Definizione di “Responsabilità”:
E’ la congruenza con un impegno assunto
o con un comportamento,
in quanto importa e sottintende
l’accettazione di ogni conseguenza
obbligo di
obbligo di
rispondere
rispondere
del proprio operato
del proprio operato
Responsabilità nell’ambito dell’esercizio di
una professione:
Il termine assume una valenza giuridica:
si delinea una situazione per la quale
un
soggetto giuridico
(l’infermiere, il medico)
può essere chiamato a rispondere della
violazione
(
colposa
, ossia senza intenzionalità, o
dolosa
)
di un
obbligo precedentemente assunto
(ad es: con l’utente/paziente/ospite
o con l’istituzione in cui lavora).
Approfondire
Approfondire
le conoscenze sul concetto
le conoscenze sul concetto
di responsabilità professionale
di responsabilità professionale
dell’infermiere
dell’infermiere
Responsabilità – definizioni Responsabilità – definizioni Attitudine a rispondere del proprio operato Attitudine a rispondere del proprio operato
professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad
professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad
un giudicante;
un giudicante;
Impegno a realizzare una condotta professionale corretta Impegno a realizzare una condotta professionale corretta
nell’interesse di salute dell’assistito.
nell’interesse di salute dell’assistito.
… … cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel male, cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel male,
delle proprie azioni, ……. (H. Jonas).
delle proprie azioni, ……. (H. Jonas).
Responsabile = Responsabile = Che deve rispondere, rendere ragione o Che deve rispondere, rendere ragione o
garantire delle proprie azioni o delle altrui.
Responsabilità – duplice significato
Responsabilità – duplice significato
Valenza negativa del termine:
Valenza negativa del termine:
essere chiamati a rispondere a qualche
autorità per una condotta professionale
riprovevole
(se opportunamente considerata, ha valore
preventivo rispetto ad ulteriori danni
consimili;
Valenza positiva del termine:
Valenza positiva del termine:
mantenere un comportamento congruo e
corretto, assumersi le responsabilità che
l’esercizio professionale comporta.
La responsabilità professionale
La responsabilità professionale
Con l’abrogazione del mansionario (legge
Con l’abrogazione del mansionario (legge
42/99) il campo delle attività dell’infermiere,
42/99) il campo delle attività dell’infermiere,
e quindi delle responsabilità di queste attività,
e quindi delle responsabilità di queste attività,
è diventato certamente più ampio, meno
è diventato certamente più ampio, meno
delimitato e più problematico
delimitato e più problematico
Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere?
Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere?
1) il profilo (DPR 739/94)
1) il profilo (DPR 739/94)
2) il codice deontologico (1999)
2) il codice deontologico (1999)
Il campo proprio di attività è costituito
Da 4 parametri guida
Legge n.42/’99Legge n.42/’99 post-base post-base aggiornamento ecm aggiornamento ecmcontenuto dei profili contenuto dei profili
professionali
professionali formazione di base ordinamenti didatticiformazione di base ordinamenti didattici
codice deontologico codice deontologico
Legge 251/2000: art. 1, comma 3,
Legge 251/2000: art. 1, comma 3, “il Ministero della “il Ministero della sanità (…) emana linee guida per l’attribuzione diretta sanità (…) emana linee guida per l’attribuzione diretta
della responsabilità e della gestione delle attività di della responsabilità e della gestione delle attività di
assistenza infermieristica (…); la revisione assistenza infermieristica (…); la revisione
dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di
assistenza personalizzata.” assistenza personalizzata.”
Art. 6, comma 2,
Art. 6, comma 2, “il Governo (…) definisce la disciplina “il Governo (…) definisce la disciplina concorsuale (…) per l’accesso ad una nuova qualifica
concorsuale (…) per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario”.
unica di dirigente del ruolo sanitario”.
Infermiere e personale di supporto
Infermiere e personale di supporto: : l’infermiere ha l’infermiere ha sempre e comunque la responsabilità del processo
sempre e comunque la responsabilità del processo
assistenziale, quindi, se parti del processo assistenziale assistenziale, quindi, se parti del processo assistenziale
sono affidate a personale di supporto, è dovere sono affidate a personale di supporto, è dovere
dell’infermiere vigilare che le attività affidate siano dell’infermiere vigilare che le attività affidate siano
svolte in modo corretto svolte in modo corretto
La responsabilità professionale
La responsabilità professionale
In pratica, per rispondere alla domanda: “questa
In pratica, per rispondere alla domanda: “questa
attività mi compete?” devo poter rispondere a
attività mi compete?” devo poter rispondere a
queste domande
queste domande
:
:
Mi è stata insegnata?
Mi è stata insegnata?
Sono in grado di portarla a termine? (la
Sono in grado di portarla a termine? (la
conosco talmente bene che se succede un
conosco talmente bene che se succede un
imprevisto, so come comportarmi)
imprevisto, so come comportarmi)
Non compete a nessun altro?
Non compete a nessun altro?
Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa
Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa
migliora del mio rapporto con l’assistito?
La responsabilità professionale
La responsabilità professionale
Se le risposte a queste domande non sono certe, Se le risposte a queste domande non sono certe,l’infermiere
l’infermiere ha il dovere di declinare la propriaha il dovere di declinare la propria
responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se ritiene
responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se ritiene
di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del codice
di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del codice
deontologico)
deontologico)
In ogni caso, è un dovere di ogni professionista sapersi In ogni caso, è un dovere di ogni professionista sapersi
assumere le proprie responsabilità
assumere le proprie responsabilità ovvero sapersi ovvero sapersi impegnare in scelte difficili, che mettono in gioco
impegnare in scelte difficili, che mettono in gioco
l’esperienza, le convinzioni e i valori
l’esperienza, le convinzioni e i valori
La nostra attività deve essere pensata, condivisa con i La nostra attività deve essere pensata, condivisa con i
colleghi, frutto di discussioni collegiali, fondata su una
colleghi, frutto di discussioni collegiali, fondata su una
prassi consolidata =
Responsabilità professionale:
D.M. 14 settembre 1994
Profilo professionale dell’Infermiere
Art.1L’infermiere è l’operatore sanitario …
responsabile dell’assistenza generale infermieristica Art. 2
L’assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa.
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili
Responsabilità professionale:
D.M. 14 settembre 1994
Profilo professionale dell’Infermiere
Art.3L’infermiere:
partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi
obiettivi
pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico
Codice deontologico
Codice deontologico
La responsabilità è espressione dell’autonomia per La responsabilità è espressione dell’autonomia per
curare e prendersi cura della persona
curare e prendersi cura della persona
L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze
attraverso la formazione permanente, la
attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sull’esperienza, la ricerca
riflessione critica sull’esperienza, la ricerca
AUTONOMIA
CORRISPONDENTE AI CONTENUTI DELLA PROPRIA COMPETENZA
NELL’AMBITO DELLA QUALE NON PUO’ SUBIRE INTERFERENZE RISPONDENDO
PERSONALMENTE DI EVENTUALI OMISSIONI O DI EVENTUALI ERRORI
“
“
l’infermiere compensa le carenze della
l’infermiere compensa le carenze della
struttura attraverso un comportamento
struttura attraverso un comportamento
ispirato alla cooperazione,
ispirato alla cooperazione,
nell’interesse dei cittadini e delle
nell’interesse dei cittadini e delle
istituzioni.
istituzioni.
L’infermiere ha il dovere di opporsi alla
L’infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengono a o
compensazione quando vengono a o
venga pregiudicato il mancare i
venga pregiudicato il mancare i
caratteri dell’eccezionalità suo
caratteri dell’eccezionalità suo
prioritario mandato professionale”
prioritario mandato professionale”
(comma 6.2)
“
“
L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE
L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE
AL COLLEGIO OGNI ABUSO O
AL COLLEGIO OGNI ABUSO O
COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA
COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA
DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI”
DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI”
(comma 5.6)
(comma 5.6)
Questo con l’intento di dimostrare all’opinione
Questo con l’intento di dimostrare all’opinione
pubblica che la professione non tollera e
pubblica che la professione non tollera e
protegge atteggiamenti scorretti dei propri
protegge atteggiamenti scorretti dei propri
professionisti
Quali indicazioni gli operatori possano trarre dai
Quali indicazioni gli operatori possano trarre dai
parametri
parametri
1. il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad
1. il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad
affermare che l’infermiere professionale garantisce la corretta
affermare che l’infermiere professionale garantisce la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
2. il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma 3°,
2. il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma 3°,
il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle proprie
il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle proprie
conoscenze e competenze, di declinare la responsabilità quando
conoscenze e competenze, di declinare la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza e di astenersi dal
ritenga di non poter agire con sicurezza e di astenersi dal
ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano
ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano
costituire rischio per la persona, fermo restando che il
costituire rischio per la persona, fermo restando che il
medesimo, in virtù del successivo comma 6°, è tenuto, in
medesimo, in virtù del successivo comma 6°, è tenuto, in
situazioni di emergenza, a prestare soccorso e ad attivarsi
situazioni di emergenza, a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria (ma in
tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria (ma in
quest’ultimo caso verrà evidentemente in considerazione il tema
quest’ultimo caso verrà evidentemente in considerazione il tema
della possibile configurazione della discriminante dello stato di
della possibile configurazione della discriminante dello stato di
necessità).
Quali operazioni l’infermiere può porre
Quali operazioni l’infermiere può porre
in essere e quali cautele deve adottare
in essere e quali cautele deve adottare
l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in condizioni l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in condizioni
di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di informativa stabilito
di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di informativa stabilito
dall’art. 6 comma 4° del precitato codice deontologico
dall’art. 6 comma 4° del precitato codice deontologico
al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in ogni caso al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in ogni caso
non dovrà prestare - attività in relazione alle quali non ha ricevuto
non dovrà prestare - attività in relazione alle quali non ha ricevuto
una specifica preparazione nell’ambito del proprio percorso
una specifica preparazione nell’ambito del proprio percorso
formativo;
formativo;
sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo
dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili
dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili
professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì diverse
professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì diverse
e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini, protocolli, devono
e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini, protocolli, devono
ricondursi alla competenza del medico o di altre professioni.
Responsabilità professionale
Responsabilità professionale
infermieristica - ambiti
infermieristica - ambiti
Responsabilità
Responsabilità
penale
penale
Responsabilità
Responsabilità
civile
civile
Responsabilità penale
Responsabilità penale
Individuazione degli estremi soggettivi atti ad
Individuazione degli estremi soggettivi atti ad
integrare l’elemento della colpa, così come
integrare l’elemento della colpa, così come
sommariamente delineato dall’art.43 del
sommariamente delineato dall’art.43 del
codice penale
codice penale
Si distingue
Si distingue
colpa “generica
colpa “generica
”
”
colpa “specifica”
consistente in
negligenza,
imprudenza o
imperizia
inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini e
discipline, laddove la
prima nozione si
riferisce alla violazione
di regole di condotta
LA RESPONSABILITA’ PENALE
LA RESPONSABILITA’ PENALE
Per
Per
responsabilità penale
responsabilità penale
si intende obbligo di
si intende obbligo di
rispondere per azioni che costituiscono un
rispondere per azioni che costituiscono un
reato. La responsabilità penale è personale,
reato. La responsabilità penale è personale,
non è trasferibile a terzi.
non è trasferibile a terzi.
Il reato
Il reato
è quel comportamento umano, azione od
è quel comportamento umano, azione od
omissione, sanzionato con una
omissione, sanzionato con una
pena
pena
. A seconda
. A seconda
della della volontà del soggetto (
della della volontà del soggetto (
elemento
elemento
soggettivo
Il reato:
Il reato:
Il doloIl dolo = l’evento dannoso o pericoloso è intenzionalmente = l’evento dannoso o pericoloso è intenzionalmente
previsto o voluto dall’agente che commette l’azione o
previsto o voluto dall’agente che commette l’azione o
l’omissione, occorre cioè la volontà di compiere il fatto;
l’omissione, occorre cioè la volontà di compiere il fatto;
La colpaLa colpa = se è caratterizzata dalla = se è caratterizzata dalla non volontànon volontà di di
compiere un reato, che però si realizza comunque a causa
compiere un reato, che però si realizza comunque a causa
di negligenza, imprudenza o imperizia, si parla di
di negligenza, imprudenza o imperizia, si parla di colpa colpa
generica
generica, mentre per inosservanza di leggi, regolamenti, , mentre per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline si parla di
ordini o discipline si parla di colpa specificacolpa specifica;;
La preterintenzionaleLa preterintenzionale = il soggetto vuole compiere un = il soggetto vuole compiere un
reato minore ma dal suo comportamento deriva la morte
reato minore ma dal suo comportamento deriva la morte
della persona.
Il reato:
Il reato:
A seconda dell
A seconda dell’elemento obbiettivo’elemento obbiettivo si distinguono: si distinguono:
il reato dato il reato dato dalla condottadalla condotta (può coesistere in un (può coesistere in un
azione o un’omissione), dall’evento; azione o un’omissione), dall’evento;
il reato dato il reato dato dall’eventodall’evento = risultato dell’azione o = risultato dell’azione o
dell’omissione; dell’omissione;
il reato dato il reato dato dal nesso di casualitàdal nesso di casualità = rapporto = rapporto
necessario che deve intercorrere tra la condotta e necessario che deve intercorrere tra la condotta e
l’evento. l’evento.
I reati si distinguono in
I reati si distinguono in
perseguibili d’ufficio
perseguibili d’ufficio
(su disposizione
(su disposizione
del magistrato, per es. per lesioni
del magistrato, per es. per lesioni
personali gravi o gravissime, per
personali gravi o gravissime, per
omicidio ecc.)
omicidio ecc.)
querela di parte
querela di parte
(da parte del paziente
(da parte del paziente
entro tre mesi dall’insorgenza del
entro tre mesi dall’insorgenza del
danno)
LA RESPONSABILITA PENALE
LA RESPONSABILITA PENALE
Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la
Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la
responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto
responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto
una valenza ancora più forte e marcata: quella degli
una valenza ancora più forte e marcata: quella degli
infermieri non è più una professione sanitaria ausiliaria
infermieri non è più una professione sanitaria ausiliaria
e pertanto, essi sono chiamati a rispondere
e pertanto, essi sono chiamati a rispondere
personalmente ed in modo più forte delle doro azioni.
personalmente ed in modo più forte delle doro azioni.
Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a qualche
Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a qualche
anno fa ha consentito un’assunzione di responsabilità la
anno fa ha consentito un’assunzione di responsabilità la
maggior parte delle volte mediata da altre professioni
maggior parte delle volte mediata da altre professioni
di cui gli infermieri erano “ausiliari”; ora questo
di cui gli infermieri erano “ausiliari”; ora questo
meccanismo non è più contemplato: rispetto alle attività
meccanismo non è più contemplato: rispetto alle attività
proprie ed esclusive si risponde in prima persona.
DUE ELEMENTI DEFINISCONO
LA TIPOLOGIA DELLA
RESPONSABILITA’:
1. Il carattere essenzialmente colposo della fattispecie
2. La sussistenza di un legame eziologico fra la condotta illecita
e l’evento lesivo che si è verificato:
La colpa dei professionisti si
verifica per:
NEGLIGENZA
violazione per leggerezza,
disattenzione, dimenticanza delle
elementari norme di diligenza
la cui osservanza sarebbe legittimo
attendersi da un operatore
IMPRUDENZA:
al contrario della negligenza si
riverbera in una condotta
positiva, che coincide con
avventatezza, insufficiente
ponderazione, temerarietà
IMPERIZIA:
è il risultato di un insufficiente
adeguamento all’insieme della legge
dell’arte,
ossia il difetto di quel minimo di
abilità e perizia tecnica
che non devono mai difettare
in chi esercita una professione
sanitaria
Lo stato dell’arte
Lo stato dell’arte
È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che la È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che la
scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per
effettuare un determinato trattamento nell’interesse effettuare un determinato trattamento nell’interesse
dell’assistito dell’assistito
Riguarda anche la diligenza, la prudenza e la Riguarda anche la diligenza, la prudenza e la
tempestività nell’attività assistenziale, nonché la tempestività nell’attività assistenziale, nonché la
ripartizione dei compiti secondo le varie qualifiche ripartizione dei compiti secondo le varie qualifiche L’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica L’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono
rispettati gli standard assistenziali stabiliti da rispettati gli standard assistenziali stabiliti da
associazioni scientifiche, collegi e altre organizzazioni associazioni scientifiche, collegi e altre organizzazioni
PRIMO ELEMENTO:
Si ha
colpa professionale
nell’ipotesi in
cui
il professionista non abbia operato
secondo la
legge dell’arte
,
ossia
quel complesso di regole e
prescrizioni tecniche che la scienza e
l’esperienza professionale hanno
elaborato per effettuare un determinato
trattamento nell’interesse della persona.
SECONDO ELEMENTO:
per affermare che vi è
responsabilità
professionale
non è sufficiente
riscontrare la colposità dell’operato del
sanitario ma anche verificare la
sussistenza del
nesso di causalità
tra il
comportamento colposo ed il pregiudizio
subìto dalla vita o dall’integrità fisica
ACCERTAMENTO DEL NESSO DI
CAUSALITA’:
- valutazione se c’è stata
un’azione colposa o
una omissione
(vale in questo caso la probabilità del 30% che
un corretto e tempestivo intervento
infermieristico o medico avrebbe avuto esito
positivo)
recentemente applicazione di criteri più
restrittivi:
Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41 - Concorso di cause Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute
escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni
precedenti si applicano anche quando la causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
La pena
La pena
, erogata tramite un
, erogata tramite un
processo, è la sanzione
processo, è la sanzione
comminata all’autore del reato:
comminata all’autore del reato:
deve essere personale, cioè
deve essere personale, cioè
applicata all’autore,
applicata all’autore,
proporzionala al fatto commesso
proporzionala al fatto commesso
e legale, cioè prevista della
e legale, cioè prevista della
legge.
Malpractice
Malpractice
:
:
mancanza di abilità che esita in un danno al paziente; le cause per mancanza di abilità che esita in un danno al paziente; le cause per
malpractice
malpractice stanno aumentando: negli USA aumento del 21% negli stanno aumentando: negli USA aumento del 21% negli ultimi cinque anni
ultimi cinque anni
Cause: accresciuta complessità delle attività assistenziali, carenza Cause: accresciuta complessità delle attività assistenziali, carenza
di infermieri ,scarsità di risorse finanziarie, accresciuta
di infermieri ,scarsità di risorse finanziarie, accresciuta
consapevolezza dei pazienti
consapevolezza dei pazienti
Eventi di Eventi di malpracticemalpractice più frequenti: errori nella terapia (farmaco, più frequenti: errori nella terapia (farmaco,
dose, via, sorveglianza effetti), difetti di sorveglianza dei pazienti
dose, via, sorveglianza effetti), difetti di sorveglianza dei pazienti
(cadute, lesioni), utilizzo di mezzi di contenzione senza il consenso,
(cadute, lesioni), utilizzo di mezzi di contenzione senza il consenso,
difetti nella presa di decisioni o nell’intraprendere azioni (vedi es. di
difetti nella presa di decisioni o nell’intraprendere azioni (vedi es. di
respons. penale: lesioni personali colpose)
respons. penale: lesioni personali colpose)
Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il 23,85% (5.414) Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il 23,85% (5.414)
riguardano errori evitabili; di queste, il 16,5% riguardano
riguardano errori evitabili; di queste, il 16,5% riguardano
l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il 10,8% l’ostetricia, il 10,6% la
l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il 10,8% l’ostetricia, il 10,6% la
chirurgia generale
Per evitare il più possibile la
Per evitare il più possibile la
malpractice
malpractice
:
:
Rispettare sempre le leggi e i regolamentiRispettare sempre le leggi e i regolamenti Curare i dettagliCurare i dettagli
Vigilare sul rispetto degli standard di pratica Vigilare sul rispetto degli standard di pratica
professionale (vigilanza e mobilizzazione dei pazienti, professionale (vigilanza e mobilizzazione dei pazienti,
rispetto delle norme di asepsi, preparazione della rispetto delle norme di asepsi, preparazione della
terapia ecc.) terapia ecc.)
Cercare sempre la causa e la terapia dell’erroreCercare sempre la causa e la terapia dell’errore
Fare tesoro delle osservazioni provenienti dall’esterno: Fare tesoro delle osservazioni provenienti dall’esterno: non sono sempre dettate da invidie e gelosie
non sono sempre dettate da invidie e gelosie
Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, ma Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, ma ciò non è sempre possibile: spazio per le decisioni
ciò non è sempre possibile: spazio per le decisioni autonome del dirigente
I principali reati imputabili agli
I principali reati imputabili agli
infermieri
infermieri
Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e importanza:
Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e importanza: Esercizio abusivo della professione;Esercizio abusivo della professione;
Detenzione e somministrazione di medicinali guasti;Detenzione e somministrazione di medicinali guasti; Rivelazione del segreto professionale;Rivelazione del segreto professionale;
Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio;Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio; Omissione di soccorsoOmissione di soccorso: :
Rifiuto di atti d’ufficioRifiuto di atti d’ufficio (atti d’ufficio per gli infermieri sono (atti d’ufficio per gli infermieri sono
tutte le azioni infermieristiche);
tutte le azioni infermieristiche); Omissione di referto;Omissione di referto;
Omicidio;Omicidio;
Sequestro di personaSequestro di persona, per un abuso di contenzione fisica si , per un abuso di contenzione fisica si
parla di
parla di violenza privataviolenza privata;;
L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.)
L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.)
Casi più frequenti:
Casi più frequenti:
Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere
infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi
venosi; l’infermiere che pratica l’agopuntura venosi; l’infermiere che pratica l’agopuntura
Basta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo di Basta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo di
lucro; è ininfluente il consenso del paziente lucro; è ininfluente il consenso del paziente
Sono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto e Sono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto e
l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, che può l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, che può concorrere, per questo, nello stesso reato: “Risponde a titolo di concorrere, per questo, nello stesso reato: “Risponde a titolo di
concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, il concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, il
professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento
di attività professionali da parte di persona non autorizzata” di attività professionali da parte di persona non autorizzata”
[Corte di Cassazione, sez. VI, 16 gennaio 1973, n. 20]
Eccezione:
Eccezione: le condizioni di urgenza (lo stato di le condizioni di urgenza (lo stato di
necessità): quando si realizza una condizione di oggettivo necessità): quando si realizza una condizione di oggettivo
pericolo di vita associata a uno stato di necessità pericolo di vita associata a uno stato di necessità
determinato dall’incombenza di un danno grave per la determinato dall’incombenza di un danno grave per la
persona (l’attività dev’essere proporzionata allo stato del persona (l’attività dev’essere proporzionata allo stato del
paziente) paziente)
Altri reati: Altri reati:
Abbandono di minore o di incapace
Abbandono di minore o di incapace (art. 591 c.p.) (in PS, (art. 591 c.p.) (in PS, si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, mentre la si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, mentre la
sua pratica è ancora aperta, e questi viene investito sua pratica è ancora aperta, e questi viene investito
fuori dall’ospedale) fuori dall’ospedale)
L’omissione di soccorso
L’omissione di soccorso (art. 593 c.p.)(art. 593 c.p.) Il sequestro di persona
Il sequestro di persona (art. 605) (se si dovessero (art. 605) (se si dovessero ricoverare persone non consenzienti)
Le lesioni personali colpose (art. 590
Le lesioni personali colpose (art. 590
c.p.)
c.p.)
procedibile su querela di parteprocedibile su querela di parte esempi: lesioni da decubito provocate da carenze esempi: lesioni da decubito provocate da carenze
nell’assistenza (non sorveglianza, non mobilizzazione, nell’assistenza (non sorveglianza, non mobilizzazione,
non utilizzo di presidi), cadute accidentali in situazioni non utilizzo di presidi), cadute accidentali in situazioni
di carente sorveglianza, errori di somministrazione di di carente sorveglianza, errori di somministrazione di
farmaci, mancato allertamento del medico in situazioni farmaci, mancato allertamento del medico in situazioni
di gravità: esempi classici della
di gravità: esempi classici della malpracticemalpractice Per evitare casi del genere, l’infermiere deve Per evitare casi del genere, l’infermiere deve
dimostrare in modo inequivocabile che ha messo in dimostrare in modo inequivocabile che ha messo in
atto tutte le procedure necessarie a ridurre o ad atto tutte le procedure necessarie a ridurre o ad
eliminare il rischio = se non vengono riportate le eliminare il rischio = se non vengono riportate le
osservazioni o i dati dei parametri, per la giustizia è osservazioni o i dati dei parametri, per la giustizia è
come se non fossero mai stati rilevati = condotta come se non fossero mai stati rilevati = condotta
professionale non allo stato dell’arte professionale non allo stato dell’arte
L’omicidio colposo (art. 589 c.p.)
L’omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Procedibile d’ufficioProcedibile d’ufficio
Infermiera strumentista per aver abbandonato pezza Infermiera strumentista per aver abbandonato pezza
laparotomica in addome durante l’intervento = laparotomica in addome durante l’intervento =
paziente morto (condannati infermiera e medico per paziente morto (condannati infermiera e medico per
non aver sorvegliato) non aver sorvegliato)
infermiera che consegna dose errata di farmaci a infermiera che consegna dose errata di farmaci a
domicilio = paziente morto (condannati infermiera e domicilio = paziente morto (condannati infermiera e
medico per non aver sorvegliato) medico per non aver sorvegliato)
Infermiere di sala operatoria per aver connesso Infermiere di sala operatoria per aver connesso
erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore al erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore al
raccordo del protossido (condannati infermiera e raccordo del protossido (condannati infermiera e
medico per non aver sorvegliato) medico per non aver sorvegliato)
Somministrazione di medicinali guasti o
Somministrazione di medicinali guasti o
imperfetti (art. 443 c.p.)
imperfetti (art. 443 c.p.)
Caso di punizione di un caposala perché trovati dai NAS sul Caso di punizione di un caposala perché trovati dai NAS sul
carrello della terapia medicinali scaduti: responsabilità
carrello della terapia medicinali scaduti: responsabilità
dell’infermiere per il mancato controllo all’atto della
dell’infermiere per il mancato controllo all’atto della
somministrazione, del caposala (assente al momento del
somministrazione, del caposala (assente al momento del
fatto) per l’omessa vigilanza (cassazione penale,
fatto) per l’omessa vigilanza (cassazione penale,
condannata caposala a 1,5 mesi di reclusione e a 100.000
condannata caposala a 1,5 mesi di reclusione e a 100.000
lire di multa, segnalato da l’infermiere 6/97) ”alla caposala
lire di multa, segnalato da l’infermiere 6/97) ”alla caposala
incombeva l’obbligo di controllare le scadenze non solo
incombeva l’obbligo di controllare le scadenze non solo
all’atto della fornitura al reparto, bensì periodicamente”
all’atto della fornitura al reparto, bensì periodicamente”
Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta del Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta del
registro e la registrazione entro 24 ore dalla
registro e la registrazione entro 24 ore dalla
somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se anomalie:
somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se anomalie:
attenzione all’art. 446 c.p. (commercio clandestino di
attenzione all’art. 446 c.p. (commercio clandestino di
sostanze stupefacenti)
Omissione di soccorso
Omissione di soccorso
:
:
- la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo - la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo
come comune cittadino: come comune cittadino:
l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto
all’assistenza immediata che è in grado di prestare; all’assistenza immediata che è in grado di prestare; - la 2° situazione è quella definita all’interno
- la 2° situazione è quella definita all’interno dell’esercizio professionale:
dell’esercizio professionale:
abbandonare l’unità operativa o la persona ricoverata è abbandonare l’unità operativa o la persona ricoverata è passibile del reato di abbandono di persone incapaci
LA RESPONSABILITA CIVILE
LA RESPONSABILITA CIVILE
Per
Per
responsabilità civile
responsabilità civile
si intende l’obbligo
si intende l’obbligo
di risarcire un danno ingiustamente causato.
di risarcire un danno ingiustamente causato.
La responsabilità civile è trasferibile a terzi.
La responsabilità civile è trasferibile a terzi.
Il
Il
diritto civile
diritto civile
è quella branca della
è quella branca della
giurisprudenza, detta anche
giurisprudenza, detta anche
diritto privato
diritto privato
,
,
che si occupa della tutela degli interessi
che si occupa della tutela degli interessi
privati e della reintegrazione del diritto leso:
privati e della reintegrazione del diritto leso:
l’elemento peculiare è infatti
l’elemento peculiare è infatti
il risarcimento
il risarcimento
dei danni
dei danni
che, solitamente, viene valutato in
che, solitamente, viene valutato in
termini economici.
Profilo civilistico
Profilo civilistico
l’infermiere può essere chiamato a rispondere di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
Responsabilità contrattuale quanto all’esatto adempimento
dell’obbligazione assunta con contratto, nei confronti
dell’amministrazione di
appartenenza o direttamente nei confronti del paziente, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in base al quale
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento
del danno...”
Responsabilità extracontrattuale, nei confronti del
paziente-danneggiato, in base al più generale principio del neminem laedere che implica il divieto di
provocare ad altri un danno ingiusto e di cui all’art.2043 c.c. a mente del quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
LA RESPONSABILITA CIVILE
LA RESPONSABILITA CIVILE
La
La
responsabilità extracontrattuale
responsabilità extracontrattuale
(è il caso degli
(è il caso degli
infermieri che operano nel servizio pubblico) e
infermieri che operano nel servizio pubblico) e
regolata dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque
regolata dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno…”: chi chiede il danno deve
risarcire il danno…”: chi chiede il danno deve
dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso
dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso
l’illecito.
l’illecito.
La
La
responsabilità contrattuale
responsabilità contrattuale
(è il caso degli
(è il caso degli
infermieri libero-professionisti che hanno stipulato
infermieri libero-professionisti che hanno stipulato
un contratto con la persona) è definita dai termini
un contratto con la persona) è definita dai termini
del contratto stesso.
LA RESPONSABILITA CIVILE
LA RESPONSABILITA CIVILE
Considerando che l’attuale orientamento normativo è Considerando che l’attuale orientamento normativo è
costituito dalla congiunzione di: costituito dalla congiunzione di:
codice deontologico,codice deontologico, profilo professionaleprofilo professionale
e percorsi formativi di base e post – base, e percorsi formativi di base e post – base,
l’infermiere non può contare su un ambito di l’infermiere non può contare su un ambito di
responsabilità limitato al momento esecutivo perché responsabilità limitato al momento esecutivo perché
qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è
l’infermiere stesso che risponde direttamente di tutto il l’infermiere stesso che risponde direttamente di tutto il
processo assistenziale e di tutte le prestazioni che processo assistenziale e di tutte le prestazioni che
realizza, allora, a maggior ragione, decide e valuta realizza, allora, a maggior ragione, decide e valuta
rispetto al campo proprio di attività e alle esigenze della rispetto al campo proprio di attività e alle esigenze della
persona la progettazione dell’intervento assistenziale. persona la progettazione dell’intervento assistenziale.
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
La
La
responsabilità disciplinare
responsabilità disciplinare
si riferisce agli
si riferisce agli
obblighi contrattuali e di comportamento ai quali i
obblighi contrattuali e di comportamento ai quali i
professionisti si devono attenere.
professionisti si devono attenere.
La responsabilità disciplinare è personale e non è
La responsabilità disciplinare è personale e non è
trasferibile a terzi.
trasferibile a terzi.
Gli elementi comportamentali che fanno scaturire le
Gli elementi comportamentali che fanno scaturire le
sanzioni per i
sanzioni per i
dipendenti pubblici
dipendenti pubblici
si trovano nel
si trovano nel
decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 31
decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 31
marzo 1994 “
marzo 1994 “
Codice di comportamento dei dipendenti
Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
delle pubbliche amministrazioni
” e sono stati recepiti
” e sono stati recepiti
nei contratti collettivi che disciplinano le sanzioni
nei contratti collettivi che disciplinano le sanzioni
rispetto alle infrazioni commesse. Se l’infrazione è di
rispetto alle infrazioni commesse. Se l’infrazione è di
una certa gravità, oltre ad originare una
una certa gravità, oltre ad originare una
responsabilità disciplinare, origina anche una
responsabilità disciplinare, origina anche una
responsabilità penale e civile.
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
Alcune indicazioni comportamentali principali:
Alcune indicazioni comportamentali principali:
contribuire alla gestione della cosa pubblica con
contribuire alla gestione della cosa pubblica con
impegno e responsabilità,
impegno e responsabilità,
perseguire l’efficienza dei servizi istituzionali,
perseguire l’efficienza dei servizi istituzionali,
collaborare con diligenza,
collaborare con diligenza,
rispettare il segreto d’ufficio,
rispettare il segreto d’ufficio,
rispettare l’orario di lavoro,
rispettare l’orario di lavoro,
mantenere una condotta uniformata a principi di
mantenere una condotta uniformata a principi di
correttezza,
correttezza,
non attendere a occupazioni non attinenti al
non attendere a occupazioni non attinenti al
servizio,
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
continua:
continua:
eseguire le disposizioni inerenti
eseguire le disposizioni inerenti
all’espletamento delle proprie funzioni,
all’espletamento delle proprie funzioni,
vigilare sul corretto espletamento dell’attività
vigilare sul corretto espletamento dell’attività
del personale sott’ordinate,
del personale sott’ordinate,
avere cura dei beni strumentali affidati,
avere cura dei beni strumentali affidati,
non valersi di quanto è proprietà dell’azienda,
non valersi di quanto è proprietà dell’azienda,
non chiedere ne accettare compensi o regali,
non chiedere ne accettare compensi o regali,
comunicare all’azienda la propria residenza,
comunicare all’azienda la propria residenza,
in caso di malattia dare tempestivo avviso
in caso di malattia dare tempestivo avviso
all’ufficio di competenza.
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
Le norme comportamentali che la Federazione nazionale ha Le norme comportamentali che la Federazione nazionale ha
emanato sono: emanato sono:
1° il codice deontologico rivisto nel maggio 1999;1° il codice deontologico rivisto nel maggio 1999;
2° “2° “Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo della professione infermieristica
della professione infermieristica”, specifico per l’esercizio ”, specifico per l’esercizio libero professionale.
libero professionale.
Entrambe contribuiscono a definire obblighi comportamentali Entrambe contribuiscono a definire obblighi comportamentali per l’infermiere nel rispetto dei diritti dei cittadini; se il
per l’infermiere nel rispetto dei diritti dei cittadini; se il Collegio vuole assumere la valenza di “garante” della qualità Collegio vuole assumere la valenza di “garante” della qualità
delle prestazioni infermieristiche erogate, deve fare in delle prestazioni infermieristiche erogate, deve fare in
modo che la cosiddetta “magistratura interna”, cioè il potere modo che la cosiddetta “magistratura interna”, cioè il potere
disciplinare, venga esercitato a salvaguardia del cittadino, disciplinare, venga esercitato a salvaguardia del cittadino,
evitando di fare appello ad una negativa solidarietà evitando di fare appello ad una negativa solidarietà professionale dei colleghi per sfuggire alle sanzioni. professionale dei colleghi per sfuggire alle sanzioni.
Pubblico ufficiale
Pubblico ufficiale
Art. 357
Art. 357
Nozione del pubblico ufficiale
Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della
dalla formazione e dalla manifestazione della
volonta' della pubblica amministrazione o dal suo
volonta' della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di
svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o
poteri autoritativi o
certificativi
Incaricato di pubblico servizio
Incaricato di pubblico servizio
Gli infermieri dipendenti pubblici o privati, erano
Gli infermieri dipendenti pubblici o privati, erano
considerati nel contesto normativo precedente
considerati nel contesto normativo precedente
incaricati di pubblico servizio secondo definizione
incaricati di pubblico servizio secondo definizione
contenuta nell’art. 358 del codice penale, modificato
contenuta nell’art. 358 del codice penale, modificato
dalle leggi 86/90 e 181/92:
dalle leggi 86/90 e 181/92:
“
“
Agli effetti della legge penale sono incaricati di un
Agli effetti della legge penale sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio
deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con
mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e dalla prestazione di opera meramente
ordine e dalla prestazione di opera meramente
materiale.”
materiale.”
Incaricato di pubblico servizio
Incaricato di pubblico servizio
Tale indicazione, pero sta subendo modifiche.
Tale indicazione, pero sta subendo modifiche.
Attualmente vi è un orientamento
Attualmente vi è un orientamento
giurisprudenziale che sostiene la plausibilità del
giurisprudenziale che sostiene la plausibilità del
potere certificativo degli infermieri (es.
potere certificativo degli infermieri (es.
certificare i bisogni di assistenza infermieristica),
certificare i bisogni di assistenza infermieristica),
rispetto alla documentazione infermieristica, e
rispetto alla documentazione infermieristica, e
quindi anch’essi potrebbero essere considerati
quindi anch’essi potrebbero essere considerati
“pubblici ufficiali”. Dall’analisi di questo articolo,
“pubblici ufficiali”. Dall’analisi di questo articolo,
si evincono alcuni elementi chiarificatori per
si evincono alcuni elementi chiarificatori per
l’esercizio professionale infermieristico:
Incaricato di pubblico servizio
Incaricato di pubblico servizio
la dizione di pubblico ufficiale, prevedendo un potere la dizione di pubblico ufficiale, prevedendo un potere
certificativo o autoritativo, spetta alla funzione medica e
certificativo o autoritativo, spetta alla funzione medica e
potrebbe spettare anche alla funzione infermieristica;
potrebbe spettare anche alla funzione infermieristica;
il personale subordinato, quali gli OTA, OSS, ausiliari, non il personale subordinato, quali gli OTA, OSS, ausiliari, non
rientra, per la dottrina giuridica, tra gli incaricati di pubblico
rientra, per la dottrina giuridica, tra gli incaricati di pubblico
servizio perché vincolati all’ultimo comma dell’art. 358.
servizio perché vincolati all’ultimo comma dell’art. 358.
è plausibile sostenere che la documentazione infermieristica è plausibile sostenere che la documentazione infermieristica
assume valore legale in funzione della qualifica di pubblico
assume valore legale in funzione della qualifica di pubblico
ufficiale rivestita dal personale infermieristici: essa, infatti
ufficiale rivestita dal personale infermieristici: essa, infatti
contiene tutto ciò che è inerente all’attività svolta ed è
contiene tutto ciò che è inerente all’attività svolta ed è
considerata dalla dottrina giuridica come atto pubblico di fede
considerata dalla dottrina giuridica come atto pubblico di fede
privilegiata e pertanto elemento obbligatorio per la
privilegiata e pertanto elemento obbligatorio per la
ricostruzione dei fatti in un processo civile.
Incaricato di pubblico servizio
Incaricato di pubblico servizio
La documentazione medica come atto pubblico (cartella medica) La documentazione medica come atto pubblico (cartella medica) e la documentazione infermieristica come atto pubblico (cartella
e la documentazione infermieristica come atto pubblico (cartella
infermieristica) integrano quel documento definito
infermieristica) integrano quel documento definito cartella cartella clinica
clinica che, come tale non identifica solo la documentazione che, come tale non identifica solo la documentazione medica, ma è il documento di valore legale che contiene tutta
medica, ma è il documento di valore legale che contiene tutta
l’evoluzione della situazione clinica di una persona, dal ricovero
l’evoluzione della situazione clinica di una persona, dal ricovero
alla dimissione.
alla dimissione.
E’ opportuno sottolineare che i reati in cui si incorre nella E’ opportuno sottolineare che i reati in cui si incorre nella compilazione sono identici per i due documenti (medici e
compilazione sono identici per i due documenti (medici e
infermieristici) e, ancora, che nel processo penale tutta la
infermieristici) e, ancora, che nel processo penale tutta la
documentazione sanitaria e clinica che riguarda la persona
documentazione sanitaria e clinica che riguarda la persona
viene sequestrata, riconoscendole implicitamente lo stesso
viene sequestrata, riconoscendole implicitamente lo stesso
valore.
Le denunce per responsabilità
Le denunce per responsabilità
professionale
professionale
In Italia le denunce per RP sono in
In Italia le denunce per RP sono in
netto
netto
aumento
aumento
, non per la scarsa qualità delle
, non per la scarsa qualità delle
cure erogate, ma per altre cause a cui
cure erogate, ma per altre cause a cui
faremo cenno più avanti.
faremo cenno più avanti.
Tale fenomeno è più diffuso nei paesi
Tale fenomeno è più diffuso nei paesi
dove la qualità delle cure è elevata.
Cause di denunce per RP (1)
Cause di denunce per RP (1)
Tra le possibili cause di
Tra le possibili cause di
denunce per RP ne denunce per RP ne elenchiamo alcune: elenchiamo alcune: Aumento Aumento dell’istruzione dell’istruzione e e scomparsa del scomparsa del “metus reverentialis” “metus reverentialis” (timore reverenziale) (timore reverenziale) che un tempo che un tempo caratterizzava i caratterizzava i
rapporti fra pazienti
rapporti fra pazienti
(oggi clienti) e (oggi clienti) e professionisti della professionisti della sanità; sanità;
Cause di denunce per RP (2)
Cause di denunce per RP (2)
la maggior
la maggior
consapevolezza
consapevolezza
dei propri diritti
dei propri diritti
da
parte
degli
da
parte
degli
utenti;
utenti;
la sensibilizzazione
la sensibilizzazione
compiuta
dalle
compiuta
dalle
Associazioni
di
Associazioni
di
difesa dei diritti
difesa dei diritti
del malato
del malato
;
;
Cause di denunce per RP (3)
Cause di denunce per RP (3)
La consapevolezza
La consapevolezza
dell’
dell’
evoluzione
evoluzione
dei mezzi tecnici
dei mezzi tecnici
sia diagnostici sia
sia diagnostici sia
terapeutici;
Cause di denunce per RP (4)
Cause di denunce per RP (4)
Cause di denunce per
Cause di denunce per
RP (4)
Responsabilità d’equipe
Responsabilità d’equipe
Gruppo di persone che collaborano in
Gruppo di persone che collaborano in
una attività comune
Responsabilità d’equipe
Responsabilità d’equipe
L'attività sanitaria svolta nella forma d'equipe ha
L'attività sanitaria svolta nella forma d'equipe ha
oggi in ruolo determinante, vista la crescente
oggi in ruolo determinante, vista la crescente
specializzazione delle singole branche della
specializzazione delle singole branche della
medicina e la costante necessità di interventi di
medicina e la costante necessità di interventi di
più specialisti in regime di collaborazione.
più specialisti in regime di collaborazione.
Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che
Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che
misura il singolo sanitario possa rispondere di
misura il singolo sanitario possa rispondere di
comportamenti colposi riferibili ad altri
comportamenti colposi riferibili ad altri
componenti dell'equipe e fino a che punto si
componenti dell'equipe e fino a che punto si
estende il dovere dello stesso di agire con
estende il dovere dello stesso di agire con
prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi
prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi
ad operare unitamente ad altre persone.
Responsabilità d’equipe
Responsabilità d’equipe
“
“
In materia di colpa professionale di 'équipe', ogni
In materia di colpa professionale di 'équipe', ogni
sanitario è responsabile non solo del rispetto
sanitario è responsabile non solo del rispetto
delle regole di diligenza e perizia connesse alle
delle regole di diligenza e perizia connesse alle
specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve
specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve
anche conoscere e valutare le attività degli altri
anche conoscere e valutare le attività degli altri
componenti dell' "équipe" in modo da porre
componenti dell' "équipe" in modo da porre
rimedio ad eventuali errori posti in essere da
rimedio ad eventuali errori posti in essere da
altri, purché siano evidenti per un professionista
altri, purché siano evidenti per un professionista
medio, giacché le varie operazioni effettuate
medio, giacché le varie operazioni effettuate
convergono verso un unico risultato finale".
convergono verso un unico risultato finale".
Corte di Cassazione Penale (Sent. n.
Corte di Cassazione Penale (Sent. n.
33619/2006)
Responsabilità d’equipe
Responsabilità d’equipe
L’attività in equipe è perciò da inquadrare
L’attività in equipe è perciò da inquadrare
nell’ambito del concorso di attività
nell’ambito del concorso di attività
giuridicamente autorizzate di più soggetti con
giuridicamente autorizzate di più soggetti con
obblighi divisi di diligenza.
obblighi divisi di diligenza.