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Le Regioni ricche non possono finanziare le più povere. La Corte costituzionale esclude la “chiamata in solidarietà” prevista dallo Stato nella legge n. 148/2011

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Note

e

osseTvazioni

3741

(L. 11 marzo H>53 n. 87, art. 27; 12 novembrc 2011 n. 183. art. 32 comma 4, Mt. 11) (*)

(1-3) A commento dclla dccisionc pubblichiarno un'osscrvazione drl dott. hrik Longo.

Le Regioni riccbe non possono finanziare le piu po'•ere. La Corte costituzionale esclude la« cbiamata in solidarieta » prevista dallo Stato nella I. n. 148 del 20ll.

1. Kdla. scntenza in commcnh1 la Cm·te costitnzionaJc ha dichiar·ato illcgittimo !'art. 5-bis (1) del d.l. n. 138 del 2011, eonvcrtit() con modifieazioni dalla I. n. US del 2011' (~ in via conscqtum:t.iale ru.rt. 32, <::ommu 4, lett. rl ), della legge di stabilita pel:

il 2<H2 (I. 12 novt~nJbrc 2011, n. 183).

~clla fattispecie, la forte era ehiarnata a risolvere la scgucntc qucstionc: cosa accadc se lo Stato inh·q>reta in scnso ampio la norma contenuta nell'art. 119, comma .5, Cost. e impone alle Hegioni virtuose di sopportare le consegucnze finanziarie delle risorse aggiuntive c degli iuterventi speciali dest.inati a favm·e delle Regioni economi-cam<·ntc piu deboli. Per rispondcrc al qucsito, i ,briudid c.ostitnzionali si chiedono se pussa trovmc cittadinanza ne! nostro ordinamento una fol'llla di « chiamata in solida

-ricbi » che tcnti di gnware !'onere di sostenere le ll.cgioni meno sviluppate non solo sullo Stato ma aMhe sulle Hegioni phi. ricchc.

L'assf• portantc del t•agiot)lllilcnt.o seguito dalla Corh~ costituzionalc

c

pinttosto sempliec da cspotn: gli interventi pet·t~quativi e solidali a favore di Regioni economi-carnentc pit1 deboli dcvono garantirc risorsc aggiuntivc rispetto a quelle repcritc per l'cscrcizio delle normali funzioni c tali risorsc dcvono prov<·nirc, come prcvisto dalla Costituzionc, esclusivamcJJtc dallo Stato: vi

e,

infatti. Ull gcnerule principio <li tipicita

delle ipotesi di perequazione rcgionale che cscludc interventi in deroga a quanto pre-visto dall'art. 119 Cost.; il concorso agli obiettivi di Jinanza pubblica

e

un obbligo Ctli tutte le armninistmzioni sono tenute cd

c

costituzionahnente differente dalla pcre-qnazionc clegli squilibri ceonomici in ambito rcgionalc, 'la quale dcve rispettm·e le mo-dalita prcvistc dalla Costituzione.

In appm.-enza la dccisionc sembra lim~al'c tanto dJC apparc quasi supert1uo un

suo cormncnto: le Rcgioni non sono mcnzion1:ttc ncll'art. 119, comn1a 5, Cost. tra gli enti sn cui ptu'} gravarc !'onere di sostener<~ con risorse aggiuntive ed intervt•nti spe-ciali quci Connmi, Province, Citta, metropolitanc e Rcgioni mcno floridi; dun<Jue,

e

il-lcgittima qualsiasi norma di leggc chc voglia dcrogare a qucsta previsionc. Tnttavia, leggendo meglio la motivazione della scntenza, si cotnprende la. singolaril11 di quest<}

easo c la sua importanza per gli sviluppi del processo in via. principalc, sia sotto il profilo delle questioni di merito sia sotto il profilo delle questioni proccssua.li.

2. ConeenlrilllJHI rattellzionc anzitutto sui profili di natura. processuale. I pro-blemi sono cosl riassumibili:

e

possibile per le Regioni ricorrere contro la compressione dell'aJJtonomia Iinanziari.a di cui all'art. 119 Cost. scn:t,a preeisarc ncl ricorso il rifcri-mento al riparto operato dall'art. 117 Cost.? Sono ammissibili nci ricorsi rcgionali pa

-rametri costituzionali 11011 attinenti specificmnentc alia produzione cli fonti n orma-tive?

Seeondo 1111 consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale le Uegioni

sono lcgittimat(~ a CCllSUrare, in via di impugnazione principale, le,;,rgi del1o Stato

(*) La sent. () luglio 2012 n. 17H, delln Corte cost., (! pubblicatn in questu Rit•i,yfa

2012. 2588 ss.

(1) Rubricato « Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergcnza e realiz'tazionc del Piano Sud •.

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