• Non ci sono risultati.

Lo svolazzo referendario degli elvetici sui Minareti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Lo svolazzo referendario degli elvetici sui Minareti"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

SVIZZERA: Lo svolazzo referendario degli elvetici sui Minareti di Saverio F. Regasto *

Il recentissimo esito del referendum elvetico sulla edificazione di (nuovi) Minareti impone, onde evitare pericolose banalizzazioni della vicenda, di far chiarezza sulla portata e sui limiti dell’istituto di democrazia diretta in quell’ordi-namento, non senza un qualche accenno sulla esportabilità giuridico-costituzio-nale di esso, ferma restando la volontà politica di addivenire ad una proposta populistico-plebiscitaria di egual o simile tenore nel nostro Paese.

È nota, nel dibattito politico-istituzionale contemporaneo, la peculiarità del-l’ordinamento svizzero in tema di democrazia diretta e, in particolare, l’uso che il quel Paese si fa – spesso in maniera davvero assai “originale” – dello strumen-to referendario.

A tal proposito giova ricordare, ai nostri fini, che l’art. 139 della Costituzio-ne Elvetica, Costituzio-nel vecchio testo comunque ancora vigente, consente di promuove-re una iniziativa popolapromuove-re per la promuove-revisione parziale della Costituzione federale. Essa deve essere richiesta da almeno 100.000 elettori e “può essere formulata come proposta generica” (in questo l’originalità del quesito che sui limitava, ap-punto, a chiamare gli elettori a pronunciarsi, seccamente e sinteticamente “con-tro l’edificazione di Minareti”).

Lo stesso art. 139 disciplina l’iter, del tutto originale, dell’iniziativa referen-daria. In particolare prescrive che l’Assemblea Federale possa condividere l’ini-ziativa ovvero respingerla: tuttavia in entrambi i casi la decisione dell’Assem-blea deve essere sottoposta al voto del popolo sovrano, con la possibilità che la medesima Assemblea indichi il proprio orientamento. All’esito del referendum consegue la revisione costituzionale parziale. L’unico limite che è dato cogliere nella iniziativa referendaria è quello contenuto nel terzo comma del medesimo art. 139 (“Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte”).

La richiesta referendaria di cui discutiamo è stata regolarmente deposita-ta, in forma generica, l’8 luglio 2008, l’Assemblea federale si è pronunciata nel senso della sua validità con Decreto federale del 12 giugno 2009, ha raccoman-dato, nel medesimo Decreto, al popolo di respingerla, ma quest’ultimo si è pro-nunciato in senso opposto, accogliendo l’originaria richiesta; pertanto nell’art. 72 della Costituzione elvetica sarà inserito il terzo (nuovo) capoverso in questi, apodittici, termini: “L’edificazione di minareti è vietata”.

Suscita, a questo punto, dubbi e perplessità la “compatibilità costituziona-le” di questa nuova disposizione. Essa, infatti, sembra porsi in contrasto (al di là della invocazione del medesimo rango gerarchico) con il precedente secondo comma del medesimo art. 72 (“Nell’ambito delle loro competenze, la Confede-razione ed i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose”), nonché con il secondo comma dell’art. 8 in tema di uguaglianza (“Nessuno può essere discriminato, in particolare a casua dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, del-la posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o

(2)

politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche”), con il secondo comma dell’art. 15 (“Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità”) e, infine con l’intero art. 36 in materia di limiti dei diritti fondamentali.

Curiosa appare, poi, l’iniziativa referendaria con riferimento all’oggetto del divieto. È vietata l’edificazione di (nuovi) minareti. Come è noto, il Minareto sta alla Moschea come il Campanile sta alla Chiesa. La situazione che, dunque, verrà a determinarsi a seguito dell’esito referendario è che i musulmani residen-ti in Svizzera potranno professare la loro fede in ogni luogo (all’aperto o in im-mobili già destinati ad uso diverso come appartamenti, capannoni, ecc.), purchè non prevedano di costruire nuove Moschee, stante il legame indissolubile fra queste ultime e i relativi Minareti. A meno che non si voglia sostenere, ben oltre il limite dell’ironico e del grottesco, che l’iniziativa popolare era destinata a colpi-re i minacolpi-reti esclusivamente sotto l’aspetto estetico ed architettonico!

Uno sguardo, ora, agli aspetti, oggetto di dibattito politico di queste ore, del tentativo, davvero assai arduo, di “esportare” quella iniziativa nel nostro con-testo politico-istituzionale.

Preliminarmente deve essere ricordato che la nostra Costituzione non am-mette, come è noto, il referendum propositivo (con esito vincolante) su materia costituzionale. La stessa Corte costituzionale, peraltro conformemente ad ela-borazioni dottrinarie del tutto pacifiche, quando è stata chiamata a decidere in materia di libertà religiosa, ha sempre sostenuto l’irragionevolezza (sotto il profi-lo della violazione del principio d’uguaglianza ex art. 3 Cost.) di norme atte a creare disparità di trattamento fra culti religiosi, ferma restando la distinzione fra religione cattolica ed altri culti ammessi). Ciò detto, sembrerebbe oltremodo ar-duo percorrere la strada della promozione di un referendum (abrogativo di cosa?) che possa, utilmente nella volontà dei suoi promotori, produrre effetti pa-ragonabili all’iniziativa popolare elvetica. Di dubbia costituzionalità (nel senso di cui si diceva più sopra) sarebbe anche una iniziativa legislativa (parlamentare, governativa o popolare) destinata a regolamentare (in senso restrittivo o, addi-rittura, proibitivo) l’edificazione di nuovi luoghi di culto.

Se poi, anche nel nostro caso, volessimo guardare (con un sorriso) solo all’aspetto architettonico, allora dovremmo anche accettare di mettere in discus-sione il buongusto artistico di molti architetti nostrani nel confezionare i loro ma-nufatti verticali che probabilmente non turbano per definizione assecondando, perlopiù, una tranquillizzante tradizione confessionale. In realtà, purtroppo e come è noto, c’è dell’altro di molto più inquietante nella decisione del popolo el-vetico che dovrebbe far apprezzare, una volta di più, la saggezza del nostro Co-stituente quando ha disciplinato con rigore e senza deleteri svolazzi populistici l’istituto referendario.

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia

Riferimenti

Documenti correlati

Scrivere l’espressione per lo stato ad un tempo generico t 0 >. (senza

Due incontri sul tema dell’orientamento scolastico-formativo rivolti ai genitori di ragazze e ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo

061 Promessa_Pagamento Ricognizione_Debito 162 ICI_IMU - Liquidazione 062 Responsabilità Circolazione_Stradale 163 ICI_IMU - Rimborso 063

Nell’ambito delle loro missioni di polizia e doganali, conformemente all’Allegato I del presente Accordo, gli agenti dei servizi competenti di uno Stato possono utilizza- re armi

Per me, poi non so voi, è difficile trovare un libro che non mi an- noi dopo le prime dieci pagine, ma se invece mi interessa mi sento un personaggio della sto- ria e quando

Il Consiglio Federale delibera di dare mandato al Presidente di prendere in considerazione l’eventuale fornitura di moquettes o contributo al Museo in occasione

▪ Le candidature inviate entro il termine stabilito saranno prese in carico dalla Commissione Verifica dei Poteri entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 30 aprile

Il candidato supponga di operare come consulente per l’innovazione di un’azienda nell’ambito del settore dell’ingegneria dell’informazione e di dover proporre l’introduzione