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Note sullo schema di Disegno di legge governativo: “Norme in materia di apprendimento permanete”

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2007, VOL 3, N. 9 ISSN 2279-9001

CONTRIBUTO TEORICO

Note sullo schema di Disegno di legge governativo:

“Norme in materia di apprendimento permanete”

Grazia Napoletano

, Coordinatrice progetti EdA per l'Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma

Va salutato certamente con favore l’impegno del governo a dare ordine alla complessa materia dell’apprendimento permanete. Chi ha lavorato in questo settore, da molti anni attende una nor-mativa nazionale che crei un sistema organico, che faccia sintesi tra i vari settori impegnati nell’apprendimento per gli adulti e, soprattutto, dia impulso alle azioni formative e ai servizi. Per questa ragione ritengo che il DDL vada sostenuto affinché arrivi a concludere il suo iter legisla-tivo.

Le finalità del provvedimento sono senz’altro coerenti con l’obiettivo europeo che considera cen-trale l’ampliamento della conoscenza e della formazione per la costruzione di una civiltà della conoscenza. Positiva è anche la definizione dei contesti nei quali si possono realizzare gli ap-prendimenti formali, non formali e informali e la messa a sistema delle certificazioni. Nello stesso tempo non si può negare che la lettura del testo abbia suscitato perplessità e critiche.

Mi soffermo solo sulle questioni più rilevanti.

1. L’assenza dell’affermazione del diritto soggettivo della persona all’apprendimento perma-nente, che richiami il dettato dell’art.3 della Costituzione, indebolisce il provvedimento stesso, che di conseguenza nasce dall’affermazione di un diritto, ma dalla volontà del gov-erno di “promozione dell’apprendimento permanente”.

2. Non vi è alcun accenno al disegno di sistema. E’ chiaro che non si tratta tanto di emanare nuove norme, in quanto i compiti e le funzioni di competenza dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali sono già indicati nel Tit. V della Costituzione e in altre leggi in vigore (D.L.vo 112/98, ecc.). Tuttavia, appare necessario richiamare queste norme, portarle a sintesi e indicare i criteri ai quali le diverse istituzioni devono ispirarsi nel costruire un disegno organico che, a partire dalle Regioni, coinvolga le Province e i Comuni e dia forza alla di-mensione locale.

3. E’ strano che si senta il bisogno di disegnare un sistema nazionale per l’orientamento pro-fessionale, tipica materia di competenza dei Comuni all’interno di una programmazione provinciale e di linee di indirizzo regionali, e non si avverta la necessità di portare a sintesi il sistema di governance dei diversi contesti nei quali si sviluppa l’apprendimento perma-nente e dei servizi annessi, che non coinvolgono solo l’orientamento.

4. La modalità con cui viene trattata la materia dei congedi e dei permessi per la formazione è davvero singolare. Non avendo affermato il diritto soggettivo all’apprendimento, l’articolo è impostato non nella logica della promozione e della garanzia del diritto, ma della definizione delle sue limitazioni (numero minimo di anni di servizio, numero di ore di cui si può fruire, cumuli, ecc.). Con la conseguenza che ne deriva una limitazione alla contratta-zione sindacale pubblica e privata.

5. Infine, l’incoerenza maggiore riguarda l’assenza di risorse, che rende poco credibile l’intera proposta. D’altra parte l’assenza di un disegno organico di governance del sistema e la mancata indicazione e valorizzazione dei servizi necessari a sviluppare le azioni che con-cretamente rendono possibile l’apprendimento permanente (i servizi per la formazione dis-locati nei diversi sistemi, i servizi all’orientamento e all’impiego, il sistema delle certificazio-ni, i servizi sociali e culturali) spiegano come si possa concludere che si può fare a meno di

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risorse aggiuntive. C’è da sperare che nei confronti aperti su DDL e nella discussione par-lamentare alcune di queste questioni trovino soluzione.

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