indispensabili per esercitare l'attività produttiva. Alcune analisi libertarie lo definiscono piuttosto un "fattore protettivo" o "mezzo di protezione". Caratteristiche dei fattori produttivi
Per ottenere il profitto massimo: l’imprenditore deve agire sui fattori della produzione.
I fattori fissi non si possono pertanto aumentare gradualmente in piccole dosi ma in modo discontinuo “a scatti”
I fattori variabili si possono aumentare in piccole dosi e quindi gradualmente. Nel periodo breve si può aumentare l’impiego dei fattori variabili per esempio aumentando la forza lavoro. Nel periodo medio lungo si può agire sui fattori fissi investendo nuovi capitali.
I fattori limitanti non possono essere sostituiti perché sono indispensabili per il ciclo produttivo. Per esempio la pasta di cellulosa per la produzione della carta.
I fattori sostitutivi, invece possono essere sostituiti parzialmente e non interamente e tra di loro. Devono essere usati assieme, come esempio la sostituzione degli uomini con i macchinari, che comunque devono sempre essere utilizzati assieme.
I fattori alternativi si possono sostituire tra di loro ma non totalmente, ad esempio un motore a scoppio con benzina o GPL.
I fattori illimitati si possono acquistare e utilizzare senza particolari limitazioni. I fattori limitati si possono aumentare solo in parte come nel caso dei beni non riproducibili: come la terra e le risorse naturali in generale.
Sanzione
Nel diritto, la sanzione è la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma (precetto). In generale, consiste nella limitazione di diritti o nell'imposizione di obblighi al soggetto responsabile, fino alla privazione della vita negli ordinamenti dove è prevista la pena di morte.
Caratteri generali
Accanto alle norme di condotta (dette primarie), che impongono doveri od obblighi, l'ordinamento contiene norme (dette secondarie o sanzionatorie) che rappresentano la sua "risposta" o "reazione" nel caso di inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla.
Il dovere, posto in capo a un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto
responsabilità. Normalmente il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito; vi possono, però, essere casi in cui l'ordinamento ritiene un soggetto responsabile per l'illecito commesso da un altro, in virtù di una certa relazione intercorrente tra i due: ne è un esempio la responsabilità collettiva - in cui tutti i membri di una collettività sono ritenuti responsabili per l'illecito commesso da uno o alcuni di loro - tipica degli ordinamenti primitivi, che sopravvive nel diritto internazionale (si pensi alla guerra).
La sanzione, prevista (o, come si suol dire, comminata) dalla norma in via generale ed estratta, è inflitta (o irrogata) al soggetto responsabile di un illecito concretamente accertato, dall'autorità cui l'ordinamento ha attribuito il relativo potere; negli ordinamenti statali è tipicamente un giudice, ma può essere anche un organo della pubblica amministrazione.
La sanzione può essere risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito da un altro soggetto in conseguenza dell'illecito, oppure punitiva, finalizzata cioè all'afflizione del trasgressore: la sanzione punitiva colpisce il comportamento illecito in sé, quella risarcitoria le sue conseguenze, cercando di compensarle.
Tipico esempio di sanzione risarcitoria è l'obbligazione ex lege di risarcire il danno ingiusto causato con colpa o dolo, prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 2043 del Codice civile; tipico esempio di sanzione punitiva è la pena, ossia la sanzione penale, prevista in conseguenza di un reato. Talvolta una sanzione può cumulare entrambe le funzioni
Alla funzione riparatoria o punitiva della sanzione, si aggiunge una funzione preventiva: infatti, la certezza o, almeno, un'adeguata probabilità della sua applicazione ha l'effetto di indurre la maggior parte dei soggetti cui è destinata a evitarla, astenendosi dal comportamento illecito.