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Decorrenza del termine di costituzione dell'attore e sua violazione.

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M. LUPANO, Decorrenza del termine di costituzione dell'attore e sua violazione, in

Giur. it., 2015, 847 s.

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-| Costituzione in giudizio dell’attore

Cassazione civile, Sezione terza, 16 dicembre 2014, n. 26376 (sentenza) – Segreto Presidente – Rubino Estensore – Basile P.M. (conf.) – M.M.R. (avv. Caparvi) – Vittoria Assicurazioni s.p.a. (avv. Bardani) – U.A.

Rigetta il ricorso

Procedimento civile – Costituzione in giudizio – Attore – Pluralità di convenuti – Decorrenza del termine – Dalla prima notificazione – Sussiste (C.p.c. art. 165, 347 e 348)

(1) Nel giudizio di appello, la costituzione dell’appellante va effettuata entro il termine di dieci giorni a decorrere, in caso di pluralità di appellati, dalla prima notifica ed essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell'appello.

Omissis. – M.M.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia U.E., U.A. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da U. E., che conduceva la vettura di proprietà di V., assicurata con la Vittoria Assicurazioni s.p.a.

Il Tribunale di Perugia condannava i convenuti a risarcirle il danno quantificato in un importo ritenuto insufficiente dalla M., che proponeva appello.

La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata, dichiarava improcedibile l'appello per essersi costituita essa appellante oltre i dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello ai vari appellati.

La M. propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 428 del 2010, sottoponendo alla Corte la seguente questione: "Da quando decorre il termine di dieci giorni per la costituzione dell'appellante nel caso di più notificazioni verso una pluralità di contraddittori?". Resistono U.E. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata per la decisione del ricorso.

La questione, sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite al momento della proposizione del ricorso, come ben noto alle parti (tanto che il ricorrente riproduce integralmente nel ricorso il testo della ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, n. 18156 del 2010), è stata nel frattempo esaminata e decisa dalle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza, con sentenza n. 10864/2011, le cui massime così recitano: “Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudico di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina").

L'art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”.

La ricorrente ha effettuato la prima notifica dell'atto di appello il 12.4.2007, e si è costituita in giudizio oltre dieci giorni dopo, ovvero il 24.4.2007.

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Il ricorso va pertanto rigettato in quanto, come chiarito dalla pronuncia a sezioni unite su citata, nel giudizio di appello, la costituzione dell'appellante va effettuata entro il termine di dieci giorni a decorrere, in caso di pluralità di appellati, dalla prima notifica ed essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello.

Decorrenza del termine di costituzione dell’attore e conseguenze della sua violazione

(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul momento in cui inizia a decorrere il termine entro il quale l’attore deve iscrivere la causa a ruolo (art. 165 c.p.c.). La decisione è in linea con quella adottata alcuni anni or sono dalle sezioni unite (Cass., 18 maggio 2011, n. 10864, in Foro it., 2012, I, 1, 1864 con note di CONSOLO e POLI ed in Corr. giur., 2012, 373 con nota di PAOLETTI).

Decorrenza del termine di costituzione dell’attore. Nel 2011 le sezioni unite affermarono che, qualora la citazione debba essere notificata a più parti, il termine di cui all’art. 165 c.p.c. decorre dalla prima notificazione e non dall’ultima. Tale interpretazione tutela infatti maggiormente il diritto di difesa del convenuto senza comportare per l’attore oneri particolarmente gravosi.

Il convenuto, qualora l’attore potesse costituirsi entro dieci giorni dall’ultima notificazione anziché dalla prima, si troverebbe in una situazione di incertezza: pur constatando che l’attore non si è ancora costituito e sono decorsi più di dieci giorni dal perfezionarsi della notificazione a lui rivolta, non potrebbe sapere se e quando il termine previsto all’art. 165 c.p.c. è spirato, non avendo notizia della sorte delle altre notifiche. Il convenuto, inoltre, sarebbe esposto al rischio di poter prendere visione dei documenti avversari solo con notevole ritardo. L’attore infatti – per cause indipendenti dalla sua volontà ma anche per una scelta maliziosa – potrebbe costituirsi molto tempo dopo la prima notificazione profittando del perfezionamento dell’ultima in un momento significativamente posteriore.

Al fine di porre rimedio a tutti gli inconvenienti appena menzionati, l’attore deve dunque costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, vale a dire da quando il procedimento notificatorio si perfeziona nei confronti del destinatario, non essendo rilevante l’anticipazione degli effetti che il notificante consegue con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass., 21 maggio 2007, n. 11783, in Giust. civ., 2007, I, 2098). Egli, in un termine così breve, potrebbe non disporre ancora dell’originale dell’atto di citazione. Questa eventualità tuttavia non è d’ostacolo alla costituzione in giudizio, in quanto l’art. 165 c.p.c. non impone all’attore di depositare immediatamente l’originale, anzi, al comma 2° consente esplicitamente di inserirlo nel fascicolo “entro dieci giorni dall’ultima notificazione” e questa previsione non si spiega altrimenti, se non concludendo che il termine per la costituzione, fissato al primo comma in dieci giorni, decorre invece dalla prima.

La sentenza in epigrafe, dunque, ribadisce che l’attore deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione e, all’occorrenza, può depositare unicamente una copia della citazione, detta anche “velina”.

Conseguenze della costituzione tardiva dell’attore. Il termine per la costituzione dell’attore fissato dall’art. 165 c.p.c. va rispettato tanto nel primo grado di giudizio, quanto in quello d’appello, alla luce del rinvio operato dall’art. 347 c.p.c. Le conseguenze della costituzione tardiva sono tuttavia assai diverse nell’uno e nell’altro caso.

Qualora l’attore non si costituisca o si costituisca tardivamente in primo grado, le sorti del processo sono legate alle scelte compiute dal convenuto (art. 171 c.p.c.). Quest’ultimo può infatti omettere a propria volta di costituirsi ed in tal caso la causa entra nello stato di quiescenza regolato all’art. 307 c.p.c.

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Se invece il convenuto intende dare impulso al processo, si costituisce tempestivamente. In tal caso l’attore ha facoltà di costituirsi sino alla prima udienza e, qualora non vi provveda, è dichiarato contumace (art. 290 c.p.c.).

Talvolta accade invece che entrambe le parti si costituiscano nel giudizio di primo grado, ma tardivamente. La giurisprudenza reputa questa condotta indicativa della volontà di coltivare la lite e che, pertanto, essa debba proseguire senza necessità di un’apposita riassunzione (così, da ultimo, Cass., 17 febbraio 2014, n. 3626).

La tardiva costituzione dell’appellante, al contrario, impone irrimediabilmente di dichiarare l’improcedibilità dell’appello (art. 348, comma 1°, c.p.c.) ed è per questo ben più di frequente fonte di contenzioso: sia la sentenza in epigrafe che quella delle sezioni unite citata all’inizio del commento si occupano appunto di censure proposte contro una sentenza che aveva dichiarato l’impugnazione improcedibile.

L’improcedibilità dichiarata in applicazione delle norme appena menzionate comporta l’inefficacia anche dell’eventuale impugnazione incidentale tardiva (Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381; Id., 14 aprile 2008, n. 9741, in Giur. it., 2009, 126).

Merita da ultimo rammentare che la tardiva costituzione dell’attore comporta l’improcedibilità anche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la costituzione tardiva va equiparata alla mancata costituzione dell’opponente cui consegue, in forza dell’art. 647 c.p.c., l’esecutività del decreto opposto (Cass., 22 novembre 2013, n. 26252; Id., 9 settembre 2010, n. 19246 in Giur. it., 2011, 1599 con nota di DALMOTTO; Id., 14 giugno 2007, n. 13911;

Id., 8 marzo 2005, n. 5039).

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