Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Specie tipiche di obbligazioni
OBBLIGAZIONI SOLIDALI (artt. 1292-1313
c.c.)
Solidarietà passiva: vincolo che lega più debitori
all'esecuzione di una medesima prestazione dove
ciascuno di essi può essere "costretto" all'adempimento
dell'intera prestazione.
L'adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).
Il creditore può pretendere l'adempimento da uno qualsiasi
dei coobbligati in solido, anche se l'obbligazione è stata
assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI (artt. 1292-1313 c.c.)
Solidarietà attiva: si ha quando ciascuno dei creditori
può pretendere l'esecuzione dell’intera prestazione dal
debitore.
L’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore
verso gli altri creditori (art. 1292c.c.).
La solidarietà attiva non si presume (arg. ex art. 1294
c.c.).
Il debitore può indifferentemente adempiere nei confronti di
uno qualsiasi dei creditori, salvo che non sia stato
prevenuto da uno solo di essi con domanda giudiziale (art.
1296 c.c.).
OBBLIGAZIONI SOLIDALI
● La solidarietà passiva si presume.
● Presupposti sono l’unicità della fonte e del titolo, nonché identità e unicità
di prestazione, ma sia la legge sia la volontà delle parti possono escluderla.
● La solidarietà passiva è esclusa dalla previsione legale o convenzionale del beneficium excussionis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente
escutere il patrimonio di uno dei coobbligati.
Ø Nei rapporti esterni gli effetti favorevoli si estendono agli altri debitori, quelli sfavorevoli hanno un ambito limitato al rapporto tra creditore ed il singolo debitore.
Ø Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi (art. 1298 c.c.). Il debitore che ha eseguito l'intera prestazione ha azione di regresso verso gli altri (art. 1299 c.c.).
La solidarietà sembra esclusa anche con il c.d. beneficium ordinis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente chiedere l'adempimento ad uno dei coobbligati.
OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI
Indivisibili
Si definiscono indivisibili le obbligazioni nelle quali la cosa o il fatto oggetto della prestazione, in considerazione della loro utilità oggettiva e della funzione economico-sociale o nella considerazione delle parti, è insuscettibile di divisione (art. 1316 c.c.).
Si applica la disciplina prevista per le obbligazioni solidali in quanto compatibile (art. 1317 c.c.). L'indivisibilità, a differenza della solidarietà, opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore.
Presuppone una pluralità di creditori o di debitori (art. 1314 c.c.). Se l'obbligazione è divisibile (vedi supra) e non vi è solidarietà, pretesa creditoria e obbligo debitorio si ripartiscono tra i vari soggetti.