• Non ci sono risultati.

Le fondazioni lirico – sinfoniche: analisi economico – finanziaria dei bilanci di alcuni teatri d’opera

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Le fondazioni lirico – sinfoniche: analisi economico – finanziaria dei bilanci di alcuni teatri d’opera"

Copied!
148
0
0

Testo completo

(1)

Corso di Laurea magistrale

Economia e Gestione delle Arti e delle Attività

Culturali (EGArt)

Tesi di Laurea

Le fondazioni lirico – sinfoniche:

analisi economico – finanziaria

dei bilanci di alcuni teatri d’opera

Relatore

Ch. Prof. Pieremilio Ferrarese

Correlatore

Ch. Prof. Federico Pupo

Laureanda

Sara Nichele Matricola 842364

Anno Accademico

(2)
(3)

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura di questo elaborato con materiali, suggerimenti e osservazioni, in particolare il Prof. Pieremilio Ferrarese, relatore e il Prof. Federico Pupo, correlatore, per essere stati guida e supporto.

(4)

Indice

Introduzione 6

Prima parte: Governance e management delle Fondazioni lirico – sinfoniche

Capitolo I

Da enti autonomi a fondazioni private

1.1 Excursus storico 7

1.2 Fondazione di diritto privato ma di interesse pubblico 14 1.3 Nuove norme in materia di personale dipendente 16

1.4 Decreto Valore Cultura 19

Capitolo II

Gli strumenti contabili

2.1 Sistemi di misurazione 24

2.2 Dati di performance economica 40

Capitolo III

Piano di risanamento

3.1 Normativa 48

3.2 Dinamica generale del patrimonio netto 49

3.3 Esposizione debitoria 51

3.4 Gestione caratteristica 52

Seconda Parte: Analisi delle performance di alcune Fondazioni Liriche

Capitolo IV

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

4.1 Storia 55

4.2 Struttura organizzativa 57

(5)

4.3 Dati di performance 58 4.3.1 I dati artistici: indicatori di performance 59

4.3.2 I dati patrimoniali 61

4.3.3 I dati economici e indicatori di autosufficienza economica 63

4.3.4 I dati finanziari 69

4.3.5 Il personale (dipendente e scritturato) 71

4.3.6 I dati di sintesi: i dati più rilevanti 72

Capitolo V

Fondazione Teatro Regio di Torino

5.1 Storia 74

5.2 Struttura organizzativa 75

5.2.1 Strategia 76

5.3 Dati di performance 77

5.3.1 I dati artistici: indicatori di performance 77

5.3.2 I dati patrimoniali 79

5.3.3 I dati economici e indicatori di autosufficienza economica 82

5.3.4 I dati finanziari 88

5.3.5 Il personale (dipendente e scritturato) 89

5.3.6 I dati di sintesi: i dati più rilevanti 90

Capitolo VI

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

6.1 Storia 92

6.2 Struttura organizzativa 92

6.2.1 Piano di risanamento 93

6.2.2 Strategia 95

6.3 Dati di performance 96

6.3.1 I dati artistici: indicatori di performance 96

6.3.2 I dati patrimoniali 98

6.3.3 I dati economici e indicatori di autosufficienza economica 100

6.3.4 I dati finanziari 106

(6)

6.3.6 I dati di sintesi: i dati più rilevanti 109

Capitolo VII

Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli

7.1 Storia 111

7.2 Struttura organizzativa 113

7.2.1 Piano di risanamento 113

7.2.2 Strategia 116

7.3 Dati di performance 117

7.3.1 I dati artistici: indicatori di performance 117

7.3.2 I dati patrimoniali 120

7.3.3 I dati economici e indicatori di autosufficienza economica 126

7.3.4 I dati finanziari 134

7.3.5 Il personale (dipendente e scritturato) 137

7.3.6 I dati di sintesi: i dati più rilevanti 139

Conclusioni 141

(7)

6

Introduzione

Il seguente elaborato stila alcune semplici considerazioni relative alla gestione delle Fondazioni lirico – sinfoniche italiane in termini di imprenditorialità, economicità e vincolo di bilancio.

La prima parte si sofferma sulla governance e il management che, dal 1996 ad oggi, interessano i teatri d’opera italiani riconosciuti di “rilevante interesse generale1” con la

Legge 800/1967; dalle decisioni del legislatore all’implementazione ostacolata da

difficoltà e criticità di questa particolare forma di organizzazione, ai vari piani di risanamento che in tempi più recenti si sono succeduti e alle nuove norme in materia di personale dipendente.

Per una maggiore autonomia, gli enti lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto

privato con D.Lgs. 367/1996 introducendo così il finanziamento economico privato a

sostegno di quello pubblico (Fondo Unico per lo Spettacolo). Con il nuovo assetto organizzativo, rimane intrinseco il valore pubblicistico dell’istituto che trova conferma nella forte dipendenza dai contributi pubblici e nella nuova formula di assunzione del personale dipendente attraverso procedure di selezione pubbliche.

Nella seconda parte sono analizzate le performance artistiche ed economiche di alcune Fondazioni accomunate da simili produzioni, aventi circa medesima capienza e con sede in Regioni a Statuto Ordinario, tra cui: Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Teatro Regio di Torino e Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli; condividono caratteri comuni, ma con storia e collocazione geografica diverse.

Dai dati patrimoniali, economici e finanziari ricavati dai bilanci consuntivi degli esercizi 2016, 2017 e 2018, emergono i punti di forza, le difficoltà e la strategia perseguita delle fondazioni in oggetto.

Attraverso schemi riassuntivi e brevi commenti si propone una semplice analisi sulla gestione economico – finanziaria di alcune fondazioni lirico - sinfoniche italiane.

(8)

7

Prima parte

Governance e management delle Fondazioni lirico - sinfoniche Capitolo I

Da enti autonomi a fondazioni private 1.1 Excursus storico

I Teatri d’opera e le istituzioni concertistiche considerati di rilevante interesse con la legge n. 800 del 14 agosto 1867 (Legge Corona) volti “a favorire la formazione musicale,

culturale e sociale della collettività nazionale” (art.1) subiscono un processo di

rinnovamento con il Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 3672: da Enti Autonomi Lirici di diritto pubblico a Fondazioni di diritto privato. Cambia la natura giuridica ma le finalità rimangono inalterate.

Nel D.Lgs. 367/96 all’art. 3 sono enunciate le finalità delle Fondazioni “che perseguono,

senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività. … secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio”.

Con la legge di riforma le Fondazioni lirico sinfoniche hanno dunque autonomia statutaria e consentono la partecipazione dei fondatori privati, oltre che di quelli pubblici, limitandone il sostegno al patrimonio per un massimo del 40% dello stesso per almeno i primi tre anni successivi alla trasformazione in fondazione.

Oltre alla mission, nello statuto sono indicati anche gli organi di governo3: il Presidente, il

Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente e il Collegio dei Revisori.

1- il Presidente è il Sindaco del Comune dove ha sede il Teatro, convoca e presiede il Cda ed è il legale rappresentante della Fondazione;

2- il Cda (ora Consiglio di indirizzo dopo il Decreto “Valore Cultura”) composto da sette membri esperti del settore, approva il bilancio preventivo e consuntivo, le modifiche statutarie, le programmazioni, nomina e revoca il sovrintendente;

2 La norma è attiva dal 1998 e, sempre dallo stesso anno, da avvio alla trasformazione della natura giuridica

degli enti lirici.

3 Prima del 1996 il Direttore artistico era un organo di governo, con il D.Lgs. 367/96 non più. E’ nominato

(9)

8

3- il Sovrintendente, figura chiave tra il Cda e la macchina operativa del Teatro, “è

scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti simili”4 definisce le attività

insieme al Direttore Artistico e i relativi bilanci d’esercizio, dirige e coordina l’Istituzione;

4- il Collegio dei Revisori composto da tre membri e un supplente nominati con decreto dal Ministro del Tesoro “esercita il controllo sull’amministrazione della

Fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all’autorità di governo competente in materia di spettacolo ed al Ministro del Tesoro”5.

Questa configurazione riconosce l’autonomia degli organi di governo nell’affrontare specifiche azioni evitando così l’influenza del settore politico nello svolgimento delle attività artistiche e culturali (art.10 D.Lgs. 367/96).

Il cambiamento istituzionale prevede anche l’adozione della contabilità economico patrimoniale e criteri di imprenditorialità ed economicità con rispetto del vincolo di bilancio. Come indicato nell’art. 16, che prevede la tenuta delle scritture contabili dell’art. 2214 del c.c., il Sovrintendente della Fondazione deve redigere il bilancio d’esercizio (artt.2423 c.c. e seguenti) che sarà successivamente approvato dal Cda; se per due anni consecutivi il conto economico chiude con una perdita superiore al 30% del patrimonio si procede all’amministrazione straordinaria dall’autorità di Governo.

Il controllo economico della gestione è puntualizzato anche nell’art. 6, 1c che prevede la messa a punto di “un piano economico – finanziario triennale dal quale risulti che la

gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico – finanziario”.

Prima del D.Lgs. 367/96 la gestione finanziaria e monetaria su cui si basava tutta l’organizzazione del teatro era assai limitata perché rappresentava solo i movimenti finanziari di competenza e di cassa tipici della contabilità pubblica, trascurando il valore della produzione e i relativi costi dell’attività caratteristica dell’ente. Con la gestione finanziaria si rilevano le entrate attraverso le varie fasi: l’accertamento (prima fase in cui sorge il diritto a riscuotere da parte dell’ente una determinata somma individuando ragione del debito e debitore), la riscossione (pagamento della somma) e il versamento (versamento effettivo in cassa); per le uscite si indicano: l’impegno (somma stabilita da

4 Art. 13, 2c, D.Lgs 367/96. 5 Art 14, 3c, D.Lgs. 367/96.

(10)

9

spendere in un determinato capitolo), la liquidazione (somma esatta che deve pagare il creditore) e il pagamento (versamento della somma) ottenendo alla fine il rendiconto

finanziario di competenza. La gestione monetaria raggruppa le operazioni di incasso (delle

entrate) e il pagamento (delle spese) dei flussi monetari di competenza, formulando così il bilancio monetario di cassa. Il rendiconto finanziario e il bilancio monetario si dimostrano strumenti di sintesi delle operazioni effettuate o da effettuare senza però definire un’accurata analisi economica (e cioè causale) dei movimenti. Per una rigorosa e attenta analisi economica della produzione (valore e costo) data dal conto economico e successivamente dallo stato patrimoniale si dimostra necessaria l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 367/96 che stabilisce l’uso delle scritture contabili previste per le imprese commerciali secondo gli artt. 2214 e ss. del codice civile e la redazione del bilancio d’esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa (artt. 2423 e ss. del codice civile) e relazione sulla gestione.

Con l’adozione della contabilità economico – patrimoniale basata su schemi civilistici trova spazio anche la contabilità analitica che permette l’applicazione di un sistema di controllo della gestione nel rispetto dell’economicità (efficacia ed efficienza) e del vincolo di bilancio. Secondo il metodo della partita doppia si rilevano “in conto” i valori di un determinato oggetto (attività) sotto l’aspetto finanziario dei debiti e dei crediti e delle variazioni di liquidità, e sotto l’aspetto economico dei costi e ricavi. Il susseguirsi di queste operazioni dà origine a schemi di sintesi che compongono il modello di bilancio: conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario per la rilevazione “quantitativo-monetaria”, nota integrativa e relazione sulla gestione sono invece documenti “quali-quantitativi”. Insieme formano il sistema informativo di bilancio: “fotografia” della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’istituto in un determinato periodo (di competenza) per un’equilibrata gestione interna ed esterna.

I sistemi di misurazione introdotti permettono l’identificazione in forma numerica degli obiettivi perseguiti (a consuntivo) e che si intendono perseguire (a preventivo) innescando processi di valutazione (scostamenti) ed eventuali azioni correttive.

(11)

10

Il D.Lgs. 367/96 con la trasformazione in Fondazione riconosce nuovi portatori d’interesse, i soggetti privati che “sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio

iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione”6 insieme ai soggetti pubblici.

All’art. 10, 3c “Lo statuto deve prevedere altresì le modalità' di partecipazione dei fondatori

privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione”. Le motivazioni che spingono il privato ad investire

sul teatro sono filantropiche, ma sono previste anche forme di defiscalizzazione come la detrazione dell’imposta per le persone fisiche e la deduzione dal reddito per le imprese. L’investimento si dimostra come un costo opportunità grazie al ritorno d’immagine e morale per il soggetto (o impresa) che lo effettua. La possibilità di partecipazione in Cda e le agevolazioni tributarie attraggono il privato che insieme ai contributi pubblici garantiscono il ruolo sociale e collettivo dei teatri nel perseguimento delle finalità istituzionali. Attrattività, visibilità e riconoscimento sono le aspettative di chi conferisce in questo settore che richiede attenta gestione con massimo successo e minimizzando sprechi. Pubblico, critica e consenso rappresentano il “ritorno dell’investimento”.

Nonostante la trasformazione giuridica dei teatri lirici l’autofinanziamento dell’istituto è impossibile da raggiungere visti i costi di produzione troppo alti e proprio per questo rimane garantito il finanziamento dello Stato con nuove modalità. Attraverso il FUS7

(Fondo unico per lo spettacolo) i contributi destinati alle fondazioni liriche sono ripartiti in base ai seguenti criteri:

- ai contributi passati,

6 Art. 6, D.Lgs. 367/96.

7 Istituito il 30 aprile 1985 con la legge n. 163 per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,

organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

(12)

11

- al costo del personale funzionale,

- alla valutazione oggettiva delle attività e dei progetti con programmazione triennale,

- alla capacità di coinvolgimento dei privati nella partecipazione al patrimonio e finanziamento della gestione.

Rispetto al passato in cui la ripartizione era basata per un 98,5% sui costi di gestione (costi fissi del personale) e solo per 1,5% alla quantità e qualità dell’attività artistica; dopo il D.lgs 367/96 l’operosità artistica assume rilevanza e successivamente con il D.M del 10

giugno 1999, n. 239 i criteri di ripartizione del FUS e le relative percentuali destinati alle

fondazioni liriche (successivi approfondimenti nel paragrafo 1.4) sono:

- “determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura

dei contributi ricevuti in passato” è pari al 60%;

- “determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle

caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima” con quota del 20% suddivisa tra volume della produzione8 (10%) e

qualità9 della programmazione (10%);

8 Si veda art.3 comma 2 del DM 239/1999 “Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure:

Rappresentazione

Lirica, con impiego oltre 100 elementi Lirica, con impiego fino a 100 elementi Balletto con orchestra

Balletto con musica registrata Concerti sinfonicocorali Concerti sinfonici

Concerti da camera, con almeno 12 orchestrali

Punti 10 6,5 4 2 2,5 2 1

Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni”.

9 Si veda art.4 comma 3 del DM 239/1999 “La quota relativa alla valutazione degli aspetti qualitativi dell'attività triennale, è ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, e su parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a tale ultima attività'; il parere è espresso considerando anche quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale già definita ai sensi del comma 2”.

(13)

12

- “determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi

degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro” pari a 20%.

L’erogazione del contributo è prevista in due rate annuali, la prima pari all’80% della somma entro febbraio dell’anno di riferimento dopo la presentazione del relativo bilancio preventivo e il rimanente 20% entro ottobre sempre dello stesso anno.

Questi nuovi criteri adottati richiedono programmazione e definizione degli obiettivi da parte della Fondazione; con la “depubblicizzazione” del teatro trasformato in fondazione i contributi statali riescono comunque ad essere garantiti per il perseguimento dei fini istituzionali.

Grafico 1.1 – Andamento Fus 2010 – 201710

Con il Decreto Legge del 24 novembre 2000, n. 345 (convertito in legge il 26 gennaio 2001 n.6) si stabilisce la trasformazione degli enti autonomi lirici in fondazioni di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

10 Grafico n.4, pag. 18 della “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico sinfoniche – 2017” della Corte dei Conti.

(14)

13

Ad oggi le Fondazioni Liriche Italiane riconosciute sono: Lirico Sinfonica Petruzzelli e

Teatri di Bari, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro di San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona.

Figura 1 – Le Fondazioni lirico sinfoniche italiane11

11 Figura 2.1, pag. 57 di P.Ferrarese, Le condizioni di equilibrio delle aziende culturali – il settore del teatro d’opera – Libreria Editrice Cafoscarina, 2019.

(15)

14

1.2 Fondazione di diritto privato ma di interesse pubblico

Con l’implementazione delle norme finora citate si diffondono i termini “aziendalizzazione” e “privatizzazione” dei teatri d’opera. Con la trasformazione manageriale che ha portato all’insediamento di un consiglio di amministrazione dotato di autonomia decisionale, l’adozione di una contabilità economico patrimoniale e gli schemi di bilancio civilistici rendendo più trasparenti i risultati e gli investimenti soprattutto per gli interlocutori esterni (anche privati), le fondazioni hanno introdotto i valori dell’economicità.

Pioniere di questa nuova forma gestionale è stato il Teatro La Scala di Milano che necessitava di una nuova strada per la ricerca e la raccolta di fondi; la nuova personalità giuridica ha permesso così la partecipazione dei privati. “La Fondazione per il Teatro alla

Scala”, voluta dal Sindaco di Milano (Presidente), dal Sovrintendente e da alcuni

imprenditori milanesi, ha avviato la fase di riforma come accadeva già da tempo in diversi stati in cui l’intervento pubblico è affiancato da quello privato.

L’innovazione portata dal D.Lgs. 367/96 prevede nuove modalità e strategie nel funzionamento del sistema lirico presentandosi difficili nell’essere applicate, ma risultano necessarie per lo sviluppo della cultura musicale italiana.

Considerare la fondazione lirica come un’azienda applicando valori di efficienza ed efficacia nel rispetto del vincolo di bilancio preoccupa molti esperti del settore culturale che vedono la tendenza della governance a lavorare di più sull’aspetto economico piuttosto che artistico, e optare per il repertorio anziché per l’innovazione.

Questo cambiamento ha dato invece la possibilità di reperire fondi con l’ingresso di nuovi attori sociali creando relazioni e ottenendo migliori risultati perseguendo lo scopo primo dell’istituto, ovvero “la diffusione dell’arte musicale … e l’educazione musicale della

collettività”12.

Il settore teatrale si trova comunemente in una situazione di squilibrio economico13 visti

gli elevati costi di produzione e l’impossibilità di coprirli con i soli ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, e necessita dunque di finanziamenti pubblici (Stato, Regioni, Enti Territoriali) che garantiscono continuità all’istituto. In tempi più recenti, le

12 Art. 3, D.Lgs. 367/96.

13 P. Ferrarese, Le condizioni di equilibrio delle aziende culturali – il settore del teatro d’opera, Libreria

(16)

15

fondazioni liriche attraverso l’aumento di produttività e mantenendo stabili i costi fissi (soprattutto del personale interno) dimostrano maggiore capacità di autosufficienza economica realizzando spettacoli di repertorio e coproduzioni che trovano il consenso del pubblico e che aumentano parallelamente anche gli incassi di botteghino.

L'attività di fundraising in senso lato, che comprende sponsorizzazioni e liberalità, integrata da un'intensa attività di promozione delle attività accessorie e patrimoniali, mirano a coinvolgere i privati nel sostegno della fondazione, a cui si affiancano, necessariamente, i fondi pubblici.

La visione di “imprenditorialità”, arricchita da competizione, innovazione, creatività, permette all’organizzazione di conseguire dei risultati (efficacia) grazie all’uso corretto delle risorse (efficienza) che con il rispetto del vincolo di bilancio favoriscono la vita dell’azienda teatrale (dimensione economica dell’istituto). Rispettare il vincolo di bilancio è una regola sostenuta dai valori di economicità e imprenditorialità e, in caso di inottemperanza, si procede all’amministrazione coatta.

L’ottica aziendalistica consente:

- il miglioramento delle strategie gestionali (economiche), ma anche artistiche (cartellone),

- l’attuazione di attività di monitoraggio del sistema (domanda – offerta), - il miglioramento del posizionamento dell’istituto sul mercato (concorrenza), - di rinforzare l’immagine del teatro (marketing).

Se non seguita si rischia una gestione che punta ad un’eccessiva innovazione (nuove commissioni) ma apprezzata solo da pochi (critica) e non compresa dal pubblico impiegando molte risorse, con costi elevati, che impediscono di raggiungere l’autosufficienza economica. Allo stesso tempo anche una strategia che punta al perseguimento dell’aumento di produttività (repertorio) e dell’incremento degli incassi di biglietteria è pericolosa perché può penalizzare la qualità dell’offerta artistica.

Bilanciando l'aspetto artistico con quello economico l'istituzione tenderà ad essere maggiormente autosufficiente e, applicando nuove modalità di gestione, garantirà maggiore trasparenza e un efficace controllo da parte del soggetto pubblico.

L’allineamento richiesto dal D.Lgs. 367/96 è stato difficoltoso vista la variegata situazione che ogni ente lirico presentava, ma inevitabile per lo sviluppo. Incontrare il privato, incoraggiare la sua partecipazione e instaurare un rapporto continuativo è stata, a mio

(17)

16

parere, la sfida più grande che ogni organismo ha affrontato ma che oggi permette al sistema teatrale di distinguersi.

1.3 Nuove norme in materia di personale dipendente

Visto il deficit strutturale che le fondazioni liriche presentano superato il decennio dalla loro trasformazione, il legislatore si trova costretto ad arginare la situazione con il Decreto

Legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito in Legge 29 giugno 2010, n.100 in cui viene rivisitato

l’assetto delle fondazioni e stabilite nuove norme in materia di personale per mantenere e rispettare i principi di economicità e imprenditorialità.

Con il principio della razionalizzazione, ovvero minimizzazione dei costi e massimizzazione dei ricavi, sono state apportate alcune modificazioni sul tema del personale; il Cda e il sovrintendente della fondazione, figura manageriale, che hanno la totale responsabilità del vincolo e dell’equilibrio di bilancio, sono sottoposti alla vigilanza e al controllo del proprio operato da un collegio di revisori composto da tre membri, tra cui un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un magistrato della Corte dei Conti.

Nel perseguimento della sostenibilità finanziaria14, al personale operativo dipendente

sono garantiti i trattamenti economici aggiuntivi solo in caso di raggiungimento del pareggio economico della fondazione e rimangono bloccate le rimunerazioni accessorie e premiali fino al 2012 se l’esercizio risulta in perdita. Sul fronte delle assunzioni invece, “è

fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo”15 fino al 31 dicembre 2011 (viene fatta eccezione solo per la copertura di ruoli primari e necessari all’attività operativa previo consenso da parte del Mibact); mentre dal 2012 le assunzioni possono essere effettuate solo a determinate condizioni.16

14 Art. 3, 4 c, Legge n. 100 del 29 giugno 2010 :“Al fine di di perseguire l’obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti”

15 Art. 3, 5 c, Legge n.100 del 29 giugno 2010.

16 Art. 3, 5 c, Legge n.100 del 29 giugno 2010: “A decorrere dall’anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell’anno precedente, fermo restando la compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

(18)

17

Per i teatri d’opera che dal 2007 al 2009 hanno raggiunto il pareggio di bilancio con un rapporto percentuale tra ricavi propri (dalle vendite e prestazioni) e contributi statali non inferiore al 40%, possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato17 nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma.

Questa linea, necessaria dal punto di vista economico visti gli elevati costi del personale dipendente che rappresentano circa il 60% dei costi totali, ha creato vantaggio per le fondazioni più virtuose e che godono di buona salute compromettendo già il lento sviluppo di numerose altre realtà che si vedono “costrette” a offrire produzioni poco innovative per mancanza di personale. Allo stesso tempo però tale scelta poteva essere stimolo per l’organizzazione valorizzando le proprie risorse interne, per esempio, nell’allestimento di produzioni proprie da presentare ad un pubblico meno esigente o alle scuole.

Con tale decreto anche le modalità di assunzione cambiano e come indicato al comma 8-bis: “Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività

e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica … può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali”.

Con la trasformazione della natura giuridica prevista nel ’96, i dipendenti degli enti lirici si sono visti privatizzare i contratti di lavoro conservandone la continuità e i trattamenti economici.

Il datore di lavoro ora è privato (fondazione) come previsto dall’art. 31 del D.lgs. 165/2001

“Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” ma, diversamente da tutti

conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell’organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico – sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”.

17 Art. 3, 5 bis c, Legge n.100 del 29 giugno 2010: “Le fondazioni lirico – sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l’ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell’ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori così detti “aggiunti”, nei limiti del 15 per cento dell’organico approvato”.

(19)

18

gli altri dipendenti della PA, il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (adattamento delle regole privatistiche per il pubblico impiego) è stato inapplicato perché la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro – da pubblico a privato - del D.Lgs. 367/96 è stata sostituita dalla procedura di selezione pubblica come riportato nell’art. 8 bis del Dl

64/2010.

Con il Dl 64/2010 - Decreto Bondi - un cambiamento di rotta quasi a far intendere una mancanza di fiducia da parte del legislatore nei confronti del management viste le difficili situazioni che presentavano alcune istituzioni anche a causa della riduzione dei contributi Fus (una sub – quota del contributo Fus si basa sui costi del personale dipendente): questo bisogno di controllo verso le assunzioni del personale delle fondazioni, ritenute probabilmente causa di deficit, rallenta e appesantisce il sistema interno dell’organizzazione.

A causa di questa norma, volta a incentivare l’economicità e l’imprenditorialità delle fondazioni, non dimentichiamo la risposta (di protesta) e l’adesione allo sciopero dei dipendenti dell’Opera di Roma, La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, il Carlo Felice di Genova, il Comunale di Bologna e La Scala di Milano per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, il blocco delle assunzioni e le riduzioni del Fus previste dal decreto Bondi.

Il Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, detto “Valore Cultura”, ha apportato nuove modifiche anche in termini di riduzione del personale per tutte quelle fondazioni liriche in difficile situazione economico finanziaria, (paragrafo successivo), e l’art. 24 della Legge 160/2016 “al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico finanziaria” ha previsto “misure di contenimento della spesa e risanamento”.

Misure stringenti, ma anche controproducenti per i teatri che non raggiungono l’equilibrio di bilancio e che vedono minacciata la propria attività artistica: all’art. 24, comma 3-quarter, lettera b) si annuncia che “le fondazioni che non raggiungano il

pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario“.

(20)

19

Bloccare l’attività artistica e la consequenziale riduzione dell’organico per i costi di struttura troppo alti lascia la speranza di recuperare, così facendo, le perdite economiche pregresse.

Probabilmente un’aspettativa ottimistica del legislatore che non considera però le finalità dei teatri d’opera formulate dalla “Legge Corona” del 1967 e confermate in tutte le normative successive.

L’ultima normativa (alla data di giugno 2020) è il Decreto Legge 28 giugno 2019, n. 59 (Legge 81/2019) che conferma la procedura selettiva pubblica per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto del limite di spesa corrispondente al costo del personale cessato nell’anno in corso – e nei due anni precedenti - in compatibilità con il bilancio dell’istituto. Per favorire, all’interno di una stessa fondazione, il personale dipendente a tempo determinato è stata introdotta e resa attiva fino al 2021 anche una

procedura selettiva riservata, volta alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo

indeterminato pari al 50% dei posti disponibili sempre della stessa fondazione.

L’attuale disciplina che riguarda le risorse umane pare essere migliorativa per la struttura organica delle fondazioni liriche, agevola le assunzioni sotto il diretto controllo dello Stato che è il principale finanziatore.

1.4 Decreto Valore Cultura

Con il Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” cosi detto decreto

“Valore Cultura” inizia un nuovo percorso per le fondazioni lirico sinfoniche italiane (trasformato in legge n. 112 il 7 ottobre 2013).

All’art. 11 “Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico – sinfoniche e il

rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza” vengono stabiliti i criteri per la

ripresa economico finanziaria di alcune fondazioni, per la loro governance e il loro management.

Per i teatri in regime di amministrazione straordinaria e che non hanno terminato la ricapitalizzazione sono stati stanziati 75 milioni di euro; un fondo che concede finanziamenti (per un massimo di 30 anni) alle istituzioni in difficoltà e che potranno accedere per il 2014:

(21)

20

- presentando un piano di risanamento entro 90 giorni al commissario straordinario garantendo l’equilibrio patrimoniale ed economico per i successivi tre esercizi; - riducendo fino al 50% dell’organico tecnico amministrativo in forza fino al

31/12/2012 con possibilità di trasferire il personale in esubero ad Ales spa*;18

- interrompendo i contratti integrativi;

un susseguirsi di azioni necessarie per conseguire dei risultati, monitorate dal commissario straordinario nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Anche la governance del teatro subisce modifiche apportando l’adeguamento dei propri statuti. Il Cda viene sostituito dal Consiglio di indirizzo “composto dal presidente e dai

membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato”19 il quale ha il compito e l’obbligo (con

responsabilità personale e diretta) di garantire il pareggio di bilancio; pena la perdita di status di fondazione di rilevante interesse nazionale e i relativi contributi Fus.

Il Sovrintendente “unico organo di gestione nominato dal Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo … può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo”20 mentre il Collegio dei revisori dei

conti formato da tre membri, uno dei quali presidente selezionato tra un magistrato della Corte dei Conti ed eletto dal suo Presidente, mentre gli altri due sono in rappresentanza del Mef e del Mibact.

Nell’ultima parte vengono enunciati i criteri di ripartizione del Fus sulla base della produzione (50%), sulla capacità di reperire risorse (25%) e sulla qualità artistica (25%). Questi parametri sono stati successivamente decretati anche dal DM 03.02.2014 “Criteri

generali e percentuali di ripartizione del Fus” definendone i punteggi per il finanziamento.

Rispetto al passato è stato abbandonato il criterio storico basato sulle erogazioni degli anni precedenti e sul costo del personale, premiando così le alzate di sipario, la qualità della programmazione artistica e l’autofinanziamento della fondazione.

18 Società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac). 19 Art. 11, 15 c., a) del Decreto Valore Cultura.

(22)

21

Il parametro legato alla produttività (50%) che inevitabilmente incide anche sui costi di produzione, viene così definito:

a) una sub-quota, nella misura del 50 per cento della quota, è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzata da ciascuna fondazione nell’anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, sulla base degli indicatori di rilevazione della produzione di cui all’art. 2.

Tabella 1.1 Punti attribuiti alla produzione, art. 2, comma 1, D.M. 03.02.2014

Qui sopra alcuni dei punteggi più rappresentativi a testimonianza che l’attribuzione dei punti avviene in base alla tipologia della rappresentazione e ai numeri del personale coinvolto senza considerare la qualità degli artisti. Il prestigio dell’artista (considerando che maggior fama, maggiore è il cachet) e il consenso del pubblico (presenze e incassi) non sono espressi. Il vero aspetto economico, e quindi dei costi di produzione, non sono tenuti in considerazione.

Per la lirica Punteggio

Oltre 150 elementi 12

Oltre 100 elementi 11

Fino a 100 elementi 7,5

Con un n. di prof. d’orchestra inferiore a 45 7,5 Opere liriche in forma semiscenica, oltre 100

elementi 5

Opere liriche in forma semiscenica, fino a 100

elementi 3,25

Per il balletto Punteggio

Con orchestra 4

Con orchestra e corpo di ballo della Fondazione 5

Con orchestra e tersicorei +45 6

Con orchestra, tersicorei +45, corpo di ballo

stabile della fondazione 7

Con musica registrata 1,5

Con musica registrata e corpo di ballo proprio 2

Per la concertistica Punteggio

Sinfonico corali 2,5

Sinfonici, meno di 40 elementi 2

Concerto con piu’ di 100 elementi 4

(23)

22

L’altro 25% della quota Fus ripartito in base al miglioramento dei risultati di gestione e la capacità di reperire risorse, letto come attitudine di autofinanziamento della fondazione attraverso entrate proprie. Un rapporto che si riassume tra il valore della produzione (ricavi di biglietteria, contributi privati e di enti territoriali, fundraising e attività accessorie) e i contributi statali che la fondazione stessa riceve. Percentuale maggiore identifica un miglior rapporto tra risorse proprie e contributi statali. Un nuovo indicatore che premia (e incoraggia) l’attività gestionale dei teatri.

Un ultimo 25% della quota Fus è determinato dalla qualità della programmazione artistica “su parere della Commissione consultiva competente, che determina un giudizio,

rendendo preventivamente pubblici i punti attribuiti in merito ai seguenti elementi”21:

Tabella 1.2 Punti attribuiti su elementi di valutazione qualitativa art. 3, comma 3, D.M. 03.02.2014 dal Decreto Direttoriale 30.09.2019 di riparto del Fus 2019

Descrizione Punteggio

a) validità, varietà del progetto e sua attitudine a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale;

50

b) inserimento nel programma di opere di compositori nazionali;

5 c) coordinamento della propria attività

con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, realizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori, condivisione di beni e servizi e realizzazione di allestimenti con propri laboratori scenografici o con quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;

20

d) incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, con particolare riguardo alla committenza di nuove opere di ogni linguaggio, allo spazio riservato alla musica contemporanea, alle giovani generazioni di artisti, alla riscoperta del repertorio storico italiano;

30

(24)

23

e) impiego di direttori, registi, artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;

15

f) previsione di incentivi per promuovere l’accesso da parte di studenti e lavoratori, nonché di offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un’ora prima di ogni rappresentazione, di quota minima di facilitazioni per famiglie prevedenti l’ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto da un minimo del 25% ad un massimo del 50%, per i giovani di età inferiore ai 26 anni, di facilitazioni per disabili, tra le quali almeno un biglietto

gratuito per l’eventuale

accompagnatore, di facilitazioni per ingressi alle manifestazioni dimostrative e alle prove generali;

15

g) adeguatezza del numero di prove programmate, realizzazione di attività collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;

15

TOTALE 150

Questi punteggi assumeranno carattere oggettivo, ma su un giudizio soggettivo dato dai componenti della commissione. Principio che rimane discutibile perché incontrollabile ed incerto e rischia di compensare i mancati raggiungimenti degli altri due criteri di ripartizione del Fus.

Con la crisi economica che ha pesantemente coinvolto anche le fondazioni liriche, la nuova ripartizione del Fus tende ad essere più meritoria ed articolata, atta a valorizzare il lavoro, la qualità artistica, la sostenibilità economica e il coinvolgimento del pubblico, svecchiando così uno “storico” e forse comodo sistema.

(25)

24

Capitolo II Gli strumenti contabili 2.1 Sistemi di misurazione

Il sistema di misurazione è un insieme di dati numerici, successivamente elaborati e oggetto di valutazione e monitoraggio sottoposti all’attenzione del management per eventuali azioni correttive e decisionali volte al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Un sistema di misurazione a consuntivo è il modello di bilancio di esercizio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa e Relazione sulla gestione come suggerito dalle norme civilistiche22 (applicate alle società

per capitali) che le fondazioni liriche sono tenute a rispettare dopo la trasformazione avvenuta con il D.Lgs. 367/96; i valori numerici annuali che derivano dalle azioni di gestione sono raccolti nei documenti sopra elencati e approvati dal Consiglio di indirizzo (entro marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento) e certificati da una società di revisione tenuta ad esprimere la conformità dei documenti e la regolarità in relazione alle norme e ai principi della contabilità.

Vediamo nel dettaglio i singoli documenti e ciò che ne deriva.

A – Lo Stato Patrimoniale

Nello stato patrimoniale viene illustrato il patrimonio disponibile suddiviso in quattro macro - aggregati per l’attivo (impieghi) e cinque per il passivo (fonti di copertura); le fonti di finanziamento dell’istituto: capitale, debiti, fondi e riserve, sono classificate con parametri finanziari rilevate in contropartita alle forme di investimento: beni immateriali e materiali (attività).

Per durare nel tempo, l’azienda deve rispettare l’equilibrio patrimoniale: “la capacità di

bilanciare opportunamente, in un determinato istante, la consistenza e la composizione delle fonti di finanziamento con la consistenza e la composizione degli impieghi”23; i

22 Art.2423 e seguenti del Codice Civile

23 P. Ferrarese, Le condizioni di equilibrio economico – finanziario delle aziende culturali – le fondazioni lirico – sinfoniche, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pag. 22.

(26)

25

fabbisogni finanziari che sorgono dalle attività (in cui l’azienda ha investito) vanno coperti con le giuste fonti finanziarie, ovvero con capitale proprio o capitale di terzi (debiti).

ATTIVO = PASSIVO + PATRIMONIO NETTO

Tabella 2.1 Lo schema di Stato patrimoniale civilistico24

ATTIVO PASSIVO

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti

ancora dovuti

A) PATRIMONIO NETTO: I – Capitale

II – Riserva da soprapprezzo delle

azioni

III, IV, V – Riserve di rivalutazione,

legale e statutarie

VI – Altre riserve

VII – Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII – Utili (perdite) portate a nuovo IX – Utili (perdite) d’esercizio

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

B) IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali:

1) costi d’impianto e di ampliamento 2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti

simile; 5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.

Totale immobilizzazioni materiali II – Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali/commerciali; 4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale immobilizzazioni materiali III – Immobilizzazioni finanziarie

con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate;

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite; 3) altri.

Totale fondi per rischi e oneri

(27)

26 c) imprese controllanti;

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese 2) crediti

a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri 3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale rimanenze

II – Crediti

con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quarter) verso altri

Totale crediti

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese

controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali; 2) assegni;

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti

(28)

27 3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante

D) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO

La singolarità delle fondazioni liriche, creata nel 1996 con l’obiettivo di dotare di patrimonio l’istituto dopo la trasformazione dello status giuridico, è il riconoscimento del

diritto d’uso del teatro: valore (derivante da una stima) di conferimento dell’immobile da

parte del Comune senza corrispettivo e ad uso illimitato. Tale valore è rilevato nelle

immobilizzazioni immateriali (diritto d’uso del teatro) per l’attivo e in contropartita nel Patrimonio netto come fondo di dotazione (come evidenziato in tabella 2.2).

Per evitare di fatto una sottocapitalizzazione, la fondazione lirica è stata favorita dalla dotazione di un capitale immateriale, il diritto d’uso del teatro, a fronte dei pesanti investimenti per il perseguimento delle finalità: è un valore dunque non monetizzabile per coprire eventuali perdite.

Con le disposizioni della Circolare MiBAC n. 596/2010, le fondazioni hanno distinto il

Patrimonio netto in una parte disponibile denominata fondo di dotazione, e in una parte indisponibile in contropartita al diritto d’uso del teatro tra le immobilizzazioni

immateriali.

Successivamente, il Decreto Valore Cultura ha richiesto la separazione del patrimonio in “in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle attività

statutaria, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente “25.

Il fondo di gestione, e quindi patrimonio disponibile, è composto dall’utile del conto economico e dai contributi in conto capitale.

Per convenzione è stato adottato questo tecnicismo differenziando il fondo di dotazione indisponibile dal fondo di gestione anche per un maggior controllo dei contributi pubblici e privati; se quest’ultimi passassero solo per il fondo di gestione del Patrimonio netto, il conto economico determinerebbe sempre una perdita (vedi paragrafo successivo) da risanare. Si ricorda l’amministrazione straordinaria nel caso in cui “il conto economico

chiude con una perdita superiore al 30% del patrimonio per due esercizi consecutivi”26.

25 Punto 15, c) del Decreto Valore Cultura. 26 Art. 21, 1c, b), D.L.gs. 367/96.

(29)

28

Tra le immobilizzazioni materiali ritroviamo gli allestimenti scenici, costumi, strumenti musicali, magazzini, uffici, altre sedi e tutti i beni strumentali che permettono al teatro di esercitare; investimenti durevoli e che creano fabbisogni finanziari. Il loro valore di rilevazione, ripartito in vari esercizi a quote invariate, si riduce nel tempo a causa dell’utilizzo; tale procedimento viene definito ammortamento.

Una posta importante per la valutazione della gestione della fondazione sono i Crediti dell’attivo circolante, ovvero i crediti verso i soggetti che erogano contributi essenziali per il sostenimento dell’attività. Il ritardo che deriva dall’incasso dei crediti espone così la fondazione all’indebitamento verso le banche per mancanza di liquidità per il funzionamento della gestione (stipendi, cachet artistici, ecc) che sarà successivamente significante anche per l’equilibrio finanziario. Il rimborso del debito aumenta i costi futuri dovuti ai tassi di interesse.

Per raggiungere l’equilibrio patrimoniale in una situazione di pesante indebitamento, le fondazioni si vedono spesso conferiti degli immobili inalienabili (immobilizzazioni materiali) da parte dei soggetti sostenitori per bilanciare il patrimonio, ma che di fatto non soddisfano la mancanza di liquidità.

Anche la dilazione dei pagamenti dei fornitori, cioè Debiti verso fornitori diventano fonti di copertura di breve periodo caratterizzandosi come debiti di funzionamento che “spostano” le uscite monetarie in mancanza di liquidità.

Il Patrimonio netto composto da riserva indisponibile, il diritto d’uso del teatro, e da quella disponibile, composta dal fondo di gestione e dagli utili pregressi; il fondo di gestione destinato alle attività correnti per la copertura di eventuali perdite d’esercizio è alimentato anche da apporti in “conto capitale” effettuati sia da enti pubblici o privati che intendono versare a patrimonio come previsto anche dal D.Lgs. 367/96 e dalla Legge 112/2013.

In sintesi, possiamo così rappresentare gli aggregati principali dello Stato Patrimoniale per le Fondazioni lirico sinfoniche.

(30)

29

Tabella 2.2 Sintesi Stato patrimoniale27

ATTIVO PASSIVO

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali (tra cui il diritto d’uso del teatro)

II – Immobilizzazioni materiali III – Immobilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze:

II – Crediti (tra cui verso clienti, altri, Stato ed enti pubb. Per contributi)

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV – Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI

A) PATRIMONIO NETTO:

– Capitale (Fondo di dotazione)

tra cui la riserva per il diritto d’uso del teatro

– Capitale di gestione

conferimenti soci istituzionali (tra cui riserve; utili/perdite esercizi precedenti; utile/perdita d’esercizio;

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI tra cui:

1) obbligazioni;

3) verso cosi per finanziamenti; 4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori; 7) debiti verso fornitori;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti

E) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO

Lo Stato Patrimoniale misura la “ricchezza” del patrimonio delle fondazioni liriche in un definito arco temporale (1 anno) descrivendone gli investimenti (attivo), e il capitale proprio e di terzi (passivo). L’equilibrio patrimoniale dimostra la capacità dell’azienda di bilanciare gli impieghi con le fonti garantendo continuità anche a lungo termine.

Un rischio che le fondazioni lirico sinfoniche devono considerare ed evitare con molta attenzione è la sottocapitalizzazione, ovvero l’incapacità di affrontare con mezzi propri i fabbisogni finanziari.

(31)

30

B – Il Conto Economico

Nel conto economico, redatto in forma scalare, vengono riportati i costi e i ricavi derivati dalla gestione dell’azienda, la cui differenza rappresenta l’utile d’esercizio; il Valore della

produzione, che raggruppa tutte le poste in entrata, e il Costo della produzione, che

considera le poste in uscita, determinano il risultato di gestione caratteristica e accessoria dell’istituto. Tutti gli altri valori riguardano invece la gestione finanziaria.

Per garantire l’autonomia e la durata nel tempo dell’azienda è necessario realizzare e rispettare l’equilibrio economico, ovvero “operare in condizioni che consentano almeno di

ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione”28; quindi i ricavi devono almeno ricoprire i costi. Il consumo di ricchezza generato dall’uso dei fattori produttivi deve essere poi ripristinato attraverso la cessione di beni o servizi di un definito periodo (esercizio).

Tabella 2.3 Lo schema di Conto economico civilistico29

A) Valore della Produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio30

Totale

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi;

8) per godimento di beni terzi;

9) per il personale; a) per salari e stipendi; b) oneri sociali; c) TFR; d) trattamento di quiescenza o simili; e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni; a) amm. delle imm. materiali; b) amm. delle imm. immateriali; c) altre svalutazioni delle imm; d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquidi;

28 P. Ferrarese, Le condizioni di equilibrio economico – finanziario delle aziende culturali – le fondazioni lirico – sinfoniche, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pag. 13.

29 Dall’art.2425 del Codice Civile.

30 Viene evidenziato l’aggregato relativo alla rilevazione dei contributi in conto esercizio all’interno del

(32)

31

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relative ad imprese controllate o collegate e da quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari; a) da crediti iscritti nelle imm. , con separata indicazione di quelli relative ad imprese controllate o collegate e da quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, , con separata indicazione di quelli relative ad imprese controllate o collegate e da quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17 bis) utili e perdite su cambi Totale (15 + 16 – 17 + 17bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 – 19) E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n.5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 – 21)

Risultato prima delle imposte (A – B +- C +- D +- E)

22) imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell’esercizio

(33)

32

Per le fondazioni liriche il Valore della produzione è formato principalmente dai ricavi di biglietteria, dai contributi pubblici o privati in conto esercizio, da attività di fundraising e accessoria; i ricavi caratteristi (incassi di biglietteria) e quelli accessori (proventi derivanti dall’attività commerciale) compongono i Ricavi propri della fondazione ed esprimono l’efficienza che la fondazione può raggiungere autonomamente. I Contributi pubblici e privati versati in contro esercizio (non in patrimonio) sono componenti positivi di reddito essenziali per il perseguimento delle finalità e rappresentano l’entrata maggiore per il teatro. Diventa fondamentale ai fini dell’equilibro economico rilevare questi ultimi nel conto economico, e non nel patrimonio netto, in modo da non generare perdite che successivamente sarebbero registrate nello stato patrimoniale. Si ricorda che, in riferimento all’art.21, D.Lgs. 367/96, una perdita superiore al 30% del patrimonio comporta il commissariamento. Ecco perché diventa quindi necessario distinguere e isolare i contributi in conto esercizio dai contributi in conto capitale; i contributi destinati al fondo di gestione (riserva disponibile) sono apporti eccezionali a copertura di deficit derivati dal conto economico mentre i contributi in conto esercizio (fonti positive di reddito) garantiscono la copertura dei costi di gestione.

Il Costo della produzione è caratterizzato dai costi del personale dipendente, del personale scritturato (cachet artistici) e dall’acquisto di beni e altri servizi. Il personale dipendente interno è la categoria di costo più elevata (costo fisso) per una fondazione lirica e ne è un fattore di rigidità perché l’unicità e l’irripetibilità dell’evento artistico richiedono anche un numeroso impiego di personale con comprovata professionalità; il costo del personale scritturato (costo variabile) invece, sorge in relazione alle produzioni effettuate ed è legato alla stagione teatrale o al singolo evento.

Il risultato intermedio della gestione caratteristica operativa è dato dalla differenza tra

Valore della produzione e Costo della produzione, seguito poi dal risultato prima delle

imposte e dal valore finale, l’utile (o perdita) d’esercizio.

Per una lettura d’insieme più semplice, il conto economico dei teatri d’opera può essere così sintetizzato.

(34)

33

Tabella 2.4 Sintesi Conto economico

A) Valore della produzione B) Costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A – B)

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A – B +- C +- D)

Imposte sul reddito d’esercizio Utile (perdita) dell’esercizio

Il Conto economico raccoglie i costi e i ricavi classificandoli in base alla loro natura, esponendo le componenti che hanno determinato il reddito d’esercizio della fondazione:

indicatore di sintesi della performance economica aziendale. Sulla base del principio di

economicità (e dell’equilibrio economico), che trova ampia dimostrazione nel conto economico, la fondazione potrà continuare ad operare in autonomia perseguendo i propri obiettivi.

C - Il Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità evidenzia le variazioni monetarie della fondazione, ovvero i flussi finanziari di cassa e conto corrente suddivisi per gestione reddituale, gestione delle attività di investimento e finanziamento.

I flussi di liquidità effettivi sono determinati dai fabbisogni (aumenti di attività e diminuzione di passività) e dalle fonti di copertura (diminuzione di attività e aumento di passività) che influiscono sulla variazione di cassa; attraverso il rendiconto viene misurata la “circolazione” di entrate e uscite monetarie in un determinato intervallo temporale (dalla liquidità iniziale – di inizio esercizio - si sommano gli incassi e si sottraggono i pagamenti).

Per proseguire in autonomia la Fondazione è tenuta a rispettare l’equilibrio finanziario

dinamico, “capacità di attivare fonti di finanziamento tali da coprire i fabbisogni finanziari”31, senza compromettere la situazione di equilibrio patrimoniale; un equilibrio difficile per un teatro, soprattutto se ampiamente esposto all’indebitamento bancario a

31 P. Ferrarese, Le condizioni di equilibrio economico – finanziario delle aziende culturali – le fondazioni lirico – sinfoniche, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pag. 31.

Riferimenti

Documenti correlati

Nello Stato Limite di Collasso (SLC) per scorrimento, l’azione di progetto è data dalla componente della risultante delle forze in direzione parallela al piano di scorrimento

Per quanto riguarda il calcolo dei pali in zona sismica, le NTC 2008 riprendono, sostanzialmente, tutto quanto detto e introdotto dall’Ordinanza 3274/2003 su pali e fondazioni

6.4.3.3 Verifiche agli stati limite ultimi (SLU) delle fondazioni miste Nel caso in cui il soddisfacimento della condizione (Ed <Rd) sia garantito dalla sola struttura

Nello stato limite di collasso (SLC) per scorrimento, l’azione di progetto è data dalla componente della risultante delle forze in direzione parallela al piano di scorrimento

Nelle seguenti produzioni (i cui dati sono sia la testimonianza dei diretti interessati sia la corrispondenza di documenti in nostro possesso), laddove non segnalata

In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse, le Fondazioni determinano l’entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli

1. I "Fondatori": partecipano alla costituzione della fondazione e sono gli enti, le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento,

b. È composto anche dal denaro prestato da banche.. Sono legati da una equivalenza che li pone sempre allo stesso importo b. Possono fra loro differire in presenza di