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Applicazione degli Smart Tools nel controllo ufficiale della produzione primaria: confronto fra il sistema USA e il sistema UE.

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Indice

ABSTRACT ... 5

INTRODUZIONE ... 6

Il Controllo Ufficiale delle produzioni primarie nella UE ... 9

Introduzione ... 9

La finalità del Controllo Ufficiale ... 10

Gli strumenti operativi del Controllo Ufficiale ... 12

Attività, metodi e tecniche di Controllo ... 14

Le innovazioni apportate dal Regolamento UE 2017/625 ... 17

Nuovi campi di applicazione ... 18

La modernizzazione dell’approccio basato sul rischio ... 19

Delega di determinati compiti delle Autorità Competenti ... 20

Integrazione e miglioramento dei sistemi informativi ... 23

Il Sistema di Gestione Integrato IMSOC... 24

I controlli ufficiali sulle produzioni primarie ... 26

I controlli ufficiali sui marchi di qualità ... 28

Il Controllo Ufficiale delle produzioni primarie negli USA ... 30

Aspetti di contesto ... 30

Competenze in merito alla sicurezza alimentare ... 32

Il Controllo in materia di salute animale ... 33

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Controlli Ufficiali USDA su stabilimenti italiani che esportano negli Stati Uniti

... 36

APHIS Animal Health Status of Regions ... 37

Certificazione Ufficiale per l’export e requisiti relativi agli allevamenti produttivi ... 38

Forme di incarichi al settore privato in sanità pubblica ... 41

Il Sistema Integrato di Sicurezza Alimentare (IFSS) ... 43

Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ... 44

Information Technology Workgroup ... 44

Focus sui passaggi maggiormente complessi del controllo sulle produzioni primarie ... 45

Introduzione ... 45

La gestione di Tracciabilità e Rintracciabilità ... 46

Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie: il contesto USA ... 50

Soluzioni applicate alla gestione della rintracciabilità ... 50

L’Intelligenza Artificiale applicata alla valutazione del rischio di non conformità ... 53

Applicazioni di strumenti per espandere le capacità percettive dell’ispettore 54 Applicabilità della tecnologia Blockchain ... 55

Applicabilità dei Big Data ... 57

Applicazione di Smart Tools nelle produzioni primarie: NSF Verify ... 59

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Altri Smart Tools e relativi campi di applicazione ... 61

Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie: il contesto UE ... 63

Applicazione degli Smart Tools ai Controlli Ufficiali ... 63

Applicazione degli Smart Tools al controllo sui marchi di qualità DOP, IGP e SGT ... 65

Nuove iniziative nel campo del contrasto alle frodi alimentari ... 66

Applicazione degli smart tools alla formazione ... 68

L’audit da remoto ... 69

Introduzione ... 69

La posizione degli enti di certificazione internazionale ... 74

Sperimentazioni di campo sull’attività di controllo da remoto: simulazione di Audit e Ispezione Routinaria FSIS con l’utilizzo di smart glasses ... 76

Sperimentazione 1 ... 77

Introduzione ... 77

Materiali e metodi della sperimentazione 1 ... 79

Requisiti dell’Audit eseguito da remoto ... 79

Obiettivi della sperimentazione 1 ... 79

Procedure operative ... 79

Smart glasses utilizzati ... 80

Criteri di valutazione della sperimentazione ... 81

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Punti di debolezza rilevati ... 83

Sperimentazione 2 ... 85

Introduzione alla sperimentazione 2 ... 85

Obiettivi della sperimentazione 2 ... 85

Materiali e metodi della sperimentazione 2 ... 86

Smart glasses utilizzati ... 86

Procedure operative ... 86

Risultati della sperimentazione 2 ... 90

Considerazioni e conclusioni ... 92

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ABSTRACT

With the new EU Regulation 2017/625, substantial changes are made to the discipline of Official Control in various areas, while the definitions, operational tools, purposes and methods defined by the existing legislation remain unchanged. Among the innovative elements, we find the introduction of new fields of application, the modernization of the risk-based approach and the delegation of certain tasks of the Competent Authorities. This last one is a good element of comparison with the US system, which sees public-private partnerships constitute a pillar in the organization of US Official Controls. In this country, national food safety, animal health and animal welfare are entrusted to federal agencies, which for the performance of their duties, conclude agreements with stakeholders from the private world at various federal, state and territorial organizational levels. Agencies are currently developing a strategic program that involves the use of the latest generation of technological tools to create a more digital, traceable and safer food system. In addition, the "Smart Tools" will allow to conduct remote audit activities with the opportunity to reduce travel costs, the relative environmental impact and the possibility of carrying out multiple sessions on multiple different companies, planned on the same day.

If their implementation in processing companies in the post-primary sector will be rather simple, the application within the framework of the Official Control regulation of the European Union in the context of primary production still remains uncertain. Despite the Coronavirus pandemic has pushed towards an evolution in this sense, for some areas the traditional on-site control remains the only possible choice.

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INTRODUZIONE

Nei sistemi di tutela applicati nei paesi industrializzati, il controllo ufficiale ricopre sostanzialmente la funzione di verifica della conformità ai requisiti legali nelle filiere delle produzioni alimentari, dalle produzioni primarie al consumo (from farm to fork). Gli strumenti e i metodi che sono dedicati al controllo ufficiale sono stati oggetto di enormi cambiamenti nel corso degli ultimi decenni. In particolare, il cambiamento avvenuto nella definizione dei requisiti, di fatto espressi da garanzie sulla capacità dei processi produttivi a conseguire i risultati attesi in modo efficace ed affidabile, ha reso necessario l’adozione di nuove metodologie di indagine e controllo. Questa evoluzione ha condotto il controllo ufficiale in un’area di stretta affinità con le tecniche di gestione della qualità, al punto che le innovazioni intervenute si sono molto avvalse di quanto acquisito da parte degli enti internazionali di certificazione della qualità. Così, la gestione dei controlli ufficiali attinge alle stesse norme ISO a cui fanno riferimento gli enti internazionali di certificazione, poiché tali norme sono considerate le best practices. Fra tutti, l’adozione dell’audit come strumento di controllo rappresenta certamente una delle novità più rappresentative.

Il progressivo aggiornamento delle tecniche e degli strumenti del controllo ufficiale trovano nella produzione primaria un ambito di particolare complessità, conseguente a vari fattori, fra i quali:

• l’elevatissimo numero di aziende; • l’elevata quantità dei requisiti;

• il coinvolgimento di più professionalità (veterinaria, agronomica, ambientale ecc.).

Per effetto di tale complessità, le risorse tecniche e professionali delle agenzie deputate al controllo finiscono con raggiungere velocemente i loro limiti operativi, al punto che, in

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prospettiva, si auspica l’utilizzo di nuove tecnologie, come ausili fondamentali per poter raggiungere i livelli di efficacia che i sistemi di tutela desiderano dal controllo ufficiale. Questo processo, partito dal settore delle produzioni post-primarie, sta per interessare il settore primario, cosicché, nei prossimi anni vedremo l’ingresso di questi nuovi strumenti. La particolare attitudine che in passato ha caratterizzato gli USA nel trasferire ai sistemi produttivi le tecnologie innovative, ci ha indotto a confrontarci con quella realtà anche per questo ambito, dato che le informazioni raccolte ci parlano di Smart Glasses, Blockchain,

Big Data applicati in USA. Sotto questo aspetto, il sistema europeo dei controlli ufficiali,

recentemente aggiornato dal Regolamento 2017/625, appare più conservativo, anche se vari progetti sono in cantiere.

Sotto questo aspetto, le restrizioni imposte dalla recentissima pandemia di Sars-Cov-2 stanno agendo da forte stimolo nel cercare soluzioni nuove, in tutto il mondo. Numerose sono infatti le idee innovative nel campo del Information and Communication Technology (ICT) che stanno per essere proposte sia negli USA che in Europa.

Lo scopo della tesi è quello di valutare, nel contesto dei controlli sulle produzioni primarie eseguiti negli USA e nella UE, la praticabilità e l’efficacia di audit da remoto condotti con l’ausilio di speciali occhiali (smart glasses), in modo che l’ispettore possa operare a distanza, supportato da un operatore che sul posto può trasferire direttamente video e sonoro attraverso questo strumento. La valutazione si è avvalsa di due prove sperimentali, di cui una condotta negli USA ed una condotta in Italia.

Dai risultati complessivi possiamo rilevare che a prescindere dalle differenze specifiche, i Sistemi USA e UE dedicati al controllo ufficiale delle produzioni primarie presentano sostanziali affinità. Gli strumenti utilizzati nelle due sperimentazioni, di cui è stata fatta un’analisi dettagliata, hanno dimostrato di rappresentare un’opportunità per i controlli in

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generale, ed in particolare per i controlli eseguiti nelle produzioni primarie, come quelli finalizzati alla verifica dei sistemi di tracciabilità.

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Il Controllo Ufficiale delle produzioni primarie nella UE

Introduzione

Con il termine “Controllo Ufficiale” si identificano i sistemi che i singoli stati membri dell’Unione Europea individuano al fine di verificare il rispetto dei requisiti legali in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione.

Nella configurazione del sistema europeo di tutela del consumatore, istituito con il Regolamento 178/2002, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e gli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) hanno l’obbligo di fornire garanzie efficaci ed affidabili sul rispetto dei requisiti prescritti dalle norme. L’efficacia e l’affidabilità delle garanzie offerte dagli operatori delle filiere alimentari sono sottoposte al giudizio del sistema del controllo ufficiale.

L’attuale organizzazione del Controllo Ufficiale risponde sostanzialmente ai principi e ai criteri generali disposti dai Regolamenti 882/2004 e 854/2004, che al momento della loro entrata in vigore imposero un cambiamento profondo negli strumenti, nei metodi e nella cultura di base del controllo. Dal 14/12/2019 la disciplina del Controllo Ufficiale è sostenuta pressoché completamente dal nuovo Regolamento (UE) 625/2017, che impianta le sue basi sulle precedenti norme, apportando tuttavia importanti innovazioni, particolarmente nei campi che interessano la nostra analisi.

Ai fini della descrizione generale del Controllo Ufficiale applicato nella UE, nella presente tesi focalizzeremo sulle finalità e sugli strumenti operativi.

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La finalità del Controllo Ufficiale

Il Controllo Ufficiale disciplinato dal Regolamento 2017/625 ha il fine di verificare il rispetto da parte degli operatori delle disposizioni contenute nella norma stessa e della normativa nei settori relativi a:

a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;

c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali ea tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;

d) le prescrizioni in materia di salute animale;

e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

h) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;

i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

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Inoltre, il Controllo Ufficiale verifica che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale (Regolamento 2017/625).

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Gli strumenti operativi del Controllo Ufficiale

Le autorità competenti si occupano di effettuare i controlli ufficiali con intensità proporzionata sul rischio. Tale principio lo troviamo applicato ovunque, a partire dalla categorizzazione delle aziende in base al rischio, fino alla pianificazione di programmi di controllo ufficiale diretti a specifiche categorie di prodotti.

Le disposizioni del Regolamento 2017/625/UE prescrivono che:

Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, inconsiderazione:

a) dei rischi identificati associati: i) ad animali e merci;

ii) alle attività sotto il controllo degli operatori;

iii) al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;

iv) all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;

b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;

c) dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

d) dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

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e) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Inoltre, relativamente agli illeciti intenzionali, lo stesso Regolamento prescrive:

Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

Nella programmazione del controllo ufficiale, le autorità competenti dovranno tenere presente fra l’altro le seguenti informazioni:

• disposizioni normative;

• pareri scientifici, soprattutto di autorità scientifiche di riferimento, come l’EFSA, OMS, FAO, ecc.;

• report di strumenti di sorveglianza delle malattie alimentari; • notifiche del sistema di allerta regionale, nazionale e europeo;

• report delle ispezioni svolte dal Food and Veterinary Office e da altre autorità; • esiti delle verifiche interne;

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Attività, metodi e tecniche di Controllo

Gli strumenti del controllo ufficiale sono rappresentati da: verifica, ispezione, audit, campionamento per l’analisi, monitoraggio, sorveglianza.

Di seguito si riportano le definizioni delle diverse tecniche e metodi di controllo ufficiale, ripresa dal regolamento 882/2004.

La verifica, consistente nel controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici (Reg 882/2004). Possono essere

momenti di controllo a sé stanti o anche costituire parti dell’ispezione o dell’audit

L’ispezione, consistente nell’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali, per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali (Reg 882/2004).

L’ispezione è il controllo di uno o più requisiti specifici, (mediante verifiche) riferiti a singoli aspetti del sistema produttivo di una Organizzazione, ai fini di stabilirne la conformità alla normativa. La conformità può essere relativa solo al preciso momento in cui viene eseguita l’ispezione.

L’audit, consistente in un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano (Reg 882/2004):

• conformi alle disposizioni previste

• se tali disposizioni siano attuate in modo efficace • siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.

Campionamento per l’analisi, consistente nel prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali (Reg 882/2004);

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Il monitoraggio, consistente nella realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d’insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali (Reg 882/2004).

La sorveglianza, consistente nell’osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività (Reg. 882/2004).

Gli strumenti descritti sono applicati nel rispetto dei criteri operativi, finalizzati all’efficacia e all’imparzialità, combinate alla capacità a dimostrare l’affidabilità delle modalità con cui sono perseguite.

I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività: a) l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;

b) l’ispezione:

• delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;

• di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti

• utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali;

• di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;

• della tracciabilità, dell’etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti

• compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti; c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;

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d) la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);

e) l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;

f) interviste con gli operatori e con il loro personale;

g) la lettura delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove; h) campionamento, analisi, diagnosi e prove;

i) audit degli operatori;

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Le innovazioni apportate dal Regolamento UE 2017/625

Applicato sostanzialmente a partire dal 14 Dicembre 2019, il Regolamento UE 2017/625 aggiorna la disciplina del Controllo Ufficiale dell’Unione Europea, apportando correzioni più o meno rilevanti al testo dei Regolamenti 882/2004 e 854/2004, che abroga, e introducendo novità importanti nell’assetto giuridico generale, nel campo applicativo, così come negli obbiettivi e negli strumenti del Controllo Ufficiale.

Il Regolamento 2017/625 rettifica la definizione di controllo ufficiale, qualificandolo come attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

Gli “strumenti del controllo ufficiale”, così come definiti dall’art. 2 del Reg. CE 882/04 e dall’art. 2 del Reg. CE 854/04 (monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento e audit), rimangono invariati.

Riguardo agli obblighi dell’autorità competente, il nuovo Regolamento trova una situazione caratterizzata dal consolidamento delle profonde innovazioni apportate dal Regolamento 882/2004. È infatti con questo norma che il Controllo Ufficiale adotta una dinamica operativa attinta integralmente dalla cultura della Qualità. Seguendo le fasi del cosiddetto Ciclo di Deming o modello PDCA (Plan Do Check Act), il motore del Controllo Ufficiale

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diventa l’approccio al miglioramento continuo, il cui obbiettivo è sostanzialmente la riduzione dei rischi che attentano la sicurezza alimentare e gli interessi dei consumatori. In questo contesto il nuovo Regolamento conferma che le autorità competenti devono:

• garantire l'efficacia, l'imparzialità e la qualità dei controlli ufficiali ed altre attività ufficiali (art. 5);

• svolgere i controlli ufficiali secondo procedure documentate (art. 12) e provvedere alle registrazioni scritte di ogni controllo (art.13).

Relativamente all’organizzazione nazionale del Controllo Ufficiale, lo strumento d’elezione rimane il Piano Nazionale Integrato (PNI). Il PNI 2015-2019 è quello attuale, il cui assetto è ispirato al principio generale che i controlli ufficiali sono svolti con intensità in funzione dei rischi, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili.

In ottemperanza al principio secondo cui il controllo ufficiale deve sottoporre a verifica il proprio operato, il PNI viene "completato" dalla Relazione Annuale al PNI, che riunisce gli esiti delle attività svolte nell'anno precedente in tutti gli ambiti di interesse, da tutte le amministrazioni coinvolte. I dettagli relativi alla natura, alla frequenza ed alle cause delle non conformità riscontrate sono utili, sia per orientare la successiva programmazione delle attività sulla base dei rischi, sia per individuare possibili azioni correttive o preventive volte a migliorare tanto il grado di conformità degli operatori, quanto l'efficacia delle attività di controllo.

Riguardo alle innovazioni apportate dal Regolamento 2017/625 ci soffermeremo sui seguenti punti: nuovi campi di applicazione, la modernizzazione dell’approccio basato sul rischio, la facoltà di delega di determinati compiti delle Autorità Competenti, integrazione e miglioramento dei sistemi informativi.

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Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali costituisce una svolta importante nell’evoluzione dell’assetto normativo comunitario relativo ai controlli ufficiali della filiera agro-alimentare, compreso il settore primario. Non apporta cambiamenti radicali nel modo in cui vengono condotti i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale, salute delle piante, ma piuttosto semplifica il sistema dei controlli e consolida l’approccio integrato.

Sono inclusi nel campo di applicazione nuovi settori, in precedenza non coperti dalla disciplina del Controllo Ufficiale ex Regolamento 882/2004, come i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi, i controlli sui marchi di certificazione, i controlli sulla produzione biologica, i controlli sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Il risultato dell’ampliamento del campo applicativo allarga la gamma di destinatari, che non essendo più limitata agli OSA e agli OSM, viene definita semplicemente con il termine di operatori economici (OE).

La modernizzazione dell’approccio basato sul rischio

Uno fra gli aspetti più innovativi è la modernizzazione dell’approccio basato sul rischio, che si articola con un set di criteri valutativi più ampio, con regole generali di controllo del rischio lungo la filiera per le autorità competenti degli Stati membri, allo scopo di concentrare le risorse economiche ed organizzative nei settori vulnerabili o su prodotti con alto profilo di rischio che necessitano di verifiche prioritarie.

Il rischio non è inteso solo come funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza di un pericolo, ma anche come probabilità di una mancata conformità in tutti i nuovi settori della filiera agroalimentare rientranti nel

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nuovo campo di applicazione. Con il nuovo approccio basato sul rischio le attività di controllo mirano a conoscere la probabilità di rilevare una non conformità sulla base della valutazione dei rischi.

Gli effetti del nuovo approccio riguardano anche il settore di nostro interesse, ovvero la produzione primaria.

A livello regionale, nel settore della produzione primaria viene stilata ogni anno la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio. Per ogni attività produttiva vengono valutati criteri statici, criteri dinamici e definite appropriate classi dimensionali dei vari orientamenti produttivi. Il calcolo dei criteri statici determina la frequenza standard del controllo ufficiale (a parità di tipologia/attività produttiva), mentre il calcolo dei criteri dinamici determina la fluttuazione della frequenza di tali controlli nel tempo. Per criteri dinamici s’intendono quei criteri che possono essere modificati dalla conduzione di un’azienda, ad esempio l’ambito delle procedure di gestione e di autocontrollo. La valutazione dei criteri dinamici si basa su: riscontri dei precedenti controlli o comunicazioni di non-conformità da altri organi di controllo e dati disponibili quali qualifiche, indici e indicatori.

Delega di determinati compiti delle Autorità Competenti

Riprendendo un principio già stabilito dal Regolamento 882/2004, il Reg. UE 2017/625 dispone che le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche.

Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell’osservanza delle seguenti condizioni: • la delega deve contenere una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i

controlli ufficiali che gli organismi o le persone fisiche delegate possono eseguire, e delle condizioni secondo cui possono essere eseguiti tali compiti;

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• la delega è possibile se si è in possesso di competenze, attrezzature e infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;

• inoltre, devono essere garantite l’imparzialità e l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati delegati.

Ogni organismo delegato opera ed è accreditato (da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008) conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 “Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”. E’ compito delle Autorità Competenti verificare periodicamente tramite audit e ispezioni che le condizioni relative alla delega siano costantemente rispettate dagli Organismi o persone fisiche delegati.

Similmente all’art. 54 del Regolamento CE 882/2004, non possono essere delegate le decisioni per le misure da adottare a seguito del rilievo di non conformità, che rimangono un campo esclusivo delle autorità competenti designate.

La facoltà di delegare attività di controllo a terzi trova un campo particolarmente rilevante nel controllo ufficiale in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite.

A questo proposito, il Regolamento 2017/625 all’articolo 26, su “Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite”, prescrive

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1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, in relazione alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), se le autorità competenti hanno delegato le decisioni relative all’autorizzazione a utilizzare il nome registrato di un prodotto, possono altresì delegare l’applicazione delle misure seguenti:

• disposizioni affinché determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali sistematici o più numerosi;

• disposizioni affinché l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

• disposizioni per la modifica dell’etichetta affinché sia conforme ai disciplinari e alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j). Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

• prescrizioni, metodi e tecniche di cui agli articoli 12 e 14 per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;

• metodi e tecniche specifici di cui all’articolo 14 per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della

distribuzione la tracciabilità di merci e animali soggetti alla normativa di cui

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), nonché a fornire garanzie di conformità a tale normativa;

• c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 138, paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), riguardanti:

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• specifiche modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza

amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità; e

• obblighi specifici degli organismi delegati in materia di stesura di relazioni. • Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui

all’articolo 145, paragrafo 2.

4. Ai fini dell’articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

Integrazione e miglioramento dei sistemi informativi

Il sistema dei controlli ufficiali europeo potrebbe essere definito come un immenso sistema di sorveglianza, dal quale si generano feedback necessari all’ottenimento di una corretta gestione dei vari settori di applicazione.

La Commissione Europea nell’ambito del controllo ufficiale richiede alle autorità competenti designate, Regioni e Province Autonome ed al Ministero della Salute, di disporre di una serie di informazioni strategiche necessarie a:

• individuare le azioni di priorità • pianificare le attività di controllo

• allocare in modo appropriato le risorse

• indirizzare le attività diagnostiche, di epidemio-sorveglianza e di ricerca.

Tali esigenze trovano risposta nella capacità del sistema di raccogliere e trasmettere dati chiari, trasparenti ed affidabili, generati e verificati a vari livelli di controllo dell’Autorità competente locale, regionale, statale ed europea.

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• la necessità di verificare se le attività sono state effettuate e con quali risultati (es. quelle cofinanziate da UE sono soggette a verifiche documentali anche amministrative in loco attraverso gli Audit);

• l’esigenza di garantire l’esistenza di sistemi informatizzati di registrazione dei dati relativi alle attività programmate ed effettuate;

• la necessità di garantire che Ministero della Salute, Regioni, EFSA ma non solo, abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie per programmare ad esempio le attività, produrre report di attività e pareri scientifici.

Nonostante i flussi informativi siano concepiti come un sistema dinamico, con la caratteristica di essere assolti con periodicità annuale, sono passibili di un processo di adeguamento in progress sulla base di nuove indicazioni e possono essere aggiornati anche annualmente.

Il Sistema di Gestione Integrato IMSOC

Il Regolamento 2017/625 affida la gestione e l’archiviazione delle informazioni dei controlli ufficiali ed altre attività ufficiali al nuovo Sistema di Gestione Integrato informatico, denominato IMSOC (Information Management System for Official Control), che non è altro che una piattaforma informatica per la gestione dei controlli ufficiali attraverso la quale gli Stati Membri potranno comunicare più rapidamente tra loro e trasmettere informazioni importanti in merito ai controlli effettuati.

Tecnicamente, l’IMSOC va ad integrare le seguenti piattaforme:

a) l’iRASFF, che è il sistema elettronico che attua le procedure RASFF e AAC (Assistenza

Amministrativa e Collaborazione) descritte, rispettivamente, all’articolo 50 del regolamento

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b) l’ADIS, che è il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire a norma dell’articolo 22 (Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in materia di sanità delle piante) del regolamento (UE) 2016/429; c) l’EUROPHYT, che è il sistema elettronico per le notifiche che la Commissione è tenuta a istituire, e che deve essere collegato e compatibile con l’IMSOC, per la trasmissione da parte degli Stati membri delle notifiche di focolaio EUROPHYT in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031;

d) il Traces, che è il sistema informatico di cui all’articolo 133, paragrafo 4 (CU Posti di

Controllo Frontalieri), del regolamento (UE) 2017/625 per lo scambio di dati, informazioni e

documenti.

Occorre rimarcare che l’IMSOC non è una nuova applicazione di information technology e non si sostituisce agli attuali sistemi ACC, ADNS (Animal disease notification system), RASFF, TRACES, 44 EUROPHYT, ma li rafforza e li integra in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.

A prescindere dai sistemi tecnici impiegati, l’istituzione dell’IMSOC prelude senza dubbio ad una gestione integrata non soltanto dei flussi informativi, ma anche dei dati, in modo da poterne prefigurare una gestione unitaria, secondo modelli attinti dalla intelligenza artificiale.

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I controlli ufficiali sulle produzioni primarie

Il controllo ufficiale sulle produzioni primarie ha per oggetto un insieme piuttosto eterogeneo di attività produttive, fra le quali le più importanti le possiamo elencare in: Coltivazione vegetali per consumo umano;

Coltivazioni di vegetali per l’alimentazione animale; Allevamento zootecnico per la produzione di carni; Allevamento zootecnico per la produzione di latte; Allevamento zootecnico per la produzione di uova;

Allevamento zootecnico per la produzione di prodotti della pesca; Allevamento zootecnico delle api.

Come prima fase, il controllo ufficiale delle produzioni animali deve affrontare la categorizzazione in base al rischio delle aziende censite, finalizzata a garantire un’attività di controllo efficiente e un uso appropriato delle risorse materiali ed umane disponibili. Tale operazione si effettua valutando:

• l’adeguatezza delle capacità gestionali dell’operatore a conformarsi ai requisiti legali; • i risultati dei controlli precedenti;

• la complessità dell’azienda, come espressa dal numero capi, dalla densità (es. broiler), dalla quantità di latte, di carne, di uova, di miele, di lumache, di prodotti, dal sistema d’allevamento, dal personale, etc.;

• ambito di mercato e destinazione commerciale dei prodotti; • sostanziali cambiamenti rispetto agli anni precedenti; • collaborazione e rispetto delle prescrizioni.

Gli ambiti del controllo veterinario sono rappresentati dalla verifica di conformità alle normative in vigore da parte dell’OSA, ed in particolare nel contesto di:

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27 • anagrafi zootecniche e movimentazioni animali • sorveglianza e profilassi malattie infettive;

• benessere animali produttori di alimenti nelle aziende; • impiego del farmaco veterinario negli allevamenti; • benessere al trasporto;

• biosicurezza;

• rintracciabilità di animali, prodotti alimentari, mangimi, MOCA; • aggiornamento della categorizzazione del rischio dell’azienda.

Gli OSA che operano nella produzione primaria sono tenuti al rispetto delle buone prassi e non hanno obbligo di attuazione di “aspetti sistemici” contenuti nel sistema HACCP, pertanto la valutazione dei requisiti relativi all’organizzazione del processo produttivo avviene attraverso la verifica dei requisiti specifici previsti dalla normativa sanitaria per gli OSA.

Il controllo ufficiale delle produzioni primarie rappresenta un ambito di particolare complessità, conseguente a vari fattori, fra i quali:

• l’elevatissimo numero di aziende; • l’elevata quantità dei requisiti;

• il coinvolgimento di più professionalità (veterinaria, agronomica, ambientale ecc.). Per effetto di tale complessità, le risorse tecniche e professionali delle agenzie deputate al controllo finiscono con raggiungere velocemente i loro limiti operativi, al punto che, in prospettiva, si auspica l’utilizzo di nuove tecnologie, come ausili fondamentali per poter raggiungere i livelli di efficacia che i sistemi di tutela desiderano dal controllo ufficiale.

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28

I controlli ufficiali sui marchi di qualità

In forza delle disposizioni contenute nel Regolamento 2017/625, il controllo ufficiale sui marchi di qualità registrati è svolto in conformità ai criteri e i vincoli prescritti dallo stesso Regolamento. Come indica l’Articolo 36 modificato del Regolamento 1151/2012, “I controlli

ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio comprendono:

a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e

b) il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III”.

Tale controllo è affidato alle autorità competenti nazionali.

In Italia, la legge 24 aprile 1998, n. 128 poi modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, all’art. 53 ha individuato il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come autorità preposta al coordinamento dell’attività di controllo per i regimi di qualità ed alla vigilanza sulla stessa, demandando il controllo vero e proprio alle autorità nazionali designate e agli organismi privati autorizzati con decreto ministeriale. Di conseguenza, ogni prodotto per il quale sia stata riconosciuta la protezione sarà assoggettato al controllo da parte di un organismo già accreditato in conformità della norma europea ISO 17065, e successivamente autorizzato con un apposito decreto ministeriale, per la durata di tre anni, rinnovabili.

Sulla base del disciplinare di produzione della specifica DOP, IGP o STG, l’organismo di controllo predisporrà un piano di controllo. L’operatore coinvolto in una filiera correlata ad un prodotto a marchio dovrà quindi assoggettarsi al controllo ufficiale eseguito dall’organismo di controllo autorizzato con il fine di verificare la conformità ai requisiti del

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disciplinare. In base all’esito del controllo, l’organismo rilascerà all’operatore una certificazione di conformità. L’operatore “riconosciuto” è inserito in un apposito elenco, che il Consorzio di tutela condivide con il MiPAAF.

L’operatore sarà soggetto ad un’intensità di controllo che prevede almeno un’ispezione all’anno.

Accanto al controllo ufficiale dell’organismo di controllo ed oltre all’autocontrollo aziendale condotto da ogni operatore del settore alimentare, si affianca l’attività di vigilanza condotta in Italia dall’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF), che è autorità amministrativa nei confronti dei procedimenti amministrativi riguardanti l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. I risultati delle attività di vigilanza e controllo svolte dall’Ispettorato, anche per il settore delle DOP e delle IGP, sono resi noti attraverso report annuali disponibili online.

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Il Controllo Ufficiale delle produzioni primarie negli USA

Aspetti di contesto

Se in Europa è il Reg. UE 2017/625 a definire i controlli ufficiali nei diversi campi di applicazione, tra cui sicurezza alimentare, salute e benessere animale, cosa avviene negli Stati Uniti?

La normativa americana su questi temi è gestita e regolata da tre dipartimenti del Governo federale e dalle agenzie/bureau a essi collegati:

• Department of Agriculture (USDA), che è il Dipartimento responsabile per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche del governo federale americano relative all’allevamento, all’agricoltura e ad alcune categorie di alimenti, che a sua volta si dirama in agenzie, tra cui: Food Safety and Inspection Service (FSIS) e Animal and

Plant Health Inspection Service (APHIS);

• Department of Health and Human Services (HHS), che è il Dipartimento a cui fa capo la protezione della salute dei cittadini americani che a sua volta si dirama in agenzie, tra cui: Food and Drug Administration (FDA), agenzia responsabile per la regolamentazione e supervisione della sicurezza alimentare, supplementi dietetici, farmaci, vaccini e prodotti medico-biologici;

• Department of Homeland Security (DHS), che è il Dipartimento deputato alla sicurezza interna che si dirama in bureau tra cui il Bureau of Custom and Border

Protection (CBP), organismo federale che si occupa di controllare merci e persone

in ingresso alle dogane e per le bevande alcoliche e a base di malto (birra), il Dipartimento del Tesoro (Department of Treasury), che si occupa attraverso

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l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) delle procedure per

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Competenze in merito alla sicurezza alimentare

Scendendo nel dettaglio della sicurezza alimentare, FDA e USDA sono le due agenzie tecniche federali deputate al controllo degli alimenti e se ne dividono gli ambiti e le tipologie produttive, su cui programmano e eseguono i controlli ufficiali. I criteri di ripartizione delle due giurisdizioni non sembrano derivare da principi generali astratti. Relativamente alle filiere dei prodotti alimentari di origine animale, per quanto riguarda il settore avicolo, la USDA è responsabile della sua sicurezza, sia in termini di allevamenti sia in termini di alimenti. Secondo il Poultry Products Inspection Act, con pollame si definisce qualsiasi uccello addomesticato, galline, tacchini, anatre, oche e faraone.

Il controllo della USDA include anche il gruppo dei ratiti e dei colombi, inclusi gli emú. Altri uccelli non specificati, come tacchini selvatici, anatre e oche selvatiche ricadono invece sotto la giurisdizione della FDA.

Riguardo alle carni rosse, la USDA è responsabile della regolamentazione di bovini, ovini, suini, caprini ed equini, così come delle loro parti e carcasse (Federal Meat Inspection

Act). Altre carni rosse non specificate, come bisonti, conigli, selvaggina, animali da zoo e

tutti i membri della famiglia dei cervi, incluse le alci, ricadono sotto la giurisdizione della FDA.

Relativamente all’ambito delle uova e degli ovoprodotti, è opportuno specificare che le uova con guscio di galline domestiche, tacchini, anatre, oche e faraone sono sotto la giurisdizione della FDA; FDA regola gli stabilimenti di produzione, come ad esempio gli impianti che lavano, selezionano e confezionano uova. Prodotti, invece, a base di uova essiccate, congelate o liquide ricadono sotto la giurisdizione della USDA; USDA regola gli stabilimenti di produzione quali ad esempio gli impianti che lavorano e pastorizzano uova. Latte, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca e molluschi bivalvi e tutti i prodotti ortofrutticoli sono regolamentati dalla FDA.

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Il Controllo in materia di salute animale

Le competenze sulla salute e sul benessere degli animali sono affidate all’USDA.

Un sistema di sorveglianza completo, coordinato e integrato è la base per la salute degli animali, la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la salute ambientale. La sorveglianza della salute degli animali è progettata per rilevare tempestivamente le minacce alla salute degli animali. All’interno della USDA i Servizi Veterinari dell’Animal and Plant Health

Inspection Service (APHIS) collaborano con una vasta rete di partner per svolgere attività

di sorveglianza ufficiale negli Stati Uniti. Insieme, questi partner lavorano per proteggere la salute degli animali, la redditività economica nazionale e l'approvvigionamento alimentare (produzione primaria). Il sistema di sorveglianza nazionale fornisce anche gli strumenti necessari per rilevare agenti chimici e ambientali o residui degli stessi che potrebbero influire sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei loro prodotti. A livello statale, in particolare nello stato del Michigan, le autorità competenti per la salute animale e controllo della produzione primaria fanno parte dell’Animal Industry Division del Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.

Nell’Animal Industry Division gli State Veterinarians o State Animal Health Officials eseguono un numero di ispezioni definite in base all’appropriata categoria di rischio e sono responsabili dell’esecuzione dei programmi di controllo e eradicazione delle malattie animali, comprese le zoonosi. Alcune delle malattie che minacciano il bestiame del Michigan sono la tubercolosi, l'encefalite equina orientale, l'anemia infettiva equina, la pseudorabbia, la rabbia.

Il processo ispettivo segue l’andamento indicato nel seguente schema (Figura 1. Flusso di Ispezione di un'azienda di produzione primaria).

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Figura 1. Flusso di Ispezione di un'azienda di produzione primaria

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Il Controllo in materia di benessere animale

L’Animal Welfare Act (AWA), pubblicato per la prima volta nel 1966 e più volte modificato fino al 2013, è una legge federale applicata dalla USDA che stabilisce i requisiti di benessere animale relativi al trasporto, alla vendita e alla manipolazione di determinati animali, oltre che includere restrizioni riguardo l’importazione e l’utilizzo a fini della ricerca scientifica.

L'AWA non copre tutti i tipi di animali utilizzati in ogni tipo di attività. Non sono inclusi animali da allevamento produttori di alimenti o fibre (pellicce, pelli ad esempio), specie a sangue freddo (anfibi e rettili), cavalli non utilizzati a fini di ricerca, specie ittiche, invertebrati (crostacei, insetti), ratti del genere Rattus e topi del genere Mus che vengono allevati per essere utilizzati nella ricerca. Gli uccelli, diversi da quelli allevati per la ricerca, sono coperti dall'AWA ma gli standard normativi non sono ancora stati stabiliti.

Nel settore del Biologico (Organic Livestock and Poultry Practices rule) viene invece preso in considerazione il tema del benessere animale e vengono date disposizioni su come devono essere trattati bestiame e pollame per garantirne la salute e il benessere durante tutto il ciclo produttivo, compresi trasporto e macellazione; vengono specificate quali alterazioni fisiche sono consentite e quali vietate e stabiliti i requisiti minimi di spazio interno ed esterno per il pollame.

Inoltre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) è stata presa a riferimento per sviluppare standard internazionali per il benessere degli animali, compresi quelli per i suini, che sono ancora in fase di sviluppo.

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Controlli Ufficiali USDA su stabilimenti italiani che esportano

negli Stati Uniti

Secondo la DGISAN 26639/P del 30 giugno 2014, gli stabilimenti approvati e inseriti nelle liste USA per l’esportazione di prodotti verso questo Paese, sono sottoposti a controlli veterinari così come previsto dagli accordi tra Ministero della Salute e Autorità Sanitarie Statunitensi (USDA/FSIS).

Per gli stabilimenti abilitati a esportare in USA il controllo ufficiale dei Servizi Veterinari locali prevede:

1) un controllo ROUTINARIO (regolare) (EX Daily inspection), tratto dal 9 CFR 307.4, svolto dal CU (Controllore Ufficiale), rappresentato dal Veterinario Ufficiale dello stabilimento o dal personale tecnico del Servizio Veterinario locale che collabora col Veterinario Ufficiale, finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti nello stabilimento;

2) una supervisione periodica svolta dal Veterinario Supervisore individuato nell’ambito del Servizio Veterinario locale, finalizzata alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti nello stabilimento per permanere nella lista USA nonché alla verifica della completezza e dell’efficacia del controllo routinario da parte del CU;

3) il campionamento ufficiale ai fini della ottemperanza ai requisiti USA dei prodotti esportati.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai provvedimenti adottati in applicazione della medesima, per gli stabilimenti inseriti nelle liste export USA, il controllo ufficiale si articola su due livelli:

a) Controllo da parte della Autorità Competente, Locale (ASL)

b) Controllo da parte della Autorità Competente Centrale (CCA = Ministero della Salute e Regioni)

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La CCA attua un’attività di supervisione nazionale almeno sul 10% degli stabilimenti in lista USA al fine di verificarne la conformità ai requisiti richiesti e di vigilare sul funzionamento del sistema di controllo ufficiale. Nonché effettua una revisione di tutti i verbali di supervisione inoltrati dalle ASL territorialmente competenti al fine di analizzare le non conformità rilevate nel corso di tale attività. Laddove dovessero emergere situazioni di criticità la CCA si riserva la possibilità di effettuare attività aggiuntive di supervisione rispetto a quanto inizialmente programmato. Per tale attività si può avvalere anche di un gruppo di esperti nazionali (Task Force USA Ministero-Regioni) individuati dal Ministero della Salute. Per l’espletamento dell’attività di monitoraggio, la Task Force può avvalersi di tecnici delle sedi IZS e di personale delle ASL. Nel corso delle supervisioni possono essere effettuati campionamenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dai Piani Nazionali.

APHIS Animal Health Status of Regions

L’APHIS/USDA (Animal and Plant Health Inspection Service/United States Department of

Agricolture) definisce il “rischio Paese” in relazione allo status sanitario relativamente alle

patologie animali presenti in quel Paese. Le patologie degli animali, presenti in Italia, che determinano l’introduzione di restrizioni all’esportazione di carne e prodotti a base di carne sono: Peste Suina Africana, Peste Suina Classica e Malattie Vescicolari del suino (Malattia Vescicolare del suino, Afta epizootica). L’Italia viene inserita nell’elenco dei Paesi a basso rischio per Peste Suina Classica, mentre solo la macroregione del Nord Italia, che comprende Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, le province autonome di Trento e Bolzano, Friuli, Liguria, Marche e Valle d’Aosta (9 CFR 94.12) vengono considerate indenni da Malattia Vescicolare del suino. L’Italia è stata riconosciuta indenne da peste bovina (globalmente eradicata), afta epizootica e l’Italia continentale da peste

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suina africana dalle competenti Autorità USA. Sulla base di tali evidenze vengono applicate certe restrizioni al commercio con gli Stati Uniti.

Da tutta Italia possono essere ammessi soltanto prodotti a base di carne cotta, sottoposti a trattamento termico, che consenta il raggiungimento di +69°C al cuore del prodotto (mortadelle, prosciutti cotti), prodotti sterilizzati (cotechino), prodotti a base di carne cruda (prosciutto crudo con stagionatura superiore a 400 giorni). I prodotti crudi con una stagionatura inferiore ai 400 giorni possono essere esportati soltanto dalla macroregione del Nord Italia.

Sulla base di queste restrizioni, i Veterinari Ufficiali sono chiamati a dover garantire il rispetto di requisiti sanitari, non soltanto negli impianti di trasformazione delle carni, negli stabilimenti di macellazione, ma anche in sede di produzione primaria degli allevamenti (9 CFR 94.13 e 94.31).

Certificazione Ufficiale per l’export e requisiti relativi agli allevamenti

produttivi

Il certificato sanitario ufficiale per l’export è un documento ufficiale che accompagna gli animali e/o prodotti in esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti zoosanitari, igienico-sanitari, di processo, stabiliti dal Paese di destinazione; attraverso un codice univoco viene garantito il collegamento tra il certificato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce scortata dal certificato.

Per l’esportazione di animali e/o prodotti, è necessario che venga compilato in doppia lingua (inglese e italiano) e sottoscritto da parte del Veterinario Ufficiale, che in tal caso è chiamato Veterinario Certificatore.

Il veterinario certificatore può rilasciare certificati in base a dati che siano ottenuti nell’ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa

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ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica (es. prodotti DOP, IGP, qualifiche sanitarie degli allevamenti, quest’ultime riportate nei diversi sistemi informativi e nelle banche dati).

In relazione alle condizioni di allevamento degli animali, per esportare prodotti di carne o a base di carne negli Stati Uniti è necessario che Il Veterinario Certificatore fornisca le seguenti garanzie sanitarie:

• che in Italia siano in vigore disposizioni legislative che prevedono la denuncia obbligatoria ed immediata al Servizio Veterinario Nazionale di focolai di afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare;

• che i suini non abbiano soggiornato in allevamenti in cui si sono registrati focolai di afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare nei 60 giorni precedenti la macellazione;

• che gli animali oggetto siano nati e siano stati allevati in regioni diverse da quelle riconosciute infette ai sensi del 94.1 (a) che include regioni infette da Peste Bovina o Afta Epizootica o inserite nel paragrafo 94.12 (a) che include le regioni infette da Malattia Vescicolare del suino;

• che gli stessi animali non abbiano mai soggiornato, non siano mai transitati per una regione diversa da quella di cui al punto precedente e non siano mai venuti a

contatto con animali che siano nati, allevati o abbiano soggiornato in una regione di cui al 9CFR94.1(a)

Sulla base della prevalenza nazionale e dell’incidenza regionale, vengono delineati i Piani di Sorveglianza e Controllo (Piano di Eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna) di ciascuna malattia. Attraverso la costante applicazione di misure di biosicurezza, l’esecuzione di verifiche e controlli dello stato sanitario dell’allevamento (es.

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campionamenti periodici), vengono mantenute e garantite le qualifiche sanitarie necessarie per l’esportazione.

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Forme di incarichi al settore privato in sanità pubblica

Nel campo della sanità pubblica, esistono diverse forme di coinvolgimento o interazione tra il settore pubblico e quello privato (Figura 2. Forme di Engagement con il settore privato). Gli elementi che distinguono le varie forme di delega influenzano il modo in cui sono progettate, implementate e valutate. Ad esempio, una "piattaforma di discussione" viene spesso creata per condividere informazioni e non ha una struttura di governance formale.

Dall’altra parte, le partnership sono più formali e comprendono una serie di elementi chiave, quali la presenza di più attori, avere obiettivi condivisi, sviluppare impegni, ruoli e responsabilità come parte dell'accordo, una divisione di risorse e competenze concordata di comune accordo e un processo decisionale negoziato tra le organizzazioni partner. Fino a poco tempo fa, il ruolo del settore privato nella salute pubblica è stato visto con "antagonismo, sospetto, confronto" (Lucas, 2002) da molti attori del settore. I governi e le organizzazioni intergovernative statunitensi riconoscono invece che è necessario coinvolgere più parti interessate, incluso il settore privato, nel perseguimento di una società sana e sostenibile (OMS, 2004).

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Questo riconoscimento è stato accompagnato da una rivalutazione dei ruoli, dei punti di forza e dei limiti del settore pubblico, del settore privato e della società civile nel rispondere ai problemi di salute.

Nella figura 3. Organizzazione del Controllo Ufficiale in USA, è schematizzato un esempio di partnership a livello statale; per l’adempimento delle normative federali, il Controllo Ufficiale statale ha a disposizione vari attori; vengono sviluppate diverse partnership tra autorità pubbliche (es. USDA, FDA) e realtà private (es. Università).

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Il Sistema Integrato di Sicurezza Alimentare (IFSS)

La pianificazione, il coordinamento delle operazioni sul campo e la formazione, nonché l'effettiva comunicazione tra la Food and Drug Administration (FDA) e altre controparti federali, statali, locali, tribali e territoriali definite “agenzie partner” sono componenti fondamentali di un Sistema Integrato di Sicurezza Alimentare (IFSS). Esso comprende una collaborazione e un'operazione senza soluzione di continuità tra le agenzie a vari livelli affinché siano applicate efficacemente le disposizioni per conseguire gli obiettivi federali.

Un IFSS richiede inoltre input e supporto da parte degli stakeholder, cioè da parte di tutte quelle realtà portatrici di interesse, attive generalmente nel settore privato. Questa collaborazione è fondamentale per incorporare e coordinare i contributi di coloro che hanno competenze in sicurezza alimentare, alimenti per animali, epidemiologia, tecniche di laboratorio, salute degli animali, ambiente e salute pubblica e viene definita Partnership

for Food Protection (PFP)

Tra le attività svolte si riscontrano:

• pianificazione con coordinamento delle risorse disponibili;

• elaborazione e implementazione dei dati delle malattie di origine alimentare e della sorveglianza delle epidemie per la stesura di programmi di sicurezza alimentare e valutazione della loro efficacia;

• programmazione di ispezioni e raccolte di campioni, sulla base della valutazione del rischio;

• definizione delle attività di controllo verso gli operatori del settore alimentare ai fini di ottenere conformità alle normative federali

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FDA e le agenzie partner periodicamente sono chiamate a rilasciare feedback su se stessi, sui rispettivi dipendenti e riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati in un’ottica di miglioramento continuo.

Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)

L'Alleanza per i controlli preventivi per la sicurezza alimentare (FSPCA) è un esempio di alleanza pubblica e privata di ampia base composta da soggetti industriali, accademici e governativi la cui missione è quella di sviluppare curricula e programmi di formazione e di sensibilizzazione per supportare la conformità agli standard della normativa di sicurezza alimentare, il Food Safety Modernization Act (FSMA, 2011).

Information Technology Workgroup

All’interno della Partnership per la tutela della sicurezza alimentare si stanno delineando i requisiti per lo sviluppo di un'infrastruttura di informazione elettronica integrata per promuovere un ambiente IT armonizzato e compatibile tra i vari funzionari della sicurezza alimentare.

Gli obiettivi di tale unità sono:

1. Sviluppare una rete di scambio di dati inerenti organizzazione ed esiti dei controlli sulla sicurezza alimentare nazionale (NFSDX) per dimostrare le funzionalità di scambio di dati a supporto della condivisione dei dati da stato a FDA, da FDA a stato e da stato a stato;

2. Espandere lo scambio di dati oltre i tre casi d'uso (invio di risultati delle ispezioni effettuate, ricerca di dati aziendali e scambio di dati aziendali da stato a stato) e includere un portale web per lo scambio di dati.

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Focus sui passaggi maggiormente complessi del

controllo sulle produzioni primarie

Introduzione

L’analisi dei capitoli precedenti ci testimonia come l’approccio generale al controllo ufficiale dei prodotti alimentari in generale, e delle produzioni primarie in particolare, americano e europeo sia molto affine, se non del tutto sovrapponibile. Ciò che differenzia i due regimi lo troviamo solo in requisiti specifici, ma non nelle finalità e negli strumenti strategici.

Dovendo sintetizzare i passaggi maggiormente complessi del controllo a tutti i livelli, a prescindere dalla giurisdizione e dalle autorità competenti designate, possiamo elencare i almeno i seguenti momenti:

• la valutazione del rischio di non conformità nella programmazione e nella pianificazione dei controlli;

• la risoluzione dei vincoli materiali legati alla presenza fisica dei controllori, anche quando l’area sottoposta a controllo riguarda ambienti oggettivamente pericolosi o a forte rischio di impatto negativo dell’ispettore, o anche quando sono semplicemente molto distanti;

• la capacità percettiva dell’ispettore, legata alle facoltà individuali e alla disponibilità di strumenti d’indagine;

• la conservazione di dati ed informazioni in modalità sicure e funzionali ai sistemi di gestione.

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La gestione di Tracciabilità e Rintracciabilità

Fra i campi di gestione degli obbiettivi dei sistemi di tutela pubblica correlati con gli alimenti, alcuni hanno una maggiore valenza esemplificativa nell’evidenziare le criticità del controllo, sia perché costituiscono ambiti trasversali alle giurisdizioni e ai settori di tutela, sia perché sono gli epicentri di più momenti complessi. Fra questi, troviamo certamente la rintracciabilità.

La rintracciabilità è uno strumento molto applicato in campo alimentare, sia per gestire la sicurezza e l’autenticità dei prodotti alimentari, sia per gestire in modo corretto la comunicazione al consumatore di qualità correlate con la storia del processo produttivo. Nel contesto della sicurezza e dell’autenticità alimentare, la rintracciabilità è un istituto fondamentale del sistema europeo di tutela del consumatore. Il Regolamento 178/2002 la definisce come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un

mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Le finalità della rintracciabilità sono due:

• la responsabilizzazione di tutti gli operatori coinvolti nelle filiere alimentari, i quali entrano in tutte le banche dati delle aziende, non potendo avvalersi più di territori franchi, in cui poter agire in anonimia;

• la gestione delle non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare.

Coerentemente alle finalità, la rintracciabilità consiste nell’identificare e tracciare tutto ciò che entra nei processi produttivi delle filiere alimentari (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi, materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti ecc.), seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla vendita al consumatore finale.

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